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Numero d'incarto:
17.1999.77
Data decisione, Autorità:
29.02.2000, CCRP
Incarto n.
17.1999.00077
Lugano
29 febbraio
2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G.A. Bernasconi, Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 22
dicembre 1999 presentato da
___________,
(patrocinato
dall'avv. dott. __________)
contro
la sentenza emanata il 13 dicembre 1999
dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
esaminati gli atti;
posti a giudizio i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 17 novembre 1998, poco dopo le 18.00, l'appuntato di polizia
__________ e un collega, in servizio di pattuglia su una vettura equipaggiata
con un apparecchio “Multagraph” sull'autostrada A2 in direzione nord tra
Bellinzona e Biasca, hanno rilevato su una tratta di oltre 2 km una vettura
Audi “A6 quattro” targata TI __________che circolava a una velocità di 179
km/h. Fermata l'automobile all'uscita di Biasca e accertato che al volante si
trovava ___________, essi hanno intimato al conducente la contravvenzione.
Preso atto delle osservazioni dell'interessato al rapporto di contravvenzione,
essi hanno redatto un rapporto aggiuntivo del 27 novembre 1998 in cui hanno
descritto le modalità del rilevamento e hanno confermato il loro rapporto. Con
decisione del 29 gennaio 1999 la Sezione della circolazione ha inflitto a
___________ una multa di fr. 660.– in applicazione dell'art. 90 n. 1 LCStr,
imputandogli di avere circolato alla velocità di 161 km/h sulla tratta in
questione, già dedotto il margine di tolleranza.
B. Il
Tribunale cantonale amministrativo, adito da ___________, accertato che egli
non intendeva ritirare il ricorso, ha annullato il 25 giugno 1999 la decisione
impugnata e ha trasmesso gli atti per competenza al Ministero pubblico. Con
decreto di accusa del 13 settembre 1999 il Procuratore pubblico ha ritenuto
___________ colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione (art.
90 n. 2 LCStr) e lo ha condannato a una multa di fr. 2'000.–.
C. Il
Pretore del Distretto di Bellinzona, cui gli atti sono stati trasmessi in
seguito all'opposizione del condannato, ha fatto seguire l'incarto il 23
settembre 1999 per competenza al Pretore del Distretto di Riviera. Questi ha
constatato che l'eccesso di velocità era stato rilevato sull'autostrada A2 tra
il chilometro 61.000 e il chilometro 63.402. In considerazione del fatto che la
giurisdizione di Riviera iniziava dopo il chilometro 64.000, il giorno successivo
egli ha ritornato l'incarto al Pretore del
Distretto di Bellinzona, che il 13 dicembre 1999 ha confermato l'imputazione,
riducendo nondimeno la multa a fr. 1'200.–
D. Contro la sentenza citata ___________ ha inoltrato il 14 dicembre
1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nella motivazione scritta del 22 dicembre 1999 egli chiede
l'annullamento del giudizio impugnato o quanto meno, in subordine, il rinvio
dell'incarto al Pretore del Distretto di Riviera per nuovo giudizio. Nelle sue
osservazioni del 7 gennaio 2000 il Procuratore pubblico propone di respingere
il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato
a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
(art. 288 cpv. 1 lett. a CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente
se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1
lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo,
bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o
in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352
consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168
consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120
Ia 40 consid. 4b).
-
Il Pretore del Distretto di Bellinzona
ha ritenuto infondata la contestazione della propria competenza per territorio
poiché dal rapporto di contravvenzione risultava che il controllo della velocità
era cominciato al chilometro 61.000 ed era terminato al chilometro 63.402,
quindi completamente sul territorio del Distretto di Bellinzona, la giurisdizione
di Riviera iniziando dopo il chilometro 64.000. Quanto all'obiezione dell'imputato,
che sosteneva di avere superato il veicolo della polizia dopo la valle di
Lodrino, egli l'ha ritenuta infondata. Tutt'al più, secondo il Pretore, poteva
lasciare perplessi il fatto che gli agenti avessero fermato la vettura solo
all'uscita autostradale di Biasca, ossia vari chilometri dopo il rilevamento
della velocità. Ciò non era tuttavia sufficiente per porre in dubbio il
rapporto di contravvenzione, e in particolare i dati relativi alla tratta in
cui esso era avvenuto.
-
Il ricorrente fa valere di avere presentato già al dibattimento uno
schema da cui risultava inoppugnabilmente che il controllo è avvenuto sul
territorio dei Comuni di Lodrino e di Biasca, ovvero nella giurisdizione del
Distretto di Riviera, e ribadisce di ricordarsi perfettamente di avere
sorpassato la vettura della polizia dopo il ponte della valle di Lodrino.
Afferma inoltre che gli agenti hanno commesso un grave errore indicando che
l'infrazione era avvenuta tra il chilometro 61.000 e il chilometro 63.402,
poiché è impossibile che l'apparecchio “Multagraph” sia stato inserito
esattamente al chilometro 61.000. Per di più gli agenti lo hanno inseguito fino
al chilometro 72, corrispondente all'uscita autostradale di Biasca, percorrendo
ben 9 chilometri dopo la fine della misurazione. A suo dire, dato che al
momento dei fatti era buio, gli agenti sono stati indotti in errore, l'inizio
del rilevamento essendo avvenuto in realtà al chilometro 67 circa, in
territorio del Distretto di Riviera, e non al chilometro 61.000.
