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Numero d'incarto:
16.2000.00118
Data decisione, Autorità:
16.02.2001, CCC
Incarto n.
16.2000.00118
Lugano
16 febbraio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 16 novembre 2000 presentato da
(rappr. dallo Studio legale __________
contro
la sentenza 3 novembre 2000 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, nella causa a procedura speciale in materia di diritto del lavoro
(inc. CL.1999.59) promossa con istanza 10 agosto 1999 da
__________ (rappr. dall'avv.
__________)
con la quale ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di
fr. 7'948.40, oltre accessori, nonché il rigetto definitivo dell'opposizione
interposta al PE __________dell'UE di Lugano;
domanda
accolta dal primo giudice in misura di fr. 7'511.10;
esaminati gli atti
e in particolare lette le osservazioni al ricorso, presentate dall'istante con
allegato 11 dicembre 2000;
considerato
in fatti e in diritto:
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è stata alle dipendenze di __________ –società attiva nella ricerca, nella
selezione e nell'intermediazione di personale– con un contratto a tempo indeterminato
e a partire dal 1° settembre 1997 in qualità di consulente (Sachbearbeiterin)
e di segretaria. Occupata a tempo parziale (60%), essa aveva diritto alla seguente
retribuzione mensile: durante il periodo di prova di tre mesi, uno stipendio
fisso di fr. 2'000.– lordi, oltre a fr. 500.– quale contributo globale alle
spese; dopo il periodo di prova, oltre al salario di base e all'indennità per
spese, una provvigione del 20% sulle entrate relative alle mediazioni da lei
concluse. A partire dal 1. gennaio 1998 la provvigione è stata fissata nel 5%
(e dal 1. gennaio 1999 aumentata al 6%: doc. C–G), calcolato sul fatturato
aziendale delle mediazioni (doc. A e B). Il rapporto di lavoro è stato
regolarmente disdetto da parte dell'istante per il 31 maggio 1999.
Pacifici
i rapporti di dare–avere relativi al 1998, alla fine del contratto la
lavoratrice ha prodotto alla datrice di lavoro un conteggio relativo a
provvigioni non percepite che, sulla base di un fatturato complessivo di fr.
127'870.– dà un suo credito di fr. 7'672.20, oltre a fr. 833.35 a titolo di
tredicesima mensilità pro rata temporis relativamente al periodo 1.
gennaio – 31 maggio 1999.
Dedotti gli oneri sociali, il credito posto a giudizio da __________
è pertanto di fr. 7'948.40.
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si è opposta all'istanza sia negando che siano dovute tutte le provvigioni
richieste, sia ponendo comunque in compensazione un credito proprio per risarcimento
danni, cautelativamente indicato in fr. 53'325.– e, in sede di conclusioni,
valutato in circa fr. 211'000.–. La convenuta rimprovera infatti all'istante di
aver violato i propri obblighi di lavoro e di aver agito in contrasto alle
norme sulla concorrenza sleale, per avere –durante l'orario di lavoro e in
combutta con altra dipendente della stessa ditta (, la cui situazione
creditoria nei confronti della stessa convenuta è oggetto di altra vertenza
giudiziaria), nonché con una persona estranea alla stessa ()–
preparato un'attività concorrenziale, poi sfociata nella costituzione della
__________ di cui entrambe le dipendenti, appena lasciata contemporaneamente la
convenuta, sono divenute collaboratrici.
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Con
il giudizio impugnato, il segretario assessore ha in sostanza accolto
l'istanza, ancorché ridotta nell'importo, avendo riconosciuto quale base di
calcolo per le provvigioni spettanti all'istante la somma di fr. 120'070.– Per
il resto egli non ha riconosciuto il credito vantato dalla convenuta ai fini
della compensazione.
-
Con
il presente ricorso per cassazione __________ critica la sentenza del primo
giudice, in particolare per quanto attiene alla valutazione delle prove. Essa
indica inoltre, per la prima volta, che vi sarebbe stata una modifica delle
condizioni contrattuali a partire dal 1° gennaio 1999, così che decadrebbe il
diritto dell'istante alla tredicesima mensilità per quello stesso anno.
