AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2001.74
Data decisione, Autorità:
10.07.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00074
cr/sc
Lugano
10 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 agosto 2001 di
contro
la decisione del 12 luglio 2001 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 25
gennaio 2001 la Cassa Cantonale di Compensazione AVS (qui di seguito la Cassa)
ha emanato una decisione con cui ha respinto la richiesta di __________,
domiciliato a __________, di potere beneficiare di una prestazione
complementare (cfr. doc. _).
In
sostanza la Cassa Cantonale di Compensazione AVS ha ritenuto l’esistenza di un
fabbisogno vitale di fr. 16'880.-, del contributo fisso per l’assicurazione
malattia di fr. 3'096.-, di contributi all'AVS/AI/IPG di fr. 398.- e della
pigione cifrata in fr. 6'600.-. Per quel che attiene ai redditi, dopo avere
considerato l’esistenza di una sostanza computabile di fr. 767'000.-,
l’amministrazione ha considerato la rendita AI per complessivi fr. 24'720.-
annui, il computo della sostanza per fr. 51'133.- e l’interesse su capitali a
deposito di fr. 11'088.- (cfr. doc. _).
1.2. Contro
questa decisione __________ ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel
quale si è così espresso:
"
In questa decisione vengono menzionati capitali
i quali cambiano continuamente anche nelle ultime mie 2 richieste di
prestazione complementare alla rendita AI.
Capitali che in questa data, odierna, non
esistono più.
In effetti a seguito della morte violenta di mia
moglie __________ del 10 marzo 1999 la mia situazione è mutata notevolmente per
conseguenti effetti correlati.
Vi informo che da questa data devo provvedere al
mio sostentamento unicamente con la rendita AI essendo invalido al 100%
ammontante a fr. 2'060.- mensili.
Inoltre non capisco bene le basi di calcolo che
mi vengono mostrate.
Gran parte del materiale giustificativo è andato
distrutto." (Doc. _)
1.3. La Cassa si
è vista intimare il ricorso con atto del 3 agosto 2001 a seguito del quale,
prima ancora di presentare la risposta, ha chiesto all'assicurato copia della
dichiarazione fiscale relativa al biennio 2001/2002 (compilata a mano) e copia
dell'estratto bancario dal quale rilevare tutti i movimenti effettuati dalla
costituzione del capitale (1.1.1994) sino al 2001 (cfr. doc. _).
1.4. Successivamente
l’amministrazione ha richiesto al TCA una proroga del termine per la
presentazione della risposta di causa (cfr. doc. _).
1.5. In data 21
settembre 2001 è stata recapitata al TCA una comunicazione dell'Istituto delle
assicurazioni sociali a __________ del seguente tenore:
"
Ci riferiamo al suo ricorso inoltrato in data 2
agosto 2001 e da informazioni assunte presso l'Ufficio Tassazioni di __________
rileviamo che in data 17 settembre 2001 vi è stata intimata la notifica di
tassazione per il biennio 2001/2002.
Dalla stessa risultano ancora imposti capitali
per fr. 400'000.- ragione per cui vi chiediamo se contro la tassazione sarà
interposto reclamo. In caso affermativo vi invitiamo a volerci ragguagliare in
merito trasmettendoci una copia del reclamo e a comunicarci infine l'esito
dello stesso.” (Doc. _)
1.6. Nella sua
risposta del 29 novembre 2001 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso,
osservando:
"
Occorre precisare che dall'esame della documentazione
agli atti emerge che il ricorrente ha sottoscritto una convenzione con la
__________ il 23 dicembre 1993, a titolo di indennità per danno diretto
presente e futuro, consistente in: "spese di cura, indennità giornaliera,
invalidità permanente capitalizzata e torto morale a saldo pretese".
L'indennità riconosciuta è di fr. 840'000.- ed è
stata versata il 29 dicembre 1993.
Alla luce di quanto precede il problema che si
pone all'amministrazione è pertanto quello di sapere come fu consumata l'intera
somma di fr. 840'000.- in quanto, da una semplice comunicazione trasmessaci in
data 19 aprile 1999, il ricorrente si limitava a confermare che il capitale,
oggetto del contendere, era stato speso per viaggi, locali notturni e vetture.
Ad una successiva nostra richiesta del 14 agosto
2001 in merito alla dimostrazione del consumo di capitale, il ricorrente
dichiara di essere impossibilitato a documentare lo stesso in quanto il
materiale giustificativo è andato distrutto.
In sede ricorsuale la resistente, consapevole
quindi di trovarsi di fronte ad una situazione straordinaria, ha cercato
nuovamente di approfondire la fattispecie legata alla diminuzione di capitale
chiedendo in particolare al ricorrente di ragguagliarci in merito al reclamo
interposto contro la tassazione 2001/2002 (vedi nostra lettera del 19 settembre
2001). Purtroppo anche questa richiesta, a tutt'oggi, è rimasta senza risposta.
A tal proposito giova quindi ricordare che come
statuito dal TFA, la perdita di denaro avvenuta al casinò, deve essere
considerata quale rinuncia. In particolare ha osservato che chi non può
dimostrare che le spese sono state effettuate contro adeguata prestazione, non
può invocare lo stato attuale della sua sostanza, ma deve accettare che ci si
informi a proposito dei motivi che hanno provocato questa diminuzione e se, del
caso, il computo della sostanza ipotetica (Pratique VSI 1994 p. 227).
Lo scopo dell'art. 3c cpv. 1 lett. g. LPC
consiste avantutto nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o in parte
dei suoi beni, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che
determina il diritto alla prestazione.
Secondo il TFA è quindi giustificato ammettere i
presupposti della rinuncia a sostanza quando l'assicurato dilapida i suoi soldi
liberamente, senza obbligo giuridico e senza aver ricevuto una
controprestazione adeguata.
Nel caso in esame la resistente ha fatto tutto il
possibile per accertare la diminuzione di capitale senza tuttavia poterlo
costatare.
Ora tutto ben considerato e poiché il ricorrente
non è stato in grado di dimostrare di aver ricevuto controprestazioni adeguate
per l'importo di fr. 840'000.-- a ragione la resistente ha computato questa
sostanza ipotetica ai fini del calcolo della prestazione complementare
deducendo, dall'ammontare accertato, l'importo di fr. 48'000.--
(fr. 6'000.-- x 8) come previsto dalle direttive
sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC) marginale 2064." (Doc.
_)
1.7. Pendente
causa il TCA ha richiamato dall'Ufficio tassazioni di __________ gli atti fiscali
del ricorrente relativi ai bienni 1999/2000 e 2001/2002 (cfr. doc. _).
1.8. Con scritto
pervenuto al TCA in data 6 dicembre 2001 l'assicurato ha osservato:
"
Vi comunico che tuttora sono in attesa di
risposte del caso dall'UEF come anche da istituti bancari per comprovare la mia
situazione finanziaria per una eventuale decisione in merito riguardante la
Prestazione Complementare verso l'assicurazione invalidità. Appena raccolto il
materiale inerente a ciò e ricevuta una risposta in merito potrò comunicarvi il
seguito. Scusante di questa attesa vedrò di procedere nel modo più tempestivo
possibile." (Doc. _)
1.9. In data 19
dicembre 2001 l'Ufficio tassazione di __________ ha comunicato al TCA che il
richiesto incarto fiscale concernente __________ avrebbe potuto essere inviato
solo in febbraio 2002 (cfr. doc. _).
1.10. Con scritto
del 22 gennaio 2002 il TCA ha richiesto nuovamente all'Ufficio tassazione di
__________ gli atti fiscali del ricorrente relativi ai bienni 1999/2000 e
2001/2002 (cfr. doc. _).
In data 24 gennaio 2002 l'Ufficio tassazione di
__________ ha provveduto ad inviare al TCA i documenti richiesti (cfr. doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l'assegnazione di una prestazione complementare mensile in favore
di __________, beneficiario di una rendita AI. La Cassa ha infatti respinto la
richiesta dell'assicurato, poiché, sulla base del calcolo effettuato, i suoi
redditi supererebbero il fabbisogno. In particolare, l'amministrazione ha
ritenuto un importo di fr. 767’000.- quale sostanza computabile (cfr. doc. _).
Il ricorrente, dal canto suo, sostiene che tale somma sia stata sostanzialmente
consumata in viaggi, automobili e locali notturni a seguito della morte
violenta della moglie __________ avvenuta nel 1999 (cfr. doc. _).
2.3. Scopo della
prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo"
per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater
Costituzione Federale (RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al
"minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La
legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la
garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste
questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606,
RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo
della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota
12 e pag. 460 nota 83). I limiti di redditi rivestono pertanto una doppia funzione
e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225).
2.4. Nel merito
l’art. 2c LPC prevede che hanno diritto alle prestazioni complementari gli
invalidi che:
" a)
hanno diritto a una mezza rendita o ad una rendita intera dell'AI."
2.5. Per l’art.
3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1).
Per
quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che:
" Per
le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o
in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. importo destinato
alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
-
per le persone
sole, almeno 14 690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
-
per i coniugi,
almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
-
per gli orfani e
per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno
e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In
caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può
tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
Dal 1
gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 2000 l’importo massimo computabile a titolo
di fabbisogno è pari a fr. 16’460.- per persone sole, fr. 24’690.- per coniugi,
fr. 8’630.- per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5’755.- per il
terzo e per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880.- per il quinto e successivi
figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
A contare dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi
massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono aumentati a fr.
16'800.- per persone sole, fr. 25’320.- per coniugi ed a fr. 8'850.- per orfani
e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI (cfr. art. 1
dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI
del 18 settembre 2000).
Per
l'art. 3b cpv. 3 LPC
" Per
le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono
inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il
conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
La lista
dei costi di cui può essere tenuto conto ai fini del calcolo della PC è
esaustiva e le disposizioni in esame sono di diritto federale imperativo (E.
Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e
Ergänzungsband, Zurigo 2000, p. 83). Le spese che non rientrano nell'elenco
succitato non possono quindi essere ammesse.
2.6. Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti
dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi
per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con
figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di
due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito
dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi è preso in
considerazione quale sostanza;
d. le
rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e
le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
2.7. Nell'atto
ricorsuale __________ ha censurato la decisione della Cassa nella misura in cui
l’autorità amministrativa ha ritenuto l’esistenza di una sostanza ormai
consumata. Dagli atti dell’incarto trasmesso dall’amministrazione risulta come
il ricorrente abbia indicato nella "Richiesta di una prestazione
complementare alla rendita AI" del 15 giugno 2001, quale sostanza,
unicamente l’importo di fr. 866.20.- (come risulta dall'estratto conto del 2001
dell'assicurato presso la Banca __________).
La Cassa, al contrario, nel calcolo effettuato al
fine di stabilire se e in che misura __________ ha diritto ad una prestazione
complementare a partire dal 1° giugno 2001, ha computato una sostanza netta
(deposito a risparmio e contanti) di fr. 792'000.- (cfr. doc. _).
Dagli atti di causa emerge che in data 23
dicembre 1993 è stata stipulata una convenzione a titolo di indennità per il
danno presente e futuro fra la __________ e il ricorrente, convenzione che
prevedeva il versamento, a titolo di indennizzo finale per il danno subito da
__________ il 7 ottobre 1989, dell'importo di fr. 840'000.-. Da notare, per
inciso, che la somma totale pagata dalla __________ al ricorrente ammontava a
fr. 950'000.-, di cui fr. 840'000.- sono stati versati dalla compagnia
assicuratrice a __________ in data 23 dicembre 1993, mentre il resto è stato
corrisposto a scadenze regolari nel periodo 1989-1993 sottoforma di indennità
per perdita di guadagno.
Nella risposta di causa la Cassa ha rilevato che
in mancanza di prove dell'asserito consumo di tutta la sostanza in viaggi,
locali notturni e vetture comunicato da __________ in diverse occasioni (cfr.
comunicazioni del 19 aprile 1999, del 4 agosto 1999, del 29 gennaio 2001 e del
12 settembre 2001), la somma presa in considerazione a titolo di sostanza del
ricorrente ai fini del calcolo della prestazione complementare è stata quella
accertata di fr. 840'000.- versata dalla __________ al ricorrente, dedotti fr.
48'000.- (fr. 6'000.- X 8) in virtù delle direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS e AI, per una sostanza netta finale di fr. 792'000.-
(cfr. doc. _).
Il
ricorrente ha contestato l'ammontare della sostanza computato dalla Cassa,
ribadendo che l'unica entrata che gli consente di vivere è costituita dalla
rendita AI di fr. 2'060.- mensili, dato che i capitali presi in considerazione
dall'amministrazione nella propria decisione sono stati interamente consumati.
Egli ha pure rilevato di non essere in grado di comprovare il consumo della
sostanza derivante dal versamento di fr. 840'000.- da parte della __________ a
titolo di indennità per il danno presente e futuro, in quanto gran parte del
materiale giustificativo è andato distrutto (cfr. doc. _).
