AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.1999.91
Data decisione, Autorità:
02.03.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00091
mm
Lugano
2 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 settembre 1999
di
__________,
rappr. da: __________
contro
la decisione del 15 giugno 1999 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. __________ è
giunto in Svizzera, proveniente dal suo paese d'origine (Portogallo), nel 1990
ed è immediatamente entrato alle dipendenze - dapprima come stagionale, in
seguito come annuale - della ditta __________, Industria graniti, di
__________.
1.2. In data 19
gennaio 1999, il datore di lavoro di __________ ha provveduto ad annunciare
all'__________ l'insorgere di una malattia professionale (silicosi).
Nei mesi
d'ottobre-novembre 1997, in occasione di una degenza presso l'Ospedale
regionale di __________ - resasi necessaria a causa di un'affezione renale
gravemente invalidante (glomerulonefrite epimembranosa stadio II con sindrome
nefrosica, trombosi della vena renale sinistra ed in parte della vena cava e
lieve anemia normocroma normocitaria (cfr. doc. 12) - i medici hanno
casualmente riscontrato, a livello polmonare, delle opacità nodulari, che hanno
fatto sorgere il sospetto che l'assicurato fosse portatore di una silicosi.
Ulteriori e più approfonditi accertamenti, in particolare un esame
videotoracoscopico con prelievo istologico del polmone, hanno finalmente
permesso d'appurare l'effettiva esistenza di una silicosi stadio I-II (cfr. doc.
10).
1.3. Esperite le
necessarie delucidazioni di natura medico-amministrativa, l'Istituto
assicuratore, con decisione formale 8 febbraio 1999, ha negato il proprio
obbligo contributivo in relazione alla diagnosticata patologia polmonare,
facendo valere che essa sarebbe "… da ricondurre prevalentemente al
periodo d'esposizione allo specifico rischio tecnopatico durante la sua
attività in Portogallo" (doc. _).
A seguito
delle opposizioni interposte e dall'assicurato, rappresentato dal Sindacato __________,
e dalla , suo assicuratore malattie, l', in data 15 giugno
1999, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione
(doc. _).
1.4. Con
tempestivo ricorso 6 settembre 1999, , sempre patrocinato dall',
ha chiesto che l'__________ venga condannato ad assumere la silicosi a titolo
di malattia professionale ex art 9 LAINF.
Questi,
segnatamente, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria
pretesa ricorsuale:
"
Riteniamo preponderante, non i mesi che
l'assicurato è rimasto a contatto con la polvere, in un ambiente poco
pericoloso (punta e mazzotto) ma la pericolosità del sistema stesso di
lavorazione che il Signor __________ ha effettuato in Ticino indipendentemente
dalla durata dell'esposizione stessa (meccanico-fresa e bocciarda) (doc. _).
A conferma di quanto citato alleghiamo
una lettera (doc. _) del signor __________ preposto della __________ alla
sicurezza dei cantieri, il quale espressamente valuta l'esposizione per
lavorazione con punta e mazzotto molto leggera;
Rispettivamente la lavorazione che il
Signor __________ effettuava presso il laboratorio della Ditta __________ da
leggera a media.
Da ultimo durante la visita a Chiasso
del 26.03.1990, non è stata riscontrata alcuna affezione dall'ente preposto a
questo controllo" (I).
1.5. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorre, nei considerandi di diritto (III).
1.6. In replica,
__________ ha chiesto che tre suoi ex colleghi di lavoro vengano sentiti quali
testi, allo scopo di meglio chiarire la natura delle mansioni che era chiamato
a svolgere presso la ditta __________ (V).
1.7. Pendente
causa, il TCA ha interpellato l'__________ per ottenere ragguagli riguardo alla
fonte da cui sono stati rilevati i cosiddetti "fattori d'esposizione"
(VI).
La
risposta è pervenuta il 15 novembre 1999 (VII), sul cui contenuto l'assicurato
ha potuto formulare delle osservazioni (cfr. X).
1.8. Il 16
novembre 1999, questa Corte ha chiesto all'assicuratore LAINF convenuto talune
delucidazioni in merito all'apprezzamento contenuto nel rapporto 11 gennaio
1999 del tecnico __________ (IX).
L'__________
ha risposto in data 31 dicembre 1999 (cfr. XI e doc. ivi acclusi).
