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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
43.1997.3
Data decisione, Autorità:
16.03.1998, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
43.97.00003/4
dc/os
Lugano
16
marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 13 ottobre 1997 interposto da
__________,
rappr. da: __________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 12 settembre 1997 emanata da
Dipartimento opere sociali, 6500 Bellinzona,
in materia di aiuto alle vittime di reati
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 5 novembre 1997 della parte convenuta;
richiamato il verbale 12 marzo 1998 del seguente tenore:
"L'avv. __________
precisa che la richiesta effettiva non è quella di ottenere oggi fr. 50'000.-,
ma di lasciare aperta la possibilità che il Dipartimento intervenga qualora la
cassa malati non dovesse coprire tutte le spese insorte per la psicoterapia
legata agli effetti di questo reato. Questo
oltre tutto al fine di evitare di incorrere nella perenzione.
L'avv. __________ precisa
che anche se non è stato messo nel dispositivo, al punto 12.) della decisione
si dice: "eventuali altre spese potranno essere riconosciute al momento in
cui verranno prodotti i relativi giustificativi".
In concreto ciò significa
che qualora dovessero insorgere altre spese e qualora fossero adempiuti
i parametri fissati dalla legge, il Dipartimento verserà le prestazioni
previste dalla LAV in relazione al reato in questione.
Il Giudice delegato, preso
atto che le parti sono giunte alla soluzione transattiva appena esposta,
procederà allo stralcio delle cause.
Ai fini dello stralcio della
causa, il Giudice delegato propone quanto segue:
-
"per il momento non
vengono assegnate prestazioni per la psicoterapia;
-
qualora dovessero
insorgere altre spese e qualora fossero adempiuti i parametri della legge il Cantone
verserà le prestazioni previste dalla LAV in relazione al reato in
questione."
Le parti accettano seduta
stante la proposta transattiva.
Alla luce della
documentazione contenuta negli atti, la richiesta di assistenza giudiziaria per
la procedura davanti al TCA é accolta.
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di
oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V
175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. le cause sono stralciate
dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene
omologata;
-
le richieste tendenti alla
concessione dell'assistenza giudiziaria sono accolte;
-
non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
-
intimazione agli interessati;
con l'avvertenza che
contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di
procedura o difetto di volontà, al Tribunale Federale, Losanna, entro 30 giorni
dalla comunica-zione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale
decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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