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Numero d'incarto:
30.2002.15
Data decisione, Autorità:
08.04.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.15/AMM
Bellinzona
8
aprile 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 23 luglio 2002
presentato da
__________ __________, __________
contro
la decisione
del 19 luglio 2002 emessa dalla Sezione della circolazione,
__________,
viste le osservazioni del 20 agosto
2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
19 luglio 2002, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 50.–,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr.
10.–, per i seguenti fatti accertati l'8 marzo 2002 in territorio di
__________:
"Ha illecitamente
fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo
privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente
giudice di pace";
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;
che __________ __________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 23 luglio 2002 in cui chiede
in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
20 agosto 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 375bis CPC
l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata
di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta
un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il
giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la
turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affliggere in loco un avviso che
enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di
veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv.
2 prima frase);
che in caso di violazione del
divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine
perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per
iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter
cpv. 2 CPC);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere
"illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________,
di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal
competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata);
che l'insorgente non nega di
aver commesso l'infrazione rimproveratagli, limitandosi a dichiarare che
"avrei potuto saldare la contravvenzione e non badare all'accaduto, ma
trovo senza senso come un cittadino con una semplice segnalazione ti possa
'disturbare' in questo modo" (ricorso, a metà);
che l'argomentazione
ricorsuale non consente tuttavia di discostarsi dalla decisione impugnata, ove
solo si consideri come il diritto di un privato di avviare una procedura di
contravvenzione per divieto di parcheggio sul proprio fondo è sancita dai
predetti art. 375bis e 375ter CPC;
che, in simili circostanze, il
ricorso non può dunque trovare accoglimento, la multa inflitta essendo per
altro proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso va pertanto
respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1
segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
– __________ __________, __________,
– Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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