-
Giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o
formale, oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o
di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e
indiscusso, oppure quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento
della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno
confusi: per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile: è doveroso scostarsi dalla scelta operata
solamente se simile soluzione appare insostenibile, in contraddizione palese
con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un
diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a). In tema di valutazione delle
prove poi, vi è un errore manifesto ai sensi dell'art. 327 lett. g CPC quando
il giudice è clamorosamente smentito dalle tavole processuali, cioè quando la
sua valutazione risulta del tutto insostenibile, contraddetta e sconfessata
apertamente dalle stesse emergenze di causa (Cocchi/Trezzini, CPC–TI,
art. 327, m. 27). A tal fine, il ricorrente ha l'obbligo di formulare censure
puntuali a dimostrazione che il primo giudice ha compiuto un manifesto errore,
rispettivamente che le sue conclusioni sono in aperto contrasto con gli atti o
i documenti prodotti (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 329, m. 8 e 9).
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Sulla
base di questi principi giurisprudenziali assodati, il ricorso in esame rivela
carattere in gran parte appellatorio poiché, in particolare per quanto riguarda
il credito posto in compensazione dalla convenuta (costituito del danno per
pretese violazioni contrattuali dell'istante), appare come un compendio di
censure che tuttavia non si fondano sul confronto con prove certe, rispettivamente
con emergenze processuali non interpretabili, ma fanno riferimento a ciò che il
giudice avrebbe dovuto concludere secondo il normale andamento delle cose e
l'esperienza di vita (ricorso, pag. 8), rispettivamente poiché la tesi
della ricorrente appare sensata e giustificata (pag. 8, in fine), o
perché il comportamento anticontrattuale della controparte si impone sulla base
di tutti questi indizi (pag. 9, in alto), o ancora perché l'illiceità di
determinati atteggiamenti non può essere esclusa (pag. 9), rispettivamente
i fatti così come sostenuti dalla ricorrente appaiono probabili e ragionevoli
(pag. 9, in fine). In sostanza, ancorché la ricorrente imputi al primo giudice
di aver valutato in modo manifestamente erroneo gli atti di causa e le prove
(petitum ricorsuale II, 2) e di aver prolato una sentenza contenente diverse
argomentazioni arbitrarie (ricorso, sub 15), essa dimostra di non essere in
grado di muovere nei confronti del giudizio impugnato censure puntuali, già a
dipendenza del fatto che comunque la sua tesi di diritto si fonda, in parte
almeno, su indizi e su supposizioni, così come indica esplicitamente in questo
stesso allegato, senza tuttavia disporre di elementi di giudizio incontrovertibili.
A tal proposito, balza all'occhio il fatto che anche davanti alla prima
istanza, la convenuta non formuli pressoché nessun concreto rimprovero alla
controparte, ma faccia continuamente riferimento al comportamento della sola
sua collega __________ solo di lei si parla –ad esempio– fino a pagina 7
compresa del ricorso), estendendo eo ipso gli apprezzamenti relativi
all'agire di quella anche alla controparte, ovvero sostenendo che essa, assecondando
la collega, avrebbe agito in mala fede. Né possono essere presi in
considerazione, come fatti accertati, i rimproveri nei confronti di __________
fintanto cioè che l'analoga causa civile pendente fra lei e la datrice di
lavoro non sia stata giudicata. Sulla base di queste due considerazioni di
carattere generale si deve concludere che il ricorso in esame, così come
impostato, almeno per quanto riguarda questa parte del contenzioso (ossia
l'eccezione di compensazione), non è suscettibile di un esame secondo i
rigorosi criteri della cassazione ed è pertanto inammissibile in virtù
dell'art. 329 CPC.
