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Numero d'incarto:
17.1999.60
Data decisione, Autorità:
10.02.2000, CCRP
Incarto n.
17.1999.00060
Lugano
10 febbraio
2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
statuendo sul ricorso per cassazione del 29 ottobre
1999 presentato da
__________,
(patrocinata dal lic. iur. __________)
contro
la sentenza emanata il 6 ottobre 1999 del Pretore
della giurisdizione di Locarno-Campagna;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
In fatto: A. Il 22 settembre 1998 __________ si è affacciata al balcone di casa
sua a __________ per ottenere, sulla base di un decreto supercautelare emanato
il giorno stesso dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, che
__________ sospendesse i lavori che stava svolgendo in uno stabile vicino, di
proprietà __________ e __________. Fra i due è sorto un litigio, in esito al
quale __________ ha querelato __________ per ingiurie. Il procedimento è
sfociato in un decreto di abbandono emesso dal Procuratore pubblico il 19
luglio 1999.
B. Mentre
__________ si trovava sul balcone, è uscito sul proprio balcone, a circa 33 m
di distanza, __________, che come vicesindaco di __________ aveva concesso a
__________ e __________, assieme ai colleghi di Municipio, la licenza edilizia
alla quale si era opposta __________. Nel vederlo, quest'ultima l'avrebbe
apostrofato con gli epiteti di "deficiente", "scemo",
"svizzero di carta", "svizzero di merda", "asino di un
italiano di un vicesindaco", appartenente a una "maniga di
deficienti", donde la querela sporta il 13 ottobre 1998 da __________
contro __________.
C. Con decreto di accusa del 28 giugno 1999 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto __________ autrice colpevole di ingiuria e l'ha condannata a una
multa di fr. 500.–. Statuendo su opposizione, con sentenza del 6 ottobre 1999
il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha confermato sia
l'imputazione che la proposta di pena.
D. Contro il giudizio predetto __________ ha inoltrato il 7 ottobre
1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nella motivazione scritta del 29 ottobre 1999 essa si duole di arbitrio
nell'accertamento dei fatti e chiede l'annullamento del giudizio impugnato. Con
osservazioni del 12 novembre 1999 il Procuratore pubblico propone di respingere
il ricorso. Analoga conclusione formula __________ nelle sue osservazioni del
29 novembre 1999.
Considerando
in diritto: 1. La richiesta di assumere agli atti la registrazione eseguita da
__________, avanzata da __________ nelle osservazioni al ricorso, è
inammissibile. In sede di cassazione è vietato mutare il materiale processuale
che ha fatto oggetto del precedente giudizio. Nuovi documenti o nuove prove non
sono quindi ricevibili (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; da ultimo: CCRP, sentenza
del 17 maggio 1999 in re W., consid. 1). Tutt'al più il querelante avrebbe
potuto notificare la richiesta al Pretore, entro dieci giorni dalla citazione
al dibattimento (art. 227 cpv. 1 CPP applicabile in virtù dell'art. 273 CPP),
avvenuta in concreto il 14 luglio 1999, o in ogni modo – al più tardi – entro
la chiusura dell'istruttoria dibattimentale (art. 228 cpv. 1 CPP, pure
applicabile in virtù dell'art. 273 CPP). In realtà egli ha postulato solo un
sopralluogo, il 14 agosto 1999. La richiesta formulata in questa sede è
pertanto improponibile.
-
Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato
a rimettere in causa l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove
(art. 288 cpv. 1 lett. a CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente
se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1
lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo,
bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o
in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352
consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 123 I 5
consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b, 119 Ia 32 consid. 3,
117 Ia 139 consid. 2c con richiami; nell'ambito dell'apprezzamento delle prove:
DTF 118 Ia 30 consid. 1b).
-
Nella fattispecie la querelata negava di avere proferito gli
epiteti figuranti nel decreto di accusa. A mente del Pretore, nondimeno, la
circostanza che __________ si trovasse sul tetto dello stabile in costruzione e
__________ sul proprio balcone, esigendo la sospensione dei lavori, lasciava
ragionevolmente concludere che non fosse difficile capire eventuali insulti.