__________,
da parte sua, si è espresso al riguardo in data 30 dicembre 1999, auspicando,
in particolare, l'esecuzione di un sopralluogo presso un laboratorio per la
lavorazione della pietra (XIV).
1.9. In data 14
gennaio 2000, lo scrivente Tribunale ha ancora chiesto all'ex datore di lavoro
dell'assicurato precisazioni in merito alle mansioni che quest'ultimo era
concretamente chiamato a svolgere (XV).
Alle
parti è stata data, nuovamente, facoltà di formulare osservazioni (XVIII).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Giusta
l'art. 9 cpv. 1 LAINF, sono malattie professionali quelle causate
esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori
nell'esercizio dell'attività professionale.
Fondandosi
sulla delega di competenza contenuta in detto disposto, nonché sull'art. 14
OAINF, il Consiglio federale ha allestito, nell'allegato I all'OAINF, l'elenco
esaustivo delle sostanze nocive da un canto, quello delle malattie provocate da
determinati lavori dall'altro.
Il
rapporto di causalità fra l'attività professionale e la malattia, oltre ad
essere adeguato, deve essere qualificato, cioè almeno preponderante: il fattore
professionale deve essere più importante degli eventuali altri elementi che
hanno concorso a causare l'affezione.
Conformemente
alla giurisprudenza, l'esigenza di un nesso preponderante è soddisfatta quando
la malattia è determinata per oltre il 50% dall'azione di una sostanza nociva
menzionata nel primo elenco oppure, qualora figura tra le affezioni annoverate
nel secondo, essa sia stata causata in ragione di più del 50% dai lavori ivi
elencati (RAMI 1988 p. 447ss. consid. 1b; DTF 108 V 160; Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
67ss.; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 215;
E. Beretta, Le malattie professionali nel diritto svizzero, in RDAT
1989, p. 269).
L'art. 9
cpv. 1 LAINF considera, dunque, professionali soltanto quelle malattie che sono
state causate prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori, nell'esercizio
dell'attività professionale. Quest'ultima deve trattarsi di un'attività
assicurata: il malato deve averla esercitata quale assicurato. Qualora esso
abbia svolto l'attività incriminata, per un certo periodo, quale assicurato e,
per un certo altro periodo, quale non assicurato, deve valere anche in una
simile ipotesi l'esigenza della causalità qualificata.
2.3. Il cpv. 2
dell'art. 9 LAINF prevede che le altre malattie di cui è provato siano state
causate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio
dell'attività professionale sono, pure, considerate malattie professionali.
La legge
prevede, dunque, che, affinché nasca l'obbligo contributivo dell'assicuratore
LAINF, fra le altre malattie e l'esercizio di un'attività professionale vi sia
un rapporto esclusivo o almeno nettamente preponderante: la giurisprudenza
ritiene soddisfatta tale condizione quando l'affezione è stata causata
dall'attività professionale almeno nella misura del 75% (RAMI 1991 p. 318ss,
consid 5a; DTF 117 V 355 consid. 2a; 114 V 109 consid. 3; Ghélew, Ramelet,
Ritter, op. cit., p. 68).
Il TFA
ha, poi, ancora precisato che ciò presume che, epidemiologicamente, la
frequenza dell'affezione in causa sia almeno 4 volte più alta per una determinata
categoria professionale che per la popolazione in generale (DTF 116 V 136,
consid. 5c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).
2.4. Il
peggioramento di una malattia preesistente causato alle sostanze o ai lavori
che figurano negli elenchi (art. 9 cpv. 1 LAINF) o semplicemente all'esercizio
dell'attività professionale (clausola generale dell'art. 9 cpv. 2 LAINF) é
trattato nello stesso modo della malattia provocata da tali influssi.
La
giurisprudenza elaborata relativamente all'art. 68 cpv. 1 LAMI rimane
applicabile anche dopo l'entrata in vigore della LAINF (RAMI 1991 p. 318ss.,
consid. 4 a-c).
