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Numero d'incarto:
36.1999.105
Data decisione, Autorità:
26.06.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1999.00105
36.1999.00106
mm
Lugano
26 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sulle petizioni del 6 luglio 1999
di
- __________,
- __________,
rappr. entrambi da: __________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________
sono stati assicurati contro le malattie presso la Cassa malati __________. La
loro copertura comprendeva - oltre all'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie - alcune assicurazioni complementari, fra le quali
l'assicurazione ospedaliera per il reparto semi-privato __________.
1.2. Verso la
fine del mese di ottobre 1997, gli assicurati hanno ricevuto le polizze valide
a contare dal 1° gennaio 1998, da cui risultava che il premio afferente
all'assicurazione complementare __________ sarebbe rimasto immutato rispetto
all'anno precedente (fr. 59.-- al mese per entrambi - cfr. doc. B).
1.3. Nel corso
del mese di gennaio 1998, la __________ ha loro trasmesso due nuove polizze
d'assicurazione - sempre valide a partire dal 1° gennaio 1998 - da cui emerge
che il premio mensile relativo all'assicurazione complementare ospedaliera é
notevolmente aumentato, passando da fr. 59.-- a fr. 135.50 per __________,
rispettivamente, a fr. 128.50 per __________ (doc. A).
1.4. Con scritto
13 gennaio 1998, __________ ha immediatamente reagito alla comunicazione della
Cassa malati, osservando, segnatamente, che "… eventuali altre modifiche
oltre a quelle già comunicate in data 23.10.97 dovevano essere portate a
conoscenza entro e non oltre il 30.11.97" (cfr. doc. C). L'assicurato ha,
peraltro, precisato d'essere intenzionato, in futuro, a pagare un premio
globale mensile pari a fr. 246.-- (x2), risultante dalle polizze datate 23
ottobre 1997.
1.5. In data 22
aprile 1998, la Cassa malati __________ ha comunicato agli assicurati d'esser
disposta a dar loro "… la possibilità di decidere, entro il 10 maggio
1998, per un eventuale cambiamento assicurativo o addirittura per un
completo annullamento del rapporto assicurativo presso la nostra cassa …"
(doc. D).
1.6. Dalle tavole
processuali risulta che, successivamente, l'assicuratore-malattie ha preteso,
e, in un secondo tempo, pure sollecitato, dai coniugi __________ il versamento
dei premi risultanti dalle polizze datate 23 dicembre 1997 (cfr., ad esempio,
conteggi allegati ai doc. E e F). D'altra parte, la __________ ha negato agli
assicurati il rimborso di diverse note d'onorario mediche, a causa
dell'esistenza di premi assicurativi scoperti (cfr., ad esempio, doc. I, M e
O).
1.7. In data 14
settembre 1998, __________ e __________ hanno provveduto a disdire tanto
l'assicurazione di base quanto le assicurazioni complementari per il 31
dicembre 1998 (doc. L).
1.8. Il 9
febbraio 1999, la summenzionata Cassa malati ha informato gli assicurati di
poter accettare le dimissioni soltanto qualora avessero saldato il loro debito
entro il termine di 10 giorni (doc. N), posizione che è stata ribadita in data
9 aprile 1999 (doc. P).
1.9. Con
petizioni 6 luglio 1999, __________ e __________, patrocinati dall'avv. __________,
hanno chiesto che venga accertata l'irregolarità dell'adeguamento dei premi
assicurativi effettuato dalla __________ a far tempo dal 1° gennaio 1998 e
notificato il 23 dicembre 1997 e che venga riconosciuta la validità della
disdetta presentata il 14 giugno 1998 con effetto al 31 dicembre 1998 nonché
venga garantita la copertura delle prestazioni rifiutate nel frattempo.
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dagli attori a sostegno delle loro
pretese:
"
… Evidentemente i signori __________ non possono
accettare questa situazione di insicurezza giuridica. Gli stessi si rivolgono
pertanto a codesta lodevole Istanza, per motivi procedurali attraverso due
petizioni separate, al fine di fugare ogni dubbio in merito alla presunta e
sostenuta arbitrarietà dell'adeguamento dei premi assicurativi notificato in
data 23.12.97. A parere degli attori l'aumento dei premi andava infatti loro
comunicato almeno entro il 30.11.997, con inoltre l'indicazione del loro
diritto di disdetta.
Una volta stabilita l'illegittimità del
summenzionato adeguamento, si richiede venga inoltre riconosciuta la completa
validità della disdetta dei signori __________, relativamente alle
assicurazioni complementari, nonché venga assicurata la copertura delle
prestazioni rifiutate nel frattempo.
Non avendo valido fondamento lo scoperto
sostenuto dalla convenuta, il diritto alla disdetta del contratto
d'assicurazione appare infatti del tutto legittimo.
Non va inoltre dimenticato che per il 1999 i
coniugi __________ vivono una chiara situazione di insicurezza giuridica; da un
lato la valida disdetta verso la convenuta e la conseguente sospensione del
pagamento dei relativi premi, dall'altro l'impossibilità di aderire ad altre
assicurazioni di cassa malattia, le quali si vedono costrette a rifiutare la
nuova affiliazione sulla scorta delle inveritiere informazioni fornite loro
dalla __________. In sunto quindi i coniugi __________ rischiano cioè di non
beneficiare di alcuna copertura assicurativa ad esclusiva causa
dell'atteggiamento anticontrattuale della convenuta, la quale deve pertanto già
ora essere ritenuta responsabile per ogni danno relativo patito dai coniugi
__________. Ad oggi le prestazioni mediche che l'attore ha dovuto personalmente
pagare a seguito di quanto sopra esposto, ammontano a fr. 929.10 (doc. M, P, I
e T), e si chiede pertanto che la convenuta venga condannata alla rifusione di
quest'importo a titolo di risarcimento danni. … "
1.10. La Cassa
malati __________, con risposta 12 agosto 1999, ha fatto valere che la
differenza del premio afferente all'assicurazione __________, è giustificata
dal fatto che i coniugi __________, nel frattempo, non sarebbero più stati al
beneficio di un ribasso collettivo. L'assicuratore convenuto si è, ciò
nondimeno, dichiarato disposto ad annullare la suddetta assicurazione con
effetto retroattivo al 31 dicembre 1997, così come ad accettare la disdetta
presentata dagli assicurati per il 31 dicembre 1998.
1.11. In sede di
replica 30 agosto 1999, gli attori hanno avuto modo di riconfermarsi nelle loro
allegazioni e conclusioni. In particolare i coniugi __________ hanno osservato
quanto segue:
"
Dopo aver preso visione delle argomentazioni
riportate dalla spett. __________ Cassa Malati nel suo scritto 12 agosto u.s.,
si prende atto che viene dunque riconosciuta la validità della disdetta
inoltrata dai signori __________ in data 14.09.98, con effetto 31.12.1998 (a
questo proposito si veda inoltre il doc. BB).
Di conseguenza, si è pure portati ad interpretare
il citato scritto della convenuta nel senso che l'adeguamento dei premi
notificato ai coniugi __________ in data 23.12.97 è illegittimo, fugando ogni
dubbio in merito alla supposta quanto contestata presenza di arretrati a carico
degli attori.
Ciò nondimeno, se codesta lodevole Istanza non
dovesse interpretare nel medesimo senso quanto riportato dalla citata Cassa
Malati, si chiede abbia dunque a statuire in merito alle richieste formulate
con petizione 6 luglio u.s.".
1.12. In data 1°
settembre 1999, il TCA ha chiesto alla __________ di voler precisare se lo
scritto 12 agosto 1999 deve essere considerato quale adesione integrale alle
richieste inoltrate con la petizione 6.7.1999 (VIII).
Questa la
risposta fornita dall'assicuratore malattie:
"
L'assicurazione __________, l'abbiamo annullata
con effetto retroattivo fino al 1.1.1998. Questo significa per il 31.12.1997.
L'assicurazione __________ e __________
le abbiamo annullate per il 31.12.1998" (IX)
1.13. In data 4
ottobre 1999, gli attori hanno comunicato al TCA quanto segue:
"
Dopo aver preso visione dello scritto 20
settembre u.s. e del conteggio premi 15.09.1999 della convenuta (qui prodotto
in copia), ci si premette ribadire la mancanza della necessaria trasparenza nel
comportamento della Cassa malati __________.
Ciò considerato, ed alla luce dell'avvenuta
affiliazione dei coniugi __________ alla Cassa Malati __________ far tempo dal
01.01.99 (cfr. dichiarazione allegata), con la presente si richiede pertanto
venga giudicato come postulato con la petizione 6 luglio 1999, con protesta di
tasse e congrue ripetibili" (XI).
in
diritto
In ordine
2.1. In virtù
degli artt. 75 cpv. 2 LCAMal, 24 LPTCA e 72 lett. b CPC, le cause promosse da
__________, rispettivamente, da __________, sono congiunte.
Nel
merito
2.2. L'assicurazione
contro le malattie é stata retta, sino al 31 dicembre 1995 dalla LAMI che é
stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1996, dalla nuova
legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).
Secondo
quanto disposto dall'art. 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie
comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal
si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e, contrariamente
a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle
casse malati sono diventate di puro diritto civile e sono rette, in
applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto
d'assicurazione (LCA).
Dal
profilo procedurale, la LAMal ha operato una cesura completa fra i rimedi
giuridici nell'assicurazione malattia sociale e nelle assicurazioni
complementari: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla
procedura amministrativa (cfr. artt. 85ss. LAMal), per le vertenze relative
alle seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di
diritto civile (cfr. R. Spyra, Le nouveau régime de l'assurance-maladie
complémentaire, SVZ 1995, N. 7/8, p. 192-200; R. Spyra, Le contentieux de la
nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale 5/1995, p. 256-259; P.-Y. Greber,
Quelques questions relatives à la nouvelle loi fédérale sur
l'assurance-maladie, in Revue de droit administratif et de droit fiscal,
3/4 1996, p. 225-251).
Giusta
l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza
degli istituti d'assicurazione privati (modificata in occasione dell'adozione
della LAMal), per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale contro le malattie giusta la legge federale del
14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura
semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta
liberamente le prove.
Nelle
contestazioni giusta il cpv. 2, non possono essere addossate spese procedurali
alle parti; tuttavia il giudice può mettere tutte queste spese o una parte di
esse a carico della parte temeraria.
L’art. 75
cpv. 1 LCAMal dà competenza al TCA per dirimere le contestazioni sorte fra
assicuratori ed assicurati in materia di assicurazioni complementari
all'assicurazione malattia sociale praticate da assicuratori autorizzati a
praticare l’assicurazione malattia obbligatoria.
Va
immediatamente osservato che la questione relativa alla validità della disdetta
presentata in data 14 settembre 1998 (cfr. doc. L) è da ritenere ormai
superata, dal momento in cui l'assicuratore convenuto, in sede di risposta di
causa, ha esplicitamente affermato d'aver accettato la medesima per il 31
dicembre 1998 (cfr. IV), così come postulato dagli attori. Ne discende,
pertanto, che, a contare dal 1° gennaio 1999, i coniugi __________ non sono più
affiliati alla __________. A questo riguardo, dagli atti all'inserto emerge
che, a far tempo da tale data, gli attori sono assicurati - segnatamente per
l'assicurazione sociale obbligatoria - presso la Cassa malati __________ (cfr.
doc. Q 2): per quel che riguarda precisamente l'assicurazione delle cure
medico-sanitarie, l'uscita dalla cassa convenuta ha, quindi, avuto luogo in
ossequio al disposto di cui all'art. 7 cpv. 5 LAMal.
Va da sé
che, a partire dal 1° gennaio 1999, la __________ non ha più diritto di
pretendere il pagamento di qualsivoglia premio assicurativo, così come gli
attori non hanno più diritto di chiedere prestazioni per cure prestate dopo il
31 dicembre 1998.
A questa
Corte non rimarrebbe, dunque, che da risolvere la questione di sapere se la
Cassa malati __________ ha o meno validamente aumentato il premio per il 1998
relativo all'assicurazione complementare ospedaliera __________.
Ora,
essendo la __________ un’assicurazione sottoposta alla LCA, gestita da un
assicuratore autorizzato a praticare anche l’assicurazione malattia
obbligatoria, la competenza dello scrivente TCA é, dunque, data in applicazione
dell’art. 75 cpv. 1 LCAMal.
2.3. Dalle tavole
processuali risulta, ciò nondimeno, che la Cassa malati __________ si è
dichiarata disposta ad annullare l'assicurazione complementare __________ con
effetto retroattivo al 31 dicembre 1997 (cfr. IV e IX). Gli attori, in data 26
maggio 2000, hanno espresso la loro adesione (cfr. XII), di modo che si deve
concludere che le parti hanno posto fine consensualmente al contratto avente
quale oggetto appunto l'assicurazione __________, e ciò con effetto a contare
dal 1° gennaio 1998.
A questo
punto, la questione concernente la validità dell'aumento del premio deciso
dall'assicuratore malattie convenuto per il 1° gennaio 1998, può pure rimanere
irrisolta.
Naturalmente,
nella misura in cui i coniugi __________ hanno pagato alla Cassa malati
__________ i premi relativi all'assicurazione __________ per il periodo
posteriore al 31 dicembre 1997, questi stessi premi dovranno loro essere
restituiti.
Visto
quanto precede, si deve ritenere che le petizioni presentate dai coniugi
__________ siano ormai divenute prive d'oggetto, avendo la Cassa malati
__________ aderito, nel risultato, alle pretese degli attori.
Le due
cause possono, quindi, venir stralciate dai ruoli.
2.4. Gli attori
hanno, infine, postulato il riconoscimento di congrue ripetibili.
Giusta
l'art. 22 LPTCA - disposizione applicabile grazie al rinvio di cui all'art. 75
cpv. 2 LCAMal - colui che vince la causa ha diritto nella misura stabilita dal
giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di
patrocinio (cpv. 1). L'importo delle ripetibili è determinato in relazione alla
fattispecie ed alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore
litigioso (cpv. 2).
Conformemente
alla giurisprudenza, alla soccombenza dev'essere equiparata anche la cessazione
della materia del contendere, ciò che finalmente comporta lo stralcio della
causa dai ruoli, così come è avvenuto nel caso di specie dove la __________,
con il proprio allegato responsivo, ha, di fatto, integralmente accolto le
pretese fatte valere dai coniugi __________ (cfr. M. Borghi, G. Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, pag. 160, n. 2 ad art. 31
LPamm).
In
casu, considerata la complessità del processo - media per un avvocato
versato nel diritto delle assicurazioni - nonché l'impegno profuso dal
patrocinatore dei signori __________, segnatamente in relazione alla
preparazione ed alla redazione delle petizioni 6
luglio 1999 nonché degli allegati di replica 30 agosto 1999, ricordato, d'altra
parte, che in questo ambito vige il principio indagatorio (cfr. art. 47 cpv. 2
LSA), questo TCA ritiene giustificato assegnare agli attori un'indennità globale
per ripetibili pari a fr. 1'800.--.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Le
petizioni sono stralciate dai ruoli, poiché divenute prive d'oggetto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
malati __________ verserà globalmente agli attori
fr. 1'800.-- a
titolo di ripetibili.
3.- Intimazione
alle parti.
La
vicepresidente
del
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna
Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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