Anche se la testimonianza di __________ non costituiva una prova diretta, a
parere del primo giudice essa rendeva credibile e verosimile il contenuto della
querela, nella quale gli epiteti erano riportati chiaramente e con un tenore
tale da non lasciare dubbi sulla persona del destinatario. La ricorrente
sostiene, da parte sua, che l'obiettività e la credibilità del testimone è
discutibile, visto che anch'egli era stato da lei querelato per ingiurie. Fa
valere inoltre che __________ non è stato in grado di ripetere alcuno degli
insulti da egli uditi. Fondando il giudizio di condanna sulla sola deposizione
di costui, il Pretore sarebbe pertanto incorso nell'arbitrio.
-
In sede istruttoria __________ ha dichiarato che __________ aveva
dapprima insultato la sua persona "con diverse frasi" e in seguito,
dopo aver visto il querelante sul balcone della propria abitazione, aveva insultato
anche quest'ultimo "con diverse frasi". Egli non è stato in grado
però di rammentare quali epiteti la querelata avesse indirizzato a __________
(verbale del 24 novembre 1998, act. 2). Certo, non è compito di un testimone qualificare
penalmente eventuali insulti da egli uditi. Egli deve poter dare tuttavia
informazioni precise su quanto da lui percepito (Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozess-recht, 3a
edizione, pag. 244 n. 1; Staub,
Kommentar zum Straf-verfahren des Kantons Bern, 1992, pag. 371 n. 6). Nel caso
specifico __________ non ha saputo specificare alcuno degli insulti che egli
pretende siano stati a lui diretti da __________ e che sarebbero poi stati proferiti
nei confronti del querelante. Ciò non basta lontanamente, dunque, per accertare
il fatto, tanto meno se si pensa che le ingiurie figuranti nel decreto di
accusa non appaiono stravaganti né astruse e che sarebbero persino state registrate
dal testimone.
-
Stando
al Pretore, la circostanza che il testimone dichiarasse di non ricordare gli
insulti confortava la credibilità della deposizione, o almeno il fatto che non
vi era collusione tra lui e il querelante. Il primo giudice ha completamente
disatteso tuttavia che nei confronti del testimone __________ aveva sporto
querela per ingiurie e che, al momento dell'interrogatorio, il Procuratore
pubblico non aveva ancora emesso la decisione di non luogo a procedere. Eppure
ciò era stato fatto valere dal difensore della querelata al dibattimento
(consid. E). Ne segue, nelle condizioni descritte, che l'equanimità del
testimone non riusciva per nulla scontata e non poteva assolutamente
sorreggere, da sé sola, l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata. Fondando
l'esistenza del reato sulla semplice dichiarazione di un terzo che non è stato
in grado di riferire una sola ingiuria e che era stato querelato a sua volta
dall'accusata per ingiurie, il Pretore è caduto perciò in un accertamento
manifestamente insostenibile, e come tale arbitrario. Provvisto di buon
diritto, il ricorso merita dunque di essere accolto. Ciò comporta l'assoluzione
dell'imputata e la conseguente riforma della sentenza impugnata (art. 296 cpv.
1 CPP).
-
Gli oneri processuali di entrambe le sedi vanno a carico dello
Stato (art. 9 cpv. 3 e 15 cpv. 2 CPP). Alla ricorrente, che si è valsa di un
avvocato, si giustifica di riconoscere un'indennità per ripetibili (art. 9 cpv.
6 CPP) davanti ai due gradi di giudizio. Trattandosi esclusivamente di un reato
perseguito a querela di parte, l'indennità va addebitata al querelante.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è riformata nel senso
che la ricorrente è prosciolta dall'accusa di ingiurie.
La
tassa di giustizia di fr. 50._ e le spese di fr. 50._
sono poste a carico dello Stato. __________ rifonderà a __________ fr. 1'000._
per ripetibili.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr.
100.–
fr.
700.–
sono
posti a carico dello Stato. __________ rifonderà alla ricorrente un'indennità
di fr. 700.– per ripetibili.
- Intimazione
a:
–
__________;
– lic.
iur. __________;
–
__________;
–
Ministero pubblico, Lugano;
–
Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
–
Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso
per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto
federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata
alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del
dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della
sentenza motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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