AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
50.1996.18
Data decisione, Autorità:
06.10.1997, TRAM
Incarto n.
50.96.00018
Lugano
6 ottobre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 24 maggio 1996 di
patr.
da: avv. __________
contro
la
sentenza 15 aprile 1996 del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione
sottocenerina relativa all'espropriazione del mapp. __________ di __________
da parte del comune di __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La comunione ereditaria fu
__________ é proprietaria del mapp. __________ di __________. Detto fondo,
censito come prato di mq 3'804, é ubicato in località __________, a valle della
strada cantonale che collega __________ a __________, di fronte al centro televisivo
__________. Il PR approvato dal Consiglio di Stato in data 6 agosto 1986 ha
vincolato quella particella, insieme ad altre, per la realizzazione di edifici
e attrezzature pubbliche (EAP) e più precisamente per la costruzione di un
centro sportivo.
B. a) Dopo essersi procurato i
necessari crediti dal consiglio comunale il municipio di __________ ha promosso
nei confronti della comunione ereditaria fu __________ una procedura di espropriazione
del mapp. __________, offrendo fr. 50.--/mq. Gli atti d'esproprio sono stati
pubblicati giusta gli art. 20 segg. Lespr nel periodo 3 settembre/2 ottobre
1991.
b) Con memoria 1 ottobre 1991, confermata in sede di conclusioni,
la comunione ereditaria fu __________ ha notificato una pretesa di fr.
450.--/mq.
c) Con sentenza 15 aprile 1996 il Tribunale d'espropriazione
della giurisdizione sottocenerina si é pronunciato sulle indennità. Esso ha in
primo luogo negato che l'inclusione del mapp. __________ nella zona EAP fosse
costitutiva di un'espropriazione materiale. Il fondo doveva pertanto essere
stimato come terreno agricolo. Tenuto conto delle sue caratteristiche, il
Giudice di prime cure gli ha attributo un valore venale di fr. 50.--/mq. Esso
ha invece rifiutato di conferire una rilevanza ai prezzi nettamente superiori
pagati da __________ per l'acquisto dell'adiacente e pure espropriato mapp.
__________ (fr. 100.--/mq nel 1987) e dalla __________ per l'acquisto dei
terreni necessari all'ampliamento del posteggio annesso agli studi televisivi
di __________, parimenti ubicato sul fronte a valle della strada cantonale
__________, immediatamente a ridosso del realizzando centro sportivo (fr.
180.--/mq e fr. 286.--/mq nel 1989). Del pari il Tribunale d'espropriazione ha
negato una qualche rilevanza ad una convenzione conchiusa alle date 14/19
dicembre 1984 tra il comune di __________ e la __________, a tenore della quale
quest'ultima si impegnava a pagare un indennizzo di fr. 125.--/mq per ogni mc
edificato al mapp. __________, ove sorge il centro televisivo, qualora non
fosse stata in grado di mettere a disposizione del comune una corrispondente
area di svago e di ricreazione.
C. Con gravame 24 maggio 1996
la comunione ereditaria fu __________ é insorta davanti a questo Tribunale
contro la sentenza 15 aprile 1996 del Tribunale d'espropriazione. L'insorgente
sostiene implicitamente che i vincoli sanciti a carico della sua proprietà
siano costitutivi di un'espropriazione materiale. Questa circostanza é
dimostrata - in particolare - dalla presenza del posteggio __________, dai
prezzi pagati dalla __________ per procurarsi i terreni necessari alla
realizzazione e dall'ampliamento dello stesso oltre che dalla convenzione
conclusa dal municipio con detto ente nel 1984. Il fondo espropriando deve di
conseguenza essere stimato come edilizio. L'insorgente chiede pertanto un
indennizzo di fr. 250.--/mq oltre interessi. Chiede altresì che le venga
riconosciuto il diritto di chiedere la retrocessione del fondo.
