AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.1999.103
Data decisione, Autorità:
19.04.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00103
BS/sc
Lugano
19 aprile 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 luglio 1999 di
__________ __________, ____________________,
rappr. da: __________ __________,
____________________,
contro
la decisione del __________emanata da
Cassa cant. di compensazione, __________,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 25 giugno 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato i
contributi personali AVS/AI/IPG dovuti da __________ __________ nel biennio
1998/99, per la sua attività indipendente, sulla base di un reddito aziendale
di fr. 55'000.--, aumentato della media dei contributi dovuti nel periodo di
computo (fr. 3'582.--), dedotto un interesse del 4,5% sul capitale proprio
investito di fr. 11'000.--, pari ad una deduzione di
fr. 495.--. Il reddito determinate è stato così calcolato in fr. 58'087.-- ed i
succitati dati si riferiscono alla notifica di tassazione IFD 1997/98.
1.2. Contro la
decisione amministrativa è insorto tempestivamente il ricorrente, per il
tramite di sua moglie, affermando quanto segue:
"
In data 25.6.1999 ho scritto alla Cassa
Cantonale di comp. AVS-AI, chiedendo di tenere in considerazione la mia
situazione di salute (doc. 2-3-4).
Motivi del Ricorso:
Considerato, che dall'Ass. Militare
percepisco una perdita di guadagno, di cui viene detratta la quota AVS-AI (doc.
5) e che, l'anno 1998 e 1999 sono stato inabile al 100% per 6 mesi, a mio
avviso, pagherei due volte i contributi con un solo salario.
Conclusioni:
Si chiede che il ricorso venga accolto e la
decisione venga modificata: esonerandomi dal pagamento tre mesi per l'anno 1998
e tre mesi per l'anno 1999." (Doc. I)
1.3. Mediante
risposta del 27 agosto 1999 la Cassa propone di respingere il ricorso,
osservando ciò che segue:
"
(…)
Al reddito aziendale sono aggiunti la media
dei contributi dovuti negli anni di computo 1995/96 (media fr. 3'582.--), come
previsto dall'art. 9, lett. d, LAVS.
Occorre evidenziare che, una semplice
diminuzione dell'attività lucrativa dovuta a malattia o infortunio, non
giustifica la nuova valutazione (marginale 1259 DIN). Di regola si ammette una
modifica durevole delle basi di reddito quando l'assicurato ha diritto a una
rendita AI (marginale 1260 DIN).
Secondo la marginale 1054 (DIN) delle
direttive federale UFAS, se l'attività indipendente è interrotta durante l'anno
contributivo per almeno tre mesi consecutivi, per motivi che esulano dal
carattere stagionale dell'azienda e che ne provocano la chiusura (p. es.
servizio militare, malattia, scioperi, rinnovamento, eventi dannosi che causano
il versamento di prestazioni assicurative), senza che nel frattempo il
titolare eserciti un'altra attività indipendente, su richiesta dell'assicurato
il contributo annuo calcolato in base al reddito del periodo di conteggio deve
essere riscosso solo proporzionalmente fino all'inizio dell'interruzione.
Alla luce di quanto precede, a nostro
avviso, non può essere applicata la procedura straordinaria prevista dall'art.
25 dell'Ordinanza AVS (l'assicurato non ha diritto ad una rendita AI), non può
essere applicata la marginale 1054 DIN (attività non interrotta durante l'anno
contributivo per almeno tre mesi consecutivi con il versamento di prestazioni
assicurative).
Un'eventuale diminuzione o perdita di
guadagno deve essere quindi fatta valere, a tempo debito, in sede fiscale, e se
ammessa anche la Cassa ne terrà debito conto per il prossimo periodo
contributivo." (Doc. III, pto. 5-9)
1.4. Con
osservazioni 3 settembre 1999 alla risposta di causa il ricorrente ribadisce
quanto sostenuto, evidenziando quanto segue:
"
Risposta datata 27.8.1999 dell'Istituto delle
Ass. Sociali, al punto 6: - a mio avviso non si tratta di una semplice
diminuzione dell'attività lucrativa, visto che dalla tassazione 1999/2000;
risulta un reddito Aziendale di fr. 32'000.-- (doc. 6) e in particolare
nell'anno 1998 tale reddito figura di fr. 26'000.-- (doc. 7 allegati alla
dichiarazione d'imposta per definire il reddito).
Considerando pure che nel 1999 il mio
reddito aziendale, fino al 31.8.1999, risulta di fr. 6'627.50 (doc. 8).
Vi comunico pure che sono inabile al lavoro
al 75% "causa Epilessia da ferita cranica", e che purtroppo in data
7.5.1999 ho inoltrato la domanda di invalidità." (Doc. V)
1.5. Il 14
febbraio 2000 il TCA ha chiesto al ricorrente alcune informazioni circa il suo
stato di salute, ricevute il 17 febbraio 2000. La nuova documentazione prodotta
dal ricorrente è stata trasmessa alla Cassa per una presa di posizione.
