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Numero d'incarto:
35.2000.6
Data decisione, Autorità:
13.04.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00006
mm
Lugano
13 aprile 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 7 ottobre 1999 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 17
aprile 1996, __________ - dipendente della ditta __________ in qualità di
autista - mentre stava caricando il proprio autocarro, ha perso l'equilibrio ed
è caduto al suolo da un'altezza di circa tre metri, riportando una contusione
cranica fronto-parietale destra con ferita lacero-contusa, una distorsione
cervicale, la frattura del radio distale non dislocata al polso sinistro (cfr. doc.
_).
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. Con
decisione formale 12 luglio 1999, l'Istituto assicuratore ha comunicato
all'assicurato che - a fronte dei soli esiti dell'evento traumatico dell'aprile
1996 - è stato riconosciuto in grado di riprendere normalmente l'esercizio
della propria attività lavorativa, e ciò già a contare dal 1° luglio 1999.
Parimenti, a __________ è stato negato il diritto ad una rendita d'invalidità nonché
ad un'indennità per menomazione dell'integrità (doc. _).
1.3. In data 16
luglio 1999, __________ r, rappresentato dal Sindacato , ha
interposto opposizione cautelativa avverso la suddetta decisione
dell', chiedendo, nel contempo, di poter prendere visione
dell'incarto (doc. _).
1.4. Il 21 luglio
1999, l'assicuratore LAINF ha trasmesso all'__________ il dossier riguardante
__________ (doc. _), dossier che è poi stato restituito il 26 luglio successivo
(doc. _).
1.5. Con scritto 14
settembre 1999, l'__________ ha assegnato al patrocinatore dell'assicurato un
termine - scadente il 27 settembre 1999 - entro cui comunicare "… se
intendete mantenere la vostra opposizione, motivandola, o se la ritirate"
(doc. ). L'_________ è, inoltre, stato espressamente avvertito che, trascorso
infruttuoso il termine, sarebbe stata emanata una decisione d'irricevibilità.
1.6. In data 1°
ottobre 1999, l'Istituto assicuratore ha contattato telefonicamente il
rappresentante di __________, allo scopo di conoscere le sue intenzioni circa
la sorte dell'opposizione cautelativa interposta circa tre mesi prima (cfr.
doc. _).
1.7. In data 7
ottobre 1999, l'__________ ha emanato la decisione su opposizione, mediante la
quale ha dichiarato irricevibile l'opposizione cautelativa 16 luglio 1999 (doc.
_).
1.8. Con
tempestivo ricorso 2 dicembre 1999, , sempre patrocinato
dall', ha chiesto che l'__________ venga condannato a corrispondergli
una rendita d'invalidità nonché un'indennità per menomazione dell'integrità,
d'entità indeterminata (I).
Riguardo,
specificatamente, alla questione dell'irricevibilità dell'opposizione,
l'insorgente ha fatto valere quanto segue:
"
Contro la decisione di cui sopra il segretariato
regionale di __________ della __________ ha interposto tempestiva opposizione
con scritto del 20 luglio 1999 in forma di opposizione cautelativa e con
riserva di motivare la contestazione in prosequio di tempo.
In seguito, a richiesta del funzionario
dell'Istituto, venne precisato che non essendo ancora completato l'esame degli
atti, la motivazione sarebbe stata inoltrata più tardi.
Senza attendere ulteriormente, il settore
opposizioni ha emesso in data 7.10.1999 la decisione su opposizione (doc. _)
mediante la quale si afferma che non essendo stata motivata l'opposizione, e
visto che la __________ ha ritirato la propria opposizione, mentre che la __________
ha accettato la decisione 12.7.1999, non si entrava nel merito
dell'opposizione.
(…).
Contro la decisone su opposizione si inoltra il
presente tempestivo gravame.
Si osserva anzitutto il fatto che la __________
abbia ritirato la propria opposizione cautelare del 20.8.1999 e d'altra parte
il fatto che la __________ abbia accettato la decisione 12.7.1999
dell'__________ non pregiudicano evidentemente la possibilità dell'assicurato
di contestare la decisione in questione; per quanto riguarda l'ulteriore
affermazione nel senso che l'opposizione non sarebbe stata motivata occorre
sottolineare che, malgrado la precisa richiesta e la segnalazione che la
motivazione sarebbe comunque seguita a tempo debito, l'Istituto non ha in
concreto accordato il tempo necessario per l'inoltro della motivazione" (I).
1.9. L'__________,
in risposta, ha postulato che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(III).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 in re D.
C.).
Nel
merito
2.2. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l'__________ ha o meno
correttamente dichiarato irricevibile l'opposizione interposta da __________ in
data 16 luglio 1999.
2.3. Giusta
l'art. 105 cpv. 1 LAINF, le decisioni prolate in virtù della presente legge e i
conteggi dei premi fondati sulle medesime sono impugnabili entro 30 giorni
mediante opposizione all'organo decisionale.
L'art.
130 cpv. 1 OAINF recita, da parte sua, che l'opposizione prevista all'articolo
105 capoverso 1 della legge può essere fatta per iscritto o durante un
colloquio personale e dev'essere motivata. L'assicuratore mette le opposizioni
orali a verbale, che l'opponente deve firmare.
Secondo
la giurisprudenza federale, l'opposizione rappresenta una sorta di procedura di
riconsiderazione che conferisce all'autorità stessa che ha statuito la
possibilità di riesaminare la propria decisione, prima che il tribunale venga
eventualmente adito (A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna
1985, p. 610). Si tratta, insomma, di un vero e proprio "mezzo di
diritto" (DTF 118 V 185 consid. 1a e riferimenti ivi citati).
A tale
titolo, è necessario che l'opposizione venga motivata, in difetto di che la
stessa non raggiungerebbe il suo scopo, ovverosia quello d'obbligare
l'assicuratore a rivedere la sua decisione (DTF 118 V 186 consid. 2b). In altri
termini, dalle censure sollevate dall'opponente dev'essere possibile dedurre
un'argomentazione diretta contro il dispositivo della querelata decisione e
suscettibile di condurre ad una sua riforma oppure ad un suo annullamento (DTF
102 Ib 372 consid. 6; RCC 1988 p. 486s. consid. 3a; Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992,
p. 285). Spetta, quindi, all'assicurato determinare
l'oggetto ed i limiti della sua contestazione. L'assicuratore dovrà esaminare
l'opposizione soltanto nelle misura in cui la sua decisione è stata contestata
(DTF 119 V 350 consid. 1b).
2.4. In concreto,
in data 16 luglio 1999, __________, rappresentato dal Sindacato , ha
chiesto all' di poter prendere visione dell'incarto che lo riguarda,
osservando, inoltre, che "… la presente deve essere considerata opposizione
formale cautelativa contro la decisione …" (doc. _ - la sottolineatura
è del redattore). Contrariamente a quanto affermato in sede di ricorso,
l'insorgente non si è affatto riservato "… di motivare la contestazione in
prosieguo di tempo" (cfr. I, p. 3).
L'incarto
gli è stato trasmesso il 21 luglio 1999 (cfr. doc. _) ed è stato restituito
all'assicuratore LAINF convenuto il 26 luglio successivo (cfr. doc. _).
In data
14 settembre 1999 - di fronte al totale immobilismo dell'assicurato -
l'__________ gli ha assegnato un termine di una diecina di giorni, invitandolo
a volersi finalmente determinare in merito alla sorte dell'opposizione
cautelativa 16 luglio 1999 (cfr. doc. _: "Vi invitiamo a volerci
comunicare, entro il 27.9.99, se intendete mantenere la vostra
opposizione, motivandola o se la ritirate. Trascorso infruttuoso tale termine,
saremo costretti a rilasciare una decisione di non entrata in materia").
Dalle
tavole processuali emerge che, prima di procedere all'emanazione della qui
impugnata decisione su opposizione, l'Istituto assicuratore convenuto ha ancora
tentato - inutilmente -di rintracciare il patrocinatore dell'assicurato "…
per sapere cosa intende fare con l'opposizione cautelativa" (doc. _).
È
oltremodo pacifico come l'opposizione 16 luglio 1999 interposta da __________
non soddisfi affatto i requisiti minimi posti dalla giurisprudenza del TFA quo
alla motivazione (cfr. consid. 2.3.). Del resto, va osservato che il
summenzionato atto è stato presentato a titolo cautelativo, quindi, con
lo scopo precipuo di salvaguardare il termine di cui all'art. 105 cpv. 1 LAINF.
In casi del genere, dopo aver preso visione dell'incarto, dall'opponente ci si
attende o che ritiri l'opposizione o che la mantenga, motivandola.
Con il
proprio gravame, l'assicurato non contesta il fatto che l'opposizione 16 luglio
1999 sia completamente sprovvista di motivazione, ciò nondimeno, egli sostiene
che l'Istituto assicuratore convenuto non gli avrebbe accordato il tempo
necessario per l'inoltro della motivazione.
La tesi
difesa da __________ non può essere fatta propria da questa Corte, nella misura
in cui gli atti all'inserto dimostrano, in realtà, l'esatto contrario. In
effetti, il patrocinatore dell'assicurato è entrato in possesso dell'incarto
__________ già nel corso della seconda metà del mese di luglio (doc. _). Se ne
deduce che perlomeno a partire da quel momento, egli disponeva degli elementi
necessari a motivare - con cognizione di causa - l'opposizione cautelativa
interposta il 16 luglio 1999. Non risulta, d'altronde, che l'insorgente abbia
ritenuto indicato interpellare un medico di propria fiducia.
Con
scritto raccomandato 14 settembre 1999 (doc. _), l'Istituto assicuratore
convenuto - trascorsi circa due mesi dall'inoltro dell'opposizione cautelativa
- ha sollecitato l'__________ a ritirare oppure a motivare la propria
opposizione cautelativa, pena, qualora il termine impartito fosse trascorso
infruttuoso, l'emanazione di una decisione di non entrata in materia. Da lì al
momento in cui l'__________ ha emesso la decisione 7 ottobre 1999, sono ancora
passate circa tre settimane.
Sulla
scorta di quanto precede, lo scrivente TCA ritiene che __________ sia stato
messo nelle migliori condizioni per poter debitamente motivare la propria
opposizione cautelativa 16 luglio 1999. Avendo omesso di farlo, l'insorgente -
o chi per esso - si è dimostrato negligente nella tutela dei propri interessi.
D'altro
canto, l'affermazione secondo cui l'assicurato avrebbe provveduto a
tempestivamente avvisare l'__________ che, non avendo ancora completato l'esame
degli atti, la motivazione sarebbe stata inoltrata soltanto più tardi -
circostanza contestata dall'assicuratore - è rimasta assolutamente indimostrata.
Al proposito, va, peraltro, rammentato che l'__________ è entrato in possesso
del, non particolarmente voluminoso, incarto , già nel corso del mese
di luglio 1999 mentre la qui impugnata decisione è stata emanata soltanto
all'inizio d'ottobre 1999. È, pertanto, difficile credere che il ricorrente non
abbia avuto tempo sufficiente per attentamente esaminare la documentazione
componente il dossier dell'.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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