AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.1999.8
Data decisione, Autorità:
04.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00008
BS/nh
Lugano
4 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 gennaio 1999
di
__________ __________, ____________________,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, __________,
in materia di rendite AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Dal 1°
luglio 1995 __________ __________ (nato nel 1930) beneficia di una rendita
semplice di vecchiaia ed una rendita completiva per la moglie __________, in
sostituzione della precedente rendita AI (cfr. decisione 23 giugno 1995).
A seguito
del raggiungimento dell’età pensionabile della moglie (nata nel 1936), la Cassa
cantonale di compensazione ha assegnato a ciascun coniuge una rendita di
vecchiaia, con decorrenza dal 1° gennaio 1999.
Con una
prima decisione __________ 1998 l’amministrazione ha quindi riconosciuto a
__________ __________ una prestazione assicurativa mensile di fr. 397.-- .
Mediante
una seconda decisione del medesimo giorno la Cassa ha assegnato a __________ __________
una rendita di vecchiaia di
fr.
625.-- mensili, calcolata sulla base di un reddito annuo medio di fr. 36'180.--
e di un periodo di contribuzione di 15 anni e 11 mesi, corrispondente alla
scala di rendita 18.
1.2. Contro la
decisione amministrativa __________ __________ è tempestivamente insorta
chiedendo l'erogazione di una prestazione maggiore per i seguenti motivi:
"
Motivi:
- ho pagato le quote AVS dal febbraio 1982 (data che corrisponde anche
con la data della mia entrata in Svizzera come rifugiata politica .- fino al
31.12.1998. Sono invece riconosciuti nel calcolo meno un anno.
Il pagamento delle quote del
tutto intero 1998 non è stato calcolato, a causa che il datore di lavoro non ha
annunciato e versato all'AVS per 1998 a causa sua, suo ritardo, ma a me sono
state trattenute le quote mensilmente anche per 1998. Arriverà all'AVS soltanto
in gennaio, così ha promesso.
-
in seguito - nella decisione - perdo un anno interro (1998) di
contributi e di anni riconosciuti. Avendo anni incompleti, questo incide sulla
mia rendita che è già abbastanza ridotta. Dunque ho contribuito 16 anni e 11
mesi e mi sono stati calcolati soltanto 15 anni e 11 mesi.
-
Il reddito annuo medio determinante è di soli 36'180.- fr. perché?
Il mio reddito (stipendio medio
assicurato) era più alto, supera 52'000.- fr. ed in base a questo io ho pagato
la percentuale AVS mensilmente.(Posso provare con gli attestati e le
dichiarazioni fiscali).
In conseguenza vi prego di:
Includere anche 1998 nei contributi.
Includere anche 1998 come numero di anni, invece
di 15 anni e 11 mesi, calcolare sui 16 anni e 11 mesi, come la realtà.
Calcolare in base allo stipendio medio reale, su
cui io ho pagato le quote."
1.3. Mediante
risposta del 16 marzo 1999 la Cassa propone di respingere il gravame osservando
che:
"
Nella fattispecie la Cassa ha proceduto al
calcolo della rendita per la ricorrente. Sulla base degli anni di contribuzione
per il periodo 14 febbraio 1982 (data d'entrata in CH) - 31 dicembre 1997 (anno
che precede il suo evento assicurato - compimento dell'età conferente il
diritto alla pensione il 9 dicembre 1998).
Risulta pertanto un periodo
contributivo complessivo di 16 anni e 11 mesi (15 anni e 11 mesi di
contribuzione, 12 mesi di contribuzione nel corso dell'anno di nascita del caso
assicurato) in luogo dei 41 anni come gli assicurati della sua classe d'età.
Ciò consente di applicare alla signora __________ la scala delle rendite 18, di
assegnarle un reddito annuo medio di fr. 36'180.- e di riconoscerle una rendita
semplice di vecchiaia di fr. 625.- mensili."
1.4. Il 22 marzo
1999 la Fondazione "__________ __________. __________ __________?" ha
trasmesso al TCA lo scritto del 19 gennaio 1999 inviato alla Cassa in cui ha
certificato un salario annuo versato all'assicurata di fr. 65'218,30.
1.5. In data 19
ottobre 1999 l'assicurata è stata sentita dal giurista del TCA.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza ( ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. A partire
dal 1° gennaio 1997 è entrata in vigore la decima revisione dell’AVS.
A norma
dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che
hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.
Tuttavia
l’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001
(quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64 anni
nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie
relative alla 10.a revisione della LAVS). Ciò significa che l’aumento graduale
dell’età pensionabile non riguarda le donne nate nel 1938 o prima.
Possono
pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi
diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di
accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art.
29 cpv. 1 LAVS).
A seconda
che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure
che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha
diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il
calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione,
dai redditi dell’attività di lucrativa nonché dagli accrediti per compiti
educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente
diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età
conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.
29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una
persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo
coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno
il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono
essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza
(lett.
c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato
(art. 29 quater LAVS).
Esso si
compone:
-
dei
redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli
accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli
accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma
dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore
di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa
rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non
corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito
dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
2.3. Sono presi
in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui
quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come
reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una
persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett.
b);
- il
matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che
precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per
primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
- i
periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati
all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29
quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo
l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti
educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitano
l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi
cfr. art. 52e e f OAVS). Ad una coppia di coniugi non sono accordati due
accrediti cumulativi.
Generalmente
l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.
5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e
cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio ( marg. 5320
DR).
Tuttavia
nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto
per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare
dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies
cpv. 2 LAVS).
L’accredito
assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è
tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
Infine,
secondo art. 29 septies cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad un accredito per
compiti assistenziali gli assicurati che hanno assistito parenti di linea
ascendente o discendente nonché fratelli e sorelle i quali presentavano una
grande invalidità almeno di grado medio e beneficiavano di una corrispondente
indennità AVS/AI e che vivevano nella stessa economia domestica. Sono
parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e figliastri. Tuttavia gli
assicurati devono far valere tale diritto ogni anno e per iscritto.
Anche
tale accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua
minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 septies cpv. 4
LAVS) e viene ripartito per metà tra i coniugi che ne hanno diritto (art. 29
septies cpv. 6 LAVS).
Nei
periodi nei quali sussiste contemporaneamente il diritto all’accredito per
compiti educativi non possono essere assegnati accrediti per compiti
assistenziali (art. 29 septies cpv. 2 LAVS).
2.4. La rendita
mensile di vecchiaia, secondo l’art. 34 cpv. 1 LAVS, si compone di una frazione
dell’importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa della rendita) e di
una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile della
rendita).
Dal 1°
gennaio 1999 l'importo minimo della rendita completa di vecchiaia ammonta a fr.
1'005.- (art. 1 Ordinanza 99 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei
salari nell'AVS/AI).
L'importo
massimo della rendita di vecchiaia corrisponde al doppio dell'importo minimo
(art. 34 cpv. 3 LAVS).
L'importo
minimo é pagato fino a un reddito annuo medio determinante uguale a dodici
volte il suo ammontare e l'importo massimo a partire da un reddito annuo medio
determinante uguale o superiore a settantadue volte l'importo minimo (art. 34
cpv. 4 LAVS).
2.5. Infine, le
nuove disposizioni si applicano parimenti alle correnti rendite semplici di
vecchiaia di persone il cui coniuge ha diritto ad una rendita di vecchiaia dopo
il 31 dicembre 1996 o il cui matrimonio è stato sciolto dopo questa data (lett.
c cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10.a revisione della LAVS).
Il nuovo
calcolo della rendita in corso deve essere effettuato risalendo al momento
dell’evento del 1° caso assicurato. La rendita sarà in seguito adattata a
seconda degli aumenti intervenuti in quel periodo (marg. 2005 della Circolare
II concernente il calcolo delle rendite in casi di mutazioni e successioni,
edite dall’UFAS).