Il comune di __________ ha postulato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data, il ricorso é tempestivo e la legittimazione della ricorrente certa
(art. 50 Lespr, 43 PAmm). Il gravame é dunque ricevibile in ordine. Fa
eccezione la domanda di riconoscimento del diritto di postulare la
retrocessione del fondo, poiché formulata per la prima volta innanzi a questo
Tribunale e pertanto nuova (art. 63 cpv. 3 PAmm): la sussistenza di quel
diritto alle condizioni poste dall'art. 61 Lespr appare comunque ovvia. Il
ricorso può infine essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Secondo la
giurisprudenza vi é espropriazione materiale quando l'uso attuale o il
prevedibile uso futuro di una cosa sono vietati o limitati in modo particolarmente
grave, sicché il proprietario é privato di una delle facoltà essenziali
derivanti dal diritto di proprietà; vi é altresì espropriazione materiale
quando un solo proprietario o un numero limitato di proprietari sono toccati in
modo meno grave ma tale che - fosse negato loro un indennizzo - essi dovrebbero
sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso a favore della collettività,
incompatibile con il principio di uguaglianza. In entrambe le ipotesi il
miglior uso del fondo può essere preso in considerazione solo se se alla data
determinante (ovvero a quella di entrata in vigore della restrizione: DTF 119
Ib 233 consid. 3a con rinvii), questo appare come molto probabile in un avvenire
prossimo; quale miglior uso del fondo si considera di regola la possibilità di
costruire. Per giudicare in proposito vanno presi in considerazione tutti gli
elementi di fatto e di diritto da cui dipende tale possibilità (DTF 121 II 423
consid. 4a con rinvio; RDAT II-1996 N. 46 consid. 2a).
2.2. L'autorità di pianificazione che allestisce per la prima
volta un piano di utilizzazione conforme ai principi pianificatori consegnati
nella Costituzione federale (Cost.) e nella legge federale sulla pianificazione
del territorio del 22 giugno 1979 (LPT) non provvede a un dezonamento
(Auszonung) ma pronuncia un rifiuto di attribuire un fondo alla zona
edificabile (Nichteinzonung) quando non include una particella in tale zona; e
questo quand'anche essa era edificabile secondo il previgente diritto (DTF 122
II 329 consid. 4a e 330 consid. 4c con rinvii). La non attribuzione alla zona
edificabile non integra, in principio, gli estremi di un'espropriazione
materiale e non dà pertanto luogo ad indennità per tale titolo (DTF 122 II 457
consid. 4a; 329 consid. 4a e 333 consid. 6a con rinvii; RDAT II-1996 N. 46
consid. 2c). Il Tribunale federale si scosta tuttavia da tale assunto in via
eccezionale, in presenza di circostanze che avrebbero potuto condurre ad
un'attribuzione del fondo alla zona edificabile, cosicché alla data
determinante il proprietario poteva contare con un elevato grado di verosimiglianza
di edificare la particella con i suoi propri mezzi. Simile eccezione si verifica
anzitutto quando, di regola cumulativamente, il fondo interessato, compreso nel
perimetro di un PGC conforme alla legislazione sulla protezione delle acque,
sia edificabile o per lo meno dotato delle infrastrutture di urbanizzazione
primaria ed il suo proprietario abbia già sopportato rilevanti spese per la sua
urbanizzazione ed edificazione. Il diritto ad un indennizzo per espropriazione
materiale può altresì fondarsi sul principio della buona fede. Da ultimo può
sussistere quando una particella é posta nel territorio già largamente edificato
ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT (DTF 122 II 457 consid. 4a; 333 consid. 6a
con rinvii; RDAT cit., ibidem).
- 3.1. Il PR approvato dal
Consiglio di Stato il 6 agosto 1986 - e pertanto entrato in vigore alla stessa
data (art. 25 cpv. 1 dell'or abrogata LE 1973, corrispondente al vigente art.
39 cpv. 1 LALPT) - ha assegnato il fondo espropriando insieme a quelli allo
stesso adiacenti ubicati in località __________, per una superficie complessiva
di circa 17'000 mq, alla zona EAP ai fini della realizzazione di un centro
sportivo. Il Tribunale di prime cure ha negato che quell'assegnazione sia
costituiva di un'espropriazione materiale. A ragione.
