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Numero d'incarto:
36.1999.134
Data decisione, Autorità:
01.02.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1999.00134
grw/nh
Lugano
1 febbraio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 14 settembre 1999
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
Cassa Malati __________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
- Con
ricorso 14.9.1999 __________, rappr. dal padre __________, ha adito lo
scrivente TCA censurando il comportamento della __________ - presso cui è
assicurato contro le malattie - nei seguenti termini:
"
…
a)
in data 14 giugno 1999, da parte della Cassa
malati __________ __________, mi è stato trasmesso un conteggio (vedi
allegato), con il quale si sollecitava il pagamento di fr. 1'953.40
relativi a sussidi sulle quote della Cassa malati erogati, secondo il parere
dell'Amministrazione della Cassa stessa, per eccesso.
b)
con lettera del 14 giugno 1999, l'Istituto della
assicurazioni sociali di Bellinzona (vedi alleg.), al 3° capoverso della
lettera stessa, recita tra l'altro:
" L'operato
della Cassa malati __________ in merito al suo caso specifico non risulta esser
conforme alle nostre Direttive ed a quanto previsto dal citato art. 61 cpv. 3
della LAMal.
In effetti
il nostro ufficio ha comunicato a tutti gli assicuratori che per i casi di età
compresa tra i 19 e 25 anni per i quali il sussidio è stato stabilito da parte
nostra sulla base del premio relativo agli assicurati adulti, ai fini della
concessione del sussidio stesso deve essere applicato il premio valevole per
gli adulti e non, come invece sinora effettuato da parte della Cassa malati il
premio concernente i giovani in formazione."
A
conclusione delle lettere in questione, si legge quanto segue:
" In conclusione ed alla luce di quanto sopra non possiamo fare altro
che ribadire che l'operato della Cassa malati __________, alla quale
viene trasmessa copia della presente, in merito al suo caso specifico non è
stato conforme alle disposizioni da noi impartite."
c)
si producono gli allegati C e D, relativi
alle istanze di sussidio per gli anni 1998 e 1999 che evidenziano che l'istanza
del sussidio stesso è stata accolta (Decisione 31.3.1998 e 30.12.1998 da parte
del IAS - Uff. assicurazione malattia).
d)
si produce pure l'allegato E, che
comporta la notifica di tassazione per il biennio 1990-2000 dal quale risulta
che mio figlio __________ è esentato in quanto gli elementi sono inferiori ai
minimi imponibili. Reddito del lavoro fr. 7601.- Reddito d'altra fonte fr.
5403.-.
e)
si allega la lettera del 19 luglio 1999 inviata
per raccomandata dal sottoscritto alla Direzione della Cassa malati __________
(sig.a __________), nella quale si esponeva la fattispecie e di conseguenza si
richiedeva l'annullamento del conteggio a conguaglio di complessivi fr. 1953.60
e nel contempo, nel caso la decisione fosse stata di parere contrario, di voler
emettere una decisione formale con i mezzi di diritto: ciò che non è stato
ossequiato da parte dell'Amministrazione della Cassa malati.
f)
con lettera del 31 agosto 1999 (allegato F),
la Cassa malati __________ asserisce che il computo dei sussidi e conseguente
emissione delle quote sociale per gli anni 1998 e 1999 secondo il loro parere è
da ritenersi giusto…. " (I)
- Il
6.10.1999 la __________ ha prodotto al TCA copia della decisione formale di
ugual data in cui si legge, in particolare, quanto segue:
"
… __________ viene attribuito retroattivamente
con effetto dal 1° gennaio 1998 al gruppo di premio degli adulti. Il premio
mensile per il 1998 ammonta a fr. 232.40 e il premio mensile per il 1999 a fr.
198.90. Per i mesi di gennaio 1998 a giugno 1999 ne risulta un addebito
successivo di fr. 1'440.90… " (doc. _)
-
Con
risposta 8.12.1999 la __________ ha chiesto che il ricorso presentato il
14.9.1999 venga dichiarato irricevibile (VI).
-
Il 1.
gennaio 1996, é entrata in vigore la LAMal che, all'art 85, prevede che le
decisioni scritte emanate dall'assicuratore dopo il dissenso dell'assicurato
(cfr. art 80 LAMal) possono essere impugnate entro 30 giorni facendo
opposizione presso l'assicuratore che le ha notificate.
Giusta
l'art 86 LAMal, eccezion fatta per i casi in cui l'assicuratore, malgrado la
richiesta in tal senso, non emana alcuna decisione o decisione su opposizione,
l'interessato può adire il TCA mediante ricorso soltanto contro le decisioni su
opposizione emesse dagli assicuratori ai sensi dell'art 85 LAMal: l'opposizione
é una via di diritto precedente e necessaria ad ogni ricorso giudiziario (art
46 LPA; cfr, per analogia, Ghélew, Ramelet et Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, p. 286).
- In
concreto, non può essere ritenuto che la __________, emanando la decisione
formale in data 6.10.1999, sia incorsa in un ritardo ingiustificabile: il
rappresentante dell’assicurato aveva chiesto l’emanazione di una decisione
formale il 19.7.1999 (doc. _), in seguito fra le parti hanno avuto luogo dei
colloqui per cercare di risolvere la vertenza così come, peraltro, dimostrato
dal doc. _.
In queste
circostanze, non si può manifestamente ritenere che la cassa convenuta abbia
ritardato oltremodo e senza motivo l’emanazione della decisione richiesta.
Il
ricorso in esame non è, pertanto, ricevibile in applicazione dell’art 86 cpv. 2
LAMal (cfr RAMI 4/1999 pag. 332 e seg. in cui il TFA non ha ritenuto dati
gli estremi per l’applicazione di tale articolo in un caso in cui la cassa non
aveva ancora emanato una decisione formale dopo 4 mesi dalla richiesta).
Pertanto,
ritenuto che, come visto sopra, l'opposizione é una via di diritto precedente e
necessaria ad ogni ricorso giudiziario, il gravame interposto il 14.9.1999 va
dichiarato irricevibile.
Esso va
considerato alla stregua di un’opposizione e, pertanto, gli atti vanno inviati
alla __________ affinché proceda nell’ambito delle sue competenze: emanando la
decisione su opposizione in considerazione degli argomenti sollevati nell'atto
14.9.1999.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é irricevibile.
§) Gli
atti sono trasmessi alla __________ affinché emani una decisione su opposizione
secondo quanto indicato al punto 5.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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