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Numero d'incarto:
30.1999.215
Data decisione, Autorità:
10.04.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00215
BS/sc
Lugano
10 aprile 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 dicembre 1999
di
arch. __________ __________, ____________________,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del __________ 1999 la Cassa ha fissato i contributi dovuti da
__________ __________, per la sua attività lucrativa indipendente, nel biennio
1996 e 1997 su un reddito aziendale di fr. 50'000.--, aumentato della media dei
contributi dovuti negli anni di computo, dedotti fr. 2'915.-- che corrispondono
all'interesse del 5,5% del capitale investito (fr. 53'000.--).
I
succitati dati sono stati evinti dalla notifica di tassazione IFD 1995/96.
Allegato alla decisione, la Cassa ha allestito il conguaglio dei contributi dal
quale risulta un'eccedenza di contributi a favore dell'assicurato di fr.
15'679.-- e fr. 259,20 di spese di restituzione.
1.2. Contro la
succitata decisione è tempestivamente insorto l'assicurato contestando
innanzitutto le spese di restituzione.
Inoltre egli ha chiesto il riconoscimento degli interessi remunerativi per i
contributivi versati in eccesso.
Per quel che concerne il calcolo dei contributi egli ha tuttavia osservato
quanto segue:
"
(…)
Facciamo inoltre presente che per l'anno
1995/96 la tassazione IFD ci risulta essere Fr. 50'229.-- (vedi allegato),
cifra presa correttamente quale base di calcolo per l'anno 1996.
Per l'anno 1997/1998, invece, la tassazione
IFD è stata confermata con 45'657.--. Il reddito medio 1996/97 ci risulta
quindi essere Fr. 47'943.-- anziché Fr. 50'000.--.
Chiediamo quindi la rielaborazione della
decisione ed il conguaglio in oggetto, comprendente le nostre osservazioni
summenzionate."
(Doc. I)
1.3. Mediante
risposta del 19 gennaio 2000 la Cassa postula la reiezione del gravame,
osservando come il calcolo posto a fondamento della decisione sia corretto.
Inoltre essa osserva in particolare quanto segue:
"
(…)
Le spese conteggiate di fr. 259.20, non
riguardano spese di restituzione, ma spese esecutive e interessi di mora (doc.
3).
Per quanto attiene la richiesta di
beneficiare degli interessi compensativi, il nostro Servizio conti, in data 18
gennaio u.s., ha invitato al ricorrente il conteggio relativo agli interessi
maturati sui contributi non dovuti per il biennio 1996/1997 (doc. 4). (…)"
(Doc. III)
1.4. Con
osservazioni del 24 gennaio 2000 alla risposta di causa l'assicurato scrive:
"
prendiamo atto della Vs. comunicazione
"Termine per la risposta di causa" del 21.01.2000, con in allegato la
risposta del 19.01.2000 da parte dell'Istituto Assicurazioni Sociali. Con
piacere abbiamo constatato che il suddetto istituto ha riconosciuto la ns.
richiesta per gli interessi compensativi riguardanti i contributi personali
anticipati. Siamo riusciti a risalire al calcolo corretto effettuato per quanto
riguarda gli interessi compensativi per il biennio 96/97.
Non essendo in possesso del doc. 3 citato,
ci rimane tuttora oscuro l'ammontare di Fr. 259.20 per spese esecutive e
interessi di mora." (Doc. V)
In
seguito, il TCA ha inviato al ricorrente il citato doc. 3.
1.5. Dopo esser
stato interpellato dal TCA, con lettera del 9 marzo 2000, __________ __________
ha comunicato di mantenere il ricorso, inviando la documentazione inerente i
fr. 259,20 di spese addebitate dalla Cassa.
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. In
applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che
esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito
proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I
contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente
sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per
lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Le
disposizioni di esecuzione dell'art. 9 LAVS distinguono due procedure di
calcolo dei contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22
seg. OAVS) e quella straordinaria (art. 24 seg. OAVS).
