AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.1999.45
Data decisione, Autorità:
04.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00045
bs/tf
Lugano
4 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 aprile 1999 di
__________ __________a, ____________________,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,
in materia di rendite AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione dell’11 marzo 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha posto
__________ __________ -__________, classe 1937 e coniugata con __________
__________, nato nel 1935, al beneficio di una rendita di vecchiaia di fr.
1’083.-- mensili, con decorrenza dal 1° marzo 1998.
La
prestazione assicurativa è stata calcolata in base ad un reddito annuo medio di
fr. 15’678.--, un periodo di contribuzione completo di 41 anni, corrispondente
alla scala di rendita 44.
1.2. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorta l’assicurata, postulando
l’erogazione di una rendita maggiore.
In merito
essa ha rilevato quanto segue:
" A
decorrere dal 1. marzo 1999 sono passata al beneficio della pensione, come da
fotocopia. Chiedo pertanto delucidazioni di merito, visto che per più di
trent'anni ho pagato i relativi, contributi di legge, ed ho ricevuto solo una
rendita semplice.
Vorrei pertanto sapere se tutte le trattenute sono sempre state regolarmente
conteggiate e versate dai miei precedenti datori di lavoro.
Come mai la Cassa Cantonale non mi ha trasmesso un relativo conteggio?
Su quali basi legali viene stabilita la rendita?
Constatato e visionato personalmente che chi non ha mai pagato un centesimo di
contributo percepisce una rendita e forse più uguale alla mia stessa."
1.3. Il 7 maggio
1999 la Cassa ha inviato all’assicurata gli estratti dei suoi conti
individuali, ove sono registrati i redditi sui quali sono stati versati i
contributi.
1.4. Con risposta
di causa del 7 maggio 1999 la Cassa propone di respingere il gravame,
osservando quanto segue:
" Nella
fattispecie la Cassa ha proceduto al calcolo della rendita per la ricorrente
sulla base degli anni di contribuzione per il periodo 1° gennaio 1958 (anno
successivo il compimento dei 20 anni) - 31 dicembre 1998 (anno che precede il
suo evento assicurato - compimento dell'età conferente il diritto alla pensione
il 3 febbraio 1999).
Risulta pertanto un periodo contributivo complessivo di 41 anni come gli
assicurati della sua classe d'età (24 anni e 10 mesi di contribuzione più 16
anni e 2 mesi di matrimonio). Ciò consente di applicare alla signora __________
la scala massima delle rendite ossia la 44 con un reddito annuo medio di fr.
15'678.-- (RAM da attività lavorativa più RAM quale bonifico educativo e totale
arrotondato al multiplo superiore) e di riconoscergli una rendita semplice di
vecchiaia di fr. 1'083.-- mensili."
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza ( ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. A partire
dal 1° gennaio 1997 è entrata in vigore la decima revisione dell’AVS.
Le nuove
disposizioni si applicano a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre
1996. Tali disposizioni si applicano parimenti alle correnti rendite semplici
di vecchiaia di persone il cui coniuge ha diritto ad una rendita di vecchiaia
dopo il 31 dicembre 1996 o il cui matrimonio è stato sciolto dopo questa data
(lett. c cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10.a revisione
della LAVS).
Nel caso
in esame fanno stato le disposizioni della 10.a revisione della LAVS, poiché
l’evento assicurato (il raggiungimento dell’età pensionabile) è subentrato dopo
il 31 dicembre 1996.
2.3. A norma
dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che
hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.
Tuttavia
l’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001
(quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64 anni
nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie
relative alla 10.a revisione della LAVS). Ciò significa che l’aumento graduale
dell’età pensionabile non riguarda le donne nate nel 1938 o prima.
Possono
pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi
diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di
accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art.
29 cpv. 1 LAVS).
A seconda
che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure
che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha
diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il
calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione,
dai redditi dell’attività di lucrativa nonché dagli accrediti per compiti
educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente
diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età
conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.
29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una
persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo
coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno
il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono
essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato
(art. 29 quater LAVS).
Esso si
compone:
-
dei
redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli
accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli
accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma
dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore
di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa
rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non
corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito
dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
2.4. Sono presi
in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui
quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come
reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una
persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett.
b);
- il
matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
- tra il
1° gennaio che segue il compimento e il 31 dicembre che
procede
l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del
coniuge
che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies
cpv. 4
lett. a LAVS) e
- i
periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati
all’AVS,
con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29
quinquies
cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo
l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti
educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitano
l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi
cfr. art. 52e e f OAVS). L’accredito per compiti educativi assegnato alle
persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà
tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS). Generalmente l’anno di inizio
dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle
Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e cessa con
il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio ( marg. 5320 DR). Nessun
accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è attribuito
per l’anno in cui il diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS). L’accredito
corrispondente all’anno di scioglimento del matrimonio o all’anno del decesso
di uno dei genitori è concesso al genitore al quale è stata attribuita
l’autorità parentale o al genitore superstite (art. 52f cpv. 2 OAVS).
L’ammontare
dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies
cpv. 2 LAVS).
L’accredito
assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è
tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
Infine,
secondo art. 29 septies cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad un accredito per
compiti assistenziali gli assicurati che hanno assistito parenti di linea
ascendente o discendente nonché fratelli e sorelle i quali presentavano una
grande invalidità almeno di grado medio e beneficiavano di una corrispondente
indennità AVS/AI e che vivevano nella stessa economia domestica. Sono
parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e figliastri. Tuttavia gli
assicurati devono far valere tale diritto ogni anno e per iscritto.