3.2. Questo Tribunale condivide in primo luogo la
constatazione secondo cui il PR 1986 sia il primo piano di utilizzazione conforme
ai principi pianificatori sanciti dagli art. 22 ter e 22 quater Cost. e dalla
LPT di cui si é dotato il comune di __________. In precedenza sussisteva un
regolamento edilizio approvato dal Consiglio di Stato il 6 settembre 1966, il
quale assegnava la località __________ alla zona E, ovvero alla zona edificabile
a carattere misto. Quello strumento, antecedente alla normativa federale appena
menzionata, non soddisfaceva tuttavia i principi pianificatori posti dalla
stessa già per il motivo che non operava, partendo da quanto già edificato e
dal prevedibile bisogno nei 15 anni successivi, una suddivisione del territorio
in zone edificabili e non edificabili (DTF 122 II 329 seg. consid. 4b con
rinvii): a parte la zona boschiva ed alcune minuscole superfici riservate alla
protezione del verde e dello stato naturale, tutto il territorio comunale era
infatti dichiarato edificabile. L'attribuzione del mapp. __________ alla zona
EAP costituisce pertanto indubitabilmente un caso di rifiuto di assegnazione
del predetto mappale alla zona edificabile: misura che di principio non genera
espropriazione materiale. Nel concreto caso non sono inoltre nemmeno
soddisfatti i requisiti che possono condurre - a titolo eccezionale - al
risultato opposto.
3.3. In primo luogo la proprietà in discussione non era compresa,
alla data determinante 8 agosto 1986, in un PGC conforme alla legislazione
sulla protezione delle acque. A questo riguardo é necessario premettere che
simile verifica deve essere effettuata alla luce dell'ordinamento istituito
attraverso la legge federale sull'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971,
in vigore dal 1 luglio 1972 (ed attualmente sostituita dalla legge federale
sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991, in vigore dal 1 novembre
1992), la quale aveva in sostanza anticipato la suddivisione del territorio in
edificabile e non edificabile operata dalla LPT (DTF 122 II 329 consid. 4a con
rinvio). Già per questo motivo non può essere conferita alcuna rilevanza al PGC
agli atti, approvato dal dipartimento delle opere sociali il 2 febbraio 1971,
poiché allestito secondo la previgente legislazione. Strumento che, in quanto
ricalcante la situazione pianificatoria istituita attraverso il regolamento
edilizio allora vigente, ricomprendeva nel suo perimetro tutto il territorio
comunale che non fosse boschivo e che pertanto non può essere considerato
conforme alla legislazione sulla protezione delle acque in vigore dal 1 luglio
1972. Dall'incarto, ma in particolare dall'esame della risoluzione 29 ottobre
1974 con cui il Consiglio di Stato aveva evaso i ricorsi presentati contro i
piani dei territori protetti a titolo provvisorio in applicazione del decreto
federale 17 marzo 1972 su alcuni provvedimenti urgenti nell'ambito della
pianificazione del territorio risulta invece che in data 6 dicembre 1972 il
municipio di __________ aveva invece approvato il perimetro provvisorio delle
canalizzazioni in applicazione dell'art. 15 dell'ordinanza generale sulla
protezione delle acque del 19 giugno 1972 (OPA). I fondi ubicati in località
__________ al di sotto della cantonale __________ erano esclusi dal perimetro
di detto __________, riprodotto nei piani pubblicati in quella sede. Una volta
entrata in vigore la LPT essi sono stati parimenti esclusi dal perimetro della
zona edificabile provvisoria disposta il 24 settembre 1980 dal dipartimento
dell'ambiente, che aveva rilevato la funzione pianificatoria del PGC
provvisorio (art. 8 DEPT) e che é stata abrogata nel dispositivo n. 7 della risoluzione
di approvazione del PR 6 agosto 1986. Ferme queste premesse si deve dunque concludere
che a __________ nemmeno sussisteva alla data determinante 8 agosto 1986 un
vero e proprio PGC. Nella misura in cui ci si volesse comunque riferire
(contrariamente alla regola: DTF 117 Ib 6 consid. 2b con rinvii; RDAT 1985 N.
