AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.1999.56
Data decisione, Autorità:
04.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00056
BS/tf
Lugano
4 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del __________ 1999
di
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________ __________,
____________________,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, __________ __________ __________,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1 Con
decisione del 4 aprile 1996 la Cassa cantonale di compensazione aveva fissato
in via provvisoria i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti da __________
__________ nel biennio 1994/1995 per la sua attività indipendente sulla base di
un reddito aziendale di fr. 5'000.--, ritenuto un capitale proprio investito di
fr. 5'000.--. Questi dati sono stati evinti dalla notifica di tassazione IFD
1993/94.
Dopo aver
ricevuto dalla competente autorità di tassazione la comunicazione concernente
il reddito aziendale imposto nel biennio 1995/96, con decisione del 7 aprile
1999 la Cassa ha quindi fissato definitivamente i contributi personali
1994/1995 sulla base di un reddito aziendale di fr. 152'538.--, ritenuto un
capitale proprio investito di fr. 3'000.--.
L'amministrazione
ha parimenti indicato che tale decisione annullava e sostituiva quella del 4
aprile 1996 e che i salari percepiti dalla __________ Assicurazione erano stati
già dedotti.
1.2. Contro la
decisione 7 aprile 1999 è tempestivamente insorto l'assicurato, per il tramite
del proprio legale, postulandone in via principale l'annullamento. In via
subordinata, chiede che i contributi vengano determinati sulla base di un
reddito imponibile medio di fr. 33'000.-- corrispondente alla media degli
esercizi 1994-1995.
A
motivazione del gravame egli adduce quanto segue:
"
In via preliminare, occorre dunque sottolineare
che l'Autorità resistente non può modificare a proprio piacimento le basi di
calcolo del reddito imponibile del Sig. __________ __________, considerato perdipiù
che le decisioni 4 aprile 1996 (cfr. Docc. F / G) non elencano riserva alcuna,
a differenza della decisione provvisoria 24 marzo 1992 (Doc. I). D'altra parte,
nelle decisioni di cui Docc. F/G viene giustamente richiamata la situazione
fiscale e dichiarativa del Ricorrente, accettandone i risultati complessivi.
Oltretutto, occorre considerare che le
decisioni 4 aprile 1996 sono già ampiamente cresciute in giudicato e che al
momento della loro emanazione era già nota almeno la notifica di tassazione 27
dicembre 1995 (cfr. Doc. D), piuttosto vicina alla susseguente notifica 19 gennaio
1998 (cfr. Doc. E) almeno per quanto concerne il reddito lavorativo/aziendale.
In particolare, l'Autorità resistente era
già in possesso o poteva essere in possesso in data 4 aprile 1996 delle
informazioni per emettere una decisione definitiva.
Lo stesso Ricorrente poteva inoltre
considerare che in tali circostanze le decisioni 4 aprile 1996 fossero
definitive sul piano della reciproca buona fede.
D'altra parte, la nuova decisione 7 aprile
1999 di cui Doc. H risulta praticamente immotivata e pertanto insostenibile
nella sua pretesa retroattività.
Nella ponderazione dei reciproci interessi,
devono essere quindi premiati la sicurezza giuridica ed il principio
dell'affidamento scaturenti dalle decisioni 4 aprile 1996 di cui Docc. F/G, che
non possono essere facilmente sostituite soltanto per coprire lacune
d'accertamento da parte dell'Autorità resistente.
Il Ricorrente contesta dunque
l'ammissibilità di una decisione di revisione a suo carico non essendo
imputabili al contribuente i fatti che giustificherebbero la decisione
impugnata.
Il Sig. __________ __________ postula
quindi l'annullamento in ordine della decisione impugnata con protesta di
tasse, spese e ripetibili."
__________ __________ contesta anche la determinazione del reddito annuo medio
di fr. 152'538.--, in quanto in sede fiscale non sono state allegate tutte le
spese.
1.3. Mediante
risposta del 26 maggio 1999 la Cassa postula la reiezione del gravame,
osservando che:
" 1. L'istante
è stato affiliato, nella categoria degli indipendenti a
decorrere dal 1.
gennaio 1992, quale consulente assicurativo in proprio.
-
Nella fattispecie il contributo per gli anni 1994/95 deve essere
calcolato sul reddito tassato nel biennio 1995-96 in base alla tassazione IFD
passata in giudicato (art. 23, cpv. 1, OAVS).
-
Il reddito dell'attività lucrativa viene accertato dall'autorità
fiscale, le cui indicazioni sono vincolanti per le Cassa di compensazione (art.
23, cpv. 4, OAVS).
-
Il competente ufficio di tassazione ha confermato che i dati
comunicati alla Cassa sono esatti e che la tassazione è definitiva (doc. 2).
-
Proprio fondandosi sulla tassazione fiscale IFD degli anni
1995-96 risulta stabilito per l'anno di computo 1994 un reddito netto di fr.
152'538.-- e di conseguenza torna applicabile l'art. 25 cpv. 5 OAVS.
-
Occorre evidenziare che la decisione del 4 aprile 1996 era
provvisoria: infatti portava le seguenti indicazioni: "il vostro
contributo quale indipendente per il periodo sopraindicato è determinato in
base alla vostra dichiarazione ammessa (art. 25)".
-
Per quanto attiene l'imperfezione della notifica delle spese
professionali in sede fiscale, osserviamo che per costante giurisprudenza del
Tribunale federale, l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve
innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto
concerne i contributi delle assicurazioni sociali.
-
Dall'accertamento effettuato della dichiarazione fiscale 1997-98,
è emerso che il ricorrente ha notificato ancora un reddito da attività
indipendente per l'anno 1995 nell'ordine di fr. 172'301.--, onde per cui
troviamo giustificato mantenere la decisione contestata (doc. 3).
La
Cassa in considerazione di quanto precede non può scostarsi dalla decisione
amministrativa impugnata. Essa si avvera conforme alle vigenti
disposizioni."
1.4. Con osservazioni 4 giugno 1999 alla risposta di causa il
ricorrente conferma il proprio gravame, rilevando in particolare che:
"
Il signor __________ __________ approfitta
tuttavia della presente per ribadire che nei confronti di qualunque assicurato
la riserva espressa dalla Cassa Cantonale di Compensazione AVS semplicemente
indicando in calce ad un formulario prestampato l'art. 25 OAVS appare
assolutamente inaccettabile: infatti, in calce al formulario 24 marzo 1992 di
cui Doc. I è rettamente indicata la "riserva di rettifica in base alla
tassazione fiscale (art. 25 OAVS)".
Conseguentemente, la parte resistente può e
sa utilizzare una formulazione comprensibile per l'Assicurato e la semplice
aggiunta di un art. legale senza ulteriori specifiche non può essere
considerata una riserva legalmente accettabile."
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza ( ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. In
applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che
esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito
proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I
contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente
sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per
lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Il
reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ed il capitale proprio
impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e
comunicati alle casse di compensazione (art. 9 cpv. 3 LAVS).
Le
disposizioni di esecuzione della LAVS distinguono due procedure di calcolo dei
contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e
quella straordinaria (art. 24 seg. OAVS).
2.3. Nella
procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calcolato sul reddito medio
conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il
periodo di contribuzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo
di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22
cpv. 1 e 2 OAVS).
Ciò
permette alle Casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il
reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede
fiscale.
Infatti,
a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono
il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta
federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio investito
nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale,
cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta federale
diretta.
Le indicazioni
fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di compensazione, e,
in generale, anche per l'autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4
OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le comunicazioni delle
autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe alle Casse di
compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione. Circostanza questa
che non è compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35).
