AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2002.60
Data decisione, Autorità:
06.02.2003, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00060
IR/cd
Lugano
6 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 maggio 2002 di
__________,
contro
le 13 decisioni del 18 aprile 2002
emanate da
Cassa malati __________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
cittadina originaria di Santo Domingo, nata il __________ 1976 a __________
nella Repubblica Dominicana, si è unita in matrimonio con __________, cittadino
svizzero nato a __________ nel 1966, il __________ 1998.
Dal 1 gennaio 1999
__________ è assicurato alla Cassa Malati __________ per le cure medico
sanitarie obbligatorie ai sensi della LAMal con un premio mensile da ultimo di
CHF 274,80 (doc. _ riferito al periodo dal 1 gennaio 2002).
__________ è stato in mora
con il pagamento dei premi della Cassa Malattia motivo per cui sono stati
emanati numerosi precetti esecutivi. La procedura esecutiva è sfociata
nell’emanazione di attestati di carenza beni.
L’assicuratore malattia si
è quindi rivolto alla moglie dell’assicurato per il pagamento dei premi dovuti
dal marito procedendo nei confronti della stessa con l’emanazione di precetti
esecutivi, con l’emanazione di decisioni ai sensi dell’art. 80 LAMal e quindi
con decisioni su opposizione.
Più dettagliatamente
l’amministrazione ha fatto emettere nei confronti della signora __________ i
precetti esecutivi più sotto elencati per agli importi indicati e riferiti ad
attestati di carenza beni ricevuti dalla Cassa a seguito di esecuzioni nei
confronti del marito dell’escussa. Da osservare come per ogni esecuzione
avviata nei confronti del marito per premi dovuti a partire dal gennaio 1999
sino alla fine di marzo del 2001 l’assicuratore si è visto intimare un
attestato di carenza beni. Le esecuzioni avviate nei confronti della ricorrente
__________ sono riferite unicamente al premio dell’assicurazione di base del
marito e non alla copertura complementare.
Numero PE
Importo
CHF
Data
ACB __________
Periodo ass.
Composizione premio
603.10
07.01.02
__________ del 30.01.02
05/06.99
LAMal 413,60 + spese esecutive e int.
867.40
idem
__________ del 13.02.01
07/08/09.99
LAMal 620.40 + spese
esecutive e int.
860.60
idem
__________ del 13.02.01
10/11/12.99
LAMal 620.40 + spese
esecutive e int.
641.90
idem
__________ del 13.02.01
1/02.00
LAMal 435.60 + spese
esecutive e int.
647.90
idem
__________ del 13.02.01
03.04.00
LAMal 435.60 + spese
esecutive e int.
645.-
idem
__________ del 26.01.01
05/06.00
LAMal 435.60 + spese
esecutive e int.
634.40
Idem
__________ del 30.01.01
03/04/99
LAMal 413.60 + spese
esecutive e int.
659.20
idem
__________ del 29.05.01
07/08.00
LAMal 435.60 + spese
esecutive e int.
655.55
idem
__________ del 29.05.01
09/10.00
LAMal 435.60 + spese
esecutive e int.
651.50
idem
__________ del 29.05.01
11/12.00
LAMal 435.60 + spese
esecutive e int.
665.20
idem
__________ del 29.10.01
01.02/01
LAMal 463.60 + spese
esecutive e int.
377.15
idem
__________ del 29.10.01
03.01
LAMal 231.80 + spese
esecutive e int.
583.-
idem
__________ del 30.01.01
1/02.99
LAMal 413.60 + spese
esecutive e int.
Il credito complessivo
della __________ nei confronti della signora __________, per i premi del marito
arretrati, le spese esecutive gli interessi maturati nonché le spese
amministrative, assomma a CHF 7'263,90.
Per ogni esecuzione la
Cassa ha emesso una decisione del seguente tenore:
" DECISIONE
SECONDO Art. 80 LAMal
Precetto esecutivo No __________
Gentile Signora,
abbiamo constatato che lei ha fatto opposizione al precetto
esecutivo di cui sopra, il quale le à stato notificato per non aver pagato i
premi e/o le partecipazioni.
Detta opposizione non è giustificata in quanto al momento della
sua affiliazione alla nostra cassa malati, lei si è impegnato a pagare i premi
come pure le partecipazioni previste dalla legge e ciò in conformità
all'articolo 17 cpv. 2 delle condizioni generali della cassa.
(…)
Inoltre le facciamo presente che durante tutta la procedura
esecutiva, lei è debitrice delle spese esecutive e di un interesse di mora del
5% sui premi arretrati.
Sulla base di quanto precede la presente vale come rigetto
d'opposizione al precetto esecutivo menzionato.
La nostra decisione è conforme alla disposizione legali (art. 80
LAMal).