96 consid. 3b), all'assetto pianificatorio provvisionale istituito attraverso
il PGC provvisorio e, successivamente, alla zona edificabile provvisoria,
allora bisogna concludere che il fondo espropriando non é mai stato considerato
come edificato rispettivamente destinato all'urbanizzazione entro 15 anni (art.
15 OPA, 15 e 36 cpv. 3 LPT in relazione con l'art. 8 DEPT). Né, ad ogni buon
conto, la ricorrente ha dimostrato - ma nemmeno affermato - di aver sopportato
rilevanti spese per la sua urbanizzazione ed edificazione.
3.4. In secondo luogo la particella non era pacificamente
posta, alla data determinante, entro il territorio già edificato in larga misura
ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT (cfr. sul concetto DTF 122 II 462 consid. 6a
e rinvii). Essa faceva invece piuttosto parte di un'ampia, omogenea porzione di
territorio inedificato, delimitata a valle dal confine con __________ ed a
monte dal tracciato della strada cantonale che collega __________ a __________.
Faceva eccezione la presenza, a contatto con l'area EAP, dell'ampio posteggio
riservato ai dipendenti della __________. Quell'opera, eretta nella seconda
metà degli anni 70 (in virtù di un'autorizzazione eccezionale, considerato
l'assetto pianificatorio vigente a quel momento), poiché isolata ed funzionalmente
limitata al soddisfacimento dei bisogni del centro televisivo ubicato sul lato
opposto della strada cantonale, non permette tuttavia di mutare quella conclusione.
Invano l'insorgente pretende di dedurre il contrario, richiamandosi alla convenzione
conchiusa alle date 14/19 dicembre 1984 tra il comune di __________ e la
__________, a tenore della quale quest'ultima si impegnava a pagare un indennizzo
di fr. 125.--/mq per ogni mc edificato al mapp. __________, ove sorge il centro
televisivo, qualora non fosse stata in grado di mettere a disposizione del
comune una corrispondente area di svago e di ricreazione. In effetti, la presa
in considerazione in quel contratto dell'area occupata dal posteggio quale
superficie computabile in quella che la __________ avrebbe dovuto mettere a
disposizione della collettività ai fini di svago e ricreazione dimostra proprio
il contrario, ovvero che essa doveva essere annoverata tra quella non edificabile.
Confermano questo incontrovertibile assunto non solo la circostanza che l'area
di parcheggio in discussione servirà nel contempo ai bisogni del centro
sportivo comunale bensì il fatto che l'art. 55 cpv. 2 NAPR, regolamentante la
zona speciale __________ in sintonia con quella convenzione, dichiara
espressamente inedificabile quella superficie. Non può quindi essere condivisa
l'affermazione dell'insorgente, confortata invero dall'erronea motivazione del
giudizio impugnato, secondo cui attraverso la menzionata convenzione venne
perfezionato un trasferimento di indici edificatori dall'area riservata a
parcheggio al vicino mapp. __________ ai fini dell'ampliamento del centro televisivo.
Dagli atti appena menzionati si può inoltre dedurre con certezza che,
contrariamente alla tesi implicitamente sostenuta dalla ricorrente, alla data
determinante (così come del resto al presente) era esclusa per la __________
ogni e qualsiasi possibilità di espandere le strutture televisive al di là
(ovvero sul lato a valle) della cantonale __________: i chiari obiettivi
pianificatori perseguiti dal comune, accettati dall'ente radiotelevisivo medesimo,
consistevano infatti nella concentrazione dell'edificazione attorno agli
stabili preesistenti al mapp. __________.
3.5. Da ultimo non sussiste alcun motivo od anche solo
indizio per ritenere che il principio della buona fede imponesse l'assegnazione
del fondo in discussione alla zona fabbricabile a fini privati. Se ne deve
dedurre, insieme al Tribunale di prima istanza, che l'inclusione del fondo
espropriando nella zona EAP non ha soppresso alla data determinante 6 agosto
1986 una possibilità effettiva di edificarlo in un prossimo futuro: detta
inclusione non ha pertanto generato un'espropriazione materiale a pregiudizio
dello stesso. Quest'ultimo può di conseguenza essere esclusivo oggetto di
espropriazione formale e deve essere valutato, in questa procedura, alla
stregua di terreni non edificabili e più precisamente come gli adiacenti
terreni agricoli.
