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Numero d'incarto:
16.2000.00119
Data decisione, Autorità:
08.02.2001, CCC
Incarto n.
16.2000.00119
Lugano
8 febbraio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17
novembre 2000 presentato da
patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 6 novembre 2000 del Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa
a procedura speciale in materia di contratto di
lavoro promossa con istanza 16 febbraio
2000 da
__________, __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 11'760.- oltre accessori, domanda
poi ridotta a fr. 7'502.20 oltre interessi e così
accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Il
4 settembre 1999 __________ ha sottoscritto con la società in nome collettivo
__________, che a quel tempo gestiva la mensa del __________ di __________, un
contratto di lavoro con il quale veniva assunta in qualità di aiuto cucina per
il periodo dal 6 settembre 1999 al 6 maggio 2000, con uno stipendio mensile
lordo di fr. 2'800.- (doc. A). Il 27 ottobre 1999, dovendo cessare l'attività
di gestione della mensa (ripresa dal 6 gennaio 2000 dalla società __________ di
__________), la datrice di lavoro ha notificato alla dipendente la disdetta del
rapporto di lavoro per il successivo 30 novembre (doc. N), termine di disdetta
in seguito tacitamente prorogato al 31 dicembre 1999, data sino alla quale la
dipendente è stata regolarmente pagata.
-
Con
istanza 16 febbraio 2000 la __________ -procedendo in virtù della cessione
legale di cui all'art. 29 LADI- ha convenuto in giudizio la __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 11'760.-, pari alle indennità di disoccupazione
di spettanza della lavoratrice per il periodo dal 1° gennaio al 6 maggio 2000.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo l'avvenuta
accettazione della rescissione anticipata del contratto da parte della
lavoratrice, la cui contestazione 30 dicembre 1999 (doc. O) e successiva
offerta di ripresa del lavoro (doc. P) devono in ogni caso essere considerate
tardive. In merito all'ammontare della pretesa dell'istante, essa ha contestato
la richiesta di pagamento delle indennità di disoccupazione non ancora scadute
al momento dell'inoltro dell'istanza.
In sede
di conclusioni l'istante ha ridotto la propria pretesa a fr. 7'502.20 oltre
interessi del 5% dal 1° gennaio 2000, corrispondenti alle indennità versate
alla lavoratrice per il periodo dal 1° gennaio al 16 marzo 2000, data a far
tempo dalla quale essa ha trovato una nuova occupazione.
-
Con
il querelato giudizio il pretore, accertato che il contratto concluso dalle
parti è un contatto a durata determinata ai sensi dell'art. 334 CO, e come tale
disdicibile solo per una causa grave o per accordo delle parti, ha escluso il
verificarsi in concreto di tali eventualità, in particolare dell'accettazione
della disdetta da parte della lavoratrice. Di conseguenza, non avendo l'istante
provato il consenso della lavoratrice alla disdetta per il 31 dicembre 1999, il
primo giudice ha ritenuto il contratto vincolante sino alla sua scadenza,
ragione per la quale ha accolto l'istanza, così come formulata con le
conclusioni di causa.
-
Con il presente tempestivo gravame la società __________ è insorta
contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo
di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al
primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente
applicato il diritto sostanziale, in particolare per non aver ritenuto provata
l'accettazione da parte della lavoratrice della disdetta del rapporto di lavoro
per il 31 dicembre 1999.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
-
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di
un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
-
Un contratto di lavoro di durata determinata (art. 334 CO) ha
validità sino alla scadenza pattuita, fatta salva la possibilità di disdetta
anticipata per cause gravi ai sensi dell'art. 337 CO -fattispecie che in
concreto non ricorre- o per accordo delle parti (Brühwiler, Kommentar
zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. 3 ad art. 334 CO; Rehbinder in
Commentario di Berna, n. 8 ad art. 334 CO).
La
conclusione del primo giudice secondo la quale il contratto di lavoro 4
settembre 1999 concluso dalla ricorrente con __________ è valido sino alla
scadenza pattuita del 6 maggio 2000 non avendo la datrice di lavoro provato
l'accordo della lavoratrice in merito alla rescissione anticipata del medesimo,
non è arbitraria non essendo contraddetta dalle risultanze istruttorie. Dalle
stesse non può infatti essere dedotta l'accettazione da parte della lavoratrice
della disdetta del rapporto di lavoro per il 31 dicembre 1999. Contrariamente a
quanto preteso dalla ricorrente simile accordo non può in particolare essere
dedotto dalla sola sottoscrizione della lettera di licenziamento doc. N. Quella
firma può infatti unicamente attestare l'avvenuta ricezione della lettera di
disdetta consegnata brevi manu e non, in difetto di una specifica dichiarazione
in tal senso, l'approvazione del contenuto dello scritto. Ciò a maggior ragione
poiché dopo il periodo delle vacanze natalizie la dipendente, per il tramite
dell'istante, ha tempestivamente comunicato alla convenuta la propria
intenzione di attenersi alla scadenza contrattualmente pattuita e di voler
riprendere l’attività lavorativa (doc. O), offerta ribadita con scritto 12
gennaio 2000 (doc. P). Per contro, in merito alla rescissione consensuale del
contratto per il 31 dicembre 1999, non può certo giovare la deposizione della
__________ dalla quale si evince unicamente l'avvenuta consegna della lettera
di licenziamento, preceduta dalla comunicazione orale dell'intenzione della
convenuta di cessare l'attività per la fine dell'anno, e nulla più. Su questo
punto quindi, la decisione impugnata non può certo essere considerata
arbitraria.
