Division of pension assets after divorce

34.2007.12Übriges Gericht28.09.2007Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In a divorce-related pension-splitting referral from the Pretura, the Ticino insurance court calculated the vested benefits accrued during the marriage. It found that AT 1 had divisible assets of CHF 17,966.20 and CV 1 had CHF 29,010.10. Because no pension assets existed at the time of marriage, the full later-accrued balances were treated as marital accrual. The court ordered CV 2 and CV 3 to transfer a total of CHF 5,521.95, with compensatory interest from 22 January 2007, to AT 1's vested-benefits account at AT 2. No court fee was charged and the costs were borne by the State.

Omnilex-Regeste

Art. 22 LFLP; art. 122, 141 and 142 CC; division of vested benefits after divorce and determination of the marital accrual: where no occupational pension assets or vested-benefits assets existed at the time of marriage, the entire later-acquired retirement capital is deemed accrued during the marriage and subject to equal division. The divorce court's referral obliges the pension court to calculate the transferable amount ex officio on the basis of the assigned splitting key. The credit balance must be transferred in vested-benefits form, with compensatory interest running from the divorce's entry into force until payment; default interest arises only after expiry of the payment period (consid. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 34.2007.12

Data decisione, Autorità: 28.09.2007, TCA

Titolo: Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

Raccomandata

Incarto n. 34.2007.12

rg/td

Lugano 28 settembre 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli il 9/12 febbraio 2007 dalla Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone

  1. AT 1 rappr. da: RA 1
  2. AT 2

a

  1. CV 1
  2. CV 2
  3. CV 3

in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio)

considerato in fatto e in diritto

che - con sentenza 29 dicembre 2006, cresciuta in giudicato il 22 gennaio 2007, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1 (nata __________) - unitisi in matrimonio il 13 gennaio 1995 - e stabilito una ripartizione a metà dei rispettivi averi di vecchiaia accumulati durante il matrimonio;

  • il 9/12 febbraio 2007 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;

  • ai fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ come pure agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione e degli ulteriori accertamenti effettuati dal Tribunale (IV a XLV) si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo;

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

  • giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;

  • l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

  • a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

  • competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

  • nel caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti non risulta che al momento del matrimonio gli ex coniugi __________ fossero assicurati presso un istituto di previdenza o disponessero di averi di libero passaggio. Per contro il 22 gennaio 2007 (data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio quale momento determinante ai fini della divisione, cfr. DTF 132 V 236) AT 1 disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 17'966.20 presso la AT 2 (X), mentre che CV 1 disponeva di un avere di libero passaggio di fr. 28'092.60 presso la CV 2 (XL) come pure di una prestazione di fr. 917.50 presso la __________ (XLI, XLIV). L’avere depositato presso quest’ultimo istituto di previdenza è stato in seguito trasferito su un conto di libero passaggio presso la CV 3 (XLI, XLV);

considerati gli averi accumulati durante il matrimonio e soggetti a divisione (fr. 29'010.10 e fr. 17'966.20), i consecutivi rispettivi crediti di fr. 14'505.05 e fr. 8'983.10, a favore di AT 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di fr. 5'521.95;

  • per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

  • la somma di fr. 5'521.95, di cui fr. 5'348.-- a carico della CV 2 e fr. 173.95 a carico della CV 3, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio (22 gennaio 2007) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere trasferita a favore di AT 1 presso la AT 2 dove risulta a tutt’oggi assicurata (X);

  • in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 17'966.20.

2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 29'010.10.

3.- E' fatto ordine alla CV 2 (relazione __________) di versare a favore di AT 1 presso la AT 2 (contratto __________; ass. n. __________) la somma di fr. 5'348.-- oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 22 gennaio 2007.

4.- E' fatto ordine alla CV 3 di versare a favore di AT 1 presso la AT 2 (contratto __________; ass. n. __________) la somma di fr. 173.95 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 22 gennaio 2007.

5.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

6.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

divorcepension splittingvested benefitsfree passagecompensatory interestcourt costsmarital accrual

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

How much of AT 1's occupational pension assets accrued during the marriage and are subject to division?

Extrahierter Entscheid

AT 1's divisible pension assets amount to CHF 17,966.20.

Extrahierte Begründung

No pension assets existed at the time of marriage, so the full later accrued vested benefits are treated as acquired during the marriage.

Kernrechtsfrage

How much of CV 1's occupational pension assets accrued during the marriage and are subject to division?

Extrahierter Entscheid

CV 1's divisible pension assets amount to CHF 29,010.10.

Extrahierte Begründung

The court determined the vested benefits and free-passage assets existing at divorce, then calculated the marital accrual and equal split.

Kernrechtsfrage

What transfer must be ordered to equalize the spouses' vested benefits after divorce?

Extrahierter Entscheid

CV 2 must pay CHF 5,348 plus compensatory interest from 2007-01-22 to AT 1's vested-benefits account at AT 2, and CV 3 must pay CHF 173.95 plus compensatory interest from the same date.

Extrahierte Begründung

Applying the equal division rule, AT 1 had a net credit balance of CHF 5,521.95; the amount must be transferred in vested-benefits form with compensatory interest until payment.

Kernrechtsfrage

Who bears the court costs and is a judicial fee charged?

Extrahierter Entscheid

No judicial fee is levied and the costs are borne by the State.

Extrahierte Begründung

The court ordered the proceedings to be free of a justice fee and shifted the expenses to the State.

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