Vie di ricorso
La presente decisione avrà forza di cosa giudicata se non sarà
impugnata mediante opposizione entro il termine di 30 giorni dalla sua
notifica. L'opposizione, debitamente motivata, dovrà essere fatta per iscritto
e tramite invio raccomandato." (Doc. _)
Tutte le decisioni datano
del 20 febbraio 2002. A seguito di opposizione dell’escussa alle decisioni
indicate l’assicuratore ha emesso le decisioni su opposizioni (13
complessivamente) ognuna riferita all’esecuzione contro la signora __________,
tutte le decisioni datano del 18 aprile 2002 ed hanno analogo tenore, vi si
legge in particolare:
" (…)
Abbiamo costatato che lei ha interposto opposizione alla nostra
decisione del 20 febbraio 2002 notificata tramite corrispondenza raccomandata,
rigettando l'opposizione al precetto esecutivo citato a margine.
Con l'affiliazione alla nostra cassa malattia, il Signore
__________ si è impegnato nel pagamento dei premi, cosi come le partecipazioni
legali conformemente alle disposizioni previste dall'articolo. 17, cpv. 2,
lett. a che prevede:
"L'assicurato paga i premi anticipatamente. Ne è lui stesso
debitore. I premi, le franchigie o le partecipazioni sono pagabili entro 30
giorni a decorrere dalla ricezione della fattura. Trascorso tale termine, la
cassa può ricevere un interesse di mora cosi come le spese di richiamo."
Inoltre, secondo le direttive dell'Istituto delle assicurazioni
sociali di Bellinzona riguardando la richiesta di pagamento allo Stato dei
premi LAMal e delle partecipazioni alle spese di cura legato all'assicurazione
obbligatoria di base, l'articolo 4.8 "Assicurati coniugati" stipula
che:
"Qualora un coniuge si opponesse alla procedura esecutiva
sostenendo che nel proprio matrimonio vige la separazione dei beni,
l'assicuratore potrà far riferimento alla giurisprudenza (STFA K142/95
29.05.1996). II regime matrimoniale verso cui i coniugi hanno optato è
ininfluente ai fini della procedura in questione. Si rammenta che l'azione nei
confronti del coniuge è ammessa se il contratto assicurativo è stato stipulato
in costanza di matrimonio; e questo, come già rilevato, indipendentemente dal
regime matrimoniale."
Nel suo caso, lei è sposata con il Signore __________ dal
__________ 1998. II Signore __________ è assicurato presso la nostra
cassa-malati a partire dal 1 gennaio 1999. Le nostre procedure esecutive contro
lei stessa sono dunque giustificate secondo l'articolo 4.8 dell'Istituto delle
assicurazioni sociali di Bellinzona.
(…)
Inoltre le facciamo presente che durante tutta la procedura
esecutiva, lei è debitrice delle spese esecutive e di un interesse di mora del
5% sui premi arretrati.
In base a quanto sopra, rigettiamo con la presente la sua
opposizione e confermiamo la nostra decisione respingendo l'opposizione che lei
ha formulato al precetto esecutivo citato a margine." (Doc. _)
Con successiva indicazione
dei rimedi di diritto.
1.2. Con atto del 17 maggio, unico
per tutte le decisioni su opposizione, la signora __________ si è aggravata a
questo TCA, specificando di impugnare tutte e 13 le decisioni, indicando di non
potere trovare applicazione la giurisprudenza federale citata nelle decisioni
dell’assicuratore e relativa alla responsabilità della moglie per i debiti
contratti dal marito con riferimento alla copertura assicurativa di base.
__________ indica infatti di essersi sposata con __________ in data __________
1998 ma di avere iniziato la vita in comune con il signor __________ unicamente
a partire dal 15 giugno 2000. A sostegno di ciò la ricorrente ha prodotto la
decisione della Sezione dei permessi e dell’immigrazione di Bellinzona da cui
si deduce l’autorizzazione per il rilascio del visto d’entrata per ricongiungimento
familiare per “Vivere con il coniuge”, rispettivamente lettera della medesima
Sezione del 15 maggio 2000 con cui si comunica al signor __________:
" Ci
riferiamo alla vostra richiesta ed al riguardo vi comunichiamo che
abbiamo autorizzato l'entrata in Svizzera della persona indicata a
margine.
Al suo arrivo nel nostro cantone essa dovrà annunciarsi, al più
tardi entro otto giorni, al competente Ufficio regionale degli stranieri
per regolare le proprie condizioni di dimora." (Doc. _)
In conclusione la
ricorrente postula l’accoglimento del gravame e l’accertamento che la signora
__________ non è debitrice dei debiti per le coperture obbligatorie LAMal del
marito antecedenti il 15 giugno 2000.
1.3. Dal canto suo l’assicuratore
ha postulato la reiezione dell’impugnativa con scarne osservazioni del 10
giugno 2002.