2.4 Deve essere
ancora precisato che ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS il reddito netto proveniente
da un'attività lucrativa indipendente é stabilito deducendo dal reddito lordo:
a) le
spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;
b)
gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall'uso commerciale
e corrispondenti alle svalutazioni subite;
c) le
perdite commerciali subite e allibrate;
d) le
elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo di computo, a
scopo di beneficenza al proprio personale, sempreché sia garantito che siffatte
elargizioni non possano ulteriormente servire ad altro uso, e le elargizioni
fatte unicamente a scopo di utilità pubblica. Sono eccettuati i contributi da
versare in conformità dell'articolo 8 e i supplementi in conformità della legge
sull'assicurazione per l'invalidità e della legge sull'indennità di perdita di
guadagno ai militari e alle persone obbligate al servizio della protezione
civile;
e)
i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto
equivalgono alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;
f)
l’interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda. Il Consiglio federale
fissa il tasso d’interesse d’intesa con la Commissione federale
dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
Poiché in
sede fiscale il reddito professionale netto é calcolato dopo deduzione del contributo
AVS, in applicazione del citato art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS il reddito
determinante é stabilito aggiungendo al reddito aziendale esposto fiscalmente
il contributo dovuto negli anni di computo.
Il TFA
così spiega le necessità di questa aggiunta:
" L'addebito
ha come scopo di annullare la deduzione - fiscalmente ammessa, ma non ammessa
dal diritto dell'AVS - dei contributi personali degli assicurati indipendenti.
Le casse di compensazione devono addebitare i contributi il cui importo è stato
fissato durante gli anni di calcolo, vale a dire quelli che sono stati oggetto
di decisioni o sono stati fatturati; esse possono conteggiare, se lo vogliono,
unicamente i contributi effettivamente pagati nel corso di quegli anni."
(cfr. RCC 1986, pag. 171).
2.5. Nella
procedura straordinaria prevista dall'art. 24 OAVS, la Cassa di compensazione
deve valutare il reddito netto determinante per la fissazione del contributo
annuo, sulla base di tutti gli atti a sua disposizione allorché le autorità
fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, o la comunicazione tardiva
potrebbe causare una perdita di contributi (art. 24 cpv. 1 OAVS in relazione
con l'art. 26 cpv. 1 OAVS: RCC 1980 pag. 58 consid. 3 b).
In
particolare se la Cassa rischia di perdere i suoi diritti alla contribuzione a
causa delle difficoltà finanziarie del debitore o della prescrizione, essa
segnala questi fatti all'autorità fiscale, la quale deve redigere
immediatamente una comunicazione provvisoria in base ai dati più recenti di
tassazione fiscale o della procedura di tassazione o ricorso ancora pendente.
Fondandosi su tale comunicazione, la Cassa emana immediatamente una decisione
sui contributi (Direttive UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e
delle persone senza attività lucrativa, cifra 1176-1177 e 1178).
Se, più
tardi, dalla comunicazione dell'autorità fiscale cantonale risulta un reddito
netto superiore o inferiore, la Cassa di compensazione esigerà o restituirà la
differenza dei contributi (art. 25 cpv. 5 OAVS applicabile per analogia alla
procedura straordinaria dell'art. 24 OAVS; RCC 1991 pag. 39 consid. 4 b, RCC
1989 pag. 171 consid. 2c, RCC 1988 pag. 594 consid. 3 b).
2.6. Nella
fattispecie in esame, a seguito della comunicazione 27 dicembre 1995 fatta da
__________ __________ in cui informava di cessare la sua attività lucrativa
indipendente a decorrere dal 1° gennaio 1996 (doc. 1), l'amministrazione ha
emesso la decisione 4 aprile 1996 per i contributi 1994/1995.
Non
disponendo ancora della notifica di tassazione IFD 1995/96, determinante per
questi contributi (cfr. considerando seguente), la Cassa, in applicazione
dell'art. 24 OAVS, ha fissato il reddito anno medio in base alla notifica di
tassazione 1993/94.
