AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2001.58
Data decisione, Autorità:
18.10.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00058
cs/cd
Lugano
18 ottobre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen
segretario:
Gianluca
Menghetti
statuendo sull'istanza di revisione del 2
luglio 2001 di
__________,
chiedente la revisione della
sentenza emessa il 16 maggio 2001 da questo Tribunale (inc. __________) nella
causa promossa con ricorso 28 ottobre 2000 contro la decisione del 26
settembre 2000 emanata da
Cassa malati __________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________ è
assicurata contro le malattie presso la __________.
Con
sentenza 16 maggio 2001, il giudice delegato del Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Ivano Ranzanici, ha respinto il ricorso interposto
dall'assicurata contro la decisione del 26 settembre 2000 della __________ che
ha confermato il rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzione di __________, mediante il quale la Cassa malati aveva
preteso il versamento di diverse partecipazioni ai costi, afferenti agli anni
1998 e 1999.
Contro la
predetta decisione non è stato presentato ricorso al TFA.
1.2. In data 2
luglio 2001 __________ ha postulato la revisione della sentenza del 16 maggio
2001 ed ha in particolare rilevato:
"
(…)
- in data
3.2.2000 la __________ ha fatto spiccare precetto esecutivo no. __________ per
il tramite dell'UE di __________, mediante il quale
chiedeva
un versamento di fr. 314.65, a suo dire per diverse
partecipazioni alle spese dovute per costi di cura medica, medicamenti, compreso
le spese per fr. 40.-- (doc. _), dove la ricorrente ha opposto
opposizione il 11.2.2000 per la motivazione che la ricorrente paga le
assicurazioni supplementari; Assicurazione __________, assicurazione per
emergenze, assicurazione per cure e assistenza, assicurazione per malati
cronici che comprendono anche la partecipazione alle spese del 10% (doc. _ e
allegato _(doc. _) attestato assicurazione 2001,(doc. _) attestato ass. 2000
(doc. _) plico di 11 pagine attestati ass. dal 1995 al 1999, attestati
d'assicurazione di base, piú le assicurazioni supplementari dal 1995 al 2001
che la ricorrente paga ed é tutta coperta.
Si
precisa che la data riportata nella sentenza 16/31.5.2001, pag. 1 é errata 3
marzo 2000, in quanto la data dell'intimazione del precetto, é 3.2.2000 (doc.
_).
- In data
4.4.2000 la Cassa Malati __________ ha emanato la decisione formale
sull'opposizione al precetto esecutivo. (doc. _)
Alle
norme dell'art. 80 della Legge Assicurazione Malattie(LAMal) la decisione formale
deve essere emanata entro 30 giorni dall'assicuratore.
I
termini fissati dalla legge sono improrogabili (art. 33 LFOG cpv. 1, art. 129
CPCT), quelli fissati dal giudice possono essere prorogati per motivi
sufficienti e debitamente giustificati se ne é stata fatta domanda prima della
scadenza (art. 33 cpv. 2 LFOG, art. 130 cpv. 2 CPCT).
La decisione formale emessa dalla Cassa Malati __________
é pertanto
tardiva e
va respinta (doc. _), è irricevibile, il ricorso é accolto.
- Il
11.5.2000 (e non 1999 come si trova scritto nella sentenza 16 maggio 2001)
l'assicurata ha interposto opposizione sulla
decisione
in quanto dette spese di partecipazione sono coperte dalle assicurazioni
supplementari che paga l'istante.
Inoltre,
tornava a chiedere le CGA con le panoramica dettagliate, di ogni singola
prestazione che l'assicurata ha diritto (doc. _), sempre rimaste inevase le sue
richieste dalla __________.
- In data
26.9.2000 l'assicurazione __________ ha emanato la decisione su opposizione (doc.
_) dopo 4 mesi e mezzo.
Alle
norme dell'art. 85 Legge sull'Assicurazione malattie (LAMal) la decisione su
opposizione va emessa entro 30 giorni termini stabiliti per legge che non si
possono nè prorogare, nè sospesi per accordo tra le parti art. 33 cpv. 1 LFOG,
art. 129 CPCT).
La decisione su opposizione é pertanto tardiva e va
respinta.
La
legge è uguale per tutti, davanti alla legge si é tutti
uguali
(art. 3) Costituzione Cantonale, (art. 8) Costituzione Federale. I diritti
applicati dalla legge non possono subire
discriminazioni,
ma un equo processo, parità di diritti, e uguaglianza. Pertanto la decisione su
opposizione del 28.9.2000 è tardiva e va respinta senza neppure entrare nel
merito. (doc. _) in quanto é irricevibile. La sentenza 16.5.01 é gravemente
viziata di forma.
-
Con
scritto 7 maggio 2001 questa Corte ha richiamato c/o la Cassa Malati __________
all'Ufficio giuridico di __________ le condizioni d'assicurazione applicabili
nel 1998/1999 alle assicurazioni complementari concluse con __________ (in
particolare, la __________, l'assicurazione per emergenze, l'assicurazione
per cure e assistenza e l'assicurazione complementare di cura medica per malati
cronici, che la __________ ha trasmesso in data 10.5.2001 (doc. _,
doc. _ con allegato 11, 12, 13, 14), che con scritto 14 maggio 2001
questa Corte ha trasmesso a __________.
-
Che
questa Corte con sentenza 16 maggio 01 conclude addirittura che
"l'obiezione secondo cui le partecipazioni ai costi avrebbero dovuto
venire assunte dalle assicurazioni complementari stipulate dalla ricorrente, appare
manifestamente infondata. In effetti, l'art. 15.12 delle condizioni
generali d'assicurazione (CGA, ed. 1997) assicurazione standard _________,
assicurazione per costi di guarigione, relative alle assicurazioni complementari
alla LAMal (cfr. art. 1), prevede espressamente che non sono assicurate le
partecipazioni ai costi, le aliquote dei pazienti e la spese (cfr. doc. _ e
allegato -; per le assicurazioni "per cure e assistenza" e per
"emergenze" una disposizione del medesimo tenore é prevista all'art.
13.10 e 13.8 (doc. _).
Che su
questo tema si è pronunciata con due sentenze del 25 ottobre 2000 e del 20
novembre 2000 l'allora giudice delegata, non ancora cresciute in giudicate, in
quanto impugnate al TFA dall'interessata;
che
a titolo abbondanziale va evidenziato che l'assicurata confonde le
partecipazioni ai costi previste dall'LAMal con quanto prevista all'art 9
dell'assicurazione complementare di cura medica per malati cronici (doc.
_). Secondo questa norma infatti la partecipazione percentuale alle spese relativa
però all'assicurazione complementare e non all'assicurazione sociale
secondo LAMal - non viene applicata su prestazioni con importi di entità
limitata". La sentenza è arbitraria.