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In
merito al credito dell'istante due sono le censure proposte. Anzitutto la
ricorrente rimprovera al segretario assessore di non aver riconosciuto la
circostanza secondo cui la lavoratrice, assunta dapprima come segretaria,
avrebbe avuto diritto alla tredicesima mensilità, mentre –a partire dal 1°
gennaio 1999– avendo assunto il ruolo di consulente, avrebbe perso tale
diritto. La ricorrente stessa ammette che non v'è stata nessuna formale
modifica del contratto di lavoro iniziale, ma sostiene che l'accordo è
intervenuto oralmente e che comunque risulta che i suoi colleghi consulenti,
__________ e __________, percepivano il salario solo dodici volte all'anno. La
censura è anzitutto inammissibile poiché questa posta del credito, chiaramente avanzata
dalla lavoratrice fin dal primo atto di causa, non è stata contestata dalla convenuta,
né con la risposta, né in sede di duplica, ostandovi quindi gli art. 399 e 78
CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 78 CPC, m. 22). In particolare, non
può valere come sufficiente contestazione della domanda la sola osservazione
della convenuta (cfr. duplica, verbale 24 settembre 1999, pag. 6) che, per
prassi, la tredicesima era versata alle segretarie e che l'istante avrebbe
riconosciuto di essere stata assunta in qualità di consulente a partire dal 1°
gennaio 1999. Foss'anche ammissibile, la decisione del segretario assessore di
riconoscere il credito dell'istante non potrebbe comunque essere cassata. Essa
si fonda infatti sul contratto iniziale di lavoro che riconosce il diritto
della lavoratrice alla tredicesima mensilità, ancorché essa sia stata assunta
fin dall'inizio nel doppio ruolo di consulente e di segretaria. In senso contrario,
la ricorrente richiama unicamente le testimonianze __________ e __________il
primo che riferisce unicamente della propria situazione contrattuale e anzi
precisa di ignorare le differenze fra il suo statuto e quello dell'istante in
quanto occupata solo al 60%; il secondo cui "sembra" che i/le
consulenti non percepissero la tredicesima: ciò che evidentemente non basta, a
fronte del testo contrattuale, per ritenere manifestamente errata la conclusione
impugnata.
-
Per
quantificare il proprio diritto alle provvigioni l'istante ha prodotto una
lista di fatture per consulenza, emesse dalla convenuta con l'indicazione
dell'importo e dell'avvenuto pagamento o meno. La convenuta ha contestato non
la fedefacenza delle indicazioni, ma ha sostenuto che non tutte quelle
posizioni potessero costituire la base per il calcolo delle provvigioni
pretese. Il segretario assessore, ammesso il principio che il diritto alla
provvigione sussiste unicamente in relazione alle fatture pagate dai clienti,
ha escluso dal computo totale le fatture costituite da note di credito, mentre
ha tenuto conto della fattura emessa nei confronti di __________ e rimasta
impagata poiché la convenuta non ha iniziato nei suoi confronti una procedura
d'incasso. La conclusione non solo non è arbitraria, ma è addirittura corretta:
infatti, mentre in sé il diritto alla provvigione nasce con la conclusione dei
singoli contratti da parte della datrice di lavoro, esso può decadere nel caso
in cui il terzo contraente non fa fronte alla sua obbligazione (Rehbinder,
in Comm. di Berna, 1985, art. 322b CO, N. 8 e 9; Brühwiler, Kommentar
zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 322b CO, N. 2 e 6). Nel caso in esame, la
prestazione dei clienti della convenuta consiste nel pagamento delle fatture per
l'attività messa in opera in loro favore; tuttavia, se un cliente non paga, è
compito della ditta di intraprendere tutto ciò che è ragionevolmente in suo potere
per incassare il credito relativo. Non si tratta quindi soltanto di inviare
estratti conto o lettere di sollecito, come ha fatto la convenuta nei confronti
di __________ ma di escutere, rispettivamente di chiamare in giudizio il
debitore (Rehbinder, op. cit., ibidem, N. 9; Brühwiler, op. cit.,
ibidem, N. 6). È pertanto sicuramente sostenibile che la negligenza della
datrice di lavoro non si tramuti in un pregiudizio per la lavoratrice. Anche su
questo punto pertanto il ricorso dev'essere disatteso.
Motivi
per i quali,
richiamati
per le spese l'art. 417 lett. e CPC e la TOA
pronuncia: 1. Il ricorso
per cassazione 16 novembre __________, in quanto ammissibile, è respinto.
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Non
si prelevano spese né tassa di giustizia. La ricorrente verserà a __________
l'importo di fr. 500.– a titolo di ripetibili.
-
Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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