AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.125
Data decisione, Autorità:
15.03.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00125
mm
Lugano
15 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 novembre 1999
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 30 agosto 1999 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 17
agosto 1997, __________ - attivo quale guardiano per il centro rifugiati della
Croce Rossa di __________ nell'ambito di un programma occupazionale - è rimasto
coinvolto in un incidente della circolazione stradale all'altezza dello
svincolo autostradale __________, riportando, essenzialmente, delle lesioni
alla spalla sinistra.
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha pure regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. Con
decisione 27 agosto 1998, l'assicurato è stato posto al beneficio di una mezza
rendita AI, riconosciutagli con effetto retroattivo dal 1° ottobre 1996, e ciò
a causa d'affezioni di natura morbosa (doc. _).
1.3. Alla
chiusura del caso, con decisione formale 19 luglio 1999, l'Istituto
assicuratore ha assegnato ad __________ un'indennità per menomazione
dell'integrità del 10%. Esso ha, per contro, negato il diritto ad una rendita
d'invalidità, facendo valere che "… l'attività di aiuto meccanico in
genere, così come descritto nel complemento all'attestato di formazione
empirica allegato al rapporto di sorveglianza del 19 luglio 1994
dell'Assicurazione invalidità, può essere svolta in maniera praticamente
normale sull'arco dell'intera giornata" (doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato,
l'__________, in data 30 agosto 1999, ha sostanzialmente confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. _).
1.4. Con
tempestivo ricorso 30 novembre 1999, __________, patrocinato dal Sindacato
__________, ha chiesto l'assegnazione di una rendita d'invalidità del 25% (I).
Queste,
in particolare, le considerazioni espresse dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
"
Alla fattispecie è applicabile l'art. 28 cpv. 3
OAINF, secondo il quale, "se la capacità lavorativa dell'assicurato era
già considerevolmente ridotta in modo durevole prima dell'infortunio,
determinante per valutare il grado di invalidità è il reddito che avrebbe
potuto conseguire in base alla sua capacità lavorativa prima
dell'infortunio".
Risulta dagli atti AI che l'assicurato,
prima dell'infortunio, percepiva un salario di fr. 22'750 nell'attività di
aiuto meccanico.
(…)
Indipendentemente dalla quantificazione
del tasso di invalidità effettuata dai dottori __________ e __________, appare
chiaro, e la documentazione medica lo attesta, che la capacità lucrativa del
signor __________ dopo l'infortunio si è ulteriormente ridotta.
Lo stesso dottor __________ ha
constatato, in sede di visita medica di chiusura, delle limitazioni nelle
attività lavorative che richiedono l'utilizzo del braccio sinistro e l'utilizzo
di utensili contundenti.
Egli ha concluso poi affermando
"(…) attività di aiuto meccanico (…) può venire svolta in maniera
praticamente normale e sull'arco di tutta la giornata (tenuto ovviamente conto
delle limitazioni sopraccitate)".
A mente del ricorrente, le limitazioni
citate incidono fortemente sul rendimento di un aiuto meccanico. È chiaro che
la differenza tra l'attività di meccanico e quella di aiuto meccanico sta
proprio nel tipo d'attività esercitata da queste due categorie professionali.
Il secondo, infatti, esegue prevalentemente mansioni di manovalanza, quelle
cioè che comportano un maggior dispendio fisico e, in ultima analisi,
l'utilizzo quasi continuo delle braccia e di quegli attrezzi, definiti
contundenti (ma potremmo anche dire vibranti), il cui uso è stato sconsigliato
proprio dal medico di circondario della __________.
In questo senso, alla luce anche della
nuova documentazione medica preparata dal dottor __________, un'ulteriore
riduzione del 25% della capacità lucrativa dell'assicurato, a seguito
dell'infortunio, appare certamente appropriata.
(…)
Secondo il dottor __________, infatti,
"la situazione si è cronicizzata ed è possibile unicamente un progressivo
peggioramento.(…) il paziente è stato riformato dall'AI quale aiuto meccanico -
a mio avviso il paziente non è in grado di svolgere questo compito sia per la
limitazione dovuta dalla spalla sinistra (non dominante), sia per la
problematica al polso destro".
