AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
17.1999.64
Data decisione, Autorità:
03.05.2000, CCRP
Incarto n.
17.1999.00064
Lugano
3 maggio 2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G.A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 9 novembre 1999 presentato da
____________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 28 settembre 1999 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti;
esaminati
gli atti;
posti
i seguenti
punti di questione: 1. Se
deve essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Nel
1964 ____________ è entrato nel corpo della polizia comunale di Lugano, dove
nel 1994 ha conseguito il grado di tenente. Sin dal 1986 egli è stato assegnato
al servizio amministrativo, di cui è divenuto responsabile all'inizio del 1993
con il compito di gestire il settore amministrativo-contabile del Dicastero di
polizia. Quale funzionario dirigente egli ha assunto anche la responsabilità
del servizio che si occupa di vuotare e contare il denaro proveniente dai
parchimetri cittadini. Tale mansione era svolta settimanalmente, di regola il
mercoledì, dal giugno del 1996 anche il lunedì e il martedì. Nel 1996 il denaro
dei parchimetri (quasi interamente moneta) veniva portato per mezzo di appositi
contenitori in un ufficio al settimo piano dell'autosilo in via Balestra e lì depositato
in parte in una cassaforte e in parte, dandosene il caso, su un tavolo. Gli
addetti a tale operazione poggiavano sopra le monete i cedolini (detti anche
strisce o ticket) che i parchimetri – segnatamente quelli collettivi del Padiglione
Conza – rilasciavano al momento della vuotatura e che indicavano il totale
delle monete introdotte, rispettivamente estratte. Nel citato locale il
mercoledì e, eventualmente, la mattina del giorno successivo si procedeva ai
conteggi, utilizzando apposite macchine selezionatrici (per separare le diverse
monete) e impacchettatrici (per confezionare i rotoli di monete), tutte dotate
di un sistema di conta. Nell'agosto del 1996 le macchine erano tre, ma una era
difettosa (e quindi non utilizzabile), poiché le cifre non apparivano
correttamente e leggibilmente sul display.
soleva di regola alzarsi molto presto la mattina del giovedì per cominciare da
solo, verso le ore 6.00, la conta del denaro, e proseguire fino alle ore 7.00,
quando arrivavano i suoi subalterni (i sergenti ____________ e ____________ e,
saltuariamente, il sergente ____________ e l'appuntato ____________). Il totale
del denaro proveniente dai vari parchimetri era poi annotato su fogli che
servivano per allestire i conteggi finali, i cui dati erano riportati nel libro
mastro. In seguito i rotoli di monete erano cambiati in banconote agli
sportelli della Banca Nazionale e le banconote erano consegnate alla Cassa
comunale. In base a una prassi seguita e comunque tollerata, i cedolini
rilasciati dai parchimetri al momento della vuotatura e che servivano per
verificare gli importi provenienti dagli stessi con quelli contati nell'ufficio
di via Balestra venivano gettati nel cestino della carta straccia.
Nel
locale di via Balestra era possibile accedere con tre chiavi: una si trovava
nella cassaforte della sede della Polizia comunale, in piazza Riforma prima e
in via Beltramina poi; un'altra era in possesso di ___________, che la
custodiva nel suo mazzo di chiavi; l'ultima si trovava nell'ufficio
informazioni al pianterreno dell'autosilo, all'interno di un armadio chiuso, la
cui chiave era riposta nel cassetto di una scrivania a sua volta chiuso a
chiave. Per recarsi il giovedì mattina presto a contare il denaro dei parchimetri,
____________ usava di regola la chiave deposta nella cassaforte della sede, che
gli era consegnata la sera prima.
B. In
seguito al sospetto che le somme riversate nelle Casse comunali fossero
inferiori a quelle effettivamente prelevate dai parchimetri, il Comune di
Lugano ha disposto un controllo ufficiale dell'incasso proveniente da
cosiddetti parchimetri a rischio. Nel locale adibito alla conta (al 7° piano
dell'autosilo di via Balestra), le persone incaricate di tale mansione hanno
quindi proceduto il 21 agosto 1996 tra le 12.30 e le 13.00 prima alla verifica
della somma riportata sui tre cedolini (strisce) provenienti dai parchimetri al
Padiglione Conza e, in seguito, alla conta fisica dell'incasso che si trovava
riversato nel catino. Fotocopiate le strisce di cassa, essi hanno reinserito
nello stesso contenitore sia le monete sia i cedolini originali. Il totale
figurante sulle strisce era di fr. 6'479.40; il totale delle monete risultante
dal conteggio fisico era di fr. 6'487.70. L'indomani mattina, giovedì 22 agosto
1996, ____________ ha proceduto, come di solito, al controllo e alla
preparazione della moneta proveniente dai parchimetri al Padiglione Conza ed
“ex Pestalozzi”. I parcheggi al padiglione Conza hanno dato un incasso complessivo
di fr. 5'485.70, inferiore di fr. 1'002.– rispetto alla moneta contata dagli
addetti la vigilia. Il pomeriggio del giorno dopo ____________ è stato
informato circa l'esito del controllo dai responsabili del Comune di Lugano.