2.5. Parimenti a
quanto vale secondo la giurisprudenza relativa alla nozione d'infortunio, colui
che chiede il riconoscimento di prestazioni dell'assicurazione contro gli
infortuni, deve rendere plausibile la sussistenza dei singoli elementi
costitutivi della definizione della malattia professionale. Qualora non adempia
questi requisiti, l'assicurazione non è tenuta ad assumere il caso. Se vi è
controversia, spetta al giudice decidere se i presupposti della malattia
professionale sono dati. Il giudice stabilisce d'ufficio i fatti di causa; a
tale scopo, esso può richiedere la collaborazione delle parti. Se la procedura
non consente di concludere, con un sufficiente grado di verosimiglianza,
all'esistenza di una malattia professionale - la semplice possibilità non essendo
sufficiente - il giudice constaterà l'assenza di prove o di indizi pertinenti
e, pertanto, l'inesistenza del diritto ai sensi della LAINF (DTF 116 V 140
consid. 4b e 142 consid. 5a, 114 V 305 consid. 5b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI
1990 U86 pag. 50; STFA 1.12.92 in re O. non pubbl.).
2.6. In concreto,
dalle tavole processuali emerge che __________ ha esercitato la professione di
scalpellino prima
in
Portogallo (dal 1975) e, successivamente, in Svizzera (dal 1990).
È
oltremodo pacifico come l'attività svolta presso il suo paese d'origine non
fosse assicurata.
Se ne
deduce, pertanto, che la responsabilità dell'__________ potrebbe venir ammessa
soltanto qualora venisse dimostrato che la diagnosticata silicosi è stata
causata prevalentemente - ossia in ragione di più del 50% - dall'esercizio
dell'attività presso la ditta __________ di Iragna, presso la quale
l'insorgente ha lavorato a partire dalla sua entrata in Svizzera.
Secondo
la dottrina, non è, tuttavia, sufficiente procedere ad un semplice raffronto
tra le rispettive durate: conta pure l'intensità dell'esposizione alla noxa
(cfr. E. Beretta, op. cit., p. 269). A sua volta, così come pertinentemente osservato
dall'assicuratore LAINF, "per apprezzare l'intensità dell'esposizione alla
polvere di un lavoratore, si devono considerare molti fattori quali materiale
lavorato, attrezzi utilizzati, metodo di lavoro, durata delle varie fasi di
lavorazione, ecc." (cfr. XI).
In
casu, riveste, quindi, grande importanza conoscere le peculiarità
dell'attività svolta in Portogallo, non assicurata, rispettivamente, di quella
esercitata nel nostro Paese, assicurata.
2.7. Nell'incarto
__________, figurano due rapporti ispettivi - l'uno allestito in base alle
dichiarazioni dell'ex datore di lavoro dell'assicurato, l'altro in base a
quanto affermato da quest'ultimo - che contengono importanti ragguagli a tale
proposito. A notare che le parti appaiono concordi nel considerare attendibili
le informazioni ivi contenute (cfr., ad esempio, XIV), di modo che il TCA
ritiene di potervisi, di principio, fondare per derimere la lite.
In data
15 luglio 1998, , titolare dell'omonima ditta, è stato sentito da un
ispettore dell'. Dal relativo rapporto, giova estrarre i passaggi
seguenti:
"
È venuto in Svizzera nel 1990 e si è occupato
subito presso la sua ditta come aiuto scalpellino. Aveva 39 anni. Si è reso ben
presto conto che conosceva il mestiere.
In effetti gli ha detto che da ragazzo
ha lavorato nella lavorazione del granito con il padre in Portogallo. Il
granito notoriamente è più pericoloso.
Dapprima stagionale e dal 1994 come
annuale.
I primi anni ha svolto unicamente il
lavoro di scalpellino.
Quindi sotto la sostra, aperta. Punta e
martello, ponciotteria, martello pneumatico per bocciardare.
Nessun sistema di aspirazione della
polvere.
Hanno a disposizione la mascherina e le
cuffie che ognuno usa a suo discernimento.
Materiale lavorato: unicamente gneis.
Negli ultimi anni ha svolto altre
attività:
-
scalpellino, come detto, in media
10 giorni al mese
-
lavoro alla fresa semiautomatica, e quindi con la necessità di
un'assistenza, in media 5 giorni al mese
-
trasporto con sollevatore del materiale finito e da lavorare, in
media 5 giorni al mese
-
lavoro alla forgia in media 3
giorni al mese
Lavoro da scalpellino, a secco.
Lavoro alla fresa con taglio ad
acqua" (doc. 6).
stesso, in data 28 luglio 1998, ha avuto modo, fra l'altro, di descrivere
l'attività svolta allorquando ancora si trovava in Portogallo:
"
Dal 1963 in avanti è andato a lavorare per la
ditta di costruzioni edili __________ di __________. Occupazione annuale.
