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Numero d'incarto:
16.2001.00046
Data decisione, Autorità:
24.10.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00046
Lugano
24 ottobre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 21 giugno 2001 presentato da
(patr. __________)
contro
la sentenza 18 giugno 2001 del Pretore della giurisdizione di
Locarno–Campagna nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 17
giugno 1998 nei confronti di
(patr. __________)
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'500.– oltre
accessori nonché il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE
n. __________ dell'UEF di Locarno, domande respinte dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
istanza 17 giugno 1998 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 3'500.– per un intervento eseguito presso
l'esercizio pubblico di proprietà di quest'ultima e meglio per la modifica di
una porta balcone. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria eccependo
innanzi tutto la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 128 n. 3 CO,
mentre nel merito ha contestato l'esecuzione a regola d'arte dell'opera a
dipendenza della presenza di infiltrazioni di acqua provenienti dalla porta
finestra sostituita dall'istante.
-
Con
il querelato giudizio il pretore ha ritenuto applicabile alla fattispecie il
termine quinquennale di prescrizione a dipendenza della natura del lavoro
svolto e ha accolto l'eccezione in base alla constatazione che la modifica
dell'apertura sul balcone non è stato dimostrato che sia stata eseguita dopo il
1991 (come indicato dalla convenuta), mentre il primo atto interruttivo, ossia
la notifica del precetto esecutivo, è avvenuta solo il 10 giugno 1998: quindi
oltre cinque anni dopo.
Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto
sostanziale. Contestata è in particolare la qualifica attribuita dal primo
giudice al suo intervento, non trattandosi di una semplice riparazione
rientrante nel concetto di lavoro artigianale come da questi erroneamente
ritenuto, bensì della sostituzione di una porta finestra eseguita nell'ambito
del contratto di appalto concluso con la convenuta e avente per oggetto la
sostituzione di tutte le finestre dell'esercizio pubblico, prestazione che
esula dalla qualifica di lavoro artigianale e alla quale si deve applicare il
termine decennale di prescrizione.
Con
osservazioni 3 agosto 2001 la controparte ha postulato la reiezione del
ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid.
3a).
-
L’art.
128 n. 3 CO, invocato dalla convenuta a sostegno della sua opposizione al
pagamento della pretesa avversaria, prevede un termine di prescrizione di soli
cinque anni “per lavori d’artigiani”. Concetto che, secondo la giurisprudenza,
corrisponde ad opere dove l’attività manuale è prevalente o almeno equivalente
alle altre prestazioni dell’appaltatore, in particolare agli aspetti
intellettuali e scientifici, organizzativi e amministrativi e per le quali non
è necessario l'impiego di tecnologie particolari, né il ricorso a misure
pianificatorie in materia di personale o di termini, né alla coordinazione con
altri artigiani, né mettendo in opera mezzi amministrativi particolari (DTF 123
III 120 e rif. cit.).
-
Nel
caso di specie, la conclusione del primo giudice che ha qualificato come lavoro
d'artigiano l'intervento in esame non è arbitraria, non essendo sconfessata
dalle risultanze istruttorie, ma nemmeno risultando contraria alla tesi
dell'istante. Infatti, l'affermazione della ricorrente, secondo cui si
tratterebbe invece di un intervento da inserire in quello generale di
sostituzione di tutte le finestre dello stabile, è stata proposta solo con le
conclusioni e quindi tardivamente (art. 78 cpv. 1 CPC). Nelle allegazioni preliminari
l'istante –che aveva fatturato separatamente da ogni altro intervento la
"modifica portabalcone" (doc. B)– non aveva contestato i fatti come
descritti dalla convenuta, ossia che il lavoro litigioso (indicato col termine
di riparazione: risposta, ad 2) era stato eseguito nel 1991 e che i
lavori più generali di sostituzione delle finestre del ristorante erano
stati invece eseguiti nel 1989 e nel 1990, pur considerando che la richiesta
di sostituzione con una finestra–balcone si era resa necessaria a seguito di
problemi d'infiltrazione già dopo l'esecuzione dei primi lavori. E aveva
confermato la validità dell'accordo separato (cfr. replica), sottoscritto per
conto della convenuta dal signor __________ (Edi: doc. 1) a condizione
che venisse saldata immediatamente la fattura per quel che concerneva
tutto il resto (__________). Né quindi si può rimproverare al primo giudice
di aver indicato il lavoro in esame come una riparazione, né di averlo
considerato lavoro d'artigiano ai fini della prescrizione, dal momento che –a
fronte di ben poche informazioni sulla natura del lavoro (questione rimasta
pressoché estranea alla discussione di prima sede)– esso può rientrare
nell'ambito concettuale descritto al capoverso precedente sia trattandosi
effettivamente di una riparazione, sia nel caso in cui la portafinestra abbia
sostituito altra struttura: si tratta di una conclusione che, in base agli atti
della causa, è certamente almeno sostenibile. Ne consegue la reiezione delle
censure ricorsuali con riguardo agli accennati limiti del giudizio di
cassazione.
-
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle
risultanze istruttorie da parte del primo giudice, deve essere respinto con
l'addebito di tasse, spese e ripetibili alla parte soccombente (art. 148 CPC).
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 21 giugno 2001 __________ è respinto.
-
Le
tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 200.–, anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte
fr. 200.– a titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Locarno–Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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