2.6. Nella
fattispecie in esame oggetto del contendere è la rendita AVS assegnata a
__________ __________.
La
ricorrente contesta il periodo di contribuzione determinato dalla Cassa e
chiede che vengano inclusi i contributi versati nel 1998
Essa
contesta parimenti l'ammontare della rendita riconosciuta poiché inferiore al
suo ultimo salario percepito.
2.6.1. Per quanto
riguarda il periodo di contribuzione, come spiegato al consid. 2.2, il
calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione,
dai redditi dell’attività di lucrativa nonché dagli accrediti per compiti
educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui
l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere
dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Essendo
l'assicurata nata il 9 dicembre 1936, il suo periodo di contribuzione andrebbe dal
1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1997. Tuttavia, essa ha iniziato a
contribuire solo nel 1982, allorquando è giunta in Svizzera.
Per
questi motivi, dunque, i contributi del 1998 non fanno stato per la
determinazione della rendita AVS.
Tuttavia
questi sono stati utilizzati per colmare le lacune contributive dell'assicurata
(cfr. art 52d e c OAVS) che ha iniziato a contribuire all'AVS solo dal 1982.
Dal
foglio di calcolo della Cassa (cfr. incarto) risulta che la ricorrente ha
contribuito per 15 anni e 11 mesi ai quali sono stati aggiunti 12 mesi di
contribuzione del 1998, per cui complessivamente si arriva a 16 anni e 11 mesi.
Per il
calcolo della scala di rendita sono presi in considerazione solo gli anni
interi di contribuzione, ed in base alle tabelle sulle rendite edite dall’UFAS,
il cui uso è obbligatorio ex art. 30 bis. LAVS, con 16 anni di contribuzione si
ottiene la scala di rendita 18.
2.6.2. Per ciò che
concerne il reddito annuo medio, questo non corrisponde all'ultimo
salario percepito dalla ricorrente prima di compiere l'età pensionabile, ma è
composto dalla somma risultante dai propri redditi da attività lucrativa,
nonché dalla metà dei redditi coniugali, e dagli accrediti per compiti di
educazione computabili durante il proprio periodo di contribuzione. Il tutto
deve essere diviso per gli anni di contribuzione.
Inoltre,
come detto al consid. 2.3., i redditi conseguiti durante il matrimonio vengono
ripartiti per metà tra i coniugi. Tuttavia sottostanno al riparto solo i
redditi tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre
che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha
per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati (art. 29 quinquies
cpv. 4 lett. b LAVS).
Nel caso
in esame significa che vengono ripartiti i redditi dal 1982 (anno in cui
entrambi i coniugi __________ hanno iniziato a contribuire all'AVS) al 31
dicembre 1989 (anno precedente al compimento del 65.o anno di età del marito).
Non ripartiti sono dunque i restanti redditi della ricorrente che sono
integralmente computati.
Procedendo
alla somma dei redditi da attività lucrativa, tenuto conto del riparto dei
redditi coniugali, si giunge ad un importo di fr. 537'943.--. Questi redditi
rivalutati secondo il fattore 1,044 (prima registrazione determinate nei conti
individuali della ricorrente risale al 1982) ammontano complessivamente a fr.
561'612,50.
La
ricorrente ha avuto un figlio nato nel 1960. Tuttavia non le sono stati
riconosciuti degli accrediti per compiti educativi poiché nel periodo di
assegnazione (1961 - 1976) l'assicurata non era assoggettata all'AVS.
Pertanto
il reddito annuo medio corrisponde a fr. 35'285.-- (561'612,50 : 15 anni e 11
mesi) che, aggiornato al 1° gennaio 1999, ammonta a fr. 36'180.--.
Di
conseguenza la rendita AVS di __________ __________, calcolata con l’ausilio
della citate tabelle e sulla base di una scala di rendita 18 ed un RAM di fr.
36'180.--, è di fr. 625.-- al mese.
In
conclusione, nel caso di specie, dopo attento esame degli atti dell'incarto,
questo TCA non può che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa
che è stato effettuato conformemente alle nuove disposizioni legali introdotte
con la Xa revisione dell'AVS.
Pertanto
la rendita assegnata dall'autorità amministrativa con la risoluzione contestata
è esatta e merita conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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