AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.44
Data decisione, Autorità:
28.02.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00044
GRW/nh
Lugano
28 febbraio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 22 aprile 1999 di
__________,
rappr. da: __________
contro
la decisione del 15 febbraio 1999 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il
12.12.1996, durante una visita riguardante un infortunio interessante il
ginocchio destro, __________ () ha annunciato al medico di circondario di
soffrire di disturbi anche al ginocchio sinistro. Egli riconduceva tali dolori
ad una caduta e successivo urto contro un sasso occorsagli nell'estate del
1996.
La caduta
in questione non era mai stata annunciata all'assicuratore infortuni e, per
essa, l'infortunato non aveva mai neppure consultato un medico.
1.2. Con
decisione 6.2.1998 l'__________ ha rifiutato di erogare prestazioni
relativamente a tali dolori poiché non vi era nesso causale fra questi e la
caduta del 1996. Inoltre, il danno diagnosticato non poteva essere considerato
una lesione parificabile ad infortunio.
L'opposizione
inoltrata contro la decisione 6.2.1998 è stata respinta il 15.2.1999.
1.3. Con
tempestivo ricorso l'assicurato, rappr. dall', ha chiesto, con
l'annullamento della predetta decisione, che l' venga condannato ad
"assumere il caso del luglio 1996 alla stregua di un infortunio assicurato
e quindi a riconoscere le prestazioni di legge" (I)
A
sostegno di tale richiesta egli ha postulato l'allestimento di una perizia
medica ed affermato quanto segue:
" ...
Secondo il dr. , specialista in chirurgia ortopedica e ortopedia e
che ha avuto modo non solo di visitare il paziente ma anche di intervenire
operativamente sul ginocchio leso, il danno alla salute del qui ricorrente è
sicuramente attribuibile all'infortunio notificato. Di conseguenza la decisione
dell' non appare fondata e deve esser riveduta nel senso richiesto
dall'assicurato. A proposito dell'annuncio tardivo dei disturbi, menzionati
dall' al considerando 2 della decisione su opposizione come se si
trattasse di un fatto determinante, occorre por mente alla particolare
situazione del signor __________ , situazione ben evidenziata dallo
stesso ispettore dell' signor __________ nel rapporto di "visita
di cortesia" del 14 gennaio 1997 (documento _ degli atti ____) e più
precisamente alla pagina 2, oltre che il rapporto dell'ispettore __________ del
2 ottobre 1997: soprattutto il primo di questi due documenti indica chiaramente
quale è la situazione personale del signor __________ e quali sono i motivi per
i quali egli non ha segnalato la caduta. Le giustificazioni addotte sono del
tutto plausibili e convincenti soprattutto se si pensa alla situazione attuale
sul mercato del lavoro.
Comunque per quel che riguarda l'episodio si rinvia altresì al verbale
allestito presso la ditta in data 2 ottobre 1997 ed ancora al verbale del 24
novembre 1997 (documento __ del fascicolo _____).
In ogni caso qualora codesto lodevole Tribunale ritenesse necessari ulteriori
accertamenti medici si chiede che venga ordinata una perizia da affidare a
specialista in ortopedia e chirurgia ortopedica, che possa definitivamente
delucidare il caso... " (I pag 3) (I)
Con
risposta 19.5.1999 l'__________ ha postulato la reiezione del gravame con
argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito (III).
1.4. Il 19.8.1999
la giudice delegata ha ordinato l'allestimento di una perizia a cura del dott.
__________ (V).
Il perito
ha consegnato il suo referto peritale al TCA il 13.12.1999 (X)
La
perizia è stata subito intimata alle parti per osservazioni (XI)
L'__________I
ha preso posizione il 16.12.1999 ribadendo, sulla scorta delle conclusioni
peritali, la sua richiesta di reiezione del gravame (XII).
Il
ricorrente è rimasto silente.
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio e, se parzialmente o totalmente incapace al lavoro, all'indennità
giornaliera in forza dell'art. 16 LAINF.
Inoltre,
a norma dell'art. 18 LAINF, l'assicurato invalido a seguito di infortunio ha
diritto alla rendita d'invalidità.
L'assicuratore
LAINF è, però, tenuto a fornire prestazioni soltanto se fra l'infortunio
assicurato ed il danno alla salute di cui si chiede la cura esiste un rapporto
di causalità naturale ed adeguato.
2.3.1. In caso
d'infortunio, il legame di causalità naturale è considerato dato quando occorre
ammettere che, senza l'infortunio, il danno non si sarebbe prodotto o,
quantomeno, non con la stessa gravità.
Non è
necessario che l'infortunio sia la causa unica o immediata del danno alla
salute: è sufficiente che esso ne sia la conditio sine qua non (Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, p. 51ss; DTF
112 V 30, consid. 1a; RAMI 1986 337; 113 V 307 consid. 3a; RAMI 1988 37 p. 52;
113 V 321, consid. 2a; RAMI 1988 p. 129).
L'esistenza
del legame di causalità naturale è una questione di fatto che va decisa alla
luce dei rapporti medici.
