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Numero d'incarto:
36.1999.177
Data decisione, Autorità:
29.05.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1999.00177
grw/nh
Lugano
29 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 9 dicembre 1999
di
__________,
contro
la decisione del 26 novembre 1999 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 31.5.1999
__________ ha chiesto il sussidio per l'assicurazione malattia previsto dalla
LCAMal per l'anno 2000.
La sua
istanza é stata respinta il 30.9.1999.
Ugual
sorte ha avuto il reclamo interposto contro tale decisione.
1.2. Contro la
decisione su reclamo l’interessata é tempestivamente insorta affermando quanto
segue:
"
… Vista la difficile situazione a cui sono
soggetta, sono ancora l'unico sostegno finanziario dell'intero nucleo
famigliare.
Essendo i miei fratelli studenti e mia madre
disoccupata senza diritto d'indennità, visti art. 8 cpv. 1 lett. e 9/13/14 e 27
LADI - art. 11 e 28 OADI.
La mia notifica di tassazione del biennio
1999/2000 risulta pari ad un reddito imponibile nullo.
Lavorando, attualmente, per __________ presso
l'albergo __________ sono sotto contratto collettivo. Il che significa, visto
l'articolo 12 del CCNL 98, che percepirò solo il 25% della tredicesima a
partire dal 7° mese di lavoro.
Vogliate prendere in considerazione la reale
entrata mensile a cui soggetta, viste le deduzioni obbligatorie più il
vitto." (I)
1.3. In risposta,
l'ICAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per
quanto occorra, in seguito.
Considerato in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto
esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49
LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti
di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr.
22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett.
c D.E. 18.11.1997)
Di
regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille
franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
(art 30
LCAMal)
Per il
2000, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante è rilevato
dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione
1997/1998 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (art 1 lett. a D.E. 27.10.1999 CdS).
Giusta
gli art 32 cpv. 1 LCAMal e 1 lett. c D.E. 18.11.1997, per le persone sole con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6.000.- secondo
la tassazione fiscale applicabile, il diritto al sussidio viene stabilito
prendendo in considerazione il reddito della persona o della famiglia da cui
dipendono per il loro sostentamento: secondo quanto stabilito dal cpv. 2 di
detto disposto, é dato, in questi casi, diritto al sussidio qualora il reddito
di riferimento non supera i fr. 55.000.-.
2.3. In concreto,
non é contestato che, per il periodo determinante, la ricorrente ha avuto un
reddito imponibile nullo.
Applicabile
al caso é, dunque, di principio l’art 32 cpv. 1 LCAMal: determinante per
l’esistenza del diritto al sussidio é la persona da cui egli dipende per il suo
mantenimento.
2.4. Il principio
stabilito dall'art 32 LCAMal può subire delle eccezioni la cui definizione il
legislatore ha delegato al Consiglio di Stato (art 32 cpv. 3).
Facendo
uso di tale delega, l'esecutivo ha emanato l’art 52 Reg sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie secondo cui:
" Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito
lordo annuo inferiore a fr. 6.000.-, secondo il biennio fiscale determinante,
sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento
dell'istanza hanno un'entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per
persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari
AVS/AI su base mensile.
Il diritto al sussidio e il
calcolo dello stesso sono definiti tramite la trasformazione delle entrate
lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di
conversione."
Nella
stessa ottica, va letto l'art 67 del Regolamento che prevede:
" L'istituto delle assicurazioni sociali procede
autonomamente all'accertamento del reddito determinante al di fuori, o in
assenza, della tassazione fiscale applicabile, in particolare, nei seguenti
casi:
d) persone sole che
esercitano un'attività lucrativa o conducono un'esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o un reddito lordo annuo inferiore a fr. 6.000.-
secondo il biennio fiscale determinante."
2.5. Sulla base
della documentazione prodotta dalla ricorrente (doc. _), l'amministrazione ha
correttamente considerato che questa, grazie alla sua attività , poteva
disporre di un reddito mensile medio pari a fr. 3.575 che, trasformato - sulla
base della tabella di conversione ai sensi dell'art 72 REgLCAm - in reddito
imponibile corrisponde a un reddito imponibile annuo di fr. 33.000.-.
La
questione relativa alla tredicesima sollevata dalla ricorrente è irrilevante:
anche facendo astrazione dalla tredicesima mensilità, infatti, il reddito annuo
convertito in reddito imponibile risulterebbe, comunque, superiore al reddito
limite previsto dalla LCAMal (VII).
Ritenuto
che la ricorrente deve essere considerata persona sola - l'art 25 LCAMal non
trova, infatti, in concreto, applicazione - il ricorso deve essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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