- 4.1. Giusta l'art. 9 Lespr
l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. Questa si compone -
segnatamente - dell'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett.
a Lespr), del minor valore della frazione residua in caso di
espropriazione parziale (art. 11 lett. b Lespr), del corrispettivo di tutti gli
altri pregiudizi subiti dall'espropriato e che sono, secondo il corso ordinario
delle cose, una conseguenza prevedibile dell'espropriazione (art. 11 lett. c
Lespr). Ai fini della valutazione dell'indennità di espropriazione é
determinante il momento dell'anticipata immissione in possesso: se non vi é
presa di possesso anticipata, é determinante il momento dell'emanazione della
decisione di stima da parte del Tribunale d'espropriazione (art. 19 Lespr).
Nella fattispecie, non essendovi stata immissione in possesso, dies aestimandi
é il 15 aprile 1996, data di emanazione del giudizio del Tribunale di prima
istanza.
4.2. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il
valore venale di un terreno venga di regola stabilito in base al metodo
statistico o comparativo (DTF 122 I 173 seg. consid. 3a con rinvii; 122 II 344
consid. 5a con rinvii; Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 80
segg. ad art. 19 LFespr). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo
viene individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si
tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile
vengono di norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili concluse
poco prima del dies aestimandi. Di eventuali differenze (per forma, situazione,
dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto attraverso
adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al prezzo che
l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione,
rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe
disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e
adeguati alle peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga
inferiore o superiore alla media convenuto in un contratto isolato non è evidentemente
determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal momento che vi possono
influire elementi che impediscono di considerarlo oggettivo (cfr. Hess-Weibel,
op. cit., N. 87 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung,
pag. 36). L'applicazione del metodo comparativo presuppone d'altro canto che
esistano sufficienti contrattazioni relative a fondi che possano essere paragonati
a quello in esame, ma non è necessario che si tratti di fondi identici. Richiesto
è invece che i prezzi pagati per quei fondi possano essere analizzati e che da
essi si possano trarre conclusioni ragionevoli circa il livello del mercato in
generale (RDAT 1985 N. 92). Le cifre indicative ottenute con questo approccio
analitico vanno quindi corrette ed adeguate in funzione delle peculiarità,
siano esse negative o positive, riguardanti il fondo oggetto dell'esproprio. Il
metodo comparativo non conduce comunque alla determinazione di valori assoluti,
bensì serve a mettere in evidenza una tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei
terreni in una determinata zona, che può essere influenzata dalla situazione di
fatto e di diritto che la caratterizza.
4.3. Il Tribunale di espropriazione, partendo dalle
compravendite celebrate a __________ e concernenti fondi posti in zona agricola
(le sole reperite si riferiscono alla seconda metà degli anni '80), ha
assegnato al fondo espropriando un valore venale alla data determinante 15
aprile 1996 di fr. 50.--/mq. Avuto riguardo alle caratteristiche della
particella, questo Giudice ritiene di poter senz'altro condividere quella
valutazione, oltretutto superiore agli indennizzi riconosciuti in questi ultimi
anni dal Tribunale d'espropriazione e tutelati da questo Tribunale per
l'espropriazione di buoni terreni agricoli nel Sottoceneri assegnati alle zone
EAP per la realizzazione di opere pubbliche (cfr. fr. 40.--/mq nella STA
inedita 7 settembre 1994 in re comunione ereditaria fu R. S., consid. 4.2., ove
questo giudice aveva comunque osservato che quell'importo, riconosciuto
dall'autorità di prima istanza, doveva essere considerato favorevole per
l'espropriato, poiché leggermente eccedente le quotazioni di mercato dei
terreni agricoli; fr. 30.--/mq nella STA inedita 27 novembre 1992 in re comunione
ereditaria G. F., consid. 4.2.; sentenza 2 dicembre 1988 del Tribunale
d'espropriazione del Sottoceneri pubbl. in RDAT 1989 N. 73; cfr. inoltre, tra
le innumerevoli sentenze attestanti l'assegnazione ai terreni agricoli di un
valore venale tra fr. 30.-- e 40.-- il mq, a valere quale valore residuo di un
fondo colpito da espropriazione materiale STA 2 maggio 1994 in re C., consid. 4
pubbl. in RDAT II-1994 N. 64). La maggior parte dei proprietari espropriati
attraverso la presente procedura ha del resto accettato le indennità offerte
dal comune rispettivamente stabilite dal Tribunale di prima istanza, varianti
tra fr. 40.-- e fr. 50.-- il mq.
4.4. L'insorgente rimprovera tuttavia all'istanza inferiore
di non aver voluto considerare, ai fini dell'accertamento del valore venale dei
fondi, una serie di contratti. In primo luogo ricorda che per l'espropriazione
dei sedimi necessari alla costruzione della strada cantonale __________ vennero
pagati, negli anni '70, indennizzi tra fr. 45.-- ed fr. 60.-- il mq. In secondo
luogo con negozi iscritti a registro fondiario il 7 ottobre 1976 la __________
acquistò per un prezzo di fr. 120.--/mq i mapp. __________, __________ e
__________, sui quali ha successivamente realizzato il parcheggio posto a
fianco dell'edificando centro sportivo comunale e pertanto a diretto contatto
con l'area EAP di cui fanno parte i fondi espropriandi di sua proprietà. Il
predetto ente acquistò indi da __________, con contratto iscritto a registro fondiario
il 6 giugno 1989, una superficie (striscia) di mq 192 facente parte del mapp.
__________, posto in zona agricola, che é andata ad aggiungersi al mapp.
__________, pagandola in ragione di fr. 286.--/mq. Con negozio iscritto a
registro fondiario il 30 settembre 1994 la SSR acquistò infine il mapp.
__________, pure attiguo al posteggio e posto in zona agricola, per fr.
180.--/mq. La ricorrente ricorda altresì che nel 1987 __________ comperò il
mapp. __________, espropriato dal comune nella presente procedura, per il
prezzo di fr. 100.--/mq (iscrizione a registro fondiario il 24 aprile 1987).
Essa richiama inoltre la già citata convenzione conclusa dal comune di
__________ con la __________ nel 1984 e la perizia allestita su incarico dei contraenti
dall'ing. __________ volta a stabilire l'indennizzo dovuto dall'ente radiotelevisivo
al comune. Sostiene che il valore venale debba essere ricercato sulla scorta
dell'utile che l'espropriante potrà ricavare dal bene espropriato. Gli
argomenti addotti dall'insorgente non gli permettono però di incrementare il
risarcimento in suo favore.
4.5. Deve anzitutto essere respinta la tesi secondo cui
l'utile che l'espropriante può ricavare dal bene espropriato possa influire
sulla determinazione del valore venale: vale invece il contrario (Hess-Weibel,
op. cit., N. 9 e 62). Il fatto che il comune potrà edificare un centro sportivo
sui fondi espropriandi non trae pertanto seco una corrispondente lievitazione
del loro valore venale rispetto a quello agricolo: valore che del resto
corrisponde a quanto il comune ha offerto a tutti i proprietari espropriati a
questo scopo. In secondo luogo é necessario ricordare che la data determinante
per l'estimo del fondo espropriando é il 15 aprile 1996: negozi conchiusi negli
anni '70 od '80 non hanno pertanto alcuna rilevanza ai fini della
determinazione dell'indennizzo spettante alla ricorrente. In terzo luogo é
certo che le cifre delle contrattazioni menzionate sub 4.4. non sono
rappresentative del valore venale di un terreno agricolo ubicato nel comune di
__________, ovvero dell'importo che il proprietario di un terreno con simili
caratteristiche ubicato sul territorio comunale potrebbe obiettivamente
conseguire vendendolo sul libero mercato (cfr. sul concetto di valore venale
Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, ad art. 19 LFespr N. 50). Più precisamente
la __________ ha effettuato gli acquisti di cui si é detto in circostanze
particolari, trovandosi nella necessità di dover reperire un'area abbastanza
vasta nelle immediate vicinanze del centro televisivo per potervi insediare
rispettivamente ampliare il parcheggio. Donde la sua disponibilità, pur di
ottenerli, a sborsare degli importi assai superiori a quelli vigenti sul
mercato. La __________ non costituisce pertanto un acquirente qualsiasi, bensì
