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Numero d'incarto:
30.1998.240
Data decisione, Autorità:
04.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1998.00240
30.1998.00251-252
bs
Lugano
4 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visti i ricorsi del 2 novembre 1998 e 30
dicembre 1998 interposti da
-
avv.
__________ __________, ____________________,
-
avv.
__________ __________, ____________________,
rappr. da: avv. __________ __________,
____________________,
contro
le decisioni del _________ emanata dalla
Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,
in materia di contributi AVS
viste le risposte del 4 e 5 febbraio 1998 e
del 14 dicembre 1998 della parte convenuta;
richiamato il verbale del 16 novembre 1999
del seguente tenore:
" La
parte convenuta riconosce di aver erroneamente stralciato dal reddito aziendale
gli interessi attivi contabilizzati a conto economico relativi ai periodi
contributi AVS 1992/1993, 1994/95. Tenuto che il fisco aveva correttamente
inglobato detti interessi nel reddito aziendale, rilevato inoltre la disparità
di trattamento nella determinazione dei contributi AVS 1994/95 tra i due ricorrenti
con conseguente rispetto del rispetto del principio dell'affidamento sotto
tutti i suoi aspetti, la Cassa propone:
la revisione
della decisione di fissazione di contributi 1994/95 dell'avv. Cattaneo nel
senso di applicare gli stessi parametri riconosciuti per la medesima decisione
di contribuzione dell'avv. __________, con conseguente deduzione degli
interessi attivi, sulla base di una decisione che verrà intimata
successivamente all'avv. __________.
I ricorrenti
accettano tale proposta di cui sopra e danno atto che a partire dall'anno di
contribuzione 1996, in applicazione del principio che le comunicazione del
fisco inerenti l'ammontare del reddito aziendale determinano la fissazione dei
contributi AVS, eventuali contestazioni in merito alla qualifica di tale
reddito sono da sollevare in sede di reclamo fiscale; riconoscono le decisioni
relative agli anni di contribuzione 1996/97 e rinunciano ad una indennità di
ripetibili.
I ricorrenti
sottolineano comunque che per quanto attiene i contributi fino al 1995 si sono
avvalsi di una prassi in essere e hanno operato in perfetta buona fede."
rilevato che le cause sono divenute di
conseguenza prive di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988
pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
le cause sono stralciate dai ruoli per intervenuta transazione, nota
alle parti, che viene omologata;
-
non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
-
intimazione
alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro
il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di
procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, ____________________,
entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve
indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una
breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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