- Per
quanto attiene all'ammontare del credito, la censura della ricorrente secondo
la quale il pretore avrebbe dovuto pronunciarsi unicamente sui crediti
dell'istante scaduti al momento dell'inoltro dell'istanza, ovvero al 16
febbraio 2000, non può essere condivisa. Infatti, con la fine del rapporto di
lavoro, tutti i crediti che ne derivano diventano esigibili (art. 339 cpv. 1
CO); con riferimento al caso concreto, la fine del rapporto può essere causata
dalla disdetta del medesimo, ancorché abusiva o illecita (Rehbinder, op.
cit., art. 339 CO, N. 1). Contrariamente all'assunto della ricorrente,
l'esigibilità dei crediti posti a giudizio è sorta con la fine del rapporto di
lavoro, disdetto per il 31 dicembre 1999, ossia prima dell'introduzione
dell'istanza in esame.
Sempre
in merito al quantum della contestazione, dev'essere invece accolta la
tesi ricorsuale sulla domanda di causa che, pur riducendo in sede di
conclusioni il numero delle mensilità contestate alla data del 16 marzo 2000,
ha tuttavia aggiunto (peraltro senza motivazione), per ogni mensilità restante,
un importo di fr. 177.10 (per marzo fr. 102.45), indicando trattarsi di assegni
per figli, rispettivamente di assegni per giovani in formazione, come risulta
dai conteggi prodotti dalla Cassa disoccupazione (doc. R, S, e T). Accogliendo
l'istanza così modificata, il pretore ha omesso di esprimersi sui motivi di
accoglimento di questa nuova posta. Sennonché, a prescindere dal principio
indagatorio che regge le vertenze in materia di contratto di lavoro (art. 417
lett. c CPC), una posta di credito avanzata dall'istante soltanto con il
riassunto scritto delle proprie conclusioni (né contestata dalla parte
convenuta, anch'essa avendo rinunciato al dibattimento), ovvero sottratta al
contraddittorio, non può essere accolta poiché esorbita dai termini della lite
(Cocchi / Trezzini, CPC-TI, art. 417, m. 6). E ciò, nel caso concreto, a
prescindere dal contenuto sostanziale degli art. 22 cpv. 1 e 29 LADI che indica
gli assegni per figli come suscettibili di essere ceduti alla Cassa alla stessa
stregua dell'indennità per disoccupazione.
Di
conseguenza, accogliendo parzialmente il ricorso, il merito della lite
dev'essere deciso, con riferimento all'art. 332 cpv. 2 CPC, in conformità
all'esito di quest'ultima censura. Le ripetibili assegnate all'istante non
vengono modificate a dipendenza della minima differenza fra le decisioni.
- Di
nessuna rilevanza è poi la censura relativa all’inapplicabilità dell’art. 333
CO, disposto al quale il pretore non ha nemmeno fatto riferimento, né
esplicitamente, né in altro modo. Per quanto concerne il calcolo delle
ripetibili di prima sede che la ricorrente sembra voler mettere in dubbio, non
esiste formale, ricevibile censura.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e
CPC
pronuncia:
I. Il
ricorso per cassazione 17 novembre 2000 di __________ è parzialmente
accolto.
Di conseguenza la sentenza 6 novembre 2000 del Pretore del distretto
di Lugano, Sezione 3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
- L'istanza
17 febbraio 2000 della __________ è parzialmente accolta.
Di
conseguenza __________ t, __________ è condannata a versare all'istante
l'importo di fr. 7'045.55, oltre interessi del 5% a partire dal 1. febbraio
2000 su fr. 2'764.-, dal 1. marzo 2000 su fr. 2'764.- e dal 17 marzo 2000 su
fr. 1'517.55.
- Non
si prelevano né spese né tasse di giustizia; la convenuta è obbligata a versare
all'istante fr. 400.-- a titolo di indennità.
II. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano
ripetibili.
III. Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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