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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.82
Data decisione, Autorità:
02.09.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2002.00082
RG/sc
Lugano
2 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2002 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 14 maggio 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in fatto
-
che con
decisione datata 14 maggio 2002 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI), ha
negato a __________, già beneficiario di una rendita AI dal 1992 , il diritto a
provvedimenti professionali chiesti con istanza 17 gennaio 2001;
-
che con
ricorso datato 20 giugno 2002, consegnato alla posta il 21 giugno 2002 e
pervenuto al TCA il 24 giugno 2002 (cfr. busta d'impostazione prodotta con il
gravame, doc. _), per il tramite dei genitori l'assicurato - precisando di aver
ricevuto la decisione amministrativa in data 21 maggio 2002 - ha postulato
l'annullamento della stessa;
-
che con
risposta di causa 7 agosto 2002 l'UAI ha chiesto la reiezione del gravame e la
conferma del querelato provvedimento; dando seguito alla richiesta del TCA,
l'UAI ha inoltre confermato che, dopo relativa ricerca, è risultato che il
ritiro della decisione da parte dell'assicurato presso l'ufficio postale di
__________ è avvenuto in data 21 maggio 2002 (cfr. doc. _);
considerando in diritto
-
che
secondo l'art. 84 cpv. 1 LAVS, qui applicabile per analogia in virtù del
rimando di cui l'art. 69 LAI, contro le decisioni pronunciate dalle casse di
compensazione gli interessati possono interporre ricorso entro 30 giorni dalla
notificazione;
-
che il termine di ricorso è perentorio;
-
che
secondo la prassi il termine di ricorso decorre il giorno seguente della
notifica della decisione (art. 20 LPA in relazione con l'art. 96 LAVS; cfr. DTF
119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 pag. 117 consid. 3a). Se l’ultimo giorno del
termine è un sabato, il termine scade il primo giorno feriale seguente (cfr.
art. 20 cpv. 3 LPA);
-
che gli
atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di
questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o
consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (cfr. art. 21 cpv.
1 LPA).
Inoltre,
secondo costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto
notificato non è necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è
sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139
consid. 1, pag. 142-144).
Se il
termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37
consid. 2 citato in Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994
° 98 pag. 355, Nr. 12);
-
che dagli atti risulta che la decisione datata 14 maggio 2002 è
stata spedita all'interessato per invio raccomandato il 17 maggio 2002 il quale
è stato ritirato in data 21 maggio 2002 (cfr. ricorso, cfr. doc. IV/1);
-
che di conseguenza il termine per interporre ricorso ha iniziato
a decorrere il giorno successivo, vale a dire il 22 maggio 2002, con scadenza
il giorno di giovedì 20 giugno 2002. Entro questa data, dunque, l'assicurato
avrebbe dovuto consegnare il gravame a questo Tribunale o a un ufficio postale
svizzero;
-
che il
ricorso, per contro, è stato inviato per posta raccomandata soltanto il 21
giugno 2002 (cfr. busta di intimazione, doc. _) ed è pervenuto al TCA il 24
giugno 2002;
-
che in
simili condizioni questa Corte deve concludere che il gravame dell'assicurato
contro la decisione 14 maggio 2002 dell'UAI è tardivo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso non
è ricevibile in quanto tardivo.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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