- Sia
dalle condizioni generali assicurazione (CGA) di base (sociale),che
dalle condizioni generali assicurazioni
(CGA)
complementari (doc. _ e allegato 11, 12, 13, 14), le obiezioni
di __________, che secondo cui le
partecipazioni
ai costi avrebbero dovute venire assunte
dalle
assicurazioni complementari stipulate dalla ricorrente, non appaiono
assolutamente "manifestamente infondate" ma fondate. Secondo
cui, solo chi é cieco e non vede, oppure chi è analfabeta che non sa leggere non
può prendere atto che in tutte le condizioni generali delle assicurazioni
complementari, le partecipazioni ai costi devono essere assunte dalla
__________.
Le partecipazioni ai costi sono state abrogate
anche
nelle
condizioni generali (CGA) assicurazione di base
(doc.
_), (doc. _ e allegati _) assicurazioni
complementari.
Nell'allegato
_ (Assicurazione __________) (art. 6) si legge : Ritardo dei
pagamenti del contraente
d'assicurazione:
Dopo 30 giorni dalla scadenza della fattura, si applicano gli interessi di
mora per i premi, e partecipazioni alle spese oppure altri pagamenti
(doc. _).
Quindi
l'obiezione della ricorrente è fondatissima,
è quella di questo giudice che è infondata, ritenuto che l'art. 15.12 e
15.13 sono in stretto collegamento all'art. 6, quindi risultano pacificamente
assicurate le partecipazioni alle spese nelle CGA complementare
"__________, assicurazione".
(Art.
7):Partecipazione alle spese : Per gli assicurati si applicano gli importi
di franchigia riportati sulla polizza e, se non indicato diversamente, si
applica una quota-parte generale del 10%. Sulle prestazioni con limitazione
d'importo,
come pure sulle prestazioni per soggiorni ospedalieri, non si applica la
quota-parte percentuale
(doc.
_).
(Art.
9): Modifica delle tariffe dei premi delle
regolamentazioni
sulla partecipazione alle spese come pure delle condizioni generali
d'assicurazione (CGA) per singole prestazioni;(doc. _)
(Art.
9.1) : In caso di cambiamento delle tariffe dei premi o delle regolamentazioni della
partecipazione alle spese (franchigia, quota-parte) possiamo adattare il
contratto.
(doc.
_)
(Art.
- : Carattere d'assicurazione complementare:
Tutte
le prestazioni sono assicurate in modo particolare a complemento
dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie
(LAMal). Oltre al (Conto Salute) (art. 19)
(doc.
) che come si può constatare le condizioni generali assicurazione (CGA)
"_________" comprendono anche la partecipazione alle spese. E' stata
abrogata anche nelle (CGA di base Cap. VIII doc. _) ediz. gennaio 1996,
valevoli tuttora.
Si prende anche atto all'art. 15.17 e si
legge:
Le
liste e gli elenchi citati nelle CGA che forniscono dettagli sulle prestazioni
o sui fornitori di prestazioni autorizzati, a Sua richiesta sono messi a
disposizione in qualsiasi momento. (doc. _).
Mentre
la ricorrente ne ha fatto continuamente esplicite
richieste
all'__________ e, nonostante è un suo diritto, come ben chiaramente si
trova scritto in tutte le CGA
complementari
di assicurazioni, non le sono mai state trasmesse né le condizioni generali
d'assicurazioni CGA ,ne tantomeno le sono state trasmesse le liste e gli
elenchi dettagliati sulle prestazioni e sui fornitori. (doc. _)
Questa
è una grave violazione dei diritti e abuso che non possono essere sottaciuti e
questa Corte non interviene neppure. Mentre si legge, addirittura, a
pagina 3 della sentenza del 16 maggio di questa Corte, testualmente queste
parole:
"che
questa Corte non può neppure esaminare la richiesta della ricorrente tendente
alla trasmissione di tutte le prestazioni riconosciute dall'assicurazione
sociale e da quelle complementari nel caso concreto così come la comunicazione
dell'eventuale aumento del premio.
A questo
punto si chiede a questa Corte e a questo Giudice:
Se
questa Corte non può esaminare la richiesta, a chi si
deve
rivolgere l'assicurata affinché i suoi diritti vengono rispettati? Ritenuto
che èesclusivamente compito
di
questa Corte se l'assicuratore viola i diritti dell'assicurato, a fare
rispettare tutti i diritti dell'assicurato?
Tutta
la sentenza èarbitraria, viola tutti
i diritti di legge dell'assicurata, non é imparziale, ma èparziale, è
favoreggiamento,
anziché di far rispettare, questa Corte, all'assicuratore tutti i diritti
dell'assicurato.
E'
veramente discriminatoria una simile decisione e deludente, ci si chiede : come
si può credere nella giustizia se anche la giustizia viola tutti i diritti del
cittadino ?
Ma
esiste veramente la giustizia ? oppure bisogna farsela da soli visto che la
giustizia non esiste ? perchè é veramente umiliante e inaccettabile.
Richiamo:
(doc.
_ e allegato _)
- Stessa cosa dicasi per quanto concerne
l'assicurazione
complementare
"Per cure e assistenza" delle condizioni generali
d'assicurazione (CGA) (doc. _ e allegato 12)
(art.
1, art. 6).
L'art.
13.10 e 13.11) fanno integralmente parte dell'art. 6, riferimento, in caso
di ritardo, dopo 30 giorni dalla scadenza della fattura, si applicano le
partecipazioni alle spese ecc.. (doc._) Contrariamente alle conclusioni di
questo Giudice, l'interpretazione data, non ècorretta, non corrisponde esattamente alle prestazioni
riconosciute nelle condizioni generali (CGA) d'assicurazione. Ritenuto che,
l'art. 6, l'art. 13.10 e 13.11, sono esplicitamente chiari che la ricorrente
non deve corrispondere all'assicurazione __________ le partecipazioni alle
spese, e l'obiezione sollevata dalla ricorrente è fondatissima, la decisione su opposizione della Cassa Malati
__________ èrespinta, il ricorso é
accolto.
Stessa
cosa si legge all'art. 13.13 "liste e elenchi" e di come tutti
i diritti della ricorrente sono stati violati, sia dall'assicuratore che da
questa Corte, "da questo Giudice".
Richiamo
:(doc. _ e allegato _) condizioni generali(CGA) per cura e assistenza.
- Le
stesse prestazioni sono riconosciute nelle condizioni generali (CGA)
dell'assicurazione complementare "Per emergenze" (doc. _ e
allegato 13) (art. 1, art. 6, art. 13.8, art. 13.9, art. 13.11).
L'art.
13.8 e 13.9 é in stretto riferimento all'art. 6; "Ritardo nei
pagamenti del contraente" Dopo 30 giorni dalla fattura si applicano, gli
interessi di mora per i premi, le partecipazioni alle spese oppure altri
pagamenti (doc. _).
Solo
un cieco o un analfabeta che non vede o non sa leggere non può prendere atto
dei suoi diritti nelle (CGA).