C. La
mattina di sabato 24 agosto 1996 ____________ ha chiesto al sergente
____________ di accompagnarlo al settimo piano dell'autosilo di via Balestra
per contare il denaro proveniente dalla cabina telefonica negli uffici di via
Beltramina. Entrati nel locale con la chiave che il sergente ____________ aveva
preso dalla cassaforte che si trova nella centrale di polizia in via Beltramina,
____________ ha immesso la moneta nella prima macchina selezionatrice a destra
dell'entrata, ovvero in quella difettosa. In seguito ha introdotto lo stesso
importo in un'altra macchina, la quale ha separato le monete indicando un
totale di fr. 182.90. In precedenza ____________ aveva estratto tutti i cassettini
della selezionatrice difettosa dove erano cadute le monete separate per valore,
constatando la presenza di numerose altre monete in quelli riservati ai cinque
e ai due franchi, per un totale di fr. 1'020.– (recte: 1'002.–). A suo giudizio
si tratta della somma che mancava dal conteggio eseguito dai responsabili del
Municipio, riconducibile a mera negligenza da parte sua durante il controllo
che egli aveva eseguito il giovedì mattina, quando aveva – sostiene –
dimenticato di recuperare la moneta da questi due cassetti.
D. Nei
confronti di ____________ l'autorità comunale non ha inizialmente preso alcun
provvedimento, salvo aprire un'inchiesta amministrativa che ha consentito di
accertare ulteriori ammanchi contabili relativi al denaro proveniente dai
parchimetri del Padiglione Conza, e ciò sin dalla loro installazione nel 1992,
ammanchi non spiegabili con la tolleranza indicata dalla casa costruttrice. Il
6 settembre 1996 il Municipio di Lugano ha quindi segnalato il caso al
Ministero pubblico e nel novembre successivo ha sospeso ____________ dalle sue
funzioni, senza corresponsione di stipendio.
E. Con
sentenza del 28 settembre 1999 il presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano ha riconosciuto ____________ autore colpevole di appropriazione
indebita aggravata e soppressione di documenti. Egli ha accertato – in sintesi
– che l'imputato, agendo come ufficiale e responsabile della Sezione
amministrativa della Polizia comunale, si è impossessato nel 1996 di
complessivi fr. 1'002.– provenienti dai parchimetri collettivi del posteggio al
Padiglione Conza e di fr. 750.– provenienti dal parchimetro collettivo del
posteggio “ex Scuole”, somme affidategli per il conteggio. Egli ha accertato
altresì che l'imputato ha soppresso i cedolini (ticket) emessi il 22 agosto
1996 dalle casse dei parchimetri collettivi del parcheggio del Padiglione
Conza, allo scopo di impedire la verifica tra l'ammontare prelevato dai citati
parchimetri e quello del denaro riversato alla Cassa comunale, occultando
l'appropriazione indebita.
In
applicazione della pena, il primo giudice ha condannato ____________ a 5 mesi
di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi
condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e a versare alla Città di
Lugano un'indennità di fr. 750.–, come pure a sopportare la tassa di giustizia
di fr. 800.– e le spese processuali nella misura di due terzi. Infine egli ha
ordinato il dissequestro del conto Visa e delle monete di argento sequestrati
al condannato.
F. Contro
la sentenza di assise ____________ ha inoltrato il 1° ottobre 1999 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del
gravame, presentati il 9 novembre successivo, egli chiede di essere prosciolto
da ogni imputazione o quanto meno, in via subordinata, di ridurre la pena a un
mese di detenzione, sospeso condizionalmente per due anni. Nelle sue
osservazioni del 29 novembre 1999 il Procuratore pubblico propone di respingere
il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il
ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere
in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1
lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo,
bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o
in palese contrasto con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag.
352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 124 I 208
consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40
consid. 3b, 119 Ia 32 consid. 3, 117 Ia 139 consid. 2c con riferimenti;
nell'ambito dell'apprezzamento delle prove: DTF 118 Ia 30 consid. 1b).
