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Numero d'incarto:
16.2000.00129
Data decisione, Autorità:
10.01.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00129
Lugano
10 gennaio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 14 dicembre 2000 presentato da
contro
la sentenza 25 novembre 2000 del Giudice di pace del circolo di
Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 27 aprile
2000 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'000.– oltre
interessi nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no.
__________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 27 aprile 2000 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 1'000.– corrispondenti alla cauzione pattuita
tra le parti per l'acquisto di un veicolo d'occasione;
che
durante l'udienza di discussione dell'istanza, avvenuta il 17 maggio 2000, è stata
proposta l'audizione testimoniale di __________ __________ che è stata sentita
il 5 luglio 2000;
che
a quest'udienza il convenuto, ancorché regolarmente citato, non è comparso;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze
istruttorie e in particolare sulla deposizione della teste __________, ha
ritenuto provata la pretesa di parte istante;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto
giudizio chiedendone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui
alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC;
che
giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto
di essere sentito (art. 29 Cost.), una sentenza del giudice di pace o del
pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far
valere le proprie ragioni;
che
simile limitazione del diritto di essere sentito del ricorrente è sicuramente
data nel caso concreto avendo il giudice di pace emanato il proprio giudizio
dopo l'audizione della teste __________senza aver convocato le parti per il
dibattimento finale (art. 297 CPC);
che
è ben vero che, assunte le prove (ad esempio, sentiti i testi), può aver luogo,
seduta stante, il dibattimento finale (art. 297 cpv. 1 CPC), ma è altrettanto
vero che –per procedere in questo modo– le parti devono esserne state rese
edotte dal giudice al momento della citazione per l'assunzione delle prove,
caso contrario esse sono in diritto di ritenere che il dibattimento venga indetto
come all'art. 297 cpv. 2 CPC, ossia per un'udienza successiva;
che
in concreto, affinché la citazione delle parti e della teste per il 5 luglio
2000 debba essere oggettivamente considerata come estesa anche al dibattimento
finale, non basta l'equivoca indicazione "per la discussione sulla
vertenza in corso", tanto più accompagnata dall'avvertenza (inappropriata)
sulle conseguenze della mancata comparsa che concernono semmai l'udienza di
contraddittorio, nel caso in esame già avvenuta il 17 maggio 2000;
che
il dibattimento finale (rispettivamente la regolare citazione per tale
incombente) è indispensabile quando il processo comporta l'assunzione di prove
al di fuori di quelle prodotte all'udienza (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad
art. 297, m. 2);
che
la mancata convocazione delle parti al dibattimento finale comporta la nullità
della sentenza dedotta in cassazione (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art.
297, m. 1), con il rinvio dell'incarto al giudice di pace per l'emanazione di
un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti alla discussione finale;
che
a dipendenza di questo esito è del tutto inutile l'esame delle ulteriori censure
ricorsuali;
che
alla luce di quanto esposto, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio
impugnato per violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, la
notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde
significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993
in re P./S.);
che
lo Stato rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 50.– per questa sede dal momento
che la nullità della sentenza è la conseguenza di una condotta della causa
processualmente scorretta da parte del primo giudice (Cocchi/Trezzini,
op.cit., art. 148, m. 18).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso
per cassazione 14 dicembre 2000 __________ è accolto.
- La
sentenza 25 novembre 2000 del Giudice di pace del circolo di Lugano è
nulla.
§ Di conseguenza
gli atti sono rinviati alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano affinché
proceda ai sensi dei considerandi.
-
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. Lo Stato del Cantone
Ticino verserà al ricorrente un'indennità di fr. 50.–
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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