2.3. Nella
procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calcolato sul reddito medio
conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il
periodo di contribuzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo
di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22
cpv. 1 e 2 OAVS).
Ciò
permette alle Casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il
reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede
fiscale.
Infatti,
a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono
il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione
dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio
investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta
cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta
federale diretta.
Le
indicazioni fornite dell'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di
Compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di ricorso
(art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le
comunicazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe
alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione.
Circostanza questa che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC
1992 pag. 35).
2.4. Poiché nella
fattispecie è applicabile la procedura ordinaria degli art. 22 e 23 OAVS, per
il calcolo dei contributi per il biennio 1996/1997 è determinante il reddito
aziendale conseguito negli anni 1993 /1994 (tassazione IFD 1995/96).
Giusta l'art. 27 cpv. 1 OAVS per tutte le persone esercitanti un'attività
lucrativa indipendente le Casse di compensazione domandano alla competente
autorità fiscale le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi.
Dalla
comunicazione 5 maggio 1999 dell'UT di __________ Città si evince che il
reddito aziendale tassato nel periodo fiscale 1995/96 ammonta a fr. 50'000.--
(doc. 1).
Questi redditi trovano, del resto, conferma nella verifica dei dati fiscali ,
dove l'UT medesimo ha fatto presente che l'importo di fr. 50'000,-- indicato
dall'assicurato corrisponde al reddito imponibile netto (doc. 2).
Dal momento che per i contributi AVS fa stato il reddito aziendale netto e non
quello imponibile, poiché comprensivo anche di redditi non provenienti
da attività lucrativa, la decisione contestata merita conferma.
2.5. L'assicurato
contesta inoltre fr. 259,20 di spese di restituzione.
In sede di risposta la Cassa ha specificato che, contrariamente al tenore,
concernono le spese di esecuzione e interessi di mora.
Effettivamente dalla documentazione trasmessa il 9 marzo 2000 dal ricorrente
risulta che si tratta di spese esecutive ed interessi di mora dovuti a seguito
dell'intimazione di due precetti esecutivi per gli acconti dei contributi 1996
e 1997 (cfr. doc. B1 - 4).
Orbene, secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS i contributi del reddito proveniente da
un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere
versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Di
regola, i datori di lavoro pagano i contributi alla Cassa di compensazione ogni
mese, se occupano soltanto pochi lavoratori, ogni trimestre (art. 34 cpv. 1
lett. a OAVS).I contributi dovuti per il periodo di pagamento sono esigibili
dalla sua scadenza e devono essere pagati entro dieci giorni (art. 34 cpv. 4
OAVS).
Le
persone che non pagano i contributi ai quali sono tenuti o non consegnano il
conteggio relativo ai contributi paritetici entro i termini prescritti, devono
essere diffidate per iscritto dalla cassa di compensazione, impartendo loro un
termine supplementare da 10 a 20 giorni (art. 37 cpv. 1 OAVS). Con
l’intimazione della diffida all’assicurato è addossata una tassa da 10 a 200
franchi (art. 37 cpv. 2 OAVS). Infine i contributi che non sono stati pagati,
nonostante diffida, devono essere incassati senza ritardo in via di esecuzione
(art. 15 cpv. 1 LAVS).
Nell'evenienza
concreta, visto che si tratta di acconti incassati per via esecutiva, l'importo
di fr. 259,20 contestato è giustificato, come pure gli di interessi di mora
previsti dall'art. 41 bis OAVS (cfr. conteggio doc. B2 e B4).
Infine, in via abbondanziale, va rilevato che il 18 gennaio 2000 la Cassa ha
intimato al ricorrente una decisione (cresciuta in giudicato) concernente gli
interessi remuneratori sui contributi versati in eccesso (doc. 4). È solo a
seguito della comunicazione fiscale inerente il reddito aziendale IFD 1995/96
che è risultato un conguaglio a favore dell'assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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