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Numero d'incarto:
16.2001.00056
Data decisione, Autorità:
14.11.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00056
Lugano
14 novembre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 30 agosto 2001 presentato da
contro
la sentenza 4 luglio 2001 del Segretario assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura inappellabile promossa
con istanza 23 marzo 2000 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'095.90 oltre
accessori, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 23 marzo 2000 l'avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al
fine di ottenere il pagamento di fr. 4'095.90 a saldo della nota emessa il 19
gennaio 2000 per le prestazioni professionali svolte a suo favore (doc. C);
che
–in esito alla sentenza 19 giugno 2000 di questa Camera nella stessa causa– il
segretario assessore ha sospeso il processo in attesa del giudizio del
Consiglio di moderazione al quale aveva trasmesso la nota professionale
dell'avv. __________ per la relativa tassazione;
che
con decreto 21 giugno 2001 il Consiglio di moderazione ha stralciato dai ruoli
quella procedura, avendo le parti aderito alla proposta transattiva formulata
dallo stesso Consiglio, nel senso che:
"1. La
nota professionale 19 gennaio 2000 emessa dall'avv. __________ a carico di __________
è tassata in fr. 3'800.– di onorario e in fr. 420.40 di spese, oltre l'IVA.
- Gli
oneri processuali di complessivi fr. 250.– sono posti a carico delle parti in
ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.";
che
sulla base di quest'accordo il segretario assessore ha emesso la decisione di
merito concludendo alla condanna di __________ al pagamento di quanto proposto
dal Consiglio di moderazione, dedotto l'acconto di fr. 1'000.–, per un importo
residuo a carico della convenuta di fr. 3'536.95 oltre agli interessi di mora,
e il carico a quest'ultima di ripetibili parziali a favore dell'istante per fr.
315.–, nonché di 17/20 delle spese e della tassa di giustizia fissata in fr.
150.–;
che
con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
stravolto il senso dell'accordo raggiunto dalle parti dinanzi al Consiglio di
moderazione, con il quale esse avrebbero inteso liquidare definitivamente la
vertenza che le opponeva;
che
con osservazioni 6 settembre 2001 la controparte ha postulato la reiezione del
ricorso;
che
preliminarmente va rilevato che –contrariamente a quanto sostiene la ricorrente–
l'accordo raggiunto dinanzi al Consiglio di moderazione in merito alla
tassazione della nota professionale non comporta lo stralcio della causa di
merito, trattandosi di due diverse procedure: la prima intesa unicamente a
verificare la corretta applicazione della TOA da parte dell'avvocato (art. 36
Legge sull'avvocatura), mentre quella dinanzi al pretore ha per scopo di
dirimere ogni altra contestazioni (come le modalità e l'effettiva esecuzione
delle prestazioni fatturate, ecc.), nonché –con riferimento al caso concreto–
di stabilire l'ammontare del credito, tenendo conto di eventuali anticipi, e di
pronunciare la condanna della parte convenuta al pagamento del medesimo;
che,
ricevuto il giudizio del Consiglio di moderazione, il primo giudice –pur
riattivando la causa precedentemente sospesa– non ha avuto motivo per indire un
dibattimento finale: infatti, tenuto conto della preclusione della convenuta,
la citazione delle parti si sarebbe imposta unicamente nel caso in cui fossero
stati compiuti atti istruttori (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, art. 297, m.
4);
che
il caso non è dato a fronte di una decisione come quella del Consiglio di moderazione
che non rappresenta atto istruttorio, né è suscettibile di essere in sé discussa
dalle parti;
che,
per contro, il ricorso va considerato in quanto concerne anche le conseguenze
pecuniarie del processo la cui pronuncia ha effettivamente finito per mutare i
termini della transazione conclusa dalle parti davanti all'autorità di
moderazione (ricorso, pag. 4, punto 3), ancorché –come già rilevato– si tratti
di procedure diverse;
che
l'applicazione dell'art. 148 cpv. 1 CPC al caso concreto, così come ha operato
il primo giudice, finisce per urtare apertamente il senso dell'equità e di
adempiere pertanto i presupposti dell'arbitrio (Cocchi/Trezzini, op.
cit., art. 327 CPC, m. 13);
che
infatti, ai fini della causa civile è stata decisiva esclusivamente la
transazione conclusa davanti all'autorità di moderazione, tant'è che il
segretario assessore, senza dover affrontare altre questioni, ha potuto
riprenderne i termini pari pari nella sua decisione di condanna, salvo
deduzione di un anticipo di fr. 1'000.–;
che
–a tutela della buona fede delle parti– tale conclusione avrebbe imposto al primo
giudice di applicare l'art. 148 cpv. 2 CPC, ricorrendo giusti motivi per
ripartire diversamente la tassa di giustizia e le ripetibili, ovvero in
conformità con l'analoga clausola n. 2 dell'accennata transazione: ciò che
questa Camera può decidere in virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC;
che
non è invece pertinente la censura della ricorrente relativa agli interessi di
mora cui l'istante non ha mai rinunciato e che sono stati correttamente
giudicati nell'ambito della pronuncia di condanna della convenuta al pagamento
dell'onorario d'avvocato;
che
in considerazione della particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse
né spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili alla ricorrente.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 e segg. CPC
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 30 luglio 2001 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 4 luglio 2001 del Segretario assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2, è annullata nel suo dispositivo n. 2 e sostituita
dal seguente giudicato:
- La
tassa di giustizia, fissata in fr. 150.–, e le spese, tutte da anticipare come
di rito, sono caricate alle parti in ragione di 1/2 ciascuna; le ripetibili
sono compensate.
II. Non
si prelevano spese e tasse di giustizia, né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione
a:
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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