- Il
presidente della Corte di assise ha raggiunto il convincimento sulla
colpevolezza del ricorrente, per quanto attiene all'ammanco di fr. 1'002.–,
sulla base di diversi riscontri. Anzitutto egli ha manifestato perplessità per
il fatto che il ricorrente non ha subito rilevato, la mattina del 22 agosto
1996, che la somma risultante dal conteggio fisico delle monete da egli
riportata nell'apposito registro (fr. 5'485.70) era chiaramente inferiore a
quella indicata dai tre cedolini (fr. 2'760.–, fr. 566.– e fr. 3'152.–),
facilmente calcolabile (anche sulla base di una verifica sommaria) in un totale
superiore ai fr. 6'000.– (sentenza, pag. 10 consid. 3.1). Il primo giudice ha
considerato sospetto anche il fatto che nel sacco del cestino della carta
straccia portato negli uffici del Comune dagli agenti quella stessa mattina vi
erano diverse strisce strappate, ma nessuna proveniente dal posteggio del
Padiglione Conza o “ex Pestalozzi”, sebbene le strisce di controllo fossero
sempre gettate – di regola – nel medesimo cestino. Al riguardo, egli non ha
ritenuto credibile la giustificazione del ricorrente, secondo cui i relativi
cedolini sarebbero finiti nelle carte e nei giornali che aveva con sé per
semplice disattenzione (sentenza, consid. 3.2).
Ulteriore
perplessità ha manifestato il presidente della Corte in merito all'affermazione
del ricorrente, secondo cui egli avrebbe utilizzato sempre tutte e tre le
macchine selezionatrici, compresa quella difettosa. Se così fosse – egli ha
soggiunto – l'imputato avrebbe anche vuotato tutte le selezionatrici, per poi
inserire le monete nelle macchine confezionatrici dei rotoli. Quella volta però
egli non l'ha fatto, dimenticando di vuotare i cassettini della selezionatrice
difettosa, nei quali la mattina del 24 agosto 1996 è stata rinvenuta la somma
mancante. Questa sarebbe tuttavia – ha continuato il presidente – la terza
disattenzione (sentenza, consid. 3.3). Il presidente ha inoltre valutato
negativamente la circostanza che il ricorrente è stato di nuovo smentito, nella
misura in cui ha affermato di avere lasciato accese tutte le macchine selezionatrici
(pertanto anche quella difettosa) al momento di uscire dal locale; ha rilevato
che il collega che quella mattina lo ha sostituito (il sergente ____________)
ha riferito con certezza di avere notato che soltanto le macchine funzionanti
erano accese. Da ciò egli ha dedotto due ipotesi: la prima, che il ricorrente
non abbia in realtà usato la macchina difettosa; la seconda, che egli l'abbia
spenta, lasciando però accese le altre. Il primo giudice ha però considerato la
seconda variante priva di senso, a meno di immaginare un'ulteriore
sbadataggine, che in concreto sarebbe la quarta (sentenza, pag. 11 consid.
3.4).
Dipoi
il presidente della Corte di assise ha definito per lo meno strane le
circostanze in cui il ricorrente ha recuperato l'ammanco di fr. 1002.–,
rilevando che pur non essendo di servizio, alle ore 7.00 di sabato 26 agosto
1996 egli si era nondimeno recato alla sede di via Beltramina, aveva chiesto al
collega ____________ di accompagnarlo in via Balestra per procedere al
conteggio di un esiguo importo (provento del contenitore della cabina telefonica
situata negli uffici di via Beltramina), di cui era peraltro in possesso già
dal 22 agosto, aveva immediatamente messo la moneta da contare nella
selezionatrice difettosa per poi inserirla nella selezionatrice funzionante
dopo avere constatato che la prima non funzionava e dopo aver controllato tutti
i cassetti, compresi quelli dei 5 e dei 2 franchi, dove curiosamente ha trovato
l'ammanco. Ritenuto che la presenza di un collega per l'esecuzione di
un'operazione di poco conto e che di regola veniva eseguita dal solo imputato
appariva, nelle circostanze descritte, una manovra intesa a garantirsi un
testimone, il primo giudice ha concluso che la somma sottratta era stata
riportata dal ricorrente nel citato locale durante la notte precedente e che il
ritrovamento della somma l'indomani mattina è il risultato di tale artificio.
Per entrare nell'ufficio, sempre secondo la sentenza impugnata, l'accusato ha
usato la chiave che si trovava nella cassaforte di via Beltramina, prelevata la
sera di venerdì 23 agosto 1996 approfittando di un momento in cui si è trovato
da solo in ufficio per una decina di minuti, grazie al fatto che conosceva la
combinazione della cassaforte (sentenza, consid. 3.5). A titolo abbondanziale
il primo giudice ha infine evocato la testimonianza di __________, che
all'epoca intratteneva rapporti amichevoli con l'imputato, e che ha dichiarato
di avere accompagnato quest'ultimo la sera tardi di giovedì 23 agosto nel
locale in questione, assistendo alla riconsegna della somma indebitamente
prelevata (sentenza, pag. 14 seg.).