Alla ricorrente è stata
offerta la possibilità di formulare ulteriori osservazioni e di proporre
l’assunzione di nuove prove. Nel corso dell'istruttoria il giudice delegato ha
sentito la ricorrente nell'ambito di un'udienza di discussione di causa il 9
luglio 2002. La signora __________ ha precisato che:
"
Mi sono sposata il __________1998 e dopo il
matrimonio sono rimasta a
Santo Domingo. Sono rimasta lì per completare la
mia formazione scolastica e anche per aspettare il permesso per venire in
Svizzera. Subito dopo il matrimonio abbiamo chiesto sia qui in Svizzera che
alla rappresentanza Svizzera a Santo Domingo l'emanazione di un permesso per
venire in Svizzera.
Ci sono voluti 2 anni per ottenere il permesso e
con data 12.5.2000 è stato rilasciato il permesso per ricongiungimento
famigliare.
Sono entrata in Svizzera il 15 luglio perché mio
marito mi ha raggiunto laggiù per fare le vacanze.
Durante questi due anni i sig.ri __________
indicano che il marito si è recato alcune volte nella Repubblica Domenicana per
rendere visita alla moglie e per portare il figlio avuto da una precedente
relazione.
Durante i due anni successivi al matrimonio la
sig.ra non è mai venuta in Svizzera nemmeno con un permesso quale turista.
Il sig. __________ precisa che il mese successivo
al suo matrimonio, una volta rientrato, il datore di lavoro ha sciolto il
rapporto di lavoro ciò che ha creato delle difficoltà evidenti.
La volontà nostra era quella di venire quanto
prima in Svizzera per vivere una nostra vita coniugale.
Non abbiamo figli in comune. Il sig. __________
precisa di essere disoccupato dal maggio 1998 e la sig.ra indica di lavorare
come operaia rifinitrice in una fabbrica a fr. 9.-- all'ora con un salario
mensile di ca. 1600 franchi.
Il sig. __________ aggiunge che, avendo terminato
l'ultimo termine quadro della disoccupazione, ha chiesto l'intervento della
pubblica assistenza." (cfr. doc. _)
Dal canto suo la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione ha prodotto copia del visto 12 maggio 2000 con
scritto 17 luglio 2002.
In diritto
2.1. Oggetto della lite è
l'obbligo di __________ di tacitare, a titolo solidale, i premi per
l'assicurazione malattia sociale secondo la LAMal, dovuti dal marito __________
sino alla fine di marzo 2001. La ricorrente contesta questo obbligo adducendo
di avere vissuto almeno sino al 15 giugno 2000 separata dal marito.
Giusta l'art. 61 LAMal,
l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi fintanto che dura l'affiliazione
(art. 89-92 OAMal; cfr. STFA 30.6.1998 in re M. e P. c. C.M.H., inedita).
Il pagamento dei premi e
delle partecipazioni ai costi da parte dell'assicurato è necessario per il
finanziamento dell'assicurazione malattia (art. 60 LAMal) e quindi per
l'esecuzione della legge; secondo la volontà del legislatore gli assicuratori
malattia devono quindi far valere le proprie pretese in via esecutiva secondo
la LEF (cfr. art. 88 cpv. 1 e 2 LAMal; art. 80 LAMal; DTF 125 V 273 consid.
6c).
In caso di mora
dell'assicurato l'art. 9 OAMal (nella sua versione in vigore sino al
31.12.2002) prevede che
" 1
Se, nonostante diffida, l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi
scaduti, l’assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva. Se questa sfocia
in un attestato di carenza di beni, l’assicuratore ne informa la competente
autorità d’assistenza sociale. Sono salve le disposizioni cantonali che
contemplano la previa notifica all’autorità preposta alla riduzione dei
premi".
Per l'art. 20 cpv. 1
LCAMal, inoltre, il Consiglio di Stato designa l'autorità di assistenza sociale
per il pagamento dei crediti irrecuperabili relativi alle prestazioni
obbligatorie previste dalla legislazione federale.
Per il capoverso 3, prima
di procedere al pagamento dei crediti irrecuperabili, l'istanza competente
applica il sussidio per la riduzione dei premi.
Per l'art. 21 LCAMal,
inoltre, l'istanza designata dal Consiglio di Stato esige che l'assicuratore
promuova una nuova procedura esecutiva, se è a conoscenza di circostanze che lo
giustificano.
Per l'art. 82 cpv. 1 del relativo Regolamento d'applicazione l’assicuratore
malattie che a seguito della procedura esecutiva di cui alla LCAMal ottiene un
attestato di carenza di beni definitivo o un certificato di insolvenza, può
chiedere all’Istituto delle assicurazioni sociali il pagamento dei crediti
irrecuperabili, incluse le spese esecutive, ma esclusi gli interessi.
Per il capoverso 4
l'Istituto delle assicurazioni sociali emana le direttive di procedura.