Oltre
alla violazione dei diritti alle norme dell'art. 13.11 delle (CGA), che questo
Giudice, anziché prendere i dovuti e immediati provvedimenti contro la Cassa Malati __________ e fare
rispettare
i diritti dell'assicurata, e farle trasmettere tutte le condizioni generali
delle assicurazioni sia dell'assicurazione di base che delle assicurazioni
complementari con le dovute liste/elenchi dettagliati sulle prestazioni
riconosciute compreso gli statuti e i regolamenti, come di diritto, sacrosanto,
per legge dell'assicurata, abusa
addirittura di autorità, concludendo nella sentenza, che questa Corte non
può neppure esaminare la richiesta della ricorrente, (Si chiede a questa
Corte: Cosa può esaminare)? Quanto in realtà erano i primi provvedimenti che
questa Corte avrebbe dovuto prendere quando ha ricevuto il ricorso della
ricorrente con l'esplicita richiesta, come pure ne era già stata fatta
richiesta nei tre ricorsi precedenti.
Richiamo
: (doc. _ e allegato
13) condizioni generali ass. (CGA) per emergenze.
- Stessa
cosa dicasi per quanto concerne l'assicurazione supplementare di "Cura
medica e dei medicamenti per malati cronici" (doc. _ e allegato _)
(art. 9) delle condizioni generali (CGA) "Partecipazione alle spese"
recita:
Di
principio, vanno applicate le disposizioni sulla
partecipazione
alle spese per trattamenti ambulatoriali. Su prestazioni con importi di entità
limitata non viene però applicata la partecipazione percentuale alle spese.
Inoltre, se per lo stesso caso di malattia si versano sia prestazioni secondo
il presente regolamento che secondo quello dell'assicurazione di base della
cura medica e dei medicamenti, la franchigia viene richiesta una sola volta
(doc. _).
Richiamo
: (doc. _ e allegato _) delle condizioni generali (CGA) di cura medica e
medicamenti per malati cronici supplementare.
- Che questo Giudice conclude nella sentenza
addirittura
che
a titolo abbondanziale va evidenziato che l'assicurata
confonde
le partecipazioni ai costi previste dalla LAMal con quanto previsto all'art. 9
dell'assicurazione complementare di cura medica per malati cronici (doc.
_). Secondo questa norma infatti la partecipazione percentuale alle
spese-relativa
però all'assicurazione complementare non all'assicurazione sociale secondo la
LAMal non viene
applicata
su prestazioni con importi di entità limitata. E' umiliante, ritenuto che
l'art. 9 di questa assicurazione, come pure l'art. 6, 7, 9, 15.12, 15.13 delle
(CGA) "__________" parlano molto chiaro che la partecipazione alle
spese deve essere assunta dalla , oltre all'art. 3.4 di questa
assicurazione "", che mi era sfuggito, che recita:
"
Per modifiche dei premi, delle regole di partecipazione alle spese,
della regolamentazione per il ribasso per mancanza di prestazioni come pure
delle condizioni generali d'assicurazione si applicano gli art. 8 e 9 ",
come pure l'art. 6, 13.10 e 13.11 dell'assicurazione complementare (CGA)
per cure e assistenza, e l'art. 6, 13.8 e 13,9, per emergenze,
non sfuggono neppure ad un cieco o ad un analfabeta tutto quanto e riportato
da tutti questi articoli nelle condizioni generali delle assicurazioni.
- Ritenuto
come la ricorrente ancora con opposizione su
decisione
4.4.2000 ha richiesto all'assicurazione __________ (doc. _) di trasmettergli la
panoramica dettaglio a delle prestazioni
riconosciute,
oltre che ogni anno devono essere trasmesse con il certificato d'assicurazione
anche le (CGA) di ogni tipo che
l'assicurato
ha stipulato oltre ai regolamenti e agli statuti. L'assicurato non deve solo
pagare senza mai essere messo a conoscenza dei suoi diritti, quindi é questa
Corte che deve intervenire. Basta esaminare il (doc. ) e notare che perfino, anche
sulle prestazioni coperte dall'assicurazione "_________" ha
applicato la partecipazione del 10 %, quanto in precedenza non l'ha applicata
mai. Si richiamano i ricorsi precedenti con i conteggi prodotti.
- Ritenuto
che questo Giudice, di cui se ne chiede la ricusa, ha concluso nella decisione
16.5.2001 a pag. 5, "che l'assicurata confonde la partecipazione ai costi
previsti dalla LAMal con quanto Previsto all'art. 9 dell'assicurazione complementare
per malati cronici (doc. _) che secondo questa norma infatti la
partecipazione
percentuale alle spese-relativa però all'assicurazione complementare e non
all'assicurazione sociale secondo la LAMal non viene applicata su prestazioni
con importi di entità limitata"; voglia dare il giudizio in merito a
tutti i conteggi che l'assicurazione __________ non ha applicato la
partecipazioni alle spese "e non sono pochi ma sono tanti sia sui
medicamenti che cure mediche.
Tanto
per citarne qualcuno proprio prodotti in questo incarto anche (doc. ) plico di
2 fogli conteggio __________ del 15.2000 su fr. 63.30 e fr. 78.60, medicamenti che concernono l'ass. obbligatoria
senza nessuna partecipazione alle spese, mentre su fr. 51.15,
medicamenti riconosciuti con l'assicurazione complementare "_________",
é stata applicata la partecipazione del 10% per un importo di fr. 5.10. E' veramente inconcepibile.
Come
pure sempre al (doc. ) terzo foglio conteggio no._________ del 23.3.2000, su fr. 499.15, medicamenti assicurazione obbligatoria nessuna
partecipazione alle spese. Si chiede a questa Corte di fare chiarezza in
merito, le conclusioni nella sentenza contrastano.
Si
richiama: il doc. _ plico di 3 fogli, e tutti gli altri conteggi.
Si
produce: ancora un plico di 6 pagine (di 5 conteggi) per cure
assicurazione obbligatoria senza nessuna partecipazione alle spese (doc. _), e
tutti i conteggi prodotti con i ricorsi precedenti a questa Corte.
Si
richiama : L'incart. no. __________ c/o questa Corte, inc. no. __________,
inc. no. __________, inc. __________ conteggi.
Ci
si chiede: come questo Giudice abbia potuto giungere ad una simile
conclusione, ritenuto la documentazione agli atti.
- Oltre
alle conclusioni errate sulla partecipazione alle spese,
come
sopra esposto, si nota che la __________ ha prodotto nei ricorsi precedenti il
(doc. _ e _) nel 1999 delle condizioni generali
dell'assicurazione obbligatorie, dove nel (doc. _)
sono state
abrogate
"al Capitolo VIII" la partecipazione alle spese, edizione valevole
dal mese di gennaio 1996.
Il
(doc. _) è stato prodotto dalla ricorrente sotto la dicitura
(doc.
_) ed é stato anche prodotto il (doc. _ e il doc. _) in questa
procedura
che si richiamano agli atti.
Il
(doc. _. il doc. _, il doc. _, in particolare (nel doc. _) é pacificamente
provato che la partecipazione alle spese é stata abrogata anche nelle
Condizioni Generali d'Assicurazione
(CGA) obbligatoria. Richiamo: (doc. _).
Ritenuto
che questi documenti sono stati prodotti in causa dalla convenuta, mi vedo
pertanto costretta, se del caso, ad
annunciare
il caso al Dipartimento Opere Sociali della Sanità a Bellinzona e
contemporaneamente a Berna, perché la partecipazione
dal 1.1.96 é stata abrogata anche nelle CGA
di base, tuttora valide (doc. _).
Stà di fatto che nel certificato d'assicurazione dal 1999
al
2001, neppure
la franchigia é stata menzionata negli Attestati d'Assicurazione, e la
__________ pretende una franchigia di fr, 400.--
?.
Richiamo: (doc. _) "Attestato del 1999, 2000
e 2001".
Si
constata che è una continua truffa e inganno nei confronti dell'assicurata,
astenendosi inoltre, continuamente, di trasmettere la lista dettagliata delle
prestazioni assicurate, le CGA, i regolamenti, gli statuti ecc. di tutte le
assicurazioni complementari, compreso l'assicurazione obbligatoria, e
questa Corte anziché intervenire severamente e fare rispettare i diritti
dell'assicurato favoreggia anche l'assicurazione, quanto magari un assicurato
(come la ricorrente) fa dei grossi sacrifici per pagarle le assicurazioni
complementari.
-
Molto
sorprendente ed arbitraria é la conclusione del giudice __________ nella
sentenza del 16.5.2001 a pagina 3, ed e particolarmente su queste conclusioni
che si domanda la revisione della sentenza, e dai nuovi documenti (doc. _ e
allegato,11,12,13,14) richiamati c/o la convenuta, e per prescrizione
termini decisioni.
-
Che
le censure formali sollevate dalla ricorrente circa l'intempestività
della decisione formale del 4 settembre (che in realtà deve essere scritto 4
aprile) 2000 e della successiva decisione su opposizione del 26 settembre 2000 sono
infondate e quindi vanno respinte;
-
Che
l'interessata non ha chiesto espressamente alla __________ di emanare una
decisione formale, che è stata pronunciata spontaneamente dalla Cassa in data 4
aprile 2000 (Doc. _ e _);di cui poco si capisce il riferimento della
seconda D, che sicuramente si riferisce al (doc. _);
-
Che
alla luce di questi fatti la decisione 4 aprile 2000 non può essere considerata
tardiva; Ci si chiede: poi cosa ancora?
-
Che
anche se dovesse essere considerata tale la censura dell'assicurata non
potrebbe essere accolta in quanto a sua volta tardiva :l'interessata avrebbe
infatti dovuto procedere conformemente a quanto previsto all
art, 80 cpv. 2 LAMal, (che in realtà l'art. non è 80,
ma è 86 cpv. 2 LAMal), secondo cui "ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, malgrado la
domanda dell'interessato, non notifica alcuna decisione e decisione su
opposizione";
-
Che l'assicurata non ha
proceduto in tale senso;
-
Che
per gli stessi motivi va respinta la censura relativa
all'intempestività dell'emanazione della decisione su
opposizione;
Che, in effetti, l'assicurata non ha presentato ricorso ai sensi
dell'art. 80 cpv. 2 LAMal (IN REALTÀ' L'ART. E' 86
cpv. 2 LAMal, e NON 80), accettato implicitamente i tempi applicati dalla
Cassa malati per emanare a decisione;
-
Che le censure sono pertanto irricevibili;
-
Nella
misura in cui è ricevibile, il
ricorso è respinto. Di conseguenza la
decisione su opposizione è confermata.
-
Contrariamente
alle conclusioni del Giudice __________ si fa notare che le censure formali
sollevate dalla ricorrente circa l'intempestività della decisione formale del
4 aprile 2000 non risultano affatto infondate, nè tantomeno della successiva
decisione su opposizione del 26.9.2000 emanate dalla __________, pertanto sono
ammissibili alle norme di legge, (art. 129 CPCT), che recita:
I
termini stabiliti dalla legge per il compimento degli atti del processo sono
perentori; NON possono essere abbreviati né sospesi per accordo delle parti.
(Art. 33 cpv. 1 LFOG) recita:
I
termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.
La
Legge Federale sull'Assicurazione malattia (LAMal)
(art.
80 cpv. 1) stabilisce un termine di 30 giorni all'assicuratore, se l'assicurato
non accetta una soluzione, per emanare la decisione.
Inoltre al cpv. 2 la legge impone
all'assicuratore, che la
decisione deve essere motivata e
indicare il rimedio giuridico.
Al contrario; non impone all'assicurato
che ne deve fare
espressamente
richiesta di emanare la decisione formale, e come stranamente, arbitrariamente,
con abuso di autorità,
fantasiosamente,
si legge nella decisione del giudice __________ che è stata pronunciata spontaneamente dalla Cassa in data
4
aprile 2000.
Che
alla luce dei fatti, si prende nota che, succedono cose
dell'altro
mondo, inimmaginabili, che in base alle norme chiare ed esplicitamente limpide
della legge, sono veramente
inammissibile
e vergognose per la giustizia, é un disonore, è
solo favoreggiamento e non un equo processo, in quanto violano la legge
le conclusioni (l'art. 3) della Costituzione Cantonale,(l'art 7,8,9) della
Costituzione Federale e le norme di legge di procedura, come sopra richiamate,
é contro la buona fede e la dignità umana la sentenza del 16.5.2001 emanata dal
giudice __________.
Ritenuto
che contrariamente alla decisione del Giudice
__________,
la censura della ricorrente é accolta, in quanto
l'interessata
non avrebbe dovuto procedere, assolutamente, come stranamente si legge nella
sentenza, conformemente all'art. 86 (e non 80 cpv. 2 LAMal).
Secondo
cui il cpv. 2 dell'art. 86 della LAMal, la ricorrente può interporre
ricorso anche se l'assicuratore malgrado la domanda dell'interessato non
notifica alcuna decisione o decisione su opposizione.
In nessun caso obbliga all'assicurata che deve
presentare
ricorso
"come fantasiosamente si legge nella sentenza" l'art. 86 cpv. 2
LAMal, ma che può essere interposto ricorso.
Ritenuto
che il termine fissato per legge e di 30 giorni, e non é prorogabile neppure
con accordo tra le parti ne dal giudice, é compito della convenuta,
presentare, ed emanare la decisione nei termini prestabiliti dalla legge,
pertanto sia la decisione formale che la decisione su opposizione sono tardive,
sono inammissibili e vanno respinte e il ricorso accolto.
- Stà di
fatto che la ricorrente in data 26 giugno 1997 ha
presentato
ricorso presso questa Corte, il ricorso e stato
dichiarato
irricevibile, che poteva essere presentato soltanto dopo che la cassa aveva
emanato una decisione su opposizione, cosa che la ricorrente ha fatto nella
procedura che ci occupa, ha presentato ricorso solo dopo che la
__________ ha emanato la decisione su opposizione, pertanto il ricorso é
accolto in quanto rispetta tutte le normali forme di procedura che la legge
prevede e la decisione formale e la decisione su opposizione vanno respinte in
quanto tardive alle norme dell'art. 80 e 85 LAMal (doc. _) e la sentenza
16.5.2001 annullata.
Si
produce : Sentenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni 22.9.1997, inc.
no. __________ (doc. _)
Richiamo incarto c/o questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI:
richiamato
gli articoli di legge come sopra citato e tutti quelli che fanno al caso, e la
ricusazione del giudice __________, ritenuto che la sentenza è gravemente
viziata di norme formali,
SI CHIEDE GIUDICARE:
- L'istanza
di revisione é accolta, il ricorso presentato da __________ il 28.10.2000 é
accolto la decisione 16 maggio del giudice __________ è annullata per abuso di
potere.
§. Di conseguenza la decisione formale e la decisione
su
opposizione
emanate dalla Cassa Malati __________, sono inammissibili, e vanno respinte,
per perenzione dei termini alle norme dell'art. 80 e 85 LAMal, termini
stabiliti per legge. La ricorrente, inoltre, nulla deve alla __________, come
sopra motivato e come risulta dai documenti per partecipazione spese.
- Si
chiede di fare ordine alla __________ come richiesto al punto 3 del ricorso
presentato il 28.10.2000." (cfr. doc. _)
1.3. Con
osservazioni del 25 luglio 2001 la __________ ha osservato:
"
(…)
Ora, l'istanza presentata da __________ - che
avverso la sentenza 16.05.2001 del TCA non ha adito il Tribunale federale delle
assicurazioni - mira unicamente ad un nuovo apprezzamento giuridico di fatti
già precedentemente noti, rispettivamente ad un nuovo giudizio su questioni
giuridiche ed è come tale inammissibile. Per tali motivi la revisione è infatti
esclusa (cfr. A Kölz und I. Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo, 1998, pag. 259; cfr. DTF 119 V
184).
L'istanza si palesa altresì inammissibile per
assenza del requisito di capacità processuale.
Alla luce di tali considerazioni chiediamo quindi
che l'istanza di revisione presentata da __________ sia dichiarata
inammissibile." (doc. _)
1.4. Con sentenza
del 5 settembre 2001 il TCA ha respinto la l'istanza tendente alla ricusa del
giudice __________.
1.5. Pendente
causa l'insorgente ha fatto pervenire le seguenti osservazioni:
"
(…)
IN FATTO ED IN DIRITTO:
In data 03.02.2000 la __________ ha fatto spiccare precetto
esecutivo no. __________, per il tramite dell'UE di __________, nei confronti
della ricorrente per un importo di fr. 314.65
oltre le spese del precetto esecutivo di
fr. 30.-- importo totale di fr. 344.65, al quale la ricorrente ha
opposto integrale opposizione in data 11.02.2000 (doc. _).
In data 04.04 2000 la __________ ha emanato la decisione formale (dopo
2 mesi), (doc. _).
Alle norme dell'art. 80 LAMal cpv. 1, la decisione formale
deve essere emanata entro il termine di 30 giorni, la stessa é
inammissibile e va respinta, in quanto, é tardiva.
Pertanto, già solo per tale motivo, non si entra neppure
nel merito, della decisione formale della convenuta, non essendo stata emanata nei
termini di 30 giorni come prevede la legge.
Oltre che l'attrice nulla deve, alla convenuta, essendo coperta, totalmente,
dalle assicurazioni complementari che paga.
(L'art. 129 CPCT) recita. "I termini stabiliti
dalla legge per il compimento degli atti del processo sono perentori; non
possono essere abbreviati né prorogati né sospesi per accordo delle parti."
(L'art. 33, cpv.1, LPF) recita: "I
termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati".
(L'art. 80, cpv. 1, LAMal) recita:"Se
l'assicurato non accetta una risoluzione dell'assicuratore, quest'ultimo deve
emanare una decisione scritta entro 30 qiorni a decorrere
dall'esplicita domanda dell'assicurato"
Ritenuto la tardività della decisione formale emanata dalla
convenuta il 04.04.00 (doc. _) é, formalmente inammissibile e va
respinta senza entrare nel merito.
In data 11.05.2000 (doc. _) l'assicurata ha interposto
regolare opposizione sulla decisione formale nei termini stabiliti dalla legge.
(art. 85 LAMal cpv. 1).
In data 26.09.2000 la __________ ha emanato la decisione su
opposizione, dopo la bellezza di 4 mesi e mezzo (doc. _),
pertanto, la decisione su opposizione, é estremamente tardiva e, va
pertanto respinta non essendo stata emanata nel termine di 30 giorni (art.
85 LAMal).
Pertanto, già solo per tale motivazione, non si entra
neppure nel merito della decisione su opposizione in quanto é inammissibile.
Alle norme dell'art. 85, cpv. 1, LAMal, la decisione
su opposizione deve essere emanata, a norma di legge, entro 30 qiorni;
I termini stabiliti dalla legge, sono perentori, non
possono essere modificati. (art. 129 CPC), (art. 33 LPF), (art. 101 CPC).
II cpv. 2, LAMal recita: "Le decisioni
su opposizioni devono essere motivate e indicare il rimedio giuridico" .
II cpv. 4, LAMal recita: "L'assicurazione non
può subordinare la notifica della decisione su opposizione all'esaurimento di
eventuali procedure interne del ricorso".
Oltre che l'attrice nulla deve, alla __________, in quanto é
"TOTALMENTE COPERTA IN TUTTO" dalle
assicurazioni complementari che paga. Si fa osservare, a paq. 2, punto
1.1, della decisione su opposizione, che la convenuta agisce sempre con
comportamento ingannevole non occorrono commenti, infatti si legge: "Negli
anni 1998 e 1999 la copertura assicurativa comprendeva fra l'altro
l'assicurazione obbliqatoria delle cure medico sanitarie".
(doc. _)
Praticamente, la convenuta, non fa nessun accenno alle
assicurazioni complementari che pagava l'assicurata, ma afferma che la
copertura assicurativa, dell'attrice, negli anni 1998 e 1999 non comprendeva
le assicurazioni complementari, a suo dire, comprendeva solo
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie e nient'altro.
La convenuta afferma il falso e non la vero, ritenuto che,
l'assicurata, anche nel 1998 e 1999 pagava, e paga tuttora, le
assicurazioni complementari. (doc. _).
PROVE: attestato panoramica dei premi 1998, pag. 2, (doc.
_), attestato panoramica dei premi 1999, pag. 2, (doc. _),
attestato panoramica dei premi 2000. pag. 2, (doc. _),
attestato panoramica dei premi 2001, pag. 2, (doc. _)
AI punto 2.1 della decisione su opposizione (doc.
_) si legge: "Nella questione in oggetto la controversia verte
sul fatto di sapere se il pagamento arretrato delle partecipazioni ai costi nell'ambito
dell'assicurazione obbligatoria per le cure medico - sanitarie per il periodo
dal 21.08.1998 al 14.09.1999 (inclusive fr. 40.--
spese) é stato conteggiato correttamente e se tale debito sussiste
tutt'oqqi ".
Oltre che la decisione su opposizione così come é stata impostata,
non sembra che la convenuta l'abbia indirizzata all'attrice, ma
tutt'altro. Sembra che la decisione su opposizione l'abbia indirizzata,
direttamente al lodevole Tribunale delle assicurazioni. Infatti, nella
decisione su opposizione, indirizzato direttamente all'attrice risulta solo
l'indirizzo e il nome), mentre il contenuto dello scritto non é affatto
indirizzato all'assicurata (doc. _). Pertanto, oltre alla tardività, é
integralmente contestata, anche in questo senso, la decisione su opposizione
della convenuta, ritenuto che il contenuto della decisione su opposizione deve
essere indirizzato all'assicurata e non a terzi.
AI considerato 2.1, pag. 2, della decisione
su opposizione si fa inoltre osservare che l'istante oltre che nulla deve
pagare per la partecipazione ai costi, alla __________, in quanto é TOTALMENTE
COPERTA con le assicurazioni complementari che paga, si nota che la
convenuta fa riferimento, esclusivamente, "alle
partecipazioni ai costi nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per cure
medico sanitarie per il periodo dal 21.08.1998 al 14.09.1999 per un
importo di fr. 313.65 " (doc. _).
Nonostante, la convenuta, fa riferimento a partecipazioni ai costi
per cure medico sanitarie per l'anno 1998 e 1999, solo nell'ambito
dell'assicurazione obbligatoria. Contrariamente, in riferimento all'anno 1998,
nel conteggio allestito dalla convenuta stessa (doc. _), si nota che a
carico dell'assicurata non risulta nessuna partecipazione
ai costi per cure medico sanitarie nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria,
mentre nel 1999 le é stata applicata dalla __________, per le stesse
prestazioni la partecipazione ai costi (e più precisamente per gli
stessi medicamenti). Perché ?
Si nota che la convenuta agisce, continuamente, con
comportamento ingannevole, disonesto e disumano nei confronti dell'attrice. Ha
fatto addirittura spiccare precetto esecutivo, nei suoi confronti, per un
importo di fr. 314.65
più le spese del precetto esecutivo. Un simile comportamento è
inammissibile, inaccettabile, inumano, supera ogni limite di disonestà e di
inganno, é veramente vergognoso.
Infatti, nel conteggio (doc. _), la richiesta di pretesa
avanzata dalla convenuta, di fr. 314.65,
si riferisce a tutt'altro che "all'assicurazione obbligatoria
per le cure mediche sanitarie", il comportamento ingannevole della
convenuta la dice lunga nel suo modo di agire.
Inoltre si fa osservare che, per quanto concerne le prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria per cure medico sanitarie come, stranamente,
la convenuta afferma, nel conteggio del 1998 pag. 1 e 2, (doc. _),
allestito dalla convenuta, non é stata applicata nessuna partecipazione
ai costi nel 1998. Ciò conferma, integralmente, che effettivamente l'assicurata
non deve pagare nessuna partecipazione ai costi, mentre le viene
applicata dalla convenuta, arbitrariamente, abusivamente e con inganno quando
fa comodo ad essa, pertanto ne dovrà rispondere di questo suo comportamento
anomalo, ed estremamente strano, di applicare la partecipazione
ai costi.
Contrariamente, si nota che le partecipazioni ai costi pretese
dalla __________, menzionate per l'anno 1998 si riferiscono tutte,
esclusivamente, "ALL'ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE __________
" per un importo di fr. 45.25,
(doc. _) e non si riferiscono assolutamente alle partecipazioni ai costi
dell'assicurazione obbligatoria per cure mediche sanitarie come, stranamente,
con inganno la convenuta afferma nella decisione su opposizione (doc. _),
punto 2.1, pag. 2.
Le pretese avanzate della convenuta sono infondate, e sono in
contraddittorie con i veri fatti e vanno pertanto integralmente respinte. Per
contro il ricorso e la domanda di revisione della sentenza, presentati
dall'istante, ritenuta la fondatezza che, l'assicurata, é integralmente
coperta "TOTALE", come da prove agli atti, dalle
vicissitudini, dai fatti, e dal comportamento ingannevole della convenuta,
sono integralmente accolti, in quanto, é integralmente provato che l'assicurata
non deve versare nessuna partecipazione ai costi, in generale,
in quanto la partecipazione ai costi é coperta totalmente
dalle assicurazioni complementari che l'assicurata paga.
Mentre per quanto concerne la partecipazione ai costi per l'anno
1999, nel conteggio pag. 2 e 3, (doc. ), si nota che, la
convenuta, chiede la partecipazione ai costi sia per quanto concerne
l'assicurazione complementare "_________", sia per quanto concerne
l'assicurazione obbligatoria per cure mediche sanitarie, pur trattandosi
delle stesse prestazioni medico sanitarie, e più precisamente, "degli
stessi farmaci", sui quali, nell'anno 1998, la
convenuta non ha applicata nessuna partecipazione ai costi nell'ambito
dell'assicurazione obbligatoria per cure mediche
sanitarie. Contrariamente alla
partecipazione ai costi che, la convenuta, ha applicato e pretende per
l'anno 1999, di cui poco si capisce il perché, trattasi degli stessi
farmaci, "DELLE STESSE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE MEDICO
SANITARIE". (doc. _).
La convenuta é invitata a
motivare a questo punto questo suo strano atteggiamento, di pretesa, di
partecipazione ai costi per l'anno 1999. Ritenuto il suo agire ingannevole
nei confronti dell'assicurata, deve provare, "CON PROVE FONDATE E CONCRETE" il perché per
l'anno 1998 non ha applicata la partecipazione ai costi, contrariamente, per
l'anno 1999 l'ha applicata, ritenuto che, le assicurazioni complementari non
hanno subìto nessun cambiamento né, nel 1999, né tuttora?
Come pure é tenuta a motivare,
concretamente, anche il perché la partecipazione ai costi degli anni anteriori
al 1998, non é stata quasi mai applicata. Come pure per quanto concerne
gli anni posteriore al 1999, contrariamente, é stata in seguito quasi sempre applicata,
ritenuto che le assicurazioni complementari non hanno subìto nessun
cambiamento in merito?
Si richiama: il conteggio dettagliato delle partecipazioni ai costi allestito
dalla __________,(doc. _)
PROVE:
attestato di assicurazione "Panoramica dei premi" del 1998,
pag. 2, (doc. _)
attestato
di assicurazione "Panoramica dei premi" del 1999, pag. 2, (doc. _)
Che la partecipazione alle spese
è coperta dalle assicurazioni complementari, pagate dall'assicurata, lo
prova anche "L'APPENDICE - Condizioni qenerali d'assicurazione (
CGA) -"Capitolo VIII" - Partecipazione alle spese Art. 57, 58,
59, 60, 61, 62 pag. 1 (ABROGATI), (doc. _)
A pag. 3 si legge: "Capitolo VIII" - Partecipazione alle
spese
da- Art. 57 fino all'art. 62
compreso - Abrogati dal 1.1.1996.
(doc. _).
Quindi, dai documenti già
prodotti in causa risulta chiaramente che, la partecipazione alle spese e stata
abrogata anche in merito all'assicurazione obbligatoria per le cure medico
sanitarie dal 1.1.1996 (doc. _)
II (doc. _) che si
produce, "ASSICURAZIONE __________ " nel quale
si legge: "Copertura integrale dei costi in tutta la Svizzera presso
medici, chiropratici, levatrici, logopedisti, fisioterapisti, ergoterapisti,
infermiere e infermieri riconosciuti''.
"Copertura integrale dei costi in tutta la Svizzera nella
divisione comune di ospedali pubblici e privati (elenco degli ospedali secondo
la LAMal) ecc. ecc." che va ad affiancare il (doc. _)
Come pure si produce il (doc. _) nel quale si legge:
"Per le esiqenze individuali, le assicurazioni
complementari; L'ASSICURAZIONE __________ é a carattere
complementare della LAMal, ideata, PER UNA TOTALE ASSISTENZA MEDICA DI BASE.
L'assicurazione __________ offre la libera scelta del medico e ospedale in tutta
la Svizzera (reparto comune) ecc.". Pertanto, anche questo documento,
va ad affiancare il (doc. _).
PROVE: (doc. _, _) che si producono che, l'attrice
ha potuto recuperare dal bollettino che la __________ trasmette 2-3 volte
all'anno agli assicurati.
Che purtroppo, questa lodevole Corte ne é a conoscenza
dell'impossibilità di poter produrre; l'attrice, l'intera documentazione che
concerne le assicurazioni complementari, in quanto, é stata richiesta per
l'ennesima volta, alla convenuta, che purtroppo é rimasta sempre sorda
ad ogni rimostranza dell'attrice, nonostante é un sacrosanto diritto
dell'assicurata di ricevere tutto quanto le concerne; in merito alla
stipulazione dei contratti assicurativi, come per esempio, le condizioni
generali di tutte le assicurazioni,
regolamenti, statuti, liste dettagliate ecc..
AI contrario, la convenuta, non trasmette mai nulla, all'attrice,
malgrado le continue richieste per l'ennesima volta.
E' veramente vergognoso un simile comportamento, inumano,
ingannevole, inaccettabile, disonesto e inammissibile, in quanto anche la
pazienza ha il suo limite.
Pertanto, si invita ancora una volta, questa lodevole Corte, di
fare ordine immediato, alla convenuta, di trasmettere all'attrice tutto
quanto concerne essere un suo sacrosanto diritto che la legge prevede in tutti
gli effetti sui contratti.
Si richiama: I'inc. no.__________, no. __________,
inc. no. __________, inc. no. __________, inc. no. __________ presso questo
Tribunale.
Si produce: a complemento della documentazione
già prodotta agli atti di causa agli incarti sopra citati, il (doc. _, _)
PER I MOTIVI SOPRA ESPOSTI
ritenuto che la revisione é ammessa se sono stati scoperti fatti
nuovi o nuovi mezzi, oppure se un crimine o un delitto ha influito sulla
decisione (art. 14 LPTCA) (art. 87 LAMal).
Ritenuto che esistono tutti i requisiti per la revisione della
sentenza, oltre alle nuove prove (doc. _),
si chiede l'accoglimento della domanda di revisione 2/6.2001 e
l'annullamento della sentenza del 16.05.2000,
si chiede l'estromissione delle osservazioni del 25.07.2001 della
convenuta (doc. _) essendo senza fondamento,
si chiede giudicare come richiesto con ricorso, con domanda di
revisione, si chiede l'annullamento del precetto esecutivo no. __________
perché infondato, la convenuta agisce solo continuamente con inganno in tutti
i sensi." (cfr. doc. _)
in
diritto
2.1. Giusta
l'art. 87 lett. i LAMal, deve essere garantita la revisione delle sentenze se
sono scoperti fatti o mezzi di prova nuovi, oppure se un crimine o un delitto
hanno influito sulla sentenza.
L'art. 14
LPTCA del canto suo prevede analogamente che contro le decisioni del Tribunale
cantonale delle assicurazioni é ammessa la revisione
a) se
sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un
crimine o un delitto ha influito sulla decisione.
A norma
dell'art 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata,
con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data
in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b)
dell'art. 14.
2.2. Perché il
TCA possa rivedere una sua decisione cresciuta in giudicato, é innanzitutto
necessario che siano scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
Per
costante giurisprudenza, un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al
momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza
del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne
discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato
l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora
invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre un simile fatto
deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie
posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un
giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV
317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche
STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999).
Per
quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi
fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già
erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti
con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale
circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199
consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non
pubblicata, 2A.531/1999).
Costituisce,
dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di
prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe
potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato
prova della necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457
consid. 3).
2.3. In secondo
luogo l'assicurato può chiedere la revisione di una sentenza del TCA laddove un
crimine o un delitto ha influito sulla decisione.
Circa il
potere del Tribunale di valutare se esistono gli elementi per un procedimento
penale, va rilevato che il TF in una sentenza pubblicata in DTF 92 II 68 ha
affermato:
"
Der Gesuchsteller ist der Meinung, die
Strafuntersuchung habe durch das Gutachten B. ergeben, dass die Quittung vom
18. Juli 1955 die Saldoklausel noch nicht enthalten habe, als er sie
unterzeichnete. Es liege also objektiv der Tatbestand der Urkundenfälschung
vor. Damit sei Art. 137 lit. a OG erfüllt, wonach die Revision eines
bundesgerichtlichen Entscheides zulässig ist, wenn auf dem Wege des
Strafverfahrens erwiesen wird, dass durch ein Verbrechen oder Vergehen zum
Nachteil des Gesuchstellers auf den Entscheid engewirkt wurde.
a) In BGE 81 II 468 Erw. 2 lit. b hat die I.
Zivilabteilung entschieden, wenn ein Strafverfahern stattgefunden habe, könne
das behauptete Verbrechen oder Vergehen nur dieses Verfahren selber bewiesen
werden. Satz 2 von art. 137 lit. a OG, wonach die Verurteilung durch den
Strafrichter nicht erforderlich ist, bedeutete nicht, das Bundesgericht müsse
die im Strafverfahren erhobenen Beweise stets selber würdigen und frei
entscheiden. Es sei nur dann frei, wenn sich der Strafrichter über die Begehung
der strafbaren Handlung, z. B. wegen Todes oder Unzurechnungsfähigkeit des
bechuldigten, nicht habe aussprechen können. Wenn dagegen die Strafbehörde
durch Einstellungsbeschluss oder Freisprechung die Tatbestandsmerkmale der
strafbaren Handlung verneint habe, dürfe das Bundesgericht diesen Entscheid
nicht überprüfen.
An dieser - in BGE 86 II 199 f. bestätigten -
Rechtsprechung, gegen die der Gesuchsteller nichts vorbringt, ist
festzuhalten."
In una
sentenza non pubblicata del 15 gennaio 2002 il TF ha rammentato (5C.288/2001):
"
(…)
Autant qu'on le comprenne, il (ndr: l'istante)
s'estime victime d'une tromperie, voire d'une machination de la part de la
demanderesse ou de son avocat, qui aurait amené le tribunal à trancher en sa
défaveur. Quand bien même l'adverse partie aurait dissimulé certains éléments
qui lui étaient défavorables, elle ne se serait cependant pas pour autant
rendue coupable d'un crime o d'un délit comme le prévoit l'art. 137 let. a OJ.
Au demeurant, la réalisation de cette condition doit en principe être établie
par un procédure pénale, à moins que celle-ci soit impossible (Poudret/Sandoz,
op. cit., n.1.2 et 1.3. ad art. 137, p. 23/24); or le requérant se contente
d'affirmer que tel serait le cas, sans toutefois donner la moindre explication
qui permettrait de vérifier ses dires. Il n'invoque en outre aucun argument dont
on puisse inférer qu'en affectant l'état de fait de la décision cantonale sur
lequel s'est fondé le Tribunal fédéral, ces prétendus crimes ou délits auraient
exercé une influence directe ou indirecte sur l'arrêt attaqué (cf. ATF 81 II
475 consid. 2a p. 478; Poudret/Sandoz, op. cit., n. 1.1. ad art. 137, p.
22)."(sottolineature del redattore)
2.4. Va anzitutto
rilevato che l'istanza di revisione è stata presentata meno di 90 giorni dalla
notifica della sentenza del 16 maggio 2001. Per cui è in ogni caso tempestiva
(cfr. STFA del 3 gennaio 2002 nella causa M., U 230/00).
L'istanza
si rivela tuttavia infondata.
Infatti,
l'assicurata nel suo allegato non fa valere fatti o mezzi di prova nuovi atti a
modificare la sentenza del 16 maggio 2001, ma si limita a contestarne il
contenuto, rilevando in particolare in cosa la decisione in oggetto sarebbe
contraria al diritto federale e cantonale.
contesta in particolare la conclusione cui è giunto il Giudice delegato,
facendo valere fatti o mezzi di prova già invocati in sede di ricorso e nel
merito dei quali questa Corte si è già espressa in precedenza. Essa si prevale
di errori nell'esposizione dei fatti, in particolare delle date, e
nell'applicazione di norme di legge, di vizi formali e di arbitrio da parte del
giudice delegato.
Tali
censure andavano semmai sollevate con un ricorso di diritto amministrativo da
presentare al Tribunale federale delle assicurazioni di Lucerna, come d'altra
parte scritto in calce alla sentenza e come ha già fatto in altre precedenti
occasioni (cfr. STCA del 20 novembre 2000, inc. _________ e STCA del 25 ottobre
2000, inc. _________). La procedura da seguire per contestare la decisione del
16 maggio 2001 le era dunque nota.
In altra
procedura, peraltro, la signora __________ era stata esplicitamente resa
attenta della possibilità di impugnare la sentenza 16 maggio 2001 al TFA
(lettera 5 luglio 2001
inc.
__________).
Circa i
documenti prodotti dall'istante quali doc. _ (plico di 6 pagine conteggi di
assicurazione obbligatoria senza nessuna trattenuta di partecipazione spese),
va rilevato che erano già conosciuti nella precedente procedura, poiché a lei
indirizzati e datati tra il 27 maggio 2000 e il 23 febbraio 2001, per cui prima
dell'emanazione della sentenza 16 maggio 2001 avrebbe potuto trasmetterli al
TCA. L'istante non comprova e nemmeno sostiene che non erano stati portati a
conoscenza del Tribunale, poiché non erano a lei noti malgrado avesse agito con
diligenza.
Tali
documenti potevano dunque facilmente essere prodotti già nell'ambito della
precedente procedura. Il fatto che non sia avvenuto è da imputare unicamente
alla negligenza dell'istante. Del resto, anche se li avesse prodotti l'esito
del ricorso non sarebbe mutato, trattandosi di scritti simili a quelli allegati
al gravame del 28 ottobre 2000 e irrilevanti ai fini dell'evasione del
precedente ricorso.
I doc. _
e _ allegati alle successive osservazioni sono dei fogli informativi sulle
assicurazioni complementari che sono facilmente ottenibili presso la Cassa.
Inoltre, la stessa __________ ha indicato che si tratta di documenti che
"l'attrice ha potuto recuperare dal bollettino che la __________ trasmette
2-3 volte all'anno agli assicurati." (doc. _)
Pure il
richiamo dei precedenti incarti pendenti presso questo TCA e dei relativi
documenti si rileva ininfluente ai fini dell'esito della presente vertenza,
poiché gli scritti erano stati prodotti precedentemente all'inoltro
dell'istanza e pertanto era già noti alle parti.
Considerato
come l'assicurata non abbia prodotto nuovi mezzi di prova, nè abbia fatto
valere fatti nuovi, la sua istanza, su questo punto, va respinta.
2.5. In secondo
luogo __________ sostiene che il giudice delegato si è reso colpevole di abuso
di autorità e favoreggiamento, invocando, nel suo scritto tendente alla ricusa
del Giudice __________, l'art. 312 del Codice penale giusta il quale i membri
di una autorità od i funzionari, che abusano dei poteri della loro carica al
fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recare danno ad
altri sono puniti con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione.
Va
innanzitutto rilevato che con decisione 5 settembre 2001 questo TCA ha respinto
l'istanza di ricusa presentata dall'insorgente in quanto infondata, non essendo
dati neppure sospetti di prevenzione nei confronti di __________. Tale
decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
E'
inoltre noto all'istante che anche la denuncia presentata al Consiglio della
Magistratura è stata respinta.
Non
essendo inoltre il TCA competente per valutare se ci siano gli estremi per una
violazione delle norme invocate dall'assicurata (cfr. consid. 2.3), anche su
questo punto la domanda di revisione si rivela infondata.
Tutte le
altre considerazioni dell'istante volte a contestare la sentenza del 16 maggio
2001 sono irricevibili in una domanda tendente alla revisione di un sentenza
(cfr. consid. da 2.2. a 2.3), per cui il TCA non deve entrare nel merito.
Non
essendo adempiute le condizioni per richiedere la revisione della sentenza del
16 maggio 2001, l'istanza, nella misura in cui è ricevibile, va respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L'istanza
di revisione, nella misura in cui è ricevibile, é respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster