AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.98
Data decisione, Autorità:
03.05.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00098
mm
Lugano
3 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 settembre 1999
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 1° luglio 1999
emanata da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. A contare
dal 1° dicembre 1983 __________, 1948, è stato posto al beneficio di una
rendita d'invalidità del 10%, a fronte dei postumi di un infortunio occorsogli
nel 1983 ed interessante la spalla sinistra.
In data
14 novembre 1993, __________ ha subito un nuovo infortunio, a seguito del quale
ha riportato una frattura esposta di III° alla base del V metatarsale del piede
destro ed una contusione temporo-frontale destra.
Il caso è
stato assunto dall'__________.
1.2. Con
decisione formale 22 dicembre 1998, l'Istituto assicuratore ha posto
l'assicurato al beneficio di una rendita d'invalidità combinata del 70% a
decorrere dal 1° ottobre 1998 nonché di un'indennità per menomazione
dell'integrità del 15% (doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato -
opposizione avente quale oggetto unicamente l'entità dell'IMI - l'__________,
in data 1° luglio 1999, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua
prima decisione (doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso, __________, sempre patrocinato dall'avv. __________, ha
chiesto che gli venga riconosciuta un'IMI del 20%, e ciò facendo riferimento al
rapporto 16 aprile 1999 del dottor __________.
1.4. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. L'oggetto
della lite è circoscritto all'entità dell'indennità per menomazione dell'integrità
spettante ad __________.
2.3.
2.3.1. Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.3.2. L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 pag. 438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è,
dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium
doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992,
pag. 121).
2.3.3. Giusta l'art.
36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato
3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale
di indennizzazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo
del guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U48 pag. 235 consid. 2a; DTF 124
V 32 consid. 1b e riferimenti ivi citati). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente
per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità
risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si terrà
adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione
dell'integrità. È esclusa la revisione.
2.3.4. L'INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. DTFA 7.12.1988 in re A. P.; RAMI 1989 U71, pag.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U21, pag. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
2.4. Nel caso di
specie, __________, a seguito dell'evento infortunistico 14 novembre 1993, è
stato visitato, in data 9 febbraio 1998, dal medico di circondario dell'_____,
il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (doc. _).
All'occasione,
il succitato specialista ha, fra l'altro, espresso il proprio apprezzamento
riguardo all'entità della menomazione all'integrità presentata dal qui
insorgente:
"REPERTO
Marcata sindrome algica
al carico, Tinel prossimale rispetto alla zona di prelievo del trapianto
cutaneo lungo il decorso del nervo peroneo superficiale, iposensibilità al
bordo esterno del piede con zone di transizione lungo il II. raggio, segni di
risparmio sia valutando il trofismo muscolare del polpaccio, che le zone di
carico plantari, senza limitazione funzionale delle articolazioni intrinseche
del piede.
VALUTAZIONE
15%
GIUSTIFICAZIONE
Vedi tabella 4 e
tabella 2, estratto LAINF, edizione INSAI 1990: quadro clinico complessivo
paragonabile dal punto di vista funzionale ad un'amputazione all'altezza del Lisfranc,
meno tuttavia rispetto ad una paresi completa (sia sensitiva che motoria) di
tutto il nervo tibiale.
Da notarsi peraltro
che la valutazione del 15% risulta essere superiore rispetto ad una paresi del
nervo peroneo (valutata 10% secondo la tabella 2) il cui ramo superiore risulta
essere incriminato nell'origine dei disturbi di deafferentazione" (doc. _).
In sede
d'opposizione, mediante la quale ha preteso la corresponsione di un'IMI del
20%, __________ ha prodotto un rapporto, datato 16 aprile 1999, del dottor
__________, medico privatamente consultato. Queste le sue considerazioni
riguardo al grado di menomazione:
" Ho
esaminato gli atti indirizzatimi e posso rispondere come segue ai vostri quesiti:
ad 1: sì esiste un diritto alla menomazione alla integrità fisica in base alla Lainf:
ad 2: a mio parere la percentuale della menomazione alla integrità fisica
secondo le tabelle di riferimento __________, può essere stimata in misura del
20%. Questo tenuto conto del riscontro del Dott. Caranzano, il quale ha
accertato marcata sindrome algica al carico con segni di iposensibilità al
bordo esterno nonché zone di transizione lungo il secondo raggio, segno di Tinel
prossimale rispetto alla zona di prelievo del trapianto cutaneo, segni di
risparmio con valutazione del trofismo muscolare al polpaccio, zone di carico
plantari. Questi reliquati possono essere comparabili con un'artrosi di grado
grave dell'articolazione di Liesfranc, reliquato indicato alla tabella 5.2
delle pubblicazioni __________.
La
mia valutazione non si discosta sensibilmente da quella del collega __________
ma tenuto conto della sintomatologia algica soggettiva sarei più propenso a
questa valutazione rispetto a quella del collega" (rapporto accluso a doc. _).
Prima
d'emanare l'impugnata decisione su opposizione, l'Istituto assicuratore ha
ancora interpellato il proprio medico di circondario, sottoponendogli il
referto allestito dal dottor __________:
"Postumo
infortunistico:
- Marcata
sindrome algica al carico, Tinel prossimale rispetto alla zona di prelievo del
trapianto cutaneo lungo il decorso del nervo peroneo superficiale, iposensibilità
al bordo esterno del piede con zone di transizione lungo il II. raggio, segni
di risparmio sia valutando il trofismo muscolare del polpaccio, che le zone di
carico plantari, senza limitazione funzionale delle articolazioni intrinseche
del piede.
Tasso d'indennità per
menomazione dell'integrità valutato nella misura del 15% paragonando il quadro
clinico complessivo dal punto di vista funzionale ad un'amputazione all'altezza
del Lisfranc.
Il 16.4.1999
valutazione dr. __________: i reliquati infortunistici possono essere
comparabili con artrosi grave dell'articolazione di Lisfranc. La percentuale
della menomazione all'integrità fisica viene stimata nella misura del 20%
tenuto conto della sintomatologia algica soggettiva.
Considerazioni:
Il fatto di modulare
il tasso d'indennità per menomazione dell'integrità in funzione dell'intensità
soggettiva del dolore accusata da un paziente non rispetta il principio
dell'uguaglianza di trattamento introdotto dal legislatore.
Il valore del 15%,
ritenuto da parte della_____, rispecchia peraltro un'artrodesi (soluzione
terapeutica in presenza di artrosi grave) o addirittura un'amputazione del
piede all'altezza del Lisfranc."
(doc.
_).
2.5. Con il
proprio gravame, __________ ha, dunque, preteso l'assegnazione di un'IMI del
20%, fondandosi precisamente sull'opinione manifestata dal dottor __________ in
data 16 aprile 1999.
Il TCA
ritiene, da parte sua, di poter far proprio il parere espresso dal dottor
__________, specialista nella materia che qui interessa, il quale ha valutato
nel 15% la menomazione all'integrità fisica di cui il ricorrente è portatore.
Al proposito, va
ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d;
sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio
1992 in re M. O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del
25 novembre 1991 in re G.M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed.,
pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo
1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 nCost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Questa
Corte, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere
medico, non ha, in concreto, motivi di scostarsi dalle conclusioni dello
specialista in chirurgia ortopedica consultato dall’__________, se si considera
che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione
è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio
1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.).
Il TFA,
nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1
CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia
medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in materia
di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in linea di
principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni
sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne
dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze
severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove
(cfr., pure, RAMI 1999 U356, p. 572).
Per quel
che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante é che il
rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato
redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi),
che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
siano chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996
pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re
UAI c. F. non pubbl.).
Determinante
dal profilo probatorio non é, dunque, di principio, l'origine del mezzo di
prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto
(DTF 122 V 160 in fine).
Vero è
che il medico interpellato dall'assicurato ha espresso un apprezzamento leggermente
diverso rispetto a quello del dottor , pur partendo dagli stessi
reliquati infortunistici. La certificazione del dottor __________ non é,
tuttavia, suscettibile d'infirmare la valutazione espressa dal medico di
circondario dell', nella misura in cui egli pretende considerare, non
soltanto i postumi infortunistici oggettivabili, ma pure i disturbi
soggettivamente accusati dall'assicurato (cfr. rapporto 16.4.1999: "la mia
valutazione non si discosta sensibilmente da quella del collega __________ ma tenuto
conto della sintomatologia algica soggettiva sarei più propenso a questa
valutazione rispetto a quella del collega" - la sottolineatura è del
redattore), ciò che appare decisamente contrario alla volontà del legislatore.
L'indennità
per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche.
Ciò significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status
medico, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti,
stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI
non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un
apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, fatta
astrazione dei fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid.
4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U362, p. 43; cfr., pure, Th. Frei,
Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung,
Friborgo 1998, p. 40s.).
Va da sé
che voler tener conto di disturbi (soltanto) soggettivamente risentiti da un
assicurato, così come proposto dal dottor __________, non permetterebbe più una
valutazione astratta e egualitaria di una menomazione all'integrità.
Concludendo,
la querelata decisione emanata dall'assicuratore LAINF convenuto non presta il
fianco ad alcuna censura ed è, pertanto, meritevole di tutela.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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