-
Il
ricorrente rimprovera in primo luogo al presidente della Corte di assise di
essere caduto in arbitrio accertando che egli si è recato la sera di venerdì 23
agosto negli uffici di via Beltramina per impossessarsi della chiave del locale
riservato alla conta della moneta. Egli nega di essere stato a conoscenza della
combinazione della cassaforte in cui si trovava la chiave per accedere al
locale, dagli atti non risultando che egli abbia mai aperto tale cassaforte, ma
se mai che egli si faceva lasciare la chiave sul tavolo della scrivania dagli
addetti alle operazioni che precedevano la conta della moneta. In realtà la
censura cade nel vuoto. Che il ricorrente utilizzasse di regola la chiave
lasciata nella cassaforte della sede, consegnatagli la sera prima, figura
accertato nella sentenza impugnata (pag. 6). Fondandosi sulla testimonianza di
__________, il quale ha riferito che la combinazione della cassaforte –
corrispondente, tolto uno zero, al numero telefonico interno dell'imputato –
era stata decisa anche dal ricorrente, il primo giudice ha però accertato che
costui poteva accedere per proprio conto alla cassaforte e quindi alla chiave
ivi deposta (sentenza, pag.12 e 13). Posta tale premessa, egli ha ritenuto che
una volta entrato da solo negli uffici di via Beltramina, la sera del 23 agosto
1996 dopo avere lasciato momentaneamente la compagnia dei colleghi con i quali
stava trascorrendo la serata, il ricorrente ha avuto tempo sufficiente per
aprire la cassaforte e impossessarsi della chiave (sentenza, pag. 13 e 14).
Tale conclusione, considerata l'esplicita deposizione del teste e l'incontestata
circostanza che il ricorrente quella sera è potuto rimanere per circa dieci
minuti da solo indisturbato negli uffici di via Beltramina, è esente da
arbitrio. Il ricorrente evoca la presenza di un'altra cassaforte ed enuncia
quelli che sarebbero i veri motivi che lo hanno spinto a recarsi in via
Balestra per contare il denaro proveniente dalla cabina telefonica di via
Beltramina, ma simili allegazioni hanno manifesto carattere appellatorio. In un
ricorso per cassazione fondato sul divieto d'arbitrio non basta contrapporre la
propria opinione a quella del primo giudice, ma occorre spiegare perché questa
risulti manifestamente insostenibile. Come si è visto, ciò non è il caso nella
fattispecie.
-
Il
ricorrente si sofferma sull'accertamento secondo cui il sergente ____________
si è meravigliato di trovarlo in via Beltramina la mattina di sabato 24 agosto
1996, dato che egli era in congedo e non era sua abitudine lavorare nei periodi
di tempo liberi. A suo parere la Corte sarebbe caduta in arbitrio trascurando
che in realtà le risultanze istruttorie, in parte contraddittorie, non consentono
di escludere che egli era solito recarsi al lavoro anche durante il tempo libero.
La doglianza non può essere condivisa. A prescindere dal fatto che il primo
giudice si è limitato a richiamare lo stupore manifestato dal sergente
____________ per la presenza del prevenuto in ufficio quella mattina, senza
aggiungere altro, il ricorso si rivela di nuovo appellatorio. Il ricorrente
persiste nel prospettare una propria versione degli eventi come se la Corte di
cassazione e di revisione penale fosse un'autorità munita di pieno potere
cognitivo anche nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove.
Formulato in tal modo, il ricorso sfugge pertanto a un esame di merito.
-
Il
ricorrente si duole di ulteriore arbitrio nella misura in cui il primo giudice
non ha ritenuto che quella mattina egli si è recato con il collega ____________
al settimo piano dell'autosilo di via Balestra non per contare la moneta
proveniente dalla cabina telefonica negli ufficia di via Beltramina, ma per
procurarsi un testimone e riconsegnare le monete sottratte giovedì 22 agosto
-
Ora, la Corte di assise è giunta alla contestata deduzione un base al
cumulo di due indizi. Anzitutto essa ha rilevato che l'imputato, aduso a
contare settimanalmente importi ben più rilevanti, si è fatto assistere da un
collega per contare un importo irrisorio, che per altro aveva già in mano da
due giorni, ciò che esclude l'urgenza, ove si pensi altresì che in ufficio egli
aveva a disposizione un'altra cassaforte, usata da lui soltanto. Inoltre il
primo giudice ha sottolineato che, appena entrato nel locale al settimo piano
dell'autosilo di via Balestra, il ricorrente si è subito diretto verso la
selezionatrice difettosa, nonostante l'avvertimento del collega ____________,
immettendo le monete in suo possesso (quelle della cabina telefonica), salvo
poi inserire il denaro nella selezionatrice funzionante e controllare tutti i
cassetti, compresi quelli riservati ai cinque e ai due franchi, rinvenendo come
per incanto la somma di fr. 1'002.–. Invano si cercherebbe nel gravame
un'argomentazione suscettibile di invalidare seriamente la deduzione che ne è
seguita. Con il suo esposto eminentemente discorsivo (e pertanto appellatorio)
il ricorrente insiste nel sottoporre alla Corte di cassazione e di revisione
penale uno svolgimento dei fatti diverso, con particolare riferimento ai veri
motivi che lo hanno spinto a recarsi quella mattina presso l'autosilo per contare
le monete in suo possesso. Ma ciò non basta per sostanziare un ricorso fondato
sul divieto dell'arbitrio. Formulato come un atto di appello, il ricorso è
perciò ancora una volta inammissibile.
-
Al
punto 7 del gravame il ricorrente ridimensiona le sue pretese negligenze,
ovvero gli atteggiamenti sospetti cui egli – stando alla sentenza impugnata –
ha dato adito sia durante il controllo eseguito la mattina del 22 agosto 1996
(non rilevando la divergenza fra l'importo figurante sulle strisce e quello
conteggiato, senza per di più che i cedolini di due parchimetri siano stati rinvenuti
nella carta straccia), sia in occasione del conteggio effettuato la mattina del
24 agosto 1996 (uso della macchina selezionatrice difettosa e successivo
rinvenimento del denaro mancante). Egli si sofferma poi sul numero delle
macchine installate nel locale riservato al conteggio del denaro e sulla
procedura adottata a quel tempo dagli addetti (con particolare riferimento ai
momento in cui uno di costoro rimaneva solo nel locale). Manifestamente però
egli disconosce di nuovo il limitato potere cognitivo della Corte di cassazione
e di revisione penale, chiamata a statuire su un ricorso per arbitrio
nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Egli si limita
infatti, ancora una volta, a contrapporre la propria opinione a quella della
prima Corte, argomentando come se si trovasse di fronte a un giudice abilitato
a rivedere liberamente le questioni di fatto. Per sostanziare una critica di
arbitrio non è sufficiente sostenere tuttavia che è possibile – o finanche
preferibile – giungere a una soluzione diversa. Occorre dimostrare che l'unica
soluzione sostenibile è quella prospettata nel ricorso. Il ricorrente persiste
nel vagliare gli atti del processo in modo a lui più favorevole, senza però dimostrare
che la diversa ricostruzione dei fatti accertata dal primo giudice sia palesemente
indifendibile. Ancora una volta il giudizio di primo grado sfugge così a una
sostanziata censura di arbitrio, tanto più che gli elementi sui quali la prima
Corte ha fondato il suo convincimento dopo avere valutato complessivamente gli
indizi a carico del prevenuto appaiono ragionevoli.
-
Il
ricorrente si confronta infine con la deposizione di __________. Giova subito
rilevare però che tale risultanza istruttoria, seppure compromettente, non ha
inciso sul giudizio di colpevolezza (sentenza, pag. 15), avendo il
presidente della Corte ritenuto sufficienti le altre prove (sentenza, pag. 14).
Su questo punto il ricorso cade pertanto nel vuoto.
-
A
parere del ricorrente sarebbe pure arbitraria, perché non suffragata da prove
sufficienti, la conclusione secondo cui egli si sarebbe appropriato della somma
di fr. 700.– proveniente dal posteggio “ex Scuole”.
a) Statuendo su
questa imputazione, il primo giudice ha anzitutto richiamato la testimonianza
del sergente ____________, il quale ha dichiarato che dopo la prima vuotatura
della nuova cassa del posteggio i colleghi __________ e __________ hanno
materialmente prelevato il denaro, depositandolo nel locale di via Balestra,
che prima di tale operazione costoro hanno proceduto a una operazione
informatica, la quale ha consentito di stabilire il numero, il taglio delle
banconote e la quantità di moneta rimanente nel fondo-cassa, che i due tecnici
hanno riversato in due catini le monete e in buste le banconote con i
rispettivi scontrini, chiudendo il tutto in cassaforte, che il giorno dopo
(giovedì mattina) egli stesso ha personalmente contato alla presenza del
collega ____________ tale denaro, che in quell'occasione era pure presente il
ricorrente, che egli si è subito accorto che il totale non corrispondeva
affatto con quanto riportato nei listati informatici poiché mancavano fr. 700.–
in moneta varia, che egli ha informato lo stesso ricorrente dell'accaduto, il
quale gli ha risposto che avrebbe pensato al problema, che tra il pomeriggio di
mercoledì e la mattina del giorno successivo qualcuno ha prelevato per forza
fr. 700.– dai catini, che come di consueto egli stesso e ____________ hanno
consegnato la sera di mercoledì la chiave del locale al ricorrente, ragione per
cui soltanto quest'ultimo avrebbe potuto accedervi senza operare scassi, che il
presunto ammanco non poteva essere ricondotto a un errore delle casse
parchimetri. Il primo giudice ha anche evocato la testimonianza di __________,
il quale ha riferito a sua volta sull'impianto e sulle operazioni di vuotatura
dei parchimetri, spiegando tra l'altro le novità informatiche introdotte e il
funzionamento del sistema. La prima Corte ha infine considerato sospetto il
comportamento del ricorrente, nella misura in cui questi aveva ammesso in un
primo momento di essere stato al corrente dell'ammanco e di non avere ciò
nonostante preso alcun concreto provvedimento. Trattasi di un'attitudine – ha
soggiunto il presidente – incompatibile con la sua posizione di ufficiale responsabile
del servizio in rassegna. D'altro canto, sempre secondo il primo giudice, il
ricorrente si è reso conto di ciò, fornendo nel corso del pubblico dibattimento
– senza però essere creduto – una versione meno compromettente, ossia di avere
informato il tenente __________ dell'accaduto (sentenza, consid. 5).
b) Il ricorrente
dissente dalle considerazioni testé riassunte con argomentazioni ancora una
volta appellatorie, inammissibili in un ricorso per cassazione volto a dimostrare
arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Egli si limita
a ribadire il proprio punto di vista, affermando che il reato può anche essere
stato perpetrato da terzi, richiamando particolari che a suo modo di vedere
sarebbero sfuggiti al primo giudice e interpretando alcune risultanze
processuali – segnatamente la deposizione del sergente ____________ – in modo a
lui favorevole. Così facendo, tuttavia, egli si diffonde in un esposto prolisso
e includente, che non soddisfa le condizioni richieste a un ricorso fondato sul
divieto d'arbitrio. Proposto sostanzialmente come atto di appello, il ricorso
va perciò dichiarato anche al proposito inammissibile.
- Nella
condanna per appropriazione indebita aggravata il ricorrente ravvisa una violazione
del diritto federale, segnatamente dell'art. 138 n. 1 CP. Egli assevera che nel
caso specifico fa difetto il requisito dell'affidamento, nel senso che il
ricavato dei parchimetri non risulta essergli stato affidato. Il denaro
prelevato veniva portato in via Balestra, dove era contato e fascicolato (non
soltanto però dal ricorrente), per essere portato infine alla Banca Nazionale
per il cambio in banconote. Secondo il ricorrente potrebbe se mai entrare in
considerazione l'ipotesi del furto, anche perché egli non era il solo a
disporre del provento dei parchimetri. Tale reato non è però stato prospettato
né nell'atto di accusa né nel corso del dibattimento (art. 250 CPP).
a) Chiunque, per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile
altrui che gli è stata affidata, chiunque indebitamente impiega a profitto
proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, è punito con la
reclusione sino a cinque anni o con la detenzione (art. 138 n. 1 CP). Il colpevole
è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione se ha commesso
il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di
curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di
un'industria o di un commercio per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da
un'autorità (art. 138 n. 2 CP).
b) Il presidente
della Corte di assise ha rilevato che la prima fattispecie prevista dall'art.
138 n. 1 CP riguarda l'appropriazione di un cosa in proprietà altrui, anche se
costituente un valore patrimoniale, mentre la seconda si riferisce all'impiego
di un valore patrimoniale di cui l'autore stesso, per effetto della confusione
giuridica, è divenuto proprietario. Egli ha quindi stabilito che nel caso in
esame entra in considerazione la prima alternativa, ove si consideri che
durante il conteggio il denaro proveniente dai parchimetri è sempre rimasto separato
dal patrimonio dell'accusato e della Città di Lugano. Ha tuttavia soggiunto che
nella nozione di impiego illecito rientra anche l'occultamento del possesso
(sentenza, pag. 20).
Richiamata sia la
giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui affidato è ciò che vien dato
o lasciato all'autore affinché l'utilizzi in modo determinato nell'interesse
altrui, in particolare per custodirlo, amministrarlo o consegnarlo secondo
istruzioni espresse o tacite, sia parte della dottrina secondo cui la cosa è
affidata quando è consegnata o lasciata nelle mani dell'autore con una facoltà
di disposizione giuridicamente limitata e senza che un controllo diretto
dell'impiego sia possibile, il primo giudice ha stabilito che, intascando parte
del denaro consegnatogli per il conteggio, il ricorrente ha commesso
appropriazione indebita, la sua azione rientrando in entrambe le citate
definizioni di affidamento. Egli ha perciò escluso l'ipotesi del furto ex art.
