AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.1999.72
Data decisione, Autorità:
24.02.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00072
BS/sc
Lugano
24 febbraio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 giugno 1999 di
__________ __________, __________ __________,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 19 maggio 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato i
contributi dovuti da __________ __________ nel 1999, quale persona senza attività
lucrativa, sulla base di una reddito conseguito sotto forma di rendita di fr.
110'000.-- moltiplicato per 20, ed una sostanza netta di fr. 21'425.--.
Di
conseguenza la sostanza determinante ammonta a
fr.
2'221'425.-- (2'200'000 + 21'425).
I succitati
dati sono stati comunicati dalla competente autorità di tassazione e concernono
la notifica di tassazione IFD 1997/98.
1.2. Contro la
decisione amministrativa l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso
redatto in lingua tedesca.
A seguito del decreto di traduzione, __________ __________ il 7 luglio 1999 ha
trasmesso la relativa versione in italiano. L'assicurata rileva innanzitutto di
dipendere economicamente da suo marito, residente in __________. Essa contesta
la determinazione del reddito conseguito sotto forma di pensione di fr.
110'000.--, assumendo che suo marito percepisce annualmente DM 88'556,16 di
pensioni, corrispondenti a fr. 70'844,93.
1.3. Mediante
risposta del 3 settembre 1999 la Cassa, dopo aver ricordato che per i
contributi fa stato la metà del reddito da pensione e sostanza coniugali e che
i dati contenuti nella decisione sono stati confermati dalla competente
autorità di tassazione, propone di accogliere il gravame osservando in
particolare che:
"
(…)
-
La ricorrente è stata stralciata con
effetto al 31 luglio 1999, poiché è partita per la Germania (doc. 3).
-
Alla luce di quanto precede, proponiamo
a questo Tribunale di rettificare la decisione contestata, dividendo per due la
sostanza determinante, conformemente all'art. 28 cpv. 4 dell'Ordinanza AVS.
(…)" (Doc. V)
1.4. Con
osservazioni 9 settembre 1999 alla risposta di causa la ricorrente rileva che:
"
nella dichiarazione svizzera del 97/98 venne
presa in considerazione la stima della rendita di mio marito. In quel momento
non avevo a disposizione la dichiarazione della Germania, e non facevo in tempo
di fare il ricorso.
La vera dichiarazione svizzera è stata fatta sulla stima approssimativa. La
vera situazione fiscale viene presentata dalle autorità fiscali della __________."
(Doc. VII).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della Legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma
dell'art. 3 cpv. 1 LAVS (nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 1997) gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo
contributivo inizia il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono
i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di
sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.
Tuttavia
l’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001
(quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64 anni
nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie
relative alla 10.a revisione della LAVS). Ciò significa che l’aumento graduale
dell’età pensionabile non riguarda le donne nate nel 1938 o prima.
Giusta
l'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS è pagato "secondo le condizioni
sociali" dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa. Questi
assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul
reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che
corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990
pag. 455 consid. 2a, RCC 1986 pag. 350).
Al
contrario, gli studenti e gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa,
se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano solo il contributo
minimo (art. 10 cpv. 2 LAVS; RCC 1990 pag. 494, RCC 1989 pag. 532).
Sono
considerati studenti ai sensi della citata norma gli allievi delle scuole medie
e superiori, che si dedicano principalmente e regolarmente alla loro formazione
orientata verso uno scopo professionale (Pratique VSI 1994 pag. 88 consid. 5a,
RCC 1989 pag. 532 consid. 7a, RCC 1984 pag. 562).
2.3. Giusta
l'art. 10 cpv. 1 prima frase LAVS, il contributo AVS delle persone senza
attività lucrativa è pagato "secondo le condizioni sociali"
dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa.
Gli
assicurati che esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile,
pagano, incluso se del caso il contributo del datore di lavoro, contributi
inferiori al minimo di legge, sono considerati non esercitanti un’attività
lucrativa (art. 10 cpv. 1 seconda frase LAVS).
Questi
assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul
reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che
corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990
pag. 455 consid. 2a, RCC 1986 pag. 350).
La
giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di
rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1959 pag.
473), le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211),
le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS che l’istituto di previdenza
accorda ad un assicurato prima dell’età che da diritto alla rendita AVS (RCC
1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere
dell’assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per
perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite
versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC
1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali
estere (RCC 1991 pag. 433, STCA 23 dicembre 1992 in re W.E.), le rendite da
contratti vitalizi (Pratique VSI 1994 pag. 207), ed infine, parzialmente, il
reddito del coniuge non assicurato (cfr. Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1980
pag. 247 = DTF 105 V 244).
Al
contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto,
le rendite dell’AVS e dell’AI, come pure le indennità giornaliere AI (RCC 1991
pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).
Per sostanza
ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili
di proprietà dell’assicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC
1952, pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS no. 468, pag.
15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della
moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag.
174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato
ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag.
153).
Ciò
nondimeno, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal
valore lordo devono essere detratti, fra l’altro, i relativi debiti (Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag.
228, N. 10.28; Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la
loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n.24 ad
art. 10 LAVS).
2.4. Il
contributo annuo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato
per un periodo di due anni (art. 29 cpv. 1 OAVS).
Il
contributo annuo è calcolato in base al reddito medio acquisito sotto forma di
rendita in un periodo di due anni e alla sostanza. Il periodo di calcolo comprende
il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione. Il giorno di
riferimento per la determinazione della sostanza è generalmente il 1° gennaio
dell'anno precedente il periodo di contribuzione.
Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo
dei contributi di una persona che non esercita un'attività lucrativa in base
alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato, adattata alle
disposizioni in materia d'imposta federale diretta (art. 29 cpv. 2 e 3 OAVS).
Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (Käser,
op. cit., pag. 231, N. 10.34).
Gli art.
22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili
per analogia al calcolo dei contributi secondo i cpv. 1 e 3 (art. 29 cpv. 4
OAVS).
La
determinazione del reddito acquisito sottoforma di rendita incombe alla Cassa
di compensazione, che si avvale, nella misura del possibile, della collaborazione
delle autorità fiscali del cantone di domicilio (art. 29 cpv. 5 OAVS).
Tuttavia
le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa
della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale e in quello
dell'AVS (Direttive UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone
senza attività lucrativa, cifra 2079; STCA 25 gennaio 1994 in re V. G.).
Infine il
nuovo art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che “se una persona coniugata deve pagare
contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono
determinati in base alla metà della sostanza e del reddito determinante per la
rendita dei coniugi”. Quindi, i contributi della singola persona sposata senza
attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e
sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà.
Tale
disposizione è stata del resto dichiarata dal TFA conforme alla legge ed alla
Costituzione (cfr. DTF 125 V 221).
2.5. Nella
fattispecie in esame, in sede di risposta la Cassa ha rilevato che __________
__________ è stata affiliata alla Cassa quale persona senza attività lucrativa
a decorrere dal 1° gennaio 1999, in quanto suo marito è pensionato all'estero.
Per la determinazione dei contributi la Cassa ha preso in considerazione la
notifica di tassazione IFD 1997/98 (anni di computo 1995/1996).
Tale modo
di procedere non è corretto in quanto negli anni 1995 e 1996 la ricorrente
esercitava un'attività lucrativa dipendente per cui i relativi dati non
possono essere presi in considerazione per determinare i contributi di una
persona senza attività lucrativa.
Spetta dunque alla Cassa determinare i contributi in discussione accertando innazitutto
le "condizioni sociali" in vigore all'inizio dell'obbligo
contributivo ex art. 10 LAVS, questo in analogia alla procedura per la
fissazione dei contributi degli indipendenti (art. 29 cpv. 4 OAVS, cfr. anche
marg. 2089 ss. delle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e
delle persone senza attività lucrativa (DIN), edite dall'UFAS).
Una volta eseguito tale accertamento, la sostanza determinante dovrà essere
divisa per due come prescritto dall'art. 28 cpv. 4 OAVS ed il periodo di
contribuzione limitato al 31 luglio 1999 (doc. 3).
Pertanto la decisione contestata deve essere annullata e gli atti rinviati alla
Cassa affinché proceda come indicato sopra.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§) La decisione 13 giugno 1999 è annullata e gli atti sono rinviati
alla Cassa affinché proceda agli accertamenti di cui al
consid.2.5.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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