La cifra 4.2. delle direttive emanate il 31 maggio 1999 dall'IAS
relative alla richiesta di pagamento allo Stato dei premi LAMal e delle
partecipazioni alle spese di cura legate all'assicurazione obbligatoria prevede
che
" Se
per un assicurato fossero stati rilasciati due attestati di carenza di beni in
un periodo di 24 mesi (dal momento della richiesta di pagamento allo Stato),
l'assicuratore malattie è dispensato dall'avviare una nuova procedura
esecutiva, sempre che produca una dichiarazione di insolvenza rilasciata
dall'UEF.
osservazione
L'assicuratore malattie che dopo due procedure esecutive promosse
nell'arco di 2 anni ha ottenuto due attestati di carenza di beni (ACB), deve
richiedere, per le istanze di pagamento seguenti, il rilascio di una dichiarazione
d'insolvenza all'UEF, in quanto si presume che anche successive procedure
sfoceranno sempre in ACB. Ciò per evitare inutili spese esecutive.
Lo Stato non riconoscerà più le spese esecutive per una terza o
ulteriori procedure esecutive promosse sempre nel corso dei 24 mesi."
ed ancora, alla cifra 4.8. delle medesime direttive:
" In
ossequio alla giurisprudenza oggi conosciuta, se viene rilasciato un attestato
di carenza di beni (ACB) o una dichiarazione di insolvenza per assicurati
coniugati, la procedura esecutiva o il rilascio della dichiarazione di
insolvenza deve essere richiesto anche per il coniuge quando il contratto
assicurativo è stato sottoscritto durante li periodo matrimoniale. Se per
contro il contratto assicurativo è stato stipulato prima del matrimonio, la
procedura esecutiva nei confronti dell'altro coniuge non è ammessa.
In situazione di procedura esecutiva ammessa nei confronti
dell'altro coniuge, non entra in linea di conto il tipo di regime matrimoniale
(in particolare non è tenuta in considerazione un'eventuale separazione dei
beni)."
2.2. Le direttive amministrative
non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle
assicurazioni sociali. Egli ne deve tuttavia tenere conto per prendere la sua
decisione nella misura in cui queste ultime permettono una interpretazione
delle disposizioni legali applicabili.
D'altro canto, il giudice
se ne deve scostare quando esse sono incompatibili con i disposti legali in
esame (DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid.
16, DLAD 1992, p. 91, DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF
114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109
V 4 consid. 3a; Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile"
in RSJ 1988 pag. 77ss;
Duc-Greber, "La
portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité
sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives
et de réadaptation de l'assurance-chômage", pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza
inoltre tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32; DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.3. Nel merito, in via
preliminare, occorre porre in evidenza che la questione in esame va risolta
alla luce del diritto privato, nella misura in cui esso è compatibile con il
diritto delle assicurazioni sociali, non prevedendo la LAMal alcunché in tal
senso (RAMI 1993 p. 85 consid. 2b; DTF 119 V 16).
2.4. Per l'art. 163 CCS,
intitolato mantenimento della famiglia,
" 1
I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al
debito mantenimento della famiglia.
2 Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo,
segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura
della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.
3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione
coniugale e della loro situazione personale".
Secondo l'art. 166 CCS
" 1
Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i
bisogni correnti della famiglia.
2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta
l’unione coniugale soltanto se:
è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;
l’affare non consente una dilazione e l’altro coniuge è
impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi
motivi.
3 Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso
e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai
terzi, solidalmente anche l’altro".
Il TF e il TFA hanno già
avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa
parte del "debito mantenimento della famiglia" secondo l'art. 163
cpv. 1 CCS (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2/2000 p. 79 cfr.
anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster,
Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, p. 182
no. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria che il
cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte
dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CCS (Eugster
op. cit. p. 182 e giurisprudenza federale citata alla N 815). Di conseguenza,
alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CCS, i coniugi rispondono solidalmente tra di
loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale
scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914
pag. 83).
Recentemente
il TFA, con sentenza 18 ottobre 2002 (K 60/00), ha precisato la sua
giurisprudenza nei seguenti termini:
"
(…)
Nach herrschender Lehre erfasst der Unterhalt nach
Art. 163 Abs. 1 ZGB als Haushaltskosten alle grundlegenden Bedürfnisse,
insbesondere auch die Versicherungen (Kranken-, Unfall-, Lebens-,
Haftpflichtversicherungen) (Berner Kommentar, Das Familienrecht, 2. Teilband, N
9 zu Art. 163). Zu diesem Unterhaltsbedarf gehören somit die Versicherungen und
die Beiträge von Ehefrau und Ehemann an Sozialversicherungen im weitesten Sinn,
namentlich die Prämien für Krankenkassen (Hasenböhler, Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, N 8 und 11 zu
Art. 163; Zürcher Kommentar, Das Familienrecht, Teilband II
1c, N 34 zu Art. 163; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, S. 219 N 473). Stellen könnte sich lediglich die - vorliegend
unerhebliche - Frage, ob die obligatorische soziale Krankenversicherung
(Grundversicherung) als ausreichend anzusehen ist, oder ob - angesichts der
Prämienhöhe - Zusatzversicherungen in den Unterhaltskosten eingeschlossen sind
(Berner Kommentar, N 16 ff. zu Art. 163 und N 54 zu Art. 166;
Deschenaux/Steinauer/Baddeley, a.a.0. S. 193 N 400 und S. 220 N 473;
Hausheer/Geiser/Kobel, Das Eherecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, S.
