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Numero d'incarto:
16.2001.00011
Data decisione, Autorità:
20.04.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00011
Lugano
20 aprile
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 9 febbraio 2001 presentato da
(patr. dall'avv.
__________)
contro
la
sentenza 2 febbraio 2001 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 nella
causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con
istanza 6 dicembre 1999 da
(rappr.
__________)
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'866.40 oltre accessori a saldo
delle sue pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
-
ha lavorato in qualità di cameriera presso
il __________ di __________ gestito da __________, dall'11 dicembre 1995 (doc.
A) sino al 30 giugno 1999, data per la quale –con scritto 28 giugno (doc. D)–
essa ha notificato la disdetta con effetto immediato del contratto per motivi
di salute che le avrebbero reso impossibile la continuazione del rapporto di
lavoro.
- Con
istanza 6 dicembre 1999 la lavoratrice ha convenuto in giudizio il suo ex
datore di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 3'866.40,
corrispondenti al salario rivendicato per il mese di giugno 1999, comprese le
indennità di malattia indebitamente trattenute dal convenuto, nonché la
tredicesima mensilità di sua spettanza per il periodo dal 1°gennaio al 30
giugno 1999.
Il
convenuto si è opposto all'istanza contestando anzitutto l'esistenza di un
motivo grave ai sensi dell'art. 337 CO (norma esplicitamente invocata dall'istante),
tale da giustificare la rottura con effetto immediato del contratto da parte
della dipendente. In merito alle pretese fatte valere da quest’ultima poi, egli
ha contestato il calcolo del credito, sostenendo che esso sarebbe semmai
composto del salario per i primi quattro giorni di giugno (in cui l'istante ha
lavorato), dell'88% del salario per i successivi tre giorni, ossia i primi tre
giorni di assenza per malattia (secondo le indicazioni del CCL di categoria),
delle indennità giornaliere versate dalla Cassa malati (dedotti gli oneri
sociali) e della tredicesima mensilità pro rata temporis: complessivamente
fr. 3'397.95. Il datore di lavoro considera tuttavia tale credito in gran parte
estinto per compensazione; egli ha fatto valere infatti un credito proprio di
totali fr. 3'134.90, così composto: fr. 787.90 quale indennità per rottura
ingiustificata del contratto (art. 337d CO), fr. 1'400.– per spese di
sostituzione della lavoratrice con altra persona e fr. 947.– per il danno
causatogli dalla negligenza di controparte che avrebbe smarrito il portamonete
usato sul lavoro.
-
Con
il querelato giudizio il pretore, esclusa l'esistenza di un motivo grave al
punto da giustificare la disdetta immediata del contratto da parte della
lavoratrice, ha accolto le pretese di quest'ultima limitatamente all'importo di
fr. 2'674.40. Il primo giudice ha riconosciuto alla lavoratrice il diritto al
salario per il mese di giugno 1999, ovvero per l'importo richiesto di fr.
1'903.40, e la quota parte della tredicesima (fr. 1'550.–). Ha poi ammesso la
compensazione solo con l'indennità per ingiusto licenziamento, pari a 1/4 del
salario ossia fr. 787.90 (art. 337d CO). Le ulteriori richieste del datore di
lavoro non sono invece state accolte: quella di fr. 1'400.– per la sostituzione
della dipendente perché non è stato provato che il pregiudizio sia stato
cagionato dall'istante, mentre quella di fr. 947.– perché non è stata provata
una sua responsabilità in relazione alla perdita del denaro.
-
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il
predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo
giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato i
disposti di procedura che regolano l'onere della prova, in particolare per non
aver considerato l'ammissione di controparte sulle circostanze che hanno causato
il danno di fr. 1'400.–, importo ricevuto da __________ (doc. 2), assunta per
sostituire l'istante nei mesi di giugno e di luglio.
Con
osservazioni 22 febbraio 2001 controparte ha postulato la reiezione del
ricorso.
-
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di
un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
-
L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una
circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza, ritenuto che la
mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga
il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer,
Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In quest’ottica spettava quindi al
convenuto provare che l'abbandono immediato del posto di lavoro da parte
dell'istante gli ha causato un danno di fr. 1'400.–, pari a quanto versato a
__________ per la sostituzione dell’istante. Dagli atti istruttori non risulta
tuttavia nessuna prova in tal senso, ancorché le allegazioni ricorsuali possano
essere condivise: infatti è vero che, in merito alla propria rinuncia alla
__________ (trasferitasi pendente causa in Spagna, da cui difficoltà pratiche
nell'esecuzione della sua assunzione in via di rogatoria), l'istante ha
affermato di poter tranquillamente ammettere la circostanza di cui alla
domanda rogatoriale no. 2 (cfr. scritto 11 settembre 2000 __________), domanda
che è del seguente tenore: "Previa ostensione del doc. 2, conferma la
teste che l'importo di fr. 1'400.– è il compenso ricevuto per aver rimpiazzato
la signora __________ nel periodo giugno e luglio 1999 ? Ed è vero che
quell'allegazione è stata ribadita in sede di conclusioni, così che se ne deve
dedurre l'accertamento che quell'esborso era stato causato almeno dall'assenza
dell'istante (cfr. anche __________, quo alla sostituzione da parte di
__________). Sennonché, con quest’ammissione sui fatti, l’istante non ha
espresso la volontà di riconoscersi debitrice nei confronti del convenuto, né
che per questi l'importo litigioso costituisca un pregiudizio; tant'è che essa
si è chiaramente opposta al pagamento di questa somma (cfr. replica),
contestando di doversi assumere una qualsiasi responsabilità per la sostituzione.
Stando così le cose, incombeva sempre al datore di lavoro la prova del danno
costituito da una spesa supplementare, prova che non solo egli non ha fornito,
come correttamente concluso dal pretore, ma che neppure poteva fornire avendo
assunto __________, durante il mese di giugno, per sostituire l'istante
ammalata (motivo che già esclude ogni relazione con la sua disdetta per la fine
di quello stesso mese) e, durante il mese di luglio, quando sì l'istante
avrebbe dovuto essere sul posto di lavoro, ma quando comunque il datore di
lavoro non le corrispondeva alcunché, né era tenuto a farlo. In tal modo il
versamento di fr. 1'400.– a __________ non costituisce un danno, trattandosi
semplicemente del pagamento del salario ad altra dipendente invece che
all'istante. In tal senso, le conclusioni del primo giudice non sono
sicuramente arbitrarie. Per gli stessi motivi e di fronte alle puntuali
contestazioni dell’istante, non può trovare spazio e non merita di essere
approfondita la censura mossa al primo giudice di aver violato gli art. 184
cpv. 2 e 193 cpv. 2 CPC.
-
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, in particolare non quello dell’arbitraria valutazione
delle prove da parte del pretore, deve essere respinto.
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 9 febbraio 2001
__________ è respinto.
- Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Il ricorrente
verserà
alla controparte un'indennità di fr. 100.– per questa sede.
- Intimazione a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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