La ditta non esiste più.
Dal 1972 al 1974 ha prestato il servizio
militare come telegrafista-trasmissioni.
Dal 1975 al 1980 ha lavorato per la
piccola impresa del padre, __________. 4 operai in tutto. Attività annuale. La
ditta non esiste più.
Lavoro di scalpellino. Nessuna
macchina. All'aperto, sostra.
Uso di punta e martello. Granito.
Si usava bagnare continuamente il sasso
con degli scopini intrisi nell'acqua. Non eccessiva polvere.
Dal 1981 al 1990 è andato per la ditta
__________ di __________. Taglio di blocchi a mano. Nessuna macchina. A secco.
Uso di piccone, martello e punta. Ditta
di 3-4 persone. Attività annuale.
Nel 1990 è venuto in Ticino occupandosi
come scalpellino alla __________.
Il sasso, la lavorazione e il sistema
di lavoro corrispondono a quanto indicatoci dal signor __________. Usava anche
ogni tanto la fresa (disco) per piccoli tagli. A secco.
Parecchia polvere. Molta di più che in
Portogallo dovuta all'uso delle macchine. Usava poco e malvolentieri la
mascherina.
Cuffie a seconda della necessità"
(doc. _).
Volendo
considerare unicamente il fattore "durata", si dirà che il
ricorrente, in Portogallo, è rimasto esposto al rischio per complessivi 135
mesi circa, allorché in Svizzera, per circa la metà del tempo, ossia per 72
mesi (cfr. doc. 16).
Ciò
nondimeno, così come indicato al consid. 2.6., la durata dell'esposizione non è
il solo criterio a dover essere preso in considerazione: di rilevanza è pure
l'intensità con la quale una persona è rimasta esposta alla noxa (cfr. A.
Maurer, op. cit., p. 217 n. 496).
Per quel
che riguarda l'attività in Portogallo, dal rapporto 28 luglio 1998 emerge che
l'insorgente si è occupato della lavorazione del granito, specificatamente del
taglio di blocchi a secco, con l'ausilio soltanto di punta e martello (cfr.
doc. 7).
Trattandosi,
invece, dell'attività presso la ditta __________, il suo titolare ha affermato
che __________, durante i primi anni (1990-1996),
ha svolto l'attività di scalpellino - lavorazione
del gneis a secco, con punta e martello e bocciarda - alternandola a
lavori alla forgia ed al trasporto di materiale con il sollevatore (cfr. XVII).
Successivamente
- per la precisione a contare dal 1996 (cfr. XVII) - le sue mansioni in parte
cambiarono, nel senso che il ricorrente venne introdotto pure nell'attività
di fresatore: quindi, lavoro di scalpellino per 10 giorni/mese in media e
lavoro alla fresa semiautomatica, con taglio ad acqua, per 5 giorni/mese in
media (cfr. doc. 6).
Il
ricorrente, da parte sua, ha aggiunto che, di tanto in tanto, utilizzava, a
secco, la fresa per piccoli tagli e che, in quelle occasioni, girava parecchia
polvere (doc. _). Interpellato a questo preciso proposito, __________ ha
affermato che il flessibile per piccoli tagli veniva utilizzato "… con
frequenza minima di circa due ore mensili" (cfr. XVII - la sottolineatura
è del redattore).
Non
corrisponde, dunque, al vero la circostanza, evidenziata dall'assicurato (cfr.
XIV, pto. 3), secondo cui il tipo di lavorazione utilizzato in Ticino sarebbe
stato soltanto di tipo meccanico (fresa a disco e bocciarda a secco), mentre in
Portogallo esclusivamente di tipo manuale (punta e martello) con, dunque, una
minore esposizione alla noxa. In realtà, da quanto suesposto emerge chiaramente
che, presso il suo ex datore di lavoro in Svizzera, in primo luogo, l'attività
a diretto contatto con la polvere di quarzo fu, sin dal momento
dell'assunzione, piuttosto limitata, essendo stato __________ destinato,
parzialmente, ad altre mansioni (lavoro alla forgia e trasporto di materiale
con il sollevatore) e, in secondo luogo, la fresa a secco per piccoli tagli non
era adoperata in modo sistematico ("metodo di lavoro assai
frequente", a detta dell'insorgente, cfr. XIV, pto. 2), ma soltanto
"… ogni tanto …" (cfr. XVII: in media, circa due ore al mese).
Dal doc.
_ si evince, per ogni singolo metodo di lavorazione della pietra, la relativa
entità dell'esposizione:
"
L'esposizione alla polvere contenente quarzo può
essere, tenendo conto di un posto di lavoro all'aria aperta:
per lavorazione con bocciarda e
fresa con disco (in gergo "flessibile")
aspirazione della polvere: esposizione praticamente nulla
per lavorazione a mano con punta e mazzotto
- questa lavorazione usualmente
viene effettuata a secco: esposizione molto leggera"
(doc. _).
La
decisione dell'Istituto assicuratore convenuto di non ritenere assicurata la
malattia polmonare di cui __________ è portatore, è stata presa dopo aver
raccolto il parere di __________, esperto presso la Divisione delle costruzioni
di __________. Queste le sue considerazioni in merito all'intensità dei fattori
d'esposizione in relazione all'attività in Portogallo, rispettivamente, a
quella in Svizzera:
"
Als Grunlage für die Beurteilung dienen das
Form. 1406 "Accertamento per malattia professionale (Silicosi)" vom
23. Dezember 1998, ausgestellt von Herrn __________ UAU und der Bericht von
Herrn __________ vom 15. Juli 1998, A10, __________.
Arbeit in Portugal: hier hat er
gemäss dem Bericht während 135 Monate als Steinhauer in Granitsteinbrüchen ohne
Entstaubungsanlage von Hand gearbeitet. Als Faktor wird hier 0.6 eingesetzt,
was eine Belastungszahl von 81 ergibt.
Arbeit in der Schweiz: hier sind
72 Monate ausgewiesen. Die Arbeitsweise entspricht derjenigen von Portugal,
ausser, dass die Fräsarbeiten nass ausgeführt worden sind. Deshalb reduziert
sich der faktor auf 0.5 was zur Belastungszahl von 36 führt.
Die Gesamtbelastungszahl beträgt dann
117, was aus technischer Sicht einer mittleren Quarzstaubbelastung entspricht. Anteilsmässig
gehören davon 70% nach Portugal und 30% in die Schweiz" (doc. _ - la
sottolineatura è del redattore).
L'esperto
interpellato dall'__________ è, in sostanza, pervenuto alla conclusione che -
considerando, segnatamente, la durata dell'esposizione, il tipo di materiale
lavorato ed il metodo di lavorazione utilizzato - l'insorgente, durante la sua
attività in Portogallo, è rimasto esposto ad un rischio maggiore
rispetto a quanto lo è stato nel corso dei 72 mesi in cui egli lavorò alle
dipendenze della ditta __________.
Espressamente
sollecitato dallo scrivente TCA, __________ ha ulteriormente avuto modo
d'illustrare le circostanze che lo hanno portato a ritenere, per l'attività
svolta in Svizzera, un fattore d'esposizione di 0.5:
"
Herr ______arbeitete während 72 Monate in diesem
Betrieb. Era hat als Steinhauer (Scalpellino) gearbeitet, sein Arbeitsplatz war
unter einem Dach ohne Wände. Diese Arbeiten wurden gemäss Berich von Herrn
__________ vom 15.07.99 trocken ausgeführt und zwar durchschnittlich 10 Tage
pro Monat. Später kam die Arbeit an der halbautomatischen Fräse, die er wärend
5 Tagen pro Monat bediente, hinzu. Diese Fräse wurde mit Wasserzugabe bedient.
Es handelt sich deshalb beim
angewandten Faktor von 0.5 um einen Mischfaktor, bei dem einerseits die
Trocken- und andererseits die Nassbearbeitung gesamthaft berücksichtigt worden
sind" (doc. 3 accluso a
XIII).
In data 4
novembre 1999, egli ha, inoltre, precisato la fonte da cui sono stati tratti i
succitati fattori d'esposizione:
"
Der Quarzstaubbelastungsfaktor kann auch als
Risiko- oder Feinquarzkonzentrationsfaktor benannt werden. Als Grundlage für
das Festlegen der Grösse dieses Faktors stehen die Untersuchungen von Prof.
__________ und Mitarbeiters an der EMPA im Jahre 1950. Es wurden Trocken- und
Nassbohrversuche bei Granit mit 25-30% und bei Sandstein mit 30-60% Quarzgehalt
durchgeführt. Auch die Situation bei Trockenbohrung mit Absaugung an der
Entstehungsstelle des Staubes wurde untersucht.
Die Verhältnisse bei der Aufbereitung
von Gestein wurden an Hand von Staubmessungen vor und nach der Einrichtung von
Entstaubungsanlagen durch die Suva in Schotterwerken abgeklärt. Herr Dr.
__________, ehemaliger Bereichsleiter Chemie bei der Suva hat 1975 an Hand
dieser Unterlagen einen Bericht verfasst.
Die für die verschiedenen
Arbeitsausführungen typischen Quarzstaubbelastungen sind Unterlage für die
Beurteilung von Silikoseerkrankungen aus technischer Sicht und also für die
Beurteilung der Quarzstaubbelastung, wie sie im beiliegendnen Bericht vom
11.01.99 vorliegt" (doc.
_ accluso a VII).
__________,
con osservazioni 16 novembre 1999, ha sostenuto che lo studio elaborato
dall'EMPA non sarebbe più attuale. In effetti, "… lo studio a suo tempo
redatto dall'ente citato sicuramente si basava sulla tecnica a quel tempo in
atto nei laboratori, metodo di lavoro che era però per tutti uguale. L'avvento
del "flessibile" e dei macchinari pneumatici sono da ricondurre agli
anni '70" (X).
A
quest'obiezione ha risposto - in maniera invero convincente - sempre
__________, a mente del quale i dati risultanti dallo studio dell'EMPA
conservano, ancor oggi, tutta la loro validità. Se è vero che, nel frattempo,
sono cambiati i metodi di lavorazione della pietra, di ciò l'Istituto assicuratore
convenuto ne tiene conto attraverso il gioco dei fattori d'esposizione
applicati (cfr. doc. 5 accluso a XXI).
Tutto ben
considerato, questo Tribunale non vede ragioni che gli impediscano di fare
proprio l'apprezzamento manifestato dall'esperto consultato dall'Istituto
assicuratore convenuto e, quindi, di ritenere che la patologia polmonare di cui
è portatore l'insorgente, non è stata prevalentemente causata dall'esercizio
dell'attività presso la ditta __________ di __________.
Da un
canto, vi è certamente da considerare la durata dell'esposizione al rischio in
Portogallo, quasi doppia rispetto a quella in Svizzera (135 mesi in Portogallo
contro i 72 mesi in Svizzera). D'altro canto, è pur vero che l'attività presso
il suo ex datore di lavoro in Svizzera ha comportato, a differenza di quella
svolta in Portogallo, l'utilizzo di mezzi meccanici, che, a seconda dei casi,
possono implicare anche un'esposizione alla noxa d'intensità superiore rispetto
alla lavorazione del sasso a mano con punta e mazzotto (cfr. doc. 49). È,
nondimeno, il caso di ricordare che - secondo quanto affermato dall'ex datore
di lavoro dell'insorgente (XVII), affermazioni rimaste incontestate (cfr. XX) -
ciò ebbe luogo soltanto a partire dal 1996, allorquando __________ venne occupato,
parzialmente, alla fresatrice semiautomatica (con taglio ad acqua (cfr.
doc. 6)), sino al mese d'ottobre 1997. Per quel che riguarda, infine, la fresa
a secco per piccoli tagli, la medesima è stata utilizzata soltanto in modo
molto marginale (cfr. XVII: in media circa due ore mensili).
2.8. In sede di
ricorso, l'assicurato ha fatto valere che in occasione della visita d'entrata
in Svizzera, effettuata il 26 marzo 1990, i medici non avevano riscontrato
alcuna affezione polmonare. L'insorgente ne deduce, quindi, che la silicosi é
forzatamente stata causata dall'attività professionale svolta in Svizzera (cfr.
I, p. 3).
A questo
proposito, lo scrivente TCA non può che confermare l'opinione dell'Istituto
assicuratore convenuto che ha osservato che "ininfluente per la presente
fattispecie è il fatto che l'affezione polmonare è stata riscontrata unicamente
nel 1998 in quanto determinante è unicamente l'esposizione al rischio e non
quando il rischio si manifesta" (doc. 41, p. 3; cfr. A. Maurer, Unfallversicherungsrecht,
pag. 217).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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