60 N 08.06).
Auch die Frage, ob der Abschluss einer
Krankenversicherung den laufenden Bedürfnissen der Familie im Sinne von Art.
166 Abs. 1 ZGB zuzuordnen ist, wird nach herrschender Lehre bejaht
(Hasenböhler, a.a.0. N 7 zu Art. 166; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des
Eherechts, S. 191 N 18.07). Der Radius des laufenden Familienbedarfs erstreckt
sich namentlich auf die Versicherung der Familienmitglieder bei einer
Krankenkasse (Zürcher Kommentar, Das Familienrecht, Teilband II 1c, N 39 zu Art. 166). Die Bedürfnisse der
Familie nach Art. 166 Abs. 1 ZGB betreffen zwar den Unterhalt gemäss Art. 163
ZGB. Diesem kommt aber eine umfassendere Bedeutung zu (BGE 119 V 24 f. Erw. 6).
So bedeutet der Unterhalt nach Art. 163 ZGB auf alle Fälle die obere Begrenzung
für die Bedürfnisse der Familie. Der Abschluss von Versicherungen für die
Familienmitglieder (insbesondere Krankenversicherung) und die entsprechenden
Prämien gehören daher zu den Bedürfnissen der Familie gemäss Art. 166 ZGB im
Sinne der Gewährleistung einer ausreichenden Grundversorgung (Berner Kommentar,
Das Familienrecht, 2. Teilband, N 38, 39a und 40 zu Art. 166). Diesbezüglich
wollte der Reformgesetzgeber von Art. 166 Abs. 3 ZGB die Haftung
spiegelbildlich zur Vertretungsbefugnis regeln und in beiden Bereichen die
Gleichstellung der Ehegatten verwirklichen. Er hat deshalb neu eine primäre und
gleichrangige Haftung der Ehegatten eingeführt. Jeder von ihnen verpflichtet
durch sein rechtsgeschäftliches Handeln sowohl sich persönlich als auch den
anderen. Diese Solidarhaftung wird bereits bei Vorhandensein der objektiven
Voraussetzungen gemäss Art. 166 Abs. 1 oder 2 ZGB ausgelöst, unabhängig davon,
in wessen Namen der handelnde Ehegatte tätig wurde und ohne Rücksicht darauf, ob
der Dritte vom Verheiratetsein seines Vertragspartners wusste oder nicht
(Hasenböhler, a.a.0. N 19 zu Art. 166).
(…)
Gemäss Vorinstanz würde die Anwendung der in BGE 119
V 16 publizierten Rechtsprechung nach Einführung des Obligatoriums unter
Umständen zu einer ungleichen Behandlung der Versicherten führen. Wenn eine
versicherte Person nach dem 1. Januar 1996 heirate und nach der Eheschliessung
bei der gleichen Krankenkasse bleibe, hafte der Ehepartner nicht für Prämien
des anderen Ehegatten, die nach der Heirat fällig wurden. Dagegen sei der
Ehegatte solidarisch haftbar, wenn der andere Ehegatte nach der Heirat den
Krankenversicherer wechsle. Dass die Prämien für die obligatorische
Krankenpflegeversicherung das gesamte Familieneinkommen tangieren - und damit
beide Ehegatten für
die Prämien der obligatorischen Versicherung
solidarisch
haften -, könne auch aus der Regelung betreffend
Prämienverbilligung geschlossen werden. Das Krankenversicherungsgesetz sehe
eine Prämienverbilligung für
Versicherte in bescheidenen Verhältnissen vor (Art.
65 KVG). Davon sollen der Versicherte und seine
Familienangehörigen profitieren. Für die Auszahlung von Prämienverbilligung sei
nicht relevant, ob die Kassenmitgliedschaft während des Zusammenlebens oder im
Hinblick auf die Heirat erlangt wurde. Massgebend seien vielmehr die
finanziellen Verhältnisse, insbesondere das steuerbare Einkommen einer Familie.
Werde die ganze Familie mit Prämienverbilligungen begünstigt, unabhängig vom
Zeitpunkt, in dem das Versicherungsverhältnis begründet wurde, seien ebenfalls
die Prämien für die obligatorische Krankenpflegeversicherung als Auslage für
die laufenden Bedürfnisse der Familie, unbeachtlich des Zeitpunktes des
Abschlusses des Versicherungsverhältnisses, zu betrachten. Schliesslich sei zu
beachten, dass die Beiträge von Ehefrau und Ehemann an
Sozialversicherungen zum Unterhaltsbedarf nach Art.
163 ZGB gehören.
(…)
Auf Grund dieser Ausführungen und nachdem auf den 1.
Januar 1996 das Obligatorium der Krankenpflegeversicherung eingeführt wurde,
kann an der bisherigen Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
nicht festgehalten werden. In der Tat ist zu beachten, dass nach neuem Recht
jede Person mit Wohnsitz in der Schweiz versicherungspflichtig ist, weshalb sie
bei der Heirat nach dem 1. Januar 1996 ohnehin eine obligatorische Versicherung
abgeschlossen hat. Die daraus anfallenden Prämien stellen daher voraussehbare
Auslagen dar, die im Budget eines Haushaltes zu berücksichtigen sind. Diese
Lösung rechtfertigt sich sodann auch unter Beachtung des
Gleichbehandlungsgebots und der Regelung betreffend Prämienverbilligung sowie
in Anbetracht der Tatsache, dass die Beiträge von Ehefrau und Ehemann an
Sozialversicherungen zum Unterhaltsbedarf nach Art. 163 ZGB gehören.
Daraus folgt, dass die solidarische Haftung des für
Beitragsschulden belangten Ehegatten im Sinne von Art. 166 Abs. 1 und 3 ZGB
nach Einführung der obligatorischen Krankenversicherung ungeachtet dessen
eintritt, ob das der Beitragsforderung zugrunde liegende Versicherungsverhältnis
während des ehelichen Zusammenlebens oder im Hinblick auf familiäre Bedürfnisse
begründet worden ist."
In sostanza i coniugi che
sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone nell’interesse
della coppia o della famiglia – compresa la necessità di una assicurazione di
base per la copertura delle malattie - rappresentano l’unione coniugale nella
misura in cui gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della
famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa
essere legalmente rappresentato dall’altro, e quindi affinché nasca una
responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni
correnti dell’unione coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano
ai bisogni correnti della famiglia.
Il potere di
rappresentanza cessa quando sia sospesa la vita in comune dei coniugi (v. Henry
Deschnaux, Paul-Henry Steinauer e Margareta Baddeley, op. cit., no. 363 e segg.
pag. 179 e segg.). Occorre allora chiedersi cosa succeda in caso di sospensione
della vita in comune dei coniugi per i debiti contratti nei confronti dei terzi
in buona fede. Il Messaggio del Consiglio Federale (1979, no. 215.21 e no. 182)
relativo alla modifica della norma in questione non risolve la questione mentre
la più recente dottrina ritiene che non debba essere protetta la buona fede del
terzo contraente al fine di non avvantaggiarlo indebitamente nella sua veste di
creditore, da un lato, e per la necessaria protezione del coniuge del debitore
(in questo senso: Gilles Petitpierre et al. In FJS103 a 106, in particolare
104, Ginevra 1988; M. Stettler, Droit Civil III, Effets généraux du mariage
(art. 159 – 180 CC), Friborgo, 1992, n. 175; C. Hegnauer e P. Breitschmid:
Grundriss des Eherechts, 3. Ed., Berna 1993, n. 18.05; V. Bräm e F.
Hasenböhler, Das Familienrecht: Die Wirkung der Ehe im allgemeinen (art. 159 –
180), commentario zurighese, Tomo II/1c, 3 ed., Zurigo 1993 – 1997, n. 29 ad
art. 166; ed altri; contra Henry Deschnaux, Paul-Henry Steinauer e Margareta
Baddeley, op. cit., no. 367)
In proposito Eugster (op.
cit., p. 182 N 817) precisa, rinviando a DTF 119 V 24 consid. 6a che
" Die
Vertretung der ehelichen Gemeinschaft und damit die solidarische Haftung
entfällt mit Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes ohne Rücksicht auf den guten
Glauben des Dritten. Die Aufhebung des gemeinsamen Haushalts bedarf keiner
richterlicher Bewilligung (Hegnauer/Breitschmid, p. 180ss N 17.45, 17.46,
18.05)."
Questo TCA si è allineato
alla convincente opinione della dottrina maggioritaria, che vuole evitare di
avvantaggiare immotivatamente il creditore in caso di debito dovuto da coniugi
di fatto separati e che tende comunque alla protezione del coniuge separato del
debitore, in un caso recente (TCA __________ in re C. ancora sub judice) in cui
due coniugi - dopo il matrimonio - avevano interrotto la vita in comune a
seguito di un tentativo di conciliazione fallito dinanzi al Pretore. In quella
sentenza era stato ritenuto come non fosse:
" sempre
di meridiana evidenza accertare quando due coniugi non vivono più in comune. La
sospensione della vita comune potrà risultare sia da una decisione giudiziaria
che da un accordo delle parti rispettivamente ancora dalle circostanze. Si
tratta sostanzialmente di casi in cui i coniugi non intendono più mantenere una
vita coniugale rispettivamente i casi in cui la stessa ha cessato di
sussistere. Come detto una distinzione netta non sempre appare evidente, come
rammentano Henry Deschnaux, Paul-Henry Steinauer e Margareta Baddeley, op.
cit., nota 25a pié della pagina 179:
" la
volonté des époux de maintenir l’union en tant que communauté de destin est
particulièrement importante pour déterminer si le pouvoir de représentation au
sens de l’art. 166 subsiste alors qu’une vie de couple n’est pas possible
(séjour prolongé dans à l’hôpital ou en prison).”
Come indicato, quindi, una
volta accertato il venire meno di una vita in comune dei coniugi cessa la
rappresentanza dell’unione coniugale e la solidarietà degli sposi per i debiti
contratti da uno di essi.
Da osservare come, nel
caso di specie, i coniugi non abbiano iniziato la loro vita in comune con il
matrimonio tra loro contratto il __________ 1998, pur avendone l’intenzione
come dichiarato in sede d'udienza e come la successiva richiesta e concessione
del permesso 12 maggio 2000 da parte della sezione degli stranieri e
dell’immigrazione dimostra. La moglie ha potuto raggiungere il marito,
domiciliato ad __________, unicamente a seguito della concessione del permesso
di ricongiungimento familiare da parte della preposta autorità di polizia degli
stranieri. In sede di audizione del 9 luglio 2002 è stata accertata la volontà
di convivere della coppia e l'impedimento dovuto a forza maggiore (permesso di
polizia). Vi sono state delle visite ed è accertato che
" La
volontà nostra era quella di venire quanto prima in Svizzera per
vivere una nostra vita coniugale."
come poi avvenuto.
Appare quindi certo che
sino almeno al 12 maggio 2000 (ed ancora siano all’effettiva entrata in territorio
elvetico della signora __________) tra i coniugi non vi sia stata possibilità
giuridica di convivenza, ossia i signori __________ non hanno convissuto nella
stessa dimora poiché la signora – cittadina dominicana – in quel periodo era
forzatamente all’estero ed il marito ad __________. Nel lasso di tempo tra il
matrimonio e l'arrivo ad __________ della signora __________ i coniugi hanno
vissuto separati per forza maggiore. Questo TCA deve ritenere che la loro
volontà era quella – appena possibile – di condividere la medesima dimora
contrariamente a quanto avvenuto nel caso citato nella sentenza TCA __________.
Nella fattispecie occorre considerare, ai fini della rappresentanza del coniuge
che ha contratto l’assicurazione malattia dopo la conclusione del matrimonio,
non solo l’effettiva convivenza, ossia il sussistere di una dimora comune tra i
coniugi a partire dal giugno 2000, ma anche:
" La
volonté des époux de maintenir l’union en tant que communauté de destin est
particulièrement importante pour déterminer si le pouvoir de représentation au
sens de l’art. 166 subsiste alors qu’une vie de couple n’est pas possible”
Henry Deschnaux, Paul-Henry Steinauer e Margareta Baddeley, op. cit., nota 25a
pié della pagina 179:
Nel caso in esame il
matrimonio è stato contratto il __________ 1998 ed una vita comune è stata
possibile solo dopo che ostacoli giuridici relativi al permesso di soggiorno ed
al diritto d'entrata in Svizzera della sposa sono stati rimossi ed è stato
possibile alla ricorrente giungere in Ticino, ad __________, nell’appartamento
di Via __________ con il marito. Si deve quindi ritenere una valida
rappresentanza dell’unione coniugale da parte del marito, e quindi una
responsabilità della moglie per i debiti contratti dal signor __________ nell’ambito
delle sue coperture obbligatorie LAMal. Infatti, come dimostra l'istruttoria
(richiesto permesso soggiorno, dichiarazioni all'udienza), la volontà dei
coniugi era quella di ricongiungersi e di condividere – come in realtà fanno
oggi – la dimora. La mancanza di vita in comune durante il lasso di tempo dal
__________ 1998 al giugno 2000 non era dovuto alla volontà dei coniugi bensì a
cause di forza maggiore, equiparabili ad un prolungato soggiorno in ospedale od
in istituto come rammenta la dottrina citata. In questo senso deve quindi
essere ammessa valida rappresentanza e quindi solidarietà della moglie nel
debito contratto dal marito verso __________.
La signora __________ deve
quindi essere ritenuta responsabile per il pagamento dei premi di base
dell’assicurazione malattia del marito nel periodo 1 gennaio 1999 sino al 31
marzo 2001 come alla tabella riportata sub. 1.1.
2.5. Pure le spese addebitate
dalla Cassa malati nella decisioni impugnate, possono essere riconosciute.
Secondo la giurisprudenza
è infatti ammissibile imputare costi di diffida proporzionali in caso di
ritardo nel pagamento dei premi, come già accadeva nel vecchio diritto, ciò se
vi è una base legale in tal senso nelle disposizioni della Cassa (RAMI 1999 KV
88 p. 440; cfr. G. Eugster, Krankenversicherung in Koller, Müller, Rhinow,
Zimmerli, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, U. Meyer-Blaser, Soziale
Sicherheit, Basilea 1998, p. 185 no. 185).
In concreto l’assicuratore
prevede l'addebito dei costi amministrativi (spese di sollecitazione in caso di
ritardo del pagamento dei premi e della partecipazione alle spese) all'art. 17
delle CGA come rammenta in maniera non contestata da parte dell’assicurata la
decisione su opposizione. Ne discende che le spese poste a carico del marito in
sede esecutiva, debbono essere riconosciute e poste a carico della ricorrente
nei cui confronti l’amministrazione non ha posto a carico alcuna spesa
direttamente.
Per quanto attiene agli
interessi l'importo ritenuto nell’esecuzione del marito è addebitabile allo
stesso ed è adeguato (cfr. RAMI 1999 KV 88 p. 440), pertanto può essere
confermato come d’altra parte lo sono le spese esecutive.
Ne discende che rettamente
alla __________ vanno riconosciute a carico della ricorrente, siccome debitamente
comprovate e dovute, le seguenti somme:
Tutti
PE del 7.1.2002
Importo
Periodo
ass.
Composizione
premio
fr.
603.10
05/06.99
LAMal
413.60
+
spese esecutive e int.
fr.
867.40
07/08/09/.99
LAMal
620.40
+
spese esecutive e int.
fr.
860.60
10/11/12.99
LAMal
620.40
+
spese esecutive e int.
fr.
641.90
1/02.00
LAMal
435.60
+
spese esecutive e int.
fr.
647.90
03.04.00
LAMal
435.60
+
spese esecutive e int.
fr.
645.-
05/06.00
LAMal
435.60
fr.
634.40
03/04/99
LAMal
413.60
fr.
659.20
07/08.00
LAMal
435.60
+
spese esecutive e int.
fr.
655.55
09/10.00
LAMal
435.60
+
spese esecutive e int.
fr.
651.50
11/12.00
LAMal
435.60
+
spese esecutive e int.
fr.
665.20
01.02/01
LAMal
463.60
+
spese esecutive e int.
fr.
377.15
03.01
LAMal
231.80
+
spese esecutive e int.
fr.
583.-
1/02.99
LAMal
413.60
+
spese esecutive e int.
Per ognuno di detti
importi va rigettata l’opposizione interposta al PE cui la cifra si riferisce e
ciò in virtù della costante prassi e giurisprudenza (cfr. in particolare TFA
109 V 46 e segg. e TFA 121 V 109). Il ricorso va respinto. Non si percepiscono
tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
§ __________
è condannata al pagamento alla Cassa Malati __________ dei seguenti importi:
fr. 603.10 per i
premi dovuti dal marito nei mesi 05/06.99
fr. 867.40 per i
premi dovuti dal marito nei mesi 07/08/09.99
fr. 860.60 per i
premi dovuti dal marito nei mesi 10/11/12.99
fr. 641.90 per i
premi dovuti dal marito nei mesi 01/02.00
fr. 647.90 per i
premi dovuti dal marito nei mesi 03/04.00
fr. 645.- per i
premi dovuti dal marito nei mesi 05/06.00
fr. 634.40 per i
premi dovuti dal marito nei mesi 03/04.99
fr. 659.20 per i
premi dovuti dal marito nei mesi 07/08.00
fr. 655.55 per i
premi dovuti dal marito nei mesi 09/10.00
fr. 651.50 per i
premi dovuti dal marito nei mesi 11/12.00
fr. 665.20 per i
premi dovuti dal marito nei mesi 01/02.01
fr. 377.15 per i
premi dovuti dal marito nei mesi 03.01
fr. 583.- per i
premi dovuti dal marito nei mesi 01/02.99
§§ Sono
rigettate le opposizioni interposte da __________ ai precetti esecutivi numeri
del 7 gennaio 2002 per fr. 603.10
del 7 gennaio 2002 per fr. 867.40
__________ del
7 gennaio 2002 per fr. 860.60
__________ del
7 gennaio 2002 per fr. 641.90
__________ del
7 gennaio 2002 per fr. 647.90
__________ del
7 gennaio 2002 per fr. 645.-
__________ del
7 gennaio 2002 per fr. 634.40
__________ del
7 gennaio 2002 per fr. 659.20
__________ del
7 gennaio 2002 per fr. 655.55
__________ del
7 gennaio 2002 per fr. 651.50
__________ del
7 gennaio 2002 per fr. 665.20
__________ del
7 gennaio 2002 per fr. 377.15
__________ del
7 gennaio 2002 per fr. 583.-
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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