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Numero d'incarto:
50.1996.19
Data decisione, Autorità:
23.01.1997, TRAM
Incarto n.
50.96.00019
Lugano
23 gennaio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello
Balerna, Presidente,
Stefano Bernasconi e Alessandro Soldini, quest'ultimo in sostituzione del
Giudice Lorenzo Anastasi, astenuto
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 12 luglio 1996 di
rappr.
da: St. legale __________
Contro
la
sentenza 31 maggio 1996 del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione
sopracenerina relativa all'espropriazione del mapp. __________ di __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) __________ é proprietario
del mapp. __________ di __________, così descritto a registro fondiario:