un terzo più che mai interessato se non addirittura nella necessità di
comperare i sedimi di cui si é detto: i negozi cui é parte la __________ non
possono pertanto essere presi in considerazioni ai fini della determinazione
del valore venale dei terreni espropriandi (Hess-Weibel, op. cit., ad art. 19
LFespr N. 51 e 85). La ricorrente obietta invero che anche il fondo espropriando
di sua proprietà avrebbe però potuto interessare alla __________: ciò che le avrebbe
permesso di spuntare un prezzo di vendita di gran lunga superiore a quello di
un normale terreno agricolo. Alla luce di quanto é stato spiegato in precedenza
(cfr. consid. 3.4.) l'interesse del menzionato ente per i terreni ubicati a
valle della strada cantonale __________ potrebbe al più essere limitato ai
bisogni di parcheggio del centro televisivo. Tuttavia, come ha argomentato il
Tribunale di prima istanza, l'aspettativa di vendita dei fondi in rassegna alla
__________ é puramente teorica e non può pertanto influire sulla definizione
del loro valore venale (Hess-Weibel, op. cit., ad art. 19 N. 58 e rinvii; 113
Ib 45 consid. 4b). In effetti il perimetro dell'esistente posteggio, che occupa
già una superficie di oltre 8'600 mq e dispone di circa 236 posteggi per
automobili e 26 posteggi per motociclette, é stato definito in maniera
vincolante nel PR: l'infrastruttura in rassegna non può estendersi lecitamente
oltre quel perimetro. Sotto l'aspetto oggettivo non sussistono pertanto più dei
motivi per ritenere che la __________ sarebbe ancora stata disposta a
comperare, al 15 aprile 1996, delle importanti aree di terreno attigue al parcheggio
esistente, che - se non fossero state incluse nella zona EAP - sarebbero state
assegnate alla zona agricola, dal momento che non le avrebbe potute utilizzare
ai fini di un ampliamento dello stesso. Quanto all'acquisto del mapp.
__________ a fr. 100.--/mq, effettuato dall'espropriato __________ una decina
di anni orsono, trattasi semplicemente di un cattivo affare, concluso
verosimilmente con (disattese) finalità speculative. Ma nemmeno la perizia
allestita il 18 giugno 1984 dall'ing. __________ per incarico del comune di
__________ e della SSR, alla base dell'indennità di fr. 125.--/mq stabilita
nella più volte citata convenzione conclusa tra i predetti enti il 14/19
dicembre 1984, soccorre le tesi della ricorrente. Quel documento attesta
infatti, una volta di più, che il fondo espropriando possedeva un valore
puramente agricolo, essendo stato stimato in quella sede fr. 50.--/mq:
l'importo di fr. 125.--/mq cui é addivenuto il perito costituisce infatti
semplicemente la differenza tra il valore venale a quella data dei terreni
edificabili ubicati nel comune (fr. 200.--/mq) e l'importo per il quale, a giudizio
del perito, i proprietari dei fondi agricoli posti a valle della strada
cantonale (tra cui appunto il mapp. __________) sarebbero stati disposti a
venderli, ovvero fr. 75.--/mq.
- Stante quanto precede, il
ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico
della ricorrente (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 22 ter, 22 quater Cost; 5, 15, 35, 36 LPT; 15 OPA, 39 LALPT; 9, 11,
12, 50, 73 Lespr; 3, 18, 28, 31, 43, 60 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto
-
La tassa di giudizio, di fr.
2'000.-, è posta a carico della ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui é fondata sul diritto pubblico federale, é dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
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Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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