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Numero d'incarto:
30.1999.95
Data decisione, Autorità:
21.03.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00095
BS
Lugano
21 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 luglio 1999 di
__________ __________, ____________________,
rappr. da: avv. __________ __________,
____________________a,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa di comp. AVS dei __________, ____________________ __________,
in materia di contributi AVS
ritenuto che:
__________ è stato affiliato dalla Cassa di compensazione AVS dei __________ in
qualità di indipendente dal 1° agosto 1992. L'affiliazione è cessata al 31
agosto 1997, a seguito del trasferimento della sua ditta individuale nella
__________ Sagl
(doc. 1);
-
con
decisione del 22 gennaio 1999 la Cassa ha fissato i contributi dovuti
dall'assicurato negli anni 1993 e 1994 in base al reddito aziendale di fr.
100'000.-- conseguito in quegli anni ed imposto nella notifica di tassazione
IFD 1995/96 (doc. 4). Non avendo contestato le decisioni, le stesse sono
divenute definitive.
Allegato alle decisioni la Cassa ha allestito un conguaglio tra i contributi
fatturati definitivamente e quelli provvisoriamente determinati con decisioni
del 31 marzo 1993 (cresciute in giudicato), risultando così una differenza a
favore della Cassa di fr. 13'253,30 (doc. 5);
-
non
avendo l'assicurato versato quanto dovuto, dopo averlo diffidato, la Cassa ha
spiccato nei suoi confronti un precetto esecutivo No. __________ per fr.
13'253.-- di contributi, più fr. 45.-- di spese di intimazione legale ex art.
37 cpv. 2 OAVS (doc. 6).
Alfine di rigettare l'opposizione, con decisione del 29 giugno 1999 la Cassa ha
fissato i contributi per fr. 13'398,20 (fr. 13'253,20 di contributi + fr. 45.--
di spese di intimazione e fr. 100.-- spese di esecuzione);
-
contro
quest'ultima decisione l'assicurato, per il tramite del suo legale, si è
tempestivamente opposto, chiedendone l'annullamento. Egli infatti sostiene che
la pronunzia amministrativa riguarda la __________ __________ Sagl, __________,
la quale non ha un recapito al suo domicilio.
In via abbondanziale egli contesta inoltre l'ammontare dei contributi richiesti
poiché non vi è una documentazione in merito;
considerato che - la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove).
Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.);
-
secondo
l’art. 14 cpv. 1 LAVS i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa
dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente
dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Di regola, i datori di lavoro
pagano i contributi alla Cassa di compensazione ogni mese, se occupano soltanto
pochi lavoratori, ogni trimestre (art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS).I contributi
dovuti per il periodo di pagamento sono esigibili dalla sua scadenza e devono
essere pagati entro dieci giorni (art. 34 cpv. 4 OAVS);
-
le
persone che non pagano i contributi ai quali sono tenuti o non consegnano il
conteggio relativo ai contributi paritetici entro i termini prescritti, devono
essere diffidate per iscritto dalla cassa di compensazione, impartendo loro un
termine supplementare da 10 a 20 giorni (art. 37 cpv. 1 OAVS). Con
l’intimazione della diffida all’assicurato è addossata una tassa da 10 a 200
franchi (art. 37 cpv. 2 OAVS). Infine i contributi che non sono stati pagati,
nonostante diffida, devono essere incassati senza ritardo in via di esecuzione
(art. 15 cpv. 1 LAVS);
-
giusta
l'art. 97 cpv. 4 LAVS le decisioni delle Casse di compensazione e i giudizi
delle autorità di ricorso relativi a pagamenti in denaro, cresciuti in
giudicato, sono parificati alle sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80 LEF.
Ciò significa che, sulla base di una tale decisione, l'opposizione interposta
contro un precetto esecutivo può, contestualmente al credito fissato nella
decisione, essere tolta da un ordine di rigetto definitivo pronunciato dal
giudice.
Tuttavia
il rigetto dell'opposizione da parte del giudice non è necessario per il proseguimento
dell'esecuzione quando il credito oggetto di esecuzione è stato fissato da una
decisione cresciuta in giudicato, resa dopo che il debitore ha fatto
opposizione (DTF 119 V 331 consid. 2b con riferimenti).
Il TF ha
posto questo principio, già invalso da alcuni decenni in ambito civile, (DTF 64
III 78, DTF 53 III 202, DTF 36 I 452, DTF 34 I 612), nella sentenza pubblicata
in DTF 75 III 44, assimilando alle sentenze civili le decisioni e le sentenze
amministrative delle autorità federali e delle autorità del cantone dove è in
atto l'esecuzione (DTF 107 III 63, RCC 1978, pag. 310; Adler, "La
mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour
dettes" in Droit privé et assurances sociales, pag. 247; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
pag. 128).
Inoltre
il TFA ha stabilito che il modo di procedere dell’amministrazione (decisione di
contribuzione e rigetto simultaneo dell’opposizione) non è contrario all’art. 6
n. 1 CEDU, in quanto l’accesso ad un tribunale è garantito dalla possibilità
conferita al debitore, qualora egli intenda contestare la decisione
amministrativa, di adire il tribunale cantonale delle assicurazioni competente
(DTF 121 V pag. 112 consid. 3c, nel caso in esame si trattava di una decisione
di una cassa malati; a proposito dell’applicazione dell’art. 6 n. 1 CEDU nelle
cause relative alle contestazioni in materia di contributi alle assicurazioni
sociali cfr. DTF 121 V pag. 111 consid. 3b).
In
definitiva, la Cassa che avvia una procedura d'esecuzione, contro la quale la
persona soggetta all'obbligo contributivo solleva opposizione, senza avere
prima fissato i contributi dovuti, deve in seguito notificare una decisione
formale.
La
decisione deve tuttavia chiaramente riferirsi all'esecuzione in atto e togliere
l'opposizione, totalmente o limitatamente ad un determinato importo (DTF 109 V
46; DTF 107 III 60, RCC 1982 pag. 344; Direttive UFAS sulla riscossione dei
contributi, cifre 5118 - 5119, STCA 29 marzo 1994 in re Ch.T.);
-
nella
fattispecie in esame, la decisione contestata riguarda i contributi personali
AVS/AI/IPG che __________ __________ deve versare alla Cassa in qualità di
persona con attività lucrativa indipendente e quindi non concerne la __________
Sagl;
-
il
conguaglio è stato determinato sulla base delle decisioni 22 gennaio 1999,
divenute ormai definitive. Ciononostante il TCA ha richiamato d'ufficio la
notifica di tassazione IFD 1995/96, determinante per i contributi degli anni
1993 e 1994, dal quale si evince che il reddito aziendale imposto è di fr.
100'000.-- (doc. VI), per cui le decisioni sono corrette;
-
dalla
documentazione agli atti risulta che effettivamente l'assicurato non ha fatto
fronte al debito contributivo.
Poiché il totale dei contributi non soluti fatti valere con la decisione
contestata corrisponde agli importi posti in esecuzione forzata (aggiuntive di
fr. 45.-- di spese d'intimazione), l’opposizione al PE no. __________è respinta
in via definitiva.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- È rigettata
in via definitiva l'opposizione al PE no __________di complessivi fr.
13'298.--, con interessi al 6% dal 1.02.1999 su
fr. 13'253.--.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, __________ __________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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