AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2000.21
Data decisione, Autorità:
21.11.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00021
RG/sc
Lugano
21 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2000
di
contro
la decisione del 14 gennaio 2000 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. L'assicurato,
nato nel 1944, di professione carrozziere a titolo indipendente, il 3 luglio
1998 ha presentato una richiesta di prestazioni AI volta ad ottenere una
rendita d'invalidità.
In relazione
a tale richiesta, con rapporto 17 luglio 1998, il dott. __________ ha posto la
seguente diagnosi:
" - cardiopatia ischemica su malattia di due vasi
arteriopatia
periferica stadio IIA bilat.
1.2. Esperita
l'istruttoria, segnatamente accertamenti di natura medica nonché un'inchiesta
economica per indipendenti di cui si dirà - per quanto necessario - nei
considerandi di diritto, per decisione 14 gennaio 2000 l'Ufficio assicurazione
invalidità (UAI) - confermando la precedente proposta di decisione 16 dicembre
1999 cui l'assicurato si era opposto con osservazioni 29 dicembre 1999 - ha
assegnato a __________ un quarto di rendita rilevando in particolare che:
"
(…)
Il grado d'invalidità, determinato in base
all'art. 4 LAI, viene fissato al 45% con diritto a un quarto di rendita AI a
decorrere dal 1° agosto 1998.
Dalla documentazione agli atti ed in particolare
dall'inchiesta economica per gli indipendenti esperita dal nostro ispettore
risulta infatti che l'assicurato presenta un'incapacità al guadagno del 45% a
far tempo dal 29.8.1997. (…)" (Doc. _)
1.3. Avverso la
decisione dell'UAI è tempestivamente insorto l'assicurato chiedendo il
riconoscimento di una mezza rendita d'invalidità. Nel gravame viene esposto:
"
(…)
Appresa la professione di carrozziere ho lavorato alle dipendenze
di mio padre nella sua carrozzeria.
Nel 1980 unitamente a mio fratello __________ siamo titolari della
medesima.
Non abbiamo mai avuto dipendenti.
Oltre all'attività nella carrozzeria siamo autorizzati
dall'autorità cantonale a svolgere il servizio cantonale incidenti stradali
(ricupero auto accidentate).
Questo servizio di picchetto settimanale (dal lunedì al lunedì
successivo per 24 ore giornaliere) è fatto a turni con un'altra carrozzeria
della regione per tutte le strade del __________ (escluso la strada nazionale
__________).
Con il sopraggiungere della mia malattia nell'agosto del 1997 la
mia attività è completamente cessata fino alla fine del I. semestre 1998.
Praticamente durante questo periodo mio fratello __________ si è assunto tutto
l'onere dei lavori di picchetto e abbiamo dovuto rinunciare quasi totalmente ai
lavori di riparazione carrozzeria auto salvo, qualche piccolo lavoro.
Questa nuova situazione creatasi dopo la mia invalidità, che
procura una notevole perdita di reddito, è stata temporaneamente superata
grazie all'indennità giornaliera versata per giorni 720 dalla __________ e a un
maggior apporto di attività da parte del fratello __________.
L'assicurazione nel determinare il grado di invalidità non ha
valutato esattamente le funzioni eseguite dai due titolari, funzioni
determinate in base alle singole capacità e non per altri motivi.
Mio fratello __________ si occupa completamente della direzione
della carrozzeria: clientela, preventivi, fatturazioni, ordinazioni e il
sottoscritto della manutenzione e riparazioni del parco veicoli della
carrozzeria e dello stabile dove è pure istallato un elettromeccanico nonché
tre appartamenti abitativi.
Il conseguente grado di invalidità definito con le esatte funzioni
all'interno della carrozzeria e ragionevolmente esigibili sarebbe:
attività quota
parte limitazione grado di invalidità
lavori carrozziere e
verniciatore 45 50 22.5
servizio picchetto 45 50 22.5
manutenzione e riparazioni 10 50 5
100 50
Non ho mai svolto infatti nessuna attività di direzione
dell'azienda come l'Ufficio Al determina nel 10%.
Questo non per mancanza di volontà bensì per le mie carenti
capacità." (Doc. _)
1.4. Con risposta
14 marzo 2000, l'UAI ha chiesto la reiezione del ricorso osservando:
" con
riferimento al ricorso in oggetto, osserviamo come la contestazione di fondo si
basi , essenzialmente, su una diversa distribuzione delle mansioni nell'ambito
della piccola impresa familiare (mansioni direttive che non sarebbero in
effetti state svolte in passato, e su un diverso calcolo delle limitazioni
relativamente alle altre mansioni).
Orbene, dal verbale dell'inchiesta economica per gli indipendenti
di cui all'all. _, tale suddivisione risulta giustificata, tenendo presente che
l'accertamento si svolge sempre in presenza dell'assicurato, per mezzo di un
adeguato scambio di informazioni diretto e personale.
Dal medesimo verbale risulta in effetti che entrambi i fratelli si
suddividevano parte delle mansioni di natura direttiva, secondo la
distribuzione che a loro appariva più conveniente e più confacente.
Per quanto invece riguarda la distribuzione in parte diversa delle
altre mansioni, nonché l'incidenza specifica del danno alla salute su di esse,
è da osservare che anche tutte queste informazioni vengono raccolte sul posto,
con la fondamentale collaborazione dell'interessato.
Naturalmente, tutte le affermazioni vengono sottoposte a verifica;
non è sorto alcun dubbio sull'effettività e sull'affidabilità delle
constatazioni svolte." (Doc. _)
1.5. Con
ulteriori osservazioni datate 24 marzo 2000 e trasmesse in copia
all'amministrazione, l'assicurato ha rilevato:
" A
mio giudizio la vertenza sorge sulle mansioni che l'assicurazione invalidità mi
attribuisce.
Rìchiamano un'inchiesta economica per gli indipendenti, inchiesta
che ha determinato il grado di invalidità.
A questo proposito preciso:
nella nostra carrozzeria lavoriamo in due fratelli;
l'attività amministrativa nell'ambito del nostro lavoro si riduce
a ben poca cosa: contatto con la clientela, qualche telefonata e allestimento
di preventivi e di fatture. Come già precisato nel mio atto ricorsuale questa
attività è svolta da mio fratello __________ perché più cognito in questo
ambito. Le dichiarazioni fiscali sono eseguite da un fiduciario che purtroppo
paghiamo profumatamente. Altri lavori di carattere amministrativo non ne
esistono.
Mi sembra pertanto che voler accollarmi una percentuale del 10% di
lavoro amministrativo è fuori da ogni e qualsiasi realtà.
Per questo motivo chiedo il riconoscimento di un grado di invalidità
del 50% nella mia attività di carrozziere come d'altronde già certificato dai
medici." (Doc. _)
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l'assegnazione di una mezza rendita d'invalidità a __________.
Sulla
base degli atti medici e dell'inchiesta economica per indipendenti l'UAI ha
infatti assegnato all'assicurato un quarto di rendita, ritenendo un'incapacità
di guadagno pari al 45%.
L'assicurato
rimprovera unicamente all'amministrazione di aver operato, nell'ambito
dell'inchiesta economica una distribuzione delle mansioni nella quale è stato
erroneamente tenuto conto, sia prima che dopo l'insorgenza del danno alla
salute, di una percentuale (10%) riferita ad attività di direzione, che
l'assicurato sarebbe ancora in grado di svolgere in siffatta misura nell'ambito
dell'azienda di cui è contitolare insieme al fratello.
Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
· un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
· la conseguente incapacità di guadagno.
Affinché
il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
2.3. La misura
dell'incapacità lucrativa è determinata da criteri oggettivi e meglio dalla
perdita che l'assicurato subisce (o subirebbe) in condizioni normali di mercato
del lavoro, ritenuto ch'egli utilizzi, nella misura che da lui si può
ragionevolmente pretendere, la residua forza di lavoro.
Infatti
l'art. 28 cpv. 2 LAI prevede che:
"
l'invalidità è determinata stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la
manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del
lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido."
(metodo
ordinario di calcolo dell’incapacità di guadagno; cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 e
giurisprudenza citata).
Ne
consegue che l'incapacità di guadagno non sempre corrisponde alla perdita di
guadagno effettiva. Infatti, bisogna tener conto, nel calcolo dell'incapacità
di guadagno, dell'eventuale circostanza che l'assicurato sfrutti in misura
minore di quanto gli sia possibile la capacità lavorativa residua oppure anche
della circostanza opposta.
2.4. La
giurisprudenza permette, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga
eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso
di indipendenti, che un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a
confronto sia escluso (cfr. AHI praxis 1998 p. 120; SVR 1996 IV Nr. 74 p.
213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c;
DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, J. L., Les
assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (AHI praxis 1998 p. 120; Valterio, Droit
et pratique de l’assurance invalidité, Losanna 1985, p. 199). Perciò
l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla
riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività
dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal
caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza
del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i
quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; AHI praxis 1998 p. 121
consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste
nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla
base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale
raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli
effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario;
AHI praxis 1998 p. 120; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 104 V 138;
ZAK 1987 p. 260s. consid. 2a; DTF 105 V 151). Una determinata limitazione della
capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre
una perdita di guadagno della medesima entità (AHI praxis 1998 p. 120 consid.
1.a).
Se ci si
fondasse, infine, esclusivamente sul raffronto delle attività, il principio
secondo cui l’invalidità delle persone che esercitano attività lucrativa deve
essere determinato in base alla capacità di guadagno, sarebbe svuotato del suo
significato (AHI Praxis 1998 p. 120; DTF 104 V 136 consid. 2c; Valterio, Droits
et pratique de l’assurance invalidité, les prestations, p. 217).
L’invalidità
degli indipendenti è quindi valutata determinando in che misura l’assicurato
può ancora assumere certe funzioni e l’importanza di queste in relazione al
prodotto globale della ditta. Inoltre è necessario esaminare in che modo si
potrebbe ridurre l’incapacità di guadagno, sostituendo dei compiti con altri,
più adatti all’invalidità (DTF 104 V 35).
Se
l’attività manuale può essere assunta dai suoi impiegati, si può ad esempio
chiedere ad un capo d’azienda di concentrare i suoi sforzi su compiti amministrativi.
In
seguito si esamina se l’incapacità di guadagno nei diversi settori influenza il
prodotto dell’azienda.
In fine
il reddito ipotetico di un indipendente è calcolato determinando quale sarebbe
stato lo sviluppo probabile dell’azienda se egli non fosse stato invalido (RCC
1981 p. 40; RCC 1972 p. 289).
Non si
deve invece stabilire l’esistenza di un grado di invalidità sulla base delle
sole conclusioni mediche (RAMI 1996 p. 34 e 36 consid. 3b), a meno che,
congiunte con altri atti, non giustifichino questa conclusione (RCC 1962 p.
441).
2.5. Nel caso di
un indipendente il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato
prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni
affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende
dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di
un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione
concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti
estranei all’invalidità.
Di
conseguenza il TFA ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi
idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34,
p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
Se
tuttavia l’interessato cessa la propria attività indipendente, chiudendo la
ditta, si può rinunciare all’applicazione del metodo straordinario di calcolo
dell’invalidità. In tal caso infatti il raffronto delle mansioni non è più
possibile (RAMI 1995 p. 106ss).
2.6. In casu,
dall'inchiesta per indipendenti esperita dall'Ispettorato AI è emerso che
prima dell'insorgenza del danno alla salute l'assicurato si dedicava in
prevalenza all'esecuzione di lavori di carrozzeria, mentre il fratello si
occupava della verniciatura e dei lavori amministrativi. Entrambi si occupavano
invece del servizio picchetto e dei lavori di pulizia dell'officina. In
collaborazione con il fratello, il rapporto d'inchiesta riferisce inoltre che
l'assicurato si occupava del contatto con la clientela per preventivi, perizie
e altro. Dal rapporto d'inchiesta emerge quindi che la distribuzione usuale
delle attività svolte dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla
salute era composta per il 10% da lavori di direzione, per l'80% da mansioni di
carrozziere, per il 5% dall'attività relativa al servizio picchetto e per il
restante 5% da mansioni di pulizia e manutenzione degli stabili (cfr. rapporto
d'inchiesta, doc. AI _).
Al fine
di valutare il grado d'invalidità dell'assicurato, l'incaricato dell'inchiesta
ha quindi proceduto al raffronto delle diverse attività, indicando, per ogni
singola mansione di cui si compone l'attività di carrozziere, in termini
percentuali in che misura tali mansioni risultino ancora accessibili dopo
l'insorgenza del danno alla salute:
A
B
C
- Direzione dell'azienda, amministrazione
10%
10%
- Lavori da carrozziere e verniciatore
80%
45%
- Servizio picchetto
5%
2.5%
- Lavori di pulizia, manutenzione stabili
5%
2.5%
100%
55%
(Doc. AI _)
2.7. In casu
l'UAI, tenuto conto delle risultanze dell'inchiesta, ha quantificato
l'incapacità di guadagno del ricorrente al 45%, ritenendo in sostanza
l'assicurato in grado di dedicarsi, come si evince dalla tabella sopra
riportata, nell'azienda di cui è titolare unitamente al fratello, in misura
completa a compiti di direzione e amministrativi. E' stata per contro
evidenziata una riduzione del 50% nelle mansioni di carrozziere, nel servizio
picchetto e nei lavori di pulizia - ciò che corrisponde del resto alla
limitazione di rendimento posta in rilievo dal profilo medico ed in relazione
alla quale è stata indicata l'esigibilità di attività comportanti impegno e
sforzi fisici leggeri o moderati (cfr. doc. AI _).
Per
quanto riguarda le contestate mansioni amministrative e direttive svolte
nell'ambito dell'attività aziendale, dal rapporto d'inchiesta redatto sulla
base delle indicazioni e informazioni fornite dall'assicurato, come visto
risulta che quest'ultimo le svolgeva nella misura del 10% rispetto all'insieme
dei lavori consueti.
Ora,
quand'anche fosse ipotizzabile che, contrariamente agli accertamenti effettuati
dall'incaricato dell'inchiesta - della cui attendibilità nessun elemento o
indizio agli atti permette comunque di dubitare - prima dell'insorgenza del
danno alla salute l'interessato non svolgeva alcuna attività di tipo
amministrativo o direttivo, appare nella specie giustificato e ragionevole
pretendere da parte dell'assicurato, conformemente ai dettami giurisprudenziali
sopra ricordati (cfr. consid. 2.4), che, al fine di ridurre la propria
incapacità di guadagno, sostituisca nella misura del 10 % compiti richiedenti
sforzo fisico con mansioni di tipo amministrativo non richiedenti particolari
conoscenze commerciali o aziendali.
Tali
mansioni, quali in particolare il contatto con i clienti, con i fornitori,
l'allestimento di offerte ecc. - da gestire in collaborazione con il fratello e
da considerarsi senz'altro compatibili con l'affezione di cui è portatore -
possono ragionevolmente essere assunte da __________ quale contitolare
dell'azienda. Egli è infatti provvisto di un diploma di carrozziere (cfr. doc.
AI _) ed è con ogni verosimiglianza munito delle capacità richieste per
l'adempimento di dette mansioni, mentre che, nella misura sopra indicata,
l'attività di tipo manuale svolta dall'assicurato - in particolare le mansioni
di pulizia, servizio picchetto e manutenzione - può essere ragionevolmente
assunta dal fratello senza che questi venga distolto dalla sua principale
mansione di verniciatore.
In simili
condizioni appare pertanto dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle
assicurazioni sociali (cfr. SVR 1996 KV Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22
pag. 263ss; DTF 121 V 208 consid. 6a; RAMI 1994 pag. 210/211), che il danno
alla salute di cui l'assicurato è portatore provoca, nella situazione concreta,
una perdita di guadagno pari al 45%.
Il
querelato provvedimento con cui l'amministrazione ha assegnato all'assicurato
un quarto di rendita merita pertanto integrale conferma.
Visto
quanto precede, il ricorso deve essere respinto e l'atto impugnato confermato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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