Anche
tale accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 septies
cpv. 4 LAVS) e viene ripartito per metà tra i coniugi che ne hanno diritto
(art. 29 septies cpv. 6 LAVS).
Nei
periodi nei quali sussiste contemporaneamente il diritto all’accredito per
compiti educativi non possono essere assegnati accrediti per compiti
assistenziali (art. 29 septies cpv. 2 LAVS).
2.5. Nel caso che
ci occupa, spetta al TCA di verificare gli elementi di calcolo della rendita di
vecchiaia assegnata a __________ a-, ossia il periodo di
contribuzione, la scala di rendita ed il reddito annuo medio.
Per il
calcolo della rendita dell’assicurata (classe 1937 ) fa stato il periodo di
contribuzione dal 1° gennaio 1998 (1° gennaio susseguente il 20.o anno di
età) fino al 31 dicembre 1998 (31 dicembre precedente l’anno di nascita al
diritto della rendita AVS). Per questo motivo i contributi versati dalla
ricorrente prima del 1958 non possono essere considerati. Questi contributi
sono comunque computati per colmare eventuali lacune contributive (cfr. art.
52b OAVS), ciò che tuttavia non è il caso in esame.
Dagli
atti di causa risulta infatti che l’assicurata presenta un periodo di
contribuzione completo di 41 anni (24 anni e 10 mesi di contribuzione
personale e 16 anni e 2 mesi quale moglie senza attività lucrativa di
assicurato con attività lucrativa, cfr. lett. g cpv. 2 delle disposizioni
transitorie LAVS).
Per il
calcolo della scala di rendita sono presi in considerazione solo gli
anni interi di contribuzione, ed in base alle tabelle sulle rendite edite dall’UFAS,
il cui uso è obbligatorio ex art. 30 bis. LAVS, con 41 anni di contribuzione si
ottiene la scala di rendita 44 che è la massima prevista.
2.6. Altro
elemento di calcolo della rendita è costituito dal reddito annuo medio,
che è determinato dai redditi da attività lucrativa sui quali l’assicurato ha
versato i contributi dal 1° gennaio 1998 (susseguente il 20.mo anno di età
della ricorrente) al 31 dicembre 1998 (31 dicembre precedente l’anno in cui ha
diritto alla rendita), ai quali sono aggiunti eventuali compiti educativi, il
tutto deve essere diviso per gli anni di contribuzione.
Ai sensi
dell’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio sono ripartiti per metà ed attribuiti a
ciascun coniuge qualora entrambi hanno diritto alla rendita (art. 29 quinquies
cpv. 3 lett. a LAVS).
Visto che
il marito (classe 1935) non è ancora beneficiario di una rendita AVS, la
prestazione assicurativa in oggetto è stata determinata unicamente in base ai
redditi dell’assicurata, per cui la Cassa non ha proceduto al ripartizione dei
redditi coniugali.
In tal
senso l'amministrazione ha sommato tutti i redditi da attività lucrativa
dell’assicurata giungendo così ad un importo di complessivi fr. 174’133.--.
Va
ricordato che la somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata
in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione
dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS).
Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51
bis OAVS. Da sapere, comunque, che il fattore di rivalutazione è contenuto
nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, e
che varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale
dell’assicurato determinante per la rendita.
Nel caso che
ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale
dell’assicurata è avvenuta nel 1958, vale a dire nell’anno in cui essa ha
compiuto ventuno anni (cfr. consid. 2.2). Pertanto, dalle citate tavole,
edizione 1999, il fattore di rivalutazione risulta essere il 1,647.
Ne
discende che i redditi da attività lucrativa rivalutati ammontano a fr.
286’798.-- (174’133.-- x 1,647).
Tale
importo deve essere poi diviso per 41 anni di contribuzione per ottenere un
reddito anno medio (RAM) di fr. 6’995.--.
L’assicurata
ha avuto dal suo matrimonio due figli (nati rispettivamente nel 1955 e 1960).
Per ogni
anno in cui l’assicurato ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16
anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita
minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita.
Da
rilevare inoltre che ai sensi dell’art. 29 sexies cpv. 3 LAVS, l’accredito per
compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di
matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi e la ripartizione viene eseguita
unicamente per il periodo di contribuzione.
Per
questo motivo che la Cassa le ha riconosciuto la metà degli accrediti per
compiti educativi solo a partire dal 1958, anziché dal 1956 (anno susseguente
la nascita del primo figlio), in quanto il suo periodo di contribuzione inizia
proprio nel 1958 (1° gennaio susseguente il compimento del 20.o anno di età).
Tale periodo cessa al 1976 (compimento del 16o anno di età del secondo
figlio), per cui all’assicurata sono stati computati 19 mezzi accrediti per
compiti educativi che hanno fatto lievitare il reddito anno medio a fr. 15’678.--.
Nel caso
di specie, dopo attento esame degli atti dell'incarto, questo TCA non può che
confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa. La rendita è infatti
stata stabilita in conformità delle norme surriferite.
Gli
elementi in possesso di questa autorità giudicante non permettono, infatti, di
pervenire a conclusioni diverse da quelle racchiuse nella decisione impugnata.
Pertanto
la rendita assegnata dall'autorità amministrativa con la risoluzione contestata
è esatta e merita conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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