In questo
modo l'amministrazione poteva riscuotere gli acconti trimestrali (cfr. Käser, Unterstellung
und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, N. 15.54, pag. 282).
Orbene,
il riferimento all'art. 25 OAVS ( procedura straordinaria prevista per inizio
di attività lucrativa indipendente o modifica delle basi di reddito) è corretto
nella misura in cui richiama l'art. il capoverso 5 del medesimo articolo,
applicabile per analogia (cfr. considerando precedente).
Se
tuttavia l'assicurato non era in grado di comprenderne la portata, bastava che
si fosse rivolto al competente funzionario per ottenere le informazioni del
caso. Infatti nella decisione del 4 aprile 1996 la Cassa ha scritto quanto
segue: "Restiamo a vostra completa disposizione per ogni schiarimento
complementare concernente questa decisione".
Dopo aver
ricevuto al 24 marzo 1999 la comunicazione fiscale inerente il reddito
aziendale imposto nella notifica di tassazione 1995/96 (doc. 1), la Cassa ha
quindi definito in via definitiva i contributi in oggetto.
Visto
quanto sopra, questo modo di procedere risulta essere conforme alla legge.
2.7. Poiché è
applicabile la procedura ordinaria, i contributi del 1994 e 1995 vanno
determinati sulla base del reddito medio aziendale conseguito negli anni
1993/1994 ed imposto nella tassazione IFD 1995/96.
Dalla già
citata comunicazione fiscale 24 marzo 1999 dell'UT di __________ risulta che il
reddito aziendale netto ammonta a
fr.
152'538.-- (doc. 1).
Questo
importo trova conferma dall'incarto fiscale richiamato dal TCA.
Infatti,
a seguito dalla decisione su reclamo, intimata il 19 gennaio 1998, l'autorità
di tassazione ha confermato in fr. 152'000.-- il reddito netto conseguito da
__________ __________ nella sua attività professionale di assicuratore. In
questo importo sono stati comunque inclusi i proventi ricevuti dalla __________
Assicurazioni negli anni 1993 e 1994 (dai quali sono stati già detratti gli oneri
sociali) per una media di fr. 12'361.-- (fr. 2'779.-- nel 1993, fr. 21944.--
nel 1994). Per questo motivo la Cassa rettamente li ha sottratti dai fr.
152'000..--.
Alla
differenza di fr. 139'638,50 sono da aggiungere fr. 12'900.-- di reddito medio
IFD da commercio professionale d'immobili, soggetti a contribuzione (cfr. RCC
1987 pag. 452 s.).
Pertanto
la Cassa ha determinato i contributi contestati su un reddito aziendale di fr.
152'538.--.
Il
ricorrente contesta la determinazione dei redditi in quanto non sono state
considerate tutte le spese per il conseguimento dello stesso.
Al
proposito si evidenzia che le deduzioni previste dall'art. 9 cpv. 2 lett. a, b,
c, d LAVS (cfr. consid. 2.4) concordano con quelle dell'IFD (art. 27 LIFD ss,
cfr. anche RCC 1986 pag. 173) e perciò tali detrazioni vengono già operate in
sede fiscale (STCA 22 settembre 1989 in re R. Sch.-W.). Il reddito comunicato
dal fisco alla Cassa è quindi al netto delle spese (STCA 29 marzo 1993 in re
H.S.).
Inoltre
occorre ricordare che per giurisprudenza costante del TFA ogni tassazione
fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono
vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle
assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal
profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una
tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori
manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si
debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema
di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione
fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità
fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando
particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26; VSI 1993 pag. 232 consid. 4b,
RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC
1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid.
2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275
consid. 3a).
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).
Nell'evenienza
concreta la decisone su reclamo è divenuta definitiva e quindi la notifica di
tassazione 1995/96 è vincolante anche per il TCA (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Ne
consegue quindi che la decisione del 7 aprile 1999 è corretta e merita
conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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