139 CP, rilevando che per appropriarsi delle somme di denaro l'accusato non ha
dovuto violare una custodia altrui per crearne una propria, ossia non ha dovuto
sottrarre i valori, essendo esse questi nelle sue mani per eseguire un preciso
compito di cui era il primo responsabile (sentenza, pag. 20 seg.).
c) La Corte di assise non ha violato il diritto federale. Appropriandosi
dell'incasso del denaro proveniente dai parchimetri durante l'operazione di
conteggio che egli era solito eseguire nella sua qualità di funzionario
dirigente della Città di Lugano, ossia come responsabile del settore, il
ricorrente non si è limitato a sottrarre valori violando la custodia altrui.
Come rilevato nella sentenza impugnata, egli si è per contro indebitamente
impossessato di valori patrimoniali che si trovavano nelle sue mani in virtù
delle sue specifiche competenze di responsabile del servizio di vuotatura e
conteggio del denaro che veniva portato in banca per essere cambiato e consegnato
poi alle casse comunali. Anziché eseguire quanto prescritto dal datore di lavoro,
ovvero destinare alle casse comunali il denaro che gli era stato affidato –
ancorché per il lasso di tempo necessario a eseguire determinate operazioni –
il ricorrente ha proceduto altrimenti, ovvero non ha tenuto a disposizione il
denaro secondo l'uso stabilito dall'affidante, ma se ne è indebitamente
appropriato (cfr. Corboz, Les
principales infractions, n. 20 e 21 ad art. 138 CP con riferimento a DTF 121 IV
25 consid. 1c). Poco importa – contrariamente a quanto preteso dal ricorrente –
che i parchimetri fossero vuotati, rispettivamente che le monete fossero
portate nel locale destinato alla conta da altri impiegati e che anche altre
persone procedessero, dandosene il caso, ai relativi conteggi. Tale circostanza
non ha infatti impedito in alcun modo al ricorrente di esercitare quel possesso
effettivo richiamato nel gravame. Discende che anche su questo punto il ricorso
è destinato all'insuccesso.
- Il
ricorrente insorge anche contro la condanna per soppressione di documenti in relazione
ai cedolini emessi il 22 agosto 1996 dalla casse dei parchimetri collettivi del
parcheggio del Padiglione Conza. Assevera anzitutto che le strisce rilasciate
dai parchimetri non venivano conservate, né tanto meno annesse alla
contabilità, bensì gettate nel cestino della carta straccia una volta terminata
l'operazione di conta. Già per questa ragione –egli soggiunge – non gli si può
rimproverare di avere avuto l'intenzione di sopprimere, sottrarre o distruggere
alcunché. Fa inoltre valere che non può essere conferita la qualifica di
documenti alle strisce emesse dai parchimetri, poiché esse non sono mai serviti
per allestire la contabilità del Comune.
a) Stando alla sentenza impugnata, sottraendo le strisce di controllo
dai parchimetri del Padiglione Conza la mattina del 22 agosto 1996, il
ricorrente si è reso colpevole di soppressione di documenti giusta l'art. 254
CP, poiché egli ha asportato quel giorno dall'ufficio mezzi di prova che
potevano per lui risultare compromettenti, con l'evidente scopo di occultare l'appropriazione
indebita commessa. Sempre a mente del primo giudice, tali strisce costituiscono
documenti nel senso dell'art. 110 n. 5 CP, ossia scritti destinati e atti a
provare un fatto di portata giuridica, trattandosi di vere e propri giustificativi,
come tali facenti obbligatoriamente parte di una contabilità (sentenza, pag.
21).