Egli conclude affermando che "(…)
un reinserimento professionale è difficoltoso. Un lavoro di tipo guardiano è
proponibile (…)" (DOC. _).
Ora appare chiaro, da quanto sostenuto
dal dottor __________, che la problematica al braccio tende ad aggravarsi con
il tempo. Già oggi, non permetterebbe più all'assicurato di svolgere, se non in
misura esigua, l'attività di aiuto meccanico. Inoltre, il mercato del lavoro
ancora accessibile al ricorrente (guardiano) è talmente ristretto che un suo
reinserimento professionale non sembra più né possibile né esigibile.
Visto quanto sopra, ritenuto che la
decisione AI non ha tenuto conto delle conseguenze dell'infortunio avvenuto
dopo l'esecuzione della perizia effettuata a S. Gallo, si chiede che al signor
__________ venga concessa una rendita d'invalidità del 25%" (I).
1.5. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.6. Pendente
causa, il TCA ha richiamato l'intero incarto AI (VII).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite é circoscritto alla questione di sapere se __________ ha diritto ad
una rendita d’invalidità e, se del caso, l’entità di quest’ultima.
2.3. L'invalidità
è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante
durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio.
Così
l'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità nella versione in vigore dal
1.1.1988, ma il medesimo concetto vale negli altri settori delle assicurazioni
sociali.
In questo
senso va letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF: "E' considerato invalido chi è
presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o
per un periodo rilevante".
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
-
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
-
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni deve esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il danno alla
salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti.
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF).
Il grado
d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò
nonostante, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di
professione, di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà
valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché
si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante
capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato
esprime una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993, U168,
p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).
Qualora
l’evento infortunistico aggravi una preesistente invalidità, il grado
d’invalidità sarà determinato in applicazione del metodo ordinario del
raffronto dei redditi. L'art. 28 cpv. 3 OAINF prevede, comunque, che se la
capacità lavorativa dell'assicurato era già considerevolmente ridotta in modo
durevole prima dell'infortunio, determinante per valutare il grado d'invalidità
è il reddito che avrebbe potuto conseguire in base alla sua capacità lavorativa
prima dell'infortunio. Tale reddito - assimilato ad un reddito da non invalido
sebbene costituisca esso stesso un reddito da invalido a dipendenza della preesistente
invalidità - é da comparare a quello che l’assicurato é ancora in grado di
realizzare (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents,
Losanna 1992, p. 102). Tuttavia, qualora un assicurato già sia divenuto invalido
in misura totale per motivi estranei ad un evento infortunistico, non sussiste
più spazio per prendere in considerazione un'incapacità di guadagno
supplementare, a carico dell'assicurazione contro gli infortuni, né quindi è
data la possibilità di assegnargli una rendita d'invalidità a questo titolo
(STFA 23.3.1998 in re M.; P. Omlin, Die Invalidität
in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 146).
2.4. In concreto,
a contare dal 1° ottobre 1996 - quindi, già precedentemente al sopraggiungere
dell'evento traumatico assicurato - __________ è stato posto al beneficio di
una mezza rendita AI, assegnatagli a causa di alcune affezioni di natura
squisitamente morbosa, interessanti l'apparato locomotore (cfr. doc. _ - inc.
AI: perizia 4 aprile 1997 della Clinica di chirurgia ortopedica dell'Ospedale
cantonale di __________, in cui sono stati diagnosticati dei disturbi residuali
all'articolazione della mano destra dopo tendosinovite dei flessori e sindrome
del tunnel carpale nonché una gonartrosi bilaterale, più pronunciata a destra).
Dalla
documentazione presente nell'incarto richiamato dall'assicurazione invalidità
emerge che __________, proprio a causa delle summenzionate patologie, è stato
riconosciuto non più in grado d'esercitare la sua originaria professione di scalpellino-levigatore.
Per contro, egli è stato giudicato abile fra il 75 ed il 100%, in attività che
presentano le seguenti peculiarità:
"
… Möglichkeit des repetitiven Stellungswechsels nach
Bedarf und ohne Zeitschema wobei zwischen Sitzen, Stehen und Gehen gewechselt werden
können sollte. Die Gehstrecke dürfte dabei nicht zu lang sein.
Keine Notwendigkeit des Hebens und Bewegens
von Lasten grösser als ca. 5 bis max. 10 kg" (cfr. doc. _ - inc. AI).
Dal
rapporto 31 luglio 1998 dell'orientatore professionale AI risulta, inoltre, che
il qui insorgente, esercitando l'attività di aiuto-meccanico "a
prestazioni ridotte" - attività appresa nel quadro di una riformazione
professionale decisa, a suo tempo, dall'assicurazione invalidità - potrebbe
conseguire un guadagno annuo pari a fr. 22'750.-- che, raffrontato con quanto
avrebbe potuto guadagnare qualora non fosse insorto il danno alla salute (fr.
55'042.--), dà un grado d'invalidità del 59% (cfr. doc. _- inc. AI).
In data
17 agosto 1997, il ricorrente è, dunque, rimasto coinvolto in un incidente
della circolazione stradale in Italia, a seguito del quale ha lamentato, in
particolare, una contusione alla spalla sinistra.
Il 14
luglio 1999 ha avuto luogo la visita medica di chiusura, eseguita dal dottor
, spec. FMH in chirurgia ortopedica. Il medico di circondario dell'
ha espresso il seguente apprezzamento riguardo allo stato di salute di
__________:
"
Limitazione funzionale residuale al di sopra
dell'orizzontale e in rotazione esterna spalla sinistra adominante in presenza
di uno stato dopo contusione il 17.8.1997 con decorso complicato da una capsulite
retrattile.
Soggettivamente impressione di tensione all'interno della spalla a dipendenza dei
movimenti eseguiti con limitazioni tuttora al di sopra dell'orizzontale. Buona
la forza potendo mantenere il braccio accostato al tronco.
Oggettivamente limitazione funzionale al di sopra dell'orizzontale e in rotazione
esterna. Nessuna ipotrofia muscolare focale. Nessuna insufficienza della cuffia
dei rotatori.
Dal punto di vista terapeutico il
paziente non sta attualmente effettuando e peraltro non necessita neppure di
misure particolari.
Tenuto conto del decorso che si protrae
da praticamente 2 anni lo stato clinico attuale viene ritenuto stabilizzato.
Dal punto di vista medico assicurativo
procediamo di riflesso alla definizione della pratica.
Postumi infortunistici:
- limitazione funzionale al di sopra dell'orizzontale ed in
rotazione esterna spalla sinistra senza ipotrofia muscolare focale e senza
insufficienza della cuffia dei rotatori" (doc. _).
Dal
relativo referto 14 luglio 1999 estraiamo i seguenti passaggi concernenti
l'esigibilità lavorativa:
"
Paziente limitato nelle attività lavorative che
richiedono l'ingaggio dell'arto superiore sinistro, non dominante, sotto sforzo
soprattutto se tenuto scostato dal tronco, i movimenti ripetuti di elevazione
al di sopra dell'orizzontale, rispettivamente di rotazione esterna, come per
spingere un oggetto lateralmente così come l'uso di oggetti contundenti.
Come già fatto notare in occasione
dell'esame medico-circondariale del 19.11.1998, l'attività di aiuto-meccanico
in genere così come descritto nel complemento all'attestato di formazione
empirica allegato al rapporto di sorveglianza del 19.7.1994 (documento _,
pratica AI) può venir svolto in maniera praticamente normale e sull'arco di
tutta la giornata (tenuto ovviamente conto delle limitazioni sopraccitate!).
Ritengo indicato notare nuovamente in
questa sede che si tratta di un'attività di aiuto meccanico, con mansioni
particolari e non di un meccanico come ritenuto dal Dr. __________ nel rapporto
del 12.10.1998" (doc. _).
Sulla
base delle suesposte puntuali indicazioni di carattere medico, l'Istituto
assicuratore convenuto ha ritenuto che __________ possa ancora svolgere a tempo
pieno - nonostante i postumi dipendenti dall'evento traumatico interessante la
spalla sinistra - l'attività di aiuto meccanico "a prestazioni
ridotte".
Tale tesi
è fermamente avversata dall'assicurato, con riferimento a quanto certificato
dai suoi medici curanti, i dottori __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, e __________, generalista, a mente dei quali - per i soli esiti
dell'infortunio alla spalla sinistra - egli presenterebbe un'abilità lavorativa
del 50%, eventualmente del 75%, nell'attività di meccanico (cfr. doc. _,
certificato 17.8.1999 del dottor __________ accluso al doc. _ e doc. _).
Questa
Corte ritiene di potersi esimere dall'esaminare più da vicino l'obiezione
sollevata dall’insorgente, nella misura in cui l’invalidità non dev’essere
necessariamente quantificata facendo riferimento alla specifica attività di
aiuto meccanico.
Ipotizzando
che la tesi difesa da __________ sia fondata, lo scrivente TCA é del parere che
egli potrebbe, comunque, valorizzare maggiormente la propria capacità
lavorativa residua esercitando un’attività ragionevolmente esigibile, tenuto
conto delle possibilità offerte da un mercato equilibrato del lavoro (STFA
30.1.1998 in re D. inedita; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 p. 332 consid.
3b).
In
effetti, tenuto unicamente conto degli impedimenti funzionali che il danno alla
spalla sinistra comporta, il qui ricorrente sarebbe senz’altro in grado
d'esercitare lavori confacenti a tempo pieno ed a rendimento completo. Si
tratterebbe, in sostanza, di attività che non comportano un utilizzo ripetitivo
dell’arto superiore sinistro al di sopra dell'orizzontale, movimenti ripetuti
di rotazione esterna nonché, infine, l'impiego di oggetti contundenti (cfr.
doc. _: rapporto 14 luglio 1999 del dottor __________). A questo preciso
proposito, si osserva ancora che il mercato del lavoro che entra in linea di
conto per l'assicurato, non è certo ristretto alla sola attività di guardiano,
così come erroneamente sostenuto in sede di ricorso 30 novembre 1999 (cfr. I,
p. 4). Lo scrivente TCA, nel recente passato, è sovente stato chiamato a
valutare l'esigibilità lavorativa in relazione ad assicurati presentanti
limitazioni funzionali analoghe a quelle accusate da __________, pervenendo,
regolarmente, alla conclusione che il mercato del lavoro loro aperto fosse
sufficientemente ampio (cfr., ad esempio, STCA 28.5.1999 in re M.C. c. UAI e
INSAI, consid. 2.5., nota al patrocinatore dell'insorgente, in cui
l'assicurato - affetto da una "sindrome algica ai movimenti e sotto
sforzo, limitazione funzionale con rotazione esterna nulla, in elevazione ed
abduzione fino alla orizzontale, senza riduzione della forza all'esame isometrico
contrariato" - è stato ritenuto ancora in grado d'esercitare attività
fisicamente leggere, quali il trafilatore presso la __________, l'aiuto
orologiaio presso la __________, l'operatore su robot presso la __________,
l'operaio addetto al controllo della qualità presso la __________ ed il cassiere
presso l'Ipermercato __________; cfr., pure, STCA 7.5.1999 in re L.D. c. INSAI,
nota anch'essa al rappresentante dell'assicurato).
Nulla può
mutare, d'altra parte, la circostanza, evidenziata dal dottor __________ nel
doc. _, che la problematica accusata dall'insorgente a livello del braccio
sinistro sarebbe suscettibile di peggioramento nel futuro. All'assicurato si
ricorda che, in ossequio alla giurisprudenza federale, determinante é
esclusivamente la situazione esistente al momento in cui é stata emessa la
decisione su opposizione (cfr. STFA 4.9.1992 in re Z. c. INSAI).
2.5. Con
l'impugnata decisione su opposizione, l'__________ ha ritenuto che, con
l'esercizio tanto della professione di aiuto meccanico quanto di altre attività
compatibili con i postumi alla spalla sinistra, __________ potrebbe conseguire
perlomeno lo stesso guadagno che avrebbe percepito qualora non fosse
sopravvenuto l'evento traumatico dell'agosto 1997.
L'assicurazione
invalidità aveva quantificato in fr. 22'750.-- il guadagno ancora esigibile
dall'assicurato malgrado il danno alla salute (reddito da invalido).
In
applicazione dell'art. 28 cpv. 3 OAINF, tale dato va ora raffrontato con il
reddito che __________ potrebbe ancora conseguire tenuto conto delle sequele
dell'infortunio assicurato. Soltanto qualora vi dovesse essere un discapito
economico, all'assicurato potrebbe venir riconosciuta una rendita d'invalidità:
"
Es kann somit kein Zweifel bestehen, dass gemäss
UVV 28/3 das Einkommen, das der Versicherte ohne Unfall erzielen könnte - dabei
handelt es sich bereits um ein Invalideneinkommen - mit dem zu vergleichen ist,
was er nun in Berücksichtigung der gesamten Invalidität noch erreichen kann.”
(P. Omlin, op. cit., p. 130).
La
questione della determinazione del reddito conseguibile da persone costrette da
problemi di salute a riciclarsi in nuove attività leggere e non qualificate è
stata più volte esaminata dallo scrivente TCA il quale, nella sentenza 13
luglio 1995 in re B. (pubblicata in SVR 1996 UV 55, pag. 183ss.), ha ritenuto
che in attività leggere e non qualificate svolte a tempo pieno e con rendimento
completo un uomo, in un mercato del lavoro equilibrato, può conseguire i
seguenti redditi:
per
il 1992 : fr. 34'000.--
per
il 1993 : fr. 34'500.--
per
il 1994 : fr. 35'000.--
per
il 1995 : fr. 35'000.--.
Lo
scrivente Tribunale ha poi escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto,
anche per gli anni successivi al 1995, l’importo di fr. 35’000.-- (per il 1996,
cfr. STCA 27 agosto 1996 in re J.M., per il 1997, cfr. STCA 18 marzo 1998 in re
Y.O., per il 1998, cfr. STCA 19 giugno 1998 in re E. M. e per il 1999, cfr.
STCA … in re B.C.).
Va,
altresì, ricordato che i parametri utilizzati dal TCA sono stati approvati, in
diverse occasioni, dal TFA ed ancora nella sentenza pubblicata in RAMI 1998
U292, pag. 223ss. (= SVR 1998 UV6, p. 15s.).
Questa
Corte, con la recente sentenza 27 ottobre 1999 in re S. c. UAI, concernente
un'assicurata ritenuta in condizione di lavorare in attività adeguate soltanto
nella misura del 50%, ha avuto modo d'ulteriormente testare - alla luce della
più recente giurisprudenza emanata dal TFA in materia di reddito da invalido -
la suesposta sua prassi, pervenendo, finalmente, alla conclusione che
quest'ultima è senz'altro meritevole d'essere ulteriormente seguita.
Anche nel
caso ora sub judice, il TCA non vede motivi per doversi scostare dalla sua
ormai costante giurisprudenza. __________, svolgendo, a tempo pieno e con un
completo rendimento, un'attività che sia compatibile con le sequele
dell'infortunio 17 agosto 1997, potrebbe, quindi, realizzare un reddito annuo
pari a fr. 35'000.--.
In
conclusione - ritenuto ancora che, secondo dottrina e giurisprudenza,
l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al meglio le sue
capacità di guadagno (STFA 10.9.1998 in re S. inedita; DTF 123 V 96 consid. 4c;
RAMI 1996 U240 p. 96; SVR 1995 UV35 p. 106 consid. 5b e riferimenti) e che se,
malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non é
reperibile in concreto, questo é dovuto alla congiuntura del momento, per la
quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro,
l’assicurazione contro gli infortuni non é tenuta a rispondere (DTF 110 V 276
consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83) - il gravame
presentato da __________, nella misura in cui egli ha preteso il riconoscimento
di una rendita d’invalidità, non può essere accolto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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