In sede
di tassazione relativa al biennio 1997/1998 la somma appena citata si era
ridotta a fr. 539'935.-; in sede di tassazione nel biennio 1999/2000 ammontava
a fr. 502'047.-, mentre invece in sede di tassazione 2001/2002 era diminuita a
fr. 400'000.-, cifra che successivamente, in seguito al reclamo interposto in
data 10 ottobre 2001 dall'assicurato, nella decisione su reclamo del 21 gennaio
2002 concernente il biennio 2001/2002, è divenuta pari a zero (cfr. incarti
fiscali allegati al doc. _).
A tal
proposito, occorre rilevare che il competente Ufficio Tassazioni, nella nota
del 17 dicembre 2001, ha indicato di avere ammesso il consumo della sostanza in
questione e di avere proceduto allo stralcio dei capitali e del relativo
reddito sulla base della documentazione bancaria inviata in data 12 dicembre
2001 dall'assicurato, che mostra che i conti bancari presso la Banca __________
hanno al 1° gennaio 2001 un saldo passivo di fr. 3'290.-. L'Ufficio Tassazioni
ha comunque rilevato di ritenere dubbia l'affermazione del contribuente del 4
agosto 1999 secondo la quale tutto il capitale sarebbe stato speso in
divertimenti, locali notturni, gioco d'azzardo e viaggi (cfr. incarto fiscale
del biennio 2001/2002).
Come
ricordato in precedenza, __________ ha avuto modo di esprimersi in merito
all'asserito consumo di capitali in più di un'occasione, ribadendo ogni volta
di avere speso tutta la propria sostanza in viaggi, locali notturni e vetture,
senza però essere in grado di documentare le modalità di consumo della
sostanza, dato che tutti i relativi giustificativi sono stati distrutti (cfr.
lettera del 19 aprile 1999 all'Istituto della Assicurazioni sociali; lettera
pervenuta all'Ufficio tassazione in data 4 agosto 1999; lettere del 27 ottobre
1999 e 29 gennaio 2001 all'Ufficio di tassazione; lettera pervenuta in data 12
settembre 2001 all'Istituto della Assicurazioni sociali; doc. _; reclamo
interposto alla notifica di tassazione 2001/2002).
Ora, come
detto, lo scopo della LPC è di garantire agli assicurati un reddito minimo
(Pratique VSI 1994 p.225). Di principio, per stabilire il diritto alla PC di un
assicurato, vengono presi in considerazione solo quegli attivi che egli ha
effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis
1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der
Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238). È
infatti rilevante la circostanza che l’interessato non dispone dei mezzi
necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha
condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Nell’ipotesi
in cui, tuttavia, l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne
giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un
diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, non ne fa tuttavia
uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275
consid. 2b) oppure, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno
a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile, il succitato principio non
è applicabile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225
consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; cfr. Anche DTF 122 V 397
consid. 2).
In tal
caso la giurisprudenza considera infatti che vi è rinuncia di sostanza
ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g (cfr. vecchio art. 3 cpv. 1 lett. f LPC;
RDAT I 1994 p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b), lo scopo della
norma consistendo anzitutto nell’evitare che un assicurato si spogli di tutto o
di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo
da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni.
Quando
l’assicurato spende la sua fortuna per acquistare dei beni di consumo o per
migliorare il livello di vita, dispone della sua libertà personale, di
conseguenza l’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC non torna applicabile (DTF 115 V 354).
La
giurisprudenza si è dunque limitata a riconoscere l’applicabilità del citato
articolo, se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza
controprestazione adeguata. Infatti è stato ribadito più volte che il sistema
delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un
controllo dello stile di vita dell’assicurato e di chiedersi se in passato il
richiedente ha vissuto al di sotto oppure al di sopra della normalità (AHI
Praxis 1995 p. 167 consid. 2b; E. Carigiet, Ergänzungsleistungen, Zurigo 1995,
p. 120).
Va considerata una rinuncia nel senso appena
espresso quando una parte considerevole del patrimonio scompare senza che
l’assicurato o circostanze attendibili lo giustifichino mentre se l’assicurato
spende la sua fortuna per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il
suo livello di vita, come indicato, e se tale circostanza è resa credibile
all’amministrazione, egli dispone della sua autonomia personale. Di conseguenza
l’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC non torna applicabile (cfr. E. Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/AI, Supplement, ZH 2000, pag. 104 e seg.).