-
Gli argomenti proposti dal ricorrente sono palesemente appellatori.
In effetti, l'interessato sostiene nuovamente di ricordarsi di avere superato
la vettura della polizia dopo il ponte della valle di Lodrino. Il Pretore, esaminando tale argomento, ha accertato
però che esso non trova alcun riscontro negli atti, né il ricorrente indica
perché e sulla base di quale atto simile accertamento sarebbe arbitrario. Anche
per quanto concerne l'inseguimento per svariati chilometri prima della fermata
presso l'uscita autostradale di Biasca, il ricorrente dimentica che il Pretore
ha sì espresso perplessità, ma ha precisato che ciò non era sufficiente per
porre in dubbio il rapporto di contravvenzione e i dati relativi al tratto in
cui il rilevamento era avvenuto. Il ricorrente si limita a sostenere che un
inseguimento da parte degli agenti di polizia per ben 9 chilometri sarebbe
impossibile, ma non adduce elemento alcuno a suffragio di questa tesi. Del
resto risulta chiaramente dagli atti che la misurazione è stata compiuta sul
tratto tra Preonzo e Lodrino, circostanza che il ricorrente non contesta e che
accredita quanto ha ritenuto il Pretore in merito alla propria competenza per
territorio. Per altro, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente,
l'apparecchio “Multagraph” non è stato attivato esattamente al chilometro
61.000. In quel punto gli agenti, a velocità e distanza stabilizzate, hanno
soltanto iniziato il controllo. Che poi gli agenti possano essersi sbagliati di
6 km nell'indicare l'inizio del rilevamento con il chilometro 61.000 a causa
del buio, è argomento – oltre che poco attendibile – manifestamente
appellatorio e come tale, una volta ancora, improponibile.
-
Per quanto riguarda la violazione della LCStr, il Pretore ha ritenuto
non credibile l'opponente quando asseverava che, pur avendo superato il limite
di 120 km/h, la sua velocità doveva essere notevolmente inferiore a quella
imputatagli con il decreto di accusa. Fosse stato il caso, in effetti, per
comune esperienza su una tratta di 2.4 km il veicolo della polizia si sarebbe
notevolmente avvicinato a quello inseguito, ciò che tuttavia non si è verificato.
Certo, il ricorrente obietta che i rilevamenti della polizia non possono
assurgere a valida prova, intanto perché per recuperare il terreno dopo essere
stati superati gli agenti hanno dovuto circolare essi medesimi a una velocità
attorno ai 179 km/h (quella rimproveratagli), e in secondo luogo perché la velocità
tenuta da un veicolo inseguitore non è mai costante, né è tecnicamente possibile
mantenere una distanza costante ed esatta dalla vettura che precede. Del resto,
avendo visto la pattuglia della polizia, egli soggiunge, di certo egli non
avrebbe accelerato, ma avrebbe mantenuto un'andatura normale. Allegazioni del
genere sono del tutto inidonee a sostanziare un ricorso per cassazione fondato
sul divieto dell'arbitrio. Il ricorrente argomenta in effetti come se si
trovasse davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo non
sono in diritto, ma anche nell'accertamento dei fatti. Ciò che non è
manifestamente il caso. Su questo punto il ricorso si rivela, una volta ancora,
irricevibile.
-
Da
ultimo il ricorrente censura il fatto che lo si sia sanzionato sulla base della
velocità massima rilevata e sostiene nuovamente di non avere mai raggiunto
punte di oltre 161 km/h, come figura nel rapporto di polizia. Se non che,
argomentando in questo modo, una volta di più il ricorrente disconosce i limiti
del ricorso per cassazione. In effetti, come risulta dal giudizio impugnato e
dagli atti istruttori, il controllo della velocità era avvenuto rispettando le
istruzioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia, con un apparecchio
omologato, a distanza costante e su un tratto di almeno 500 m. Il ricorrente
neppure tenta di spiegare perché, avesse effettivamente superato di poco il
limite di 120 km/h, sarebbe stato raggiunto dalla vettura della polizia solo a
circa 2.4 chilometri di distanza. E nemmeno può essere condivisa l'affermazione
secondo cui l'andatura incostante della polizia
avrebbe falsato i dati, tale assunto mancando di qualsiasi riscontro concreto.
Infine giova rilevare che il ricorrente non è per nulla stato sanzionato per la
velocità massima registrata dall'apparecchio che, come risulta dal tabulato,
corrispondeva a 188 km/h, ma in base alla media per 1000 metri a partire da
1401 metri dall'inizio della misurazione. A nulla gli sussidia quindi sostenere
che il suo veicolo non ha mai toccato velocità di 161 km/h e oltre. D'altro
lato il ricorrente non sostiene di avere avuto, soggettivamente, valide ragioni
per procedere a tale velocità. Giustamente perciò il Pretore ha ravvisato, dal
profilo giuridico, una violazione grave delle norme della circolazione (DTF 122
IV 173, 118 IV 191 consid. 2c e 2d; CCRP, sentenza del 24 settembre 1999 in re
G., consid. 4).
-
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9
cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
700.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
–
___________,
– avv.
dott. __________;
–
Ministero pubblico, Lugano;
– Pretore
del Distretto di Bellinzona;
–
Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
– Comando
della polizia cantonale, Bellinzona;
– Ufficio
giuridico della circolazione, Camorino.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso
per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto
federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata
alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del
dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della
sentenza motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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