In
applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante - applicabile
all'apprezzamento delle prove nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 114
V 305 consid. 5b; 116 V 136ss. consid. 4b) - l'esistenza del legame di
causalità naturale deve essere probabile: una semplice possibilità non basta
(Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51).
2.3.2. Si ha,
invece, un nesso di causalità adeguata fra l'infortunio e il danno alla
salute quando il primo, non soltanto concorre causalmente a produrre il
secondo, ma è anche idoneo, secondo il corso normale delle cose e l'esperienza
generale, a produrre o perlomeno a favorire un effetto di quel tipo (DTF 115 V
135 consid. 4a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 52).
Il nesso
di causalità adeguata è, in sostanza, l'idoneità generale di un determinato
fattore a generare un effetto analogo a quello concretamente prodottosi (idoneità
generale e non solo per rapporto al caso di specie). Con l'avvertenza, nota il
TFA in DTF 112 V 3 ss., che l'esigenza dell'idoneità generale non deve indurre
a prendere unicamente in considerazione quelle conseguenze di un infortunio
che, secondo la dinamica dell'evento ed i suoi effetti sul corpo, sono solite
verificarsi (DTF 113 V 307).
Una causa
non è da ritenersi generalmente adeguata solo quando provoca sovente o
addirittura regolarmente l'effetto considerato: se un evento è atto di per sé
stesso a produrre un simile risultato, anche esiti singolari, eccezionali
possono costituire effetti adeguati dell'infortunio (DTF 87.II.127 e
96.II.396).
La
singolarità non deve intendersi in senso qualitativo ma quantitativo. E'
ammessa l'adeguatezza del nesso causale, malgrado la singolarità dell'effetto,
solo se l'eccezionalità è di ordine statistico, se cioè un simile effetto ricorre
con rara frequenza. Non si può invece prescindere dall'idoneità qualitativa
(cfr. DTF 113 V 307).
2.4. Nell'aprile
1998 l'assicurato è stato sottoposto ad un'artroscopia diagnostica che ha
evidenziato un'alterazione cartilaginea della rotula.
Il tema
del legame fra l'infortunio del luglio 1996 e i dolori al ginocchio sinistro è
stato dapprima esaminato dal dott. , medico di circondario
dell', che, nel suo rapporto 22.12.1998 (doc__), ha osservato quanto
segue:
" Nel
caso specifico del signor __________ si tratta di valutare se l'alterazione
cartilaginea della rotula riscontrata dal dr. __________ all'esame artroscopico
del 27.4.1998, sia riconducibile con il grado della causalità preponderante ad
un avvenimento infortunistico mai annunciato in precedenza che il paziente
avrebbe subito il 30.7.1996.
Secondo quanto affermato dal paziente per la prima volta in occasione
dell'esame medico-circondariale del 12.12.1996, poi confermato nel rapporto di
ispezione del 14.1.1997 e 24.11.1997, scendendo dal Bagger sarebbe scivolato
andando a sbattere violentemente il ginocchio sinistro, proprio sotto la
rotula, contro lo spigolo di un masso.
In quel frangente si sarebbe procurato un infossamento cutaneo al di sotto
della rotula, dolore e gonfiore sarebbero perdurati per diversi mesi.
Nel corso dell'autunno del 1996 il paziente viene visitato ed in seguito
operato per una lesione meniscale mediale al ginocchio destro
(contro-laterale), con sintomatologia insorta in seguito ad un salto effettuato
dal Bagger il 31.10.1996.
Sebbene all'artroscopia, oltre che la lesione meniscale mediale, non venne
riscontrata nessuna ulteriore patologia intrarticolare, il dr. __________
ricontrolla il paziente il 30.4.1997 per una sindrome algica retro-patellare
bilaterale, con segno di Zohlen positivo.
Da notarsi che fino all'accenno anamnestico in occasione dell'esame
medico-circondariale del 12.12.1996 sia il medico curante dr. __________ che lo
specialista ortopedico dr. __________ non fanno riferimento alcuno ad un
disturbo del ginocchio sinistro.
Questo malgrado il fatto che il paziente venisse visitato per disturbi (di
natura meniscale) al ginocchio contro-laterale: trattandosi di un'articolazione
pari, almeno a livello specialistico, si procede generalmente ad un esame
comparativo di ambedue le ginocchia. Appare quindi ragionevole ritenere che se
il paziente avesse subito alla fine del mese di luglio 1996 un trauma di
intensità tale da causare una lesione cartilaginea (come rilevata all'esame
artroscopico) di praticamente tutta una faccetta rotulea e della troclea
femorale, il medico curante e lo specialista ortopedico avrebbero dovuto
riscontrare un referto degno almeno di venir segnalato.
Ciò a più forte ragione se si considera il relativo corto spazio di tempo tra
l'asserito evento infortunistico in parola e il referto obiettivato.
Appare invece più ragionevole ritenere una intercorrenza di diversi fattori
(post-infortunistici preesistenti, morbosi, ....) nell'ambito dei quali
l'asserito evento del mese di luglio 1996 può aver esercitato una influenza
tutt'al più scatenante senza tuttavia assumere un ruolo causale preponderante.
Vedi in effetti in questo contesto la chiara nozione di disturbi condropatici
pure al ginocchio contro-laterale e soprattutto lo stato dopo grave infortunio
sul lavoro e all'età di 14 anni con tra l'altro amputazione dell'avampiede
destro.
Dal punto di vista medico-assicurativo, il nesso causale tra gli attuali
disturbi accusati dal paziente al ginocchio sinistro e l'asserito evento
infortunistico del mese di luglio 1996, risulta essere solo possibile..."
(doc __)
Con il
ricorso è stato prodotto un brevissimo certificato redatto dal dott. __________
in cui si legge quanto segue:
" Egregi
signori,
in riferimento alla vostra lettera del 17.2.99 dove mi ponete la domanda se la
problematica del paziente a margine può essere addebitata alla conseguenza
dell'infortunio dell'estate 1996 vi rispondo che a mio parere sì, vedi copia
rapporto operatorio."
(doc
_)
E, nel
rapporto operatorio (intervento del 27.4.1998) cui il dott. __________ rinvia,
si legge "lesione post-traumatica femoro-patellare ginocchio
sinistro" e "la lesione è compatibile come dopo una forte contusione
femoro-patellare".
Il perito
giudiziario ha risolto in modo chiaro ed inequivocabile la disputa fra i due
medici:
" 2. Tenuto conto che i disturbi al ginocchio sx insorti
nell'estate
del '96 furono segnalati alla __________ solo in sede di visita del 12.12.96
riguardante il ginocchio dx (caso accettato dalla __________ e nel frattempo
chiuso il 2.1.97), come giudica il perito la causalità tra l'alterazione
cartilaginea della rotula sx riscontrata dal Dr. __________ all'esame
artroscopico del 27.4.98 in base alla dinamica dell'evento, all'evoluzione
(Assenza di reperti documentati subito dopo la caduta), ai dati medici,
radiologici, all'esame artroscopico del 27.4.98, ai fattori post-infortunistici
preesistenti e morbosi, e l'evento dell'estate del '96:
a) Sicuro?
b) Molto probabile?
c) Solo possibile?
d) Escluso?
La lesione descritta dal Dr. __________
durante l'artroscopia del 27.4.98, ossia una rotula priva di cartilagine per
metà della superficie con lesione paragonabile a livello della troclea
femorale, può essere di natura traumatica o degenerativa. Purtroppo, in assenza
di documentazione video, mi devo basare sui dati relativi all'evento
infortunistico, all'evoluzione e all'esame clinico e radiologico attuale.
La lesione, come descritta dal Dr. ______,
sembra abbastanza grave, in quanto descrive la mancanza di cartilagine con
contatto dell'osso della patella con l'osso della troclea femorale. Una
contusione patellare che provoca un distaccamento della cartilagine, deve
essere assolutamente forte, seguita da forti dolori e da versamento sanguinoso
all'interno dell'articolazione.
Il fatto che l'infortunio è stato
annunciato alcuni mesi dopo, indica che molto probabilmente non è stato
rilevante e tale da provocare una lesione cartilaginea come quella descritta.
Il fatto che il paziente abbia lamentato progressivamente dolori a livello del
compartimento femoro patellare sia a sx che a dx, parla piuttosto per una
natura degenerativa della lesione cartilaginea riscontrata durante
l'artroscopia del 27.4.98. Probabilmente la lesione cartilaginea già
preesistente , è diventata sintomatica in seguito all'infortunio annunciato.
Quindi per concludere, direi che l'alterazione cartilaginea della rotula sx è
da collegare solo possibilmente con l'evento dell'estate del '96.
- Condivide il perito l'apprezzamento del medico di
circondario del 22.12.98?
Se no, per quali ragioni medico scientifiche?
Sì, ritengo che il medico di circondario
abbia fatto una giusta e ponderata analisi del caso.
- Ritiene pertanto il perito giustificato da parte della
__________ il rifiuto dell'evento del luglio '96 concernente il ginocchio sx?
Se no, perché?
Sì." (X pag 3 e 4)
In queste
condizioni, ritenuto che l'esistenza di un nesso causale fra l'infortunio e il
danno alla salute lamentato dall'assicurato deve essere considerato soltanto
nel novero delle possibilità, la decisione impugnata non può che essere confermata
(cfr DTF 121 V pag 208 consid 6; 119 V pag 9 consid 3 c/aa).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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