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Numero d'incarto:
50.1995.6
Data decisione, Autorità:
16.10.1996, TRAM
Incarto n.
50.95.00006
Lugano
16 ottobre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Alessandro Soldini, quest'ultimo in sostituzione del
Giudice Raffaello Balerna, astenuto
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 31 gennaio 1995 del
patr.
dall'avv. __________
contro
la
decisione 23 dicembre 1994 (no. 27/89-219) del Tribunale di espropriazione
della giurisdizione sottocenerina, prolata in merito alla domanda
d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale che __________ e
__________ hanno inoltrato il 4 ottobre 1989 nei confronti del Comune di
__________ relativamente al mapp. no. __________ RFD;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ e la sorella
__________ sono proprietari del mapp. no. __________ RDF di __________, un
fondo prativo di 2'730 mq adagiato in posizione panoramica a valle della strada
principale che da __________ sale in direzione del villaggio.
B. In data 18 ottobre 1988 il
Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________,
con la conseguente inclusione della part. __________ in zona AP. Il vincolo è
stato istituito allo scopo di salvaguardare il punto di vista emergente in
località __________ e di realizzare sul fondo un'infrastruttura ricreativa.
C. Ritenendosi lesi dalla
misura pianificatoria, con istanza 4 ottobre 1989 i proprietari hanno convenuto
in giudizio il comune innanzi al Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sottocenerina, chiedendo un indennizzo di fr. 350.- il mq per
titolo di espropriazione materiale.
In sede di risposta il municipio di __________ ha comunicato
di avere allo studio una variante di PR suscettibile di modificare in maniera
sostanziale l'assetto pianificatorio del fondo; data la provvisorietà del
vincolo, il convenuto ha quindi contestato l'avverarsi di un'espropriazione
materiale, osservando come il valore della componente edilizia della particella
non potesse essere comunque superiore a fr. 200.- il mq.
All'udienza di conciliazione del 12 marzo 1991 le parti hanno
concordato una sospensione della procedura in attesa di conoscere gli esiti
degli studi pianificatori avviati dal comune. Trascorsi oltre due anni senza
che si fossero prodotti risultati concreti, gli espropriati hanno postulato la
continuazione della causa. Il Tribunale di espropriazione ha pertanto indetto
una nuova udienza per il 14 ottobre 1993, cui ha fatto seguito un nutrito invio
di corrispondenza da parte di entrambi i contendenti ed il dibattimento finale,
tenutosi il 27 settembre 1994.
D. Esaurite tutte le formalità
processuali, con sentenza 23 dicembre 1994 il Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sottocenerina ha riconosciuto ai privati un'indennità di fr.
200.- il mq per l'espropriazione materiale del mapp. __________, oltre agli interessi
- al tasso usuale praticato dalle CFS - a partire dal 4 ottobre 1989.
Constatato che a dispetto degli studi in atto l'assetto
pianificatorio del fondo non era minimamente mutato dall'entrata in vigore del
PR 1988, il primo giudice ha ammesso siccome pacifica la sussistenza di
un'espropriazione materiale. Donde la condanna del comune al versamento di un
indennizzo ex art. 5 cpv. 2 LPT corrispondente alla quotazione commerciale del
terreno nell'ottobre 1988 (fr. 225.- il mq) dedotto il valore della sua
funzione agricola residua (fr. 25.- il mq).
E. Mediante ricorso 31 gennaio
1995 il comune di __________ ha impugnato la predetta decisione davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, invocandone l'annullamento.
L'ente pubblico ha rilevato in sostanza che la maggior parte
del mapp. __________ sarebbe stata ben presto affrancata dal vincolo AP ed
assegnata alla zona R2. Questa variante di PR, appositamente elaborata per
ovviare all'espropriazione materiale, avrebbe dovuto essere adottata dal
Consiglio comunale nel corso della primavera del 1995.
F. Il Tribunale di
espropriazione si è opposto all'accoglimento del gravame senza formulare
particolari osservazioni.
Ad identica conclusione sono pervenuti gli espropriati,
criticando la tattica dilatoria del comune e annotando che la variante in discussione,
quantunque approvata, non avrebbe comunque rimediato all'espropriazione
materiale prodotta dal PR del 1988.
G. Il 13 febbraio 1995 il
Consiglio comunale di __________ ha adottato la modifica di PR concernente la
part. __________.
Assunte informazioni circa i presumibili tempi di
approvazione del nuovo assetto pianificatorio e raccolto il parere dei
resistenti in ordine ad un'eventuale sospensione della causa, questo Tribunale ha
deciso di soprassedere momentaneamente all'emanazione del proprio giudizio.
Con risoluzione 17 aprile 1996 il Consiglio di Stato ha
approvato la variante di PR proposta dal comune. Di conseguenza, ca. 100 mq (ml
10 x 10) posti sulla sommità del fondo sono rimasti gravati da un vincolo AP
per la creazione di un punto panoramico con cannocchiale di vista, mentre i
restanti 2'600 mq sono stati assegnati alla zona R2; su una fascia (ca. 500 mq)
di questa porzione di terreno è stato tuttavia imposto un divieto di edificazione
e, più a valle, una limitazione delle altezze delle costruzioni e delle opere
di cinta, al fine di salvaguardare la vista dalla sovrastante zona AP.
A seguito di un'udienza in contraddittorio esperita il 20
giugno 1996, alle parti è stata data facoltà di presentare un memoriale
conclusivo per esprimersi sulle conseguenze del nuovo assetto pianificatorio.
Il comune ha così avuto modo di ribadire il buon fondamento della propria
impugnativa, mentre i resistenti hanno invitato il Tribunale a statuire in base
alla situazione di fatto e di diritto vigente al momento dell'emanazione della
decisione di prima istanza, contestando peraltro la decadenza dell'espropriazione
materiale; a loro avviso, le restrizioni imposte con la nuova variante - al pari
delle precedenti - sarebbero di una gravità tale da ingenerare un obbligo di
indennizzo a carico dell'ente pubblico.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei
Tribunali di espropriazione si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.
Il gravame in oggetto, tempestivo per effetto delle ferie
giudiziarie (art. 50 cpv. 3 Lespr e 13 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e
può essere deciso sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie, senza
procedere ad ulteriori accertamenti; il sopralluogo chiesto dai resistenti non
appare invero idoneo a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori
fatti rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Come ricordato in
narrativa, il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha
deciso di accordare un risarcimento ai proprietari del mapp. __________,
ritenendo che il vincolo AP istituito nel 1988 sul loro fondo fosse costitutivo
di espropriazione materiale. Nel frattempo, la situazione di fatto e di diritto
vigente al momento di quella pronunzia è radicalmente mutata. In effetti, il 17
aprile 1996 il Consiglio di Stato ha approvato con effetto costitutivo (cfr.
art. 39 LALPT) una variante del PR di __________ volta chiaramente ad evitare
l'esproprio materiale della proprietà __________ mediante un'attenuazione delle
restrizioni imposte nel 1988.
I resistenti sostengono che il Tribunale cantonale
amministrativo dovrebbe ignorare il nuovo assetto pianificatorio entrato in
vigore posteriormente all'inoltro del gravame e statuire quindi sulla base
delle circostanze giudicate dalla prima istanza.
A torto, tuttavia.
Contrariamente a quanto ritengono i privati richiamandosi
all'art. 61 PAmm, allorquando è chiamata a decidere le impugnative presentate
contro le sentenze dei Tribunali di espropriazione la scrivente autorità di
ricorso apprezza liberamente il fatto ed il diritto (art. 50 cpv. 1 Lespr)
fondandosi peraltro sulla situazione esistente al momento della sua pronunzia.
Il principio di legalità impone infatti che le autorità amministrative dotate
di libero potere d'esame (com'è certamente il Tribunale cantonale amministrativo
in materia espropriativa) applichino il diritto vigente al momento dell'emanazione
della loro decisione, anche in assenza di una specifica disposizione legale al
riguardo (cfr., sull'argomento, DTF 4 ottobre 1993 in re N./LLCC e rinvii =
RDAT II-1994 N. 22). A nulla giova il fatto, ampiamente sottolineato dai resistenti
in sede di conclusioni, che la variante approvata dal Governo sia stata impugnata
innanzi al Tribunale della pianificazione del territorio; il ricorso che i
proprietari della part. 380 hanno inoltrato avverso il nuovo assetto
pianificatorio del loro terreno non ha effetto sospensivo (art. 38 cpv. 5
LALPT), per cui l'attuale regime è esecutivo e vincolante.
Ne discende che il Tribunale cantonale amministrativo è
tenuto a valutare la presente controversia alla luce delle nuove restrizioni
entrate in vigore il 17 aprile 1996.
- A mente del ricorrente, le
misure di recente approvate dal Consiglio di Stato permettono di sfruttare la
part. __________ conformemente alla sua originaria vocazione edilizia, per cui
verrebbe meno l'espropriazione materiale provocata dai vincoli imposti nel
- Questa tesi è avversata dai privati, i quali si ritengono tuttora vittime
di un'esproprio materiale a dipendenza della gravità delle limitazioni imposte
sulla parte più pregevole del loro fondo.
In sostanza, la materia della lite odierna si concentra
dunque sul quesito a sapere se le restrizioni sancite dalla variante di PR del
1996 siano costitutive di espropriazione materiale al pari di quelle istituite
nel 1988. La questione non può tuttavia essere affrontata e decisa in questa
sede. Se lo scrivente Tribunale dovesse pronunciarsi direttamente sulla
problematica, i contendenti sarebbero infatti privati indebitamente della
doppia giurisdizione cantonale garantita dalla Lespr. Per non incorrere in una
simile violazione dei diritti delle parti, è quindi necessario accogliere il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all'autorità
inferiore per un nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 PAmm) suscettibile di essere
nuovamente attaccato innanzi al Tribunale cantonale amministrativo.
Il giudice di prime cure, dopo aver valutato con l'ausilio
dei suoi periti la portata della variante che il Consiglio di Stato ha approvato
il 17 aprile 1996 relativamente al mapp. __________ di __________, dovrà
determinarsi sulla ricorrenza dell'espropriazione materiale e sulle pretese
d'indennizzo (ri)presentate dalla famiglia __________. Nell'eventualità in cui
fosse venuta meno l'espropriazione materiale ingenerata dal PR 1988, dovrà
inoltre esaminare se i proprietari non hanno comunque diritto ad un risarcimento
per il blocco del terreno intervenuto tra il 1988 ed il 1996 (espropriazione
materiale temporanea: cfr. DTF 120 Ib 465).
- Dato l'esito, si prescinde
dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.
Per
questi motivi,
visti gli art. 5 LPT; 38, 39
LALPT; 50 Lespr; 13, 18, 28, 31 e 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 23 dicembre 1994 (no.
27/89-219) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è
annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al
Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina per nuovo
giudizio.
- Non si prelevano spese, né
tassa di giustizia.
Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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