2.8. In concreto
va rilevato come nel giro di pochi anni il ricorrente non abbia più
sostanzialmente nulla del cospicuo versamento operato dalla __________ a titolo
di indennizzo per il danno subito da __________ in data 7 ottobre 1989. Il
versamento operato nel dicembre 1993 ammontava a fr. 840'000.-. La versione del
consumo di tale importo data dal ricorrente non è stata resa verosimile in
alcun modo e ciò nonostante gli inviti in tal senso da parte della Cassa:
__________ ha semplicemente indicato di avere speso interamente tale somma in
viaggi, automobili e locali notturni, senza peraltro apportare nessuna prova
dell’avvenuto consumo del denaro in questione.
Ora, in
virtù del principio inquisitorio vigente in materia di assicurazioni sociali
(Untersuchungs-grundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis
1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282) è compito del giudice chiarire
d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo
principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo
delle parti di collaborare (RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992
pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF
114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira,
“Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in
Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann,
“Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in
Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.)
Questo
obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti
si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere
ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza
o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le
conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a;
RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92;
DTF 115 V 113; cfr. pure sentenza 13 marzo 2001 non pubblicata del TFA in re
M.P e riferimenti; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni
tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).
Su questi
aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,
Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des
Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che
“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne
Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
In merito
al principio inquisitorio e all'obbligo delle parti di collaborare vedi pure le
STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P. contro UAI e TCA, I 76/00 Ws, consid.
3a, pag. 5 e dell'8 novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e TCA, H 74/99
Ws, consid. 5d, pag. 8; DTF 122 V 157, consid. 1a, pag. 158 e i rinvii ivi
contenuti; DTF 121 V 204, consid. 6c, pag. 210; DLA 1999 N. 35, pag. 207,
consid. 3 e DLA 1996/1997, Nr. 17, pag. 83, consid. 2a.
Nel caso
concreto, il ricorrente è stato invitato a diverse riprese, in particolare
dall’amministrazione, a volere comprovare il consumo del suo ingente
patrimonio.
Ad esempio, in data 15 aprile 1999 la Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto all'assicurato:
"
(…)
al fine di emanare una decisione conforme alla
vostra situazione economica è necessario che abbiate a documentarci la
diminuzione di capitale, passato da fr. 950'000.- (__________il 20.9.1995) a
fr. 2'553.- il 31.12.1998 (vedi dichiarazione bancaria), giustificandone con
note, fatture, ecc. … l'eventuale consumo."
Con risposta datata 19 aprile 1999 l'assicurato
ha risposto:
"
Posso confermare che detti capitali nel tempo
sono stati spesi per viaggi, locali notturni e vetture nell'arco della durata
del matrimonio fino al decesso avvenuto il 10.3.99 della moglie __________.
Confermo in modo veritiero l'accaduto e la
situazione economica attuale è quella come descritta."
Nonostante le diverse richieste
dell'amministrazione di produrre le prove dell'avvenuto consumo capitali citati
in precedenza, __________ non ha saputo apportare nessun elemento utile, benché
lo potesse fare alla luce della natura degli atti che gli venivano chiesti.
2.9. Anche se si
volesse ritenere che tutto il capitale dell'assicurato sia stato consumato in
viaggi, divertimenti e locali notturni - come sostenuto dal ricorrente - va
rilevato come tali spese non siano state comprovate in nessun modo (nell’ottica
della giurisprudenza poc’anzi evocata).
Nel caso
concreto si è in presenza di una sparizione di circa
fr.
840'000.- in 8 anni. Un importo decisamente elevato e non comprovato.
Occorre
quindi, conformemente a quanto ritenuto dalla Cassa, tenere conto della somma
di fr. 840’000.- ricevuta dall’assicurato nel 1993 per stabilirne il reddito
determinante.
2.10. Per quanto
attiene ora alla modalità di calcolo della sostanza effettuata
dall’amministrazione, si rileva che a norma dell’art. 3c cpv. 7 lett. b LPC il
Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle
spese riconosciute, nonché della sostanza.
Per
l'art. 17 cpv. 1 OPC -AVS/AI, nella versione in vigore dal 1 gennaio 1999:
"
La valutazione della sostanza computabile deve
essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta
cantonale diretta del Cantone di domicilio.”