b) Che i citati
cedolini costituiscono documenti nell'accezione dell'art. 110 n. 5 CP non può
essere posto in dubbio. Essi indicavano l'importo totale introdotto nei parchimetri,
come pure le monete estratte, sicché servivano per verificare il conteggio
delle monete da parte del responsabile (sentenza, pag. 5). Giustamente il
presidente della Corte delle assise correzionali ha stabilito perciò che si
trattava di giustificativi, come tali facenti parte obbligatoriamente di una
contabilità (cfr. inoltre l'art. 151 cpv. 2 LOC, che impone ai Comuni la tenuta
della contabilità). Che all'interno dell'amministrazione comunale fosse diffusa
un'opinione diversa è irrilevante. La qualifica di documento non può infatti
dipendere dalla rilevanza conferita nell'azienda, bensì dalla sua intrinseca
natura, destinata e atta a provare un fatto di portata giuridica rilevante ai
sensi dell'art. 110 n. 5 CP (DTF 91 IV 7). Come si è visto, una qualifica del
genere risulta pacifica nella fattispecie, non trattandosi di tabulati
contenenti semplici affermazioni – come ad esempio meri conteggi che non
costituiscono parte integrante della contabilità – ma di giustificativi idonei
a comprovare gli incassi percepiti dall'uso dei parchimetri pubblici e quindi destinati
a fungere da prova alla contabilità del Comune. Tale prerogativa non è venuta a
meno per il semplice fatto che i documenti non venivano annessi alla
contabilità. Il richiamo a DTF 120 IV 25 è infruttuoso già per il fatto che
tale sentenza si riferisce al falso ideologico in documenti (art. 251 n. 1 CP),
e più generalmente alle difficoltà che sorgono al momento di stabilire se ci si
trova di fronte a un falso ideologico o a una bugia scritta a dipendenza della
reale portata giuridica della scrittura privata. Sulla forza probatoria del
contenuto dei cedolini non vi è tuttavia, in concreto, ragione di dubitare.
Quanto all'obiezione del ricorrente di non avere avuto l'intenzione di
sopprimere, sottrarre o distruggere nulla, neppure essa gli è di giovamento.
Stando ai vincolanti accertamenti della sentenza impugnata – non censurati di
arbitrio – l'imputato ha agito proprio per sbarazzarsi di un mezzo di prova che
avrebbe contribuito a ricostruire l'appropriazione indebita (sentenza, pag.
21). Egli non può pertanto scagionarsi invocando la prassi invalsa – per altro
rilevata anche dalla Corte di merito (sentenza, pag. 6) – di buttare le strisce
di controllo nel cestino della carta straccia dopo il conteggio del denaro. Il
ricorso va perciò disatteso anche su questo punto.
-
Il
ricorrente fa carico al primo giudice di avere ecceduto nel proprio potere di apprezzamento
condannandolo a una pena di cinque mesi, soprattutto se si considera l'esiguo
importo sottratto. La censura non ha peso. Il ricorrente è stato riconosciuto
colpevole di appropriazione indebita qualificata, che prevede pene fino a 10
anni di reclusione (art. 138 n. 1 CP), come pure di soppressione di documenti,
che commina pene fino a cinque anni di reclusione (art. 254 n. 1 CP). Ritenuto
che egli ha delinquito in qualità di funzionario dirigente per scopo di lucro,
tradendo così un rapporto di fiducia particolare (sentenza, pag. 21 seg.), egli
non poteva pretendere benevolenza da parte della Corte giudicante per il solo
fatto di avere percepito un indebito profitto di scarsa consistenza. Nella
condanna a cinque mesi di detenzione (sul concorso di reati v. art. 68 n. 1 CP)
non sono pertanto ravvisabili gli estremi di un eccesso o di un abuso del
potere di apprezzamento.
-
Infine
il ricorrente si duole della ripartizione della tassa di giustizia (caricatagli
interamente) e della spese processuali (caricategli nella misura di due terzi).
Su questo punto il ricorso è provvisto di buono diritto. Nel punto 1.1
dell'atto di accusa al ricorrente sono state prospettate appropriazioni
indebite per complessivi fr. 25'000.–. La condanna si è però limitata a una
sola appropriazione indebita, ovvero quella di fr. 1'002.–. Per contro il
ricorrente è soccombente sull'altra appropriazione indebita, quella di fr.
750.– (punto 1.2 dell'atto di accusa). Egli è parzialmente soccombente,
inoltre, per quanto riguarda la soppressione di documenti (punto 2 dell'atto di
accusa). In applicazione dell'art. 9 CPP cpv. 1 e 4 CPP si giustifica pertanto
di caricargli la tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese processuali di
prima sede per metà. Gli oneri processuali relativi al presente giudizio
seguono invece la soccombenza pressoché totale del ricorrente (art. 15 n. 1
CPP).
Per
questi motivi,
visto
sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto nel senso che in
riforma del dispositivo n. 2.3 della sentenza impugnata la tassa di giustizia
di fr. 800.– e le spese processuali sono poste a carico del ricorrente in
ragione di metà. Per il resto il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali relativi al presente giudizio, consistenti in.
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 1'000.–
sono
posti per nove decimi a carico del ricorrente e per il rimanente a carico dello
Stato.
- Intimazione:
– ____________, c/o
__________;
– avv.
__________;
– Procuratore
Pubblico avv. __________;
– Corte
delle assise correzionali di Lugano;
– Comando
della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ministero
pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Comune
di Lugano, 6901 Lugano (parte civile).
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il
presidente Il
segretario
N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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