Con lettera del 21 febbraio 2000 la convenuta ha osservato quanto segue:
"
Osserviamo tuttavia che, visto il nuovo
peggioramento di salute del ricorrente e la conseguente riduzione dell'attività
lucrativa, a nostro avviso, riteniamo opportuno che l'affiliazione debba essere
modificata da indipendente a persona non attiva (attività non durevolmente
esercitata a tempo pieno).
In tal caso, il ricorrente, dovrà
regolarizzare la sua posizione assicurativa, per il tramite dell'Agenzia
comunale AVS __________." (Doc. XII)
Infine, nuovamente interpellato dal TCA, in data 4
aprile 2000 la Cassa ha comunicato che:
"
(…)
· Per
quanto attiene la data d'inizio dell'affiliazione nella categoria dei non
attivi, visto il rapporto medico del 20 dicembre 1999 che fissa l'abilità al
lavoro 0% a partire dal 6.11., a nostro avviso, l'affiliazione psal deve
partire dal 1° dicembre 1999." (Doc. XVI)
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. In
applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che
esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito
proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I
contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente
sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per
lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Le
relative disposizioni di esecuzione distinguono due procedure di calcolo dei
contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e
quella straordinaria (art. 24 seg. OAVS).
2.3. Nella
procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calcolato sul reddito medio
conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il
periodo di contribuzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo
di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22
cpv. 1 e 2 OAVS).
Ciò
permette alle casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il
reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede
fiscale.
Infatti,
a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono
il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione
dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio
investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta
cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta federale
diretta.
Le
indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per la cassa di
compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di
ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere,
le comunicazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe
alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione.
Circostanza questa che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC
1992 pag. 35).
2.4. La procedura
straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge.
Se
l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo reddito
hanno subito, dopo il periodo per il quale l'autorità fiscale cantonale ha
stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a cambiamento di
professione o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una fonte di reddito,
a una nuova ripartizione del reddito aziendale, oppure a causa dell'invalidità
dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente sull'importo del reddito,
la cassa di compensazione accerta il reddito netto determinante e fissa i
relativi contributi per il periodo decorrente dall'inizio della predetta
attività, rispettivamente dai suddetti mutamenti, fino all'inizio del prossimo
periodo ordinario di contribuzione. (art. 25 cpv. 1 OAVS).
Secondo
la consolidata giurisprudenza del TFA la modifica delle basi di reddito è determinante
per l'applicazione della procedura straordinaria se comporta una variazione del
reddito di almeno il 25% rispetto a quello conseguito nel corso dell'esercizio
precedente (RCC 1984 pag. 508 consid. 3b, RCC 1982 pag. 392 consid. 1, RCC 1980
pag. 306).
Va ancora
ricordato che in materia di contributi all'AVS non è conosciuto l'istituto
della tassazione intermedia.
Piuttosto,
nel caso in cui i redditi di un assicurato subiscono una durevole
modificazione, l'art. 25 cpv. 3 OAVS prescrive alla Cassa di fissare i
contributi per ogni anno civile in base al relativo reddito annuo.
Per
l'anno precedente il prossimo periodo ordinario di contribuzione i contributi
sono stabiliti in base al reddito netto determinante per questo periodo.
Si
considera come prossimo periodo ordinario di contribuzione quello in cui l'anno
nel quale l'assicurato ha iniziato la sua attività lucrativa indipendente
costituisce una parte del periodo di calcolo determinante secondo l'art. 22
cpv. 2 OAVS, ritenuto che 12 mesi almeno dell'attività indipendente devono
rientrare in questo periodo di calcolo (RCC 1985 pag. 601 consid. 3, RCC 1983
pag. 194 consid. 4a, RCC 1981 pag. 238).
L'applicazione
delle norme dell'art. 25 OAVS presuppone tuttavia una situazione economica
eccezionale quale è ad esempio l'insorgere o l'estinguersi di una fonte di
reddito. A questo proposito, la giurisprudenza federale ha ricordato che la
semplice limitazione dell'esercizio di un'attività accessoria non consente di
ammettere una modificazione durevole della base del reddito secondo l'art. 25
cpv. 1 OAVS (cfr. RCC 1972 pag. 279).
2.5. Secondo la
prassi amministrativa, in caso di invalidità di un assicurato si ammette di regola
una modifica durevole delle basi di reddito ex art. 25 OAVS quando egli ha
diritto ad una rendita AI.
Il solo
fatto di dover ridurre la propria attività a causa di un danno alla salute,
dovuto a malattia o infortunio, non crea le premesse di una modifica durevole e
sostanziale delle basi di reddito ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 OAVS.
Pertanto
si terrà conto di questa flessione del reddito nei periodi contributivi
successivi secondo la procedura ordinaria (RCC 1971 pag. 30).
Eccezionalmente
si potrà ammettere ciò anche quando l'assicurato non ha diritto ad una rendita
AI (incapacità di guadagno inferiore al 40%), ma è verosimilmente colpito da
un'incapacità di guadagno tale da modificare durevolmente le basi di reddito.
Anche in questa evenienza la variazione del reddito deve essere di almeno il
25%.
Se
l'assicurato si è annunciato all'AI per ottenere delle prestazioni, la segreteria
della commissione AI informa la Cassa dei fatti che le sono noti. Se in seguito
risulta che le condizioni per una nuova valutazione ai sensi dell'art. 25 OAVS
non sono soddisfatte, ad esempio quando la rendita dell'AI é stata negata o
quando le basi del reddito non si sono sostanzialmente modificate (variazione
del reddito inferiore al 25%), si devono calcolare retroattivamente i
contributi secondo la procedura ordinaria di cui agli art. 22 e 23 OAVS e
quelli non ancora versati saranno reclamati (marg. 1259, 1260, 1261 e 1262 DIN;
STCA 1° giugno 1992 in re G.F.).
2.6. Nel caso in
esame, la Cassa ha applicato la procedura ordinaria ex art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS
(cfr. consid. 2.2), per cui i contributi per gli anni 1998/99 sono stato
calcolati sulla base di un reddito aziendale conseguito negli anni 1995/96,
tassato nel biennio 1997/98 in base alla tassazione IFD passata in giudicato di
fr. 55'000.--.
Con il
presente gravame, l’assicurato afferma che, a causa del suo stato di salute, è
stato costretto a ridurre la propria attività, per cui il reddito aziendale di
riferimento non corrisponde alla realtà dei fatti.
Implicitamente egli chiede che sia applicata la procedura straordinaria ex art.
25ss. OAVS (cfr. consid. 2.4).
Orbene,
innanzitutto va rilevato che al 7 maggio 1999 __________ ha presentato una
domanda d'invalidità.
Alfine di avere un quadro generale dello stato di salute del ricorrente, in
data 14 febbraio 2000 questo Tribunale ha chiesto delle informazioni
all'assicurato (doc. IX) .
Dalle
risposte è risultato che la domanda di rendita non è stata ancora evasa.
Tuttavia, dal certificato medico del 20 dicembre 1999 del Dr. __________
__________ risulta, a seguito di un'altra crisi epilettica, un'inabilità
lavorativa del 100% a partire dal 6 dicembre 1999, in seguito diminuita al 75%
(doc. C2).
Va comunque precisato che dal certificato 11 giugno 1999 del medico curante Dr.
__________ __________, anche se non motivato, risulta attestata una incapacità
lavorativa totale dal 18 gennaio 1998 al 15 febbraio 1998. In seguito tale
incapacità è diminuita al 75% e 50%, per poi aumentare fino anche al 100 %
(26.10.1998 -28.02.1999 e dal 25.04.-23.05.1999), rimanendo al 75% dal 25
maggio 1999.
Inoltre, nella dichiarazione fiscale 1999/2000 (anni di computo 1997 e 1998)
l'assicurato ha dichiarato nel 1998 un reddito aziendale di fr. 25'000.--
(dichiarazione tassata il 14 aprile 1999) e nel 1999 di fr. 6'627,50 (doc. 8).
Pertanto la flessione di reddito, rispetto ai fr.88'000.-- imposti nel biennio
fiscale precedente è oltre il 25% richiesto dalla giurisprudenza.
In queste circostanze, richiamato il consid. 2.5, la Cassa dovrà fissare i
contributi 1994/95 secondo la procedura straordinaria ex art. 25 OAVS. Se in
seguito le condizioni di tale valutazione non sono realizzate, allora
l’amministrazione provvederà a calcolare retroattivamente i contributi secondo
la procedura ordinaria.
Inoltre, considerato che negli anni di contribuzione 1998 e 1999 il ricorrente
ha ricevuto delle indennità giornaliere dall'assicurazione militare, vi è da
presumere che l'assicurato abbia interrotto la propria attività lucrativa,
almeno durante il periodo in cui è stata diagnosticata un'incapacità totale al
lavoro.
Pertanto
i contributi sono da riscuotere in analogia a quanto stabilito dal marginale
1054 delle Direttive sui lavoratori indipendenti e le persone senza attività
lucrativa (DIN) che ha il seguente tenore:
"
Se l'attività indipendente è interrotta durante
l'anno contributivo per almeno tre mesi consecutivi, per motivi che esulano dal
carattere stagionale dell'azienda e che ne provocano la chiusura (p. es.
servizio militare, malattia, scioperi, rinnovamenti, eventi dannosi che causano
il versamento di prestazioni assicurative), senza che nel frattempo il titolare
eserciti un'altra attività indipendente, su richiesta dell'assicurato il
contributo annuo calcolato in base al reddito del periodo di conteggio deve
essere riscosso solo proporzionalmente fino all'inizio dell'interruzione."
In queste
circostanze, dunque, è opportuno annullare la decisione contestata e rinviare
gli atti alla Cassa affinché proceda ad un nuovo calcolo ai sensi di quanto
esposto sopra.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§) Di conseguenza la decisione del 25 giugno 1999 è annullata e gli
atti sono retrocessi alla Cassa cantonale di compensazione per le sue
incombenze.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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