Inoltre,
secondo l’art. 17a cpv. 1 OPC entrato in vigore soltanto il 1° gennaio 1990,
l’importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato, è
ridotto annualmente di CHF 10'000.--. Il valore della sostanza al momento della
rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell’anno seguente la
rinuncia e, in seguito, ridotto ogni anno (cfr. art. 17a cpv. 2 OPC).
Le parti di sostanza alle quali è stato rinunciato prima dell’entrata in vigore
dell’art. 17a OPC sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1° gennaio
1990 (cfr. disposizioni transitorie alla modifica del 12 giugno 1989).
Questa regolamentazione è stata dichiarata conforme alla legge ed alla
Costituzione da parte del TFA (Pratique VSI 1994 pag. 162, RCC 1992 pag. 436).
La giurisprudenza, inoltre, ha precisato che la sostanza dev’essere ripresa
integralmente il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima
volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V 487; STFA non pubbl. del 21 dicembre 1990
in re V.A.).
Dal 1°
gennaio 1995 è inoltre modificato il tenore dell’art. 17a cpv. 3 OPC secondo
cui per il calcolo della PC annua è determinante l’importo ridotto della
sostanza al 1° gennaio dell’anno per cui è assegnata la prestazione.
2.11. Alla luce
delle disposizioni citate, questa Corte deve concludere che la Cassa ha
erroneamente computato l’importo di fr. 792'000.- quale sostanza (da cui
dedurre ancora la parte di sostanza non computabile di fr. 25'000.-), ottenuto
deducendo dal capitale incassato dalla __________ (fr. 840'000.-) nel 1993
unicamente l’importo di fr. 6'000.- annui (cfr. doc. _).
In realtà
la Cassa avrebbe dovuto, partendo dalla cifra di fr. 840'000.- dedurre la cifra
di fr. 10'000.- annui a partire dal 1° gennaio 1994 sino al 2001, ossia per
complessivi fr. 80'000.-.
L’amministrazione
infatti, ha applicato il marginale 2064.3 delle Direttive UFAS sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI, in vigore dal 1° gennaio 1990 che recita:
"
Durante la revisione di una PC in corso non si
deve approfondire la questione a sapere se c’è stata una rinuncia alla sostanza
quando quest’ultima è diminuita ogni anno di un importo inferiore ai frs. 6'000
a partire dalla domanda di PC, rispettivamente dall’ultima revisione
periodica.”
Questa direttiva, atta a facilitare il lavoro
dell’amministrazione in caso di revisione della prestazione complementare, non
può essere utilizzata né per evitare di tenere conto di una rinuncia alla
sostanza allorché essa è dimostrata, né tantomeno per diminuire il normale
consumo di sostanza annuale di
fr. 10'000.-. Quest’ultimo importo deve dunque
essere ritenuto.
Inoltre, è bene rilevare che per il marginale 2064.1
delle DPC in vigore dal 1° gennaio 1995, nel caso di nuova domanda PC,
l’ufficio PC verifica se vi è stata una rinuncia a beni patrimoniali. I beni
patrimoniali a cui si è rinunciato sono presi in considerazione nel calcolo
delle PC allo stesso modo in cui è considerata la sostanza alla quale non si è
rinunciato. Secondo l’art. 17a OPC, per il calcolo delle PC si deve diminuire
l’importo degli elementi della sostanza a cui si è rinunciato di 10'000.- ogni
anno (cfr. DPC 2064.4 e 2064.5 in vigore dal 1° gennaio 1996 rispettivamente
1990).
Nel caso di specie, quindi, il calcolo della
sostanza computabile deve essere effettuato sulla base dell’art. 17a OPC.
Pertanto, l’importo da computare ai fini del
calcolo della prestazione complementare mensile di __________ a titolo di
sostanza ammonta a fr. 735'000.- (fr. 840'000 - fr. 80'000 - fr. 25'000). Il
reddito non privilegiato assomma così a fr. 49'000.- (1/15 di fr. 735'000.-)
oltre a fr. 24'720.- di rendite AI e fr. 10'640 di interesse da deposito a
risparmio, per un totale di fr. 84'360.- ancora superiore al fabbisogno
calcolato in fr. 26'974.-.
In simili
condizioni il gravame va respinto e l’assicurato non può essere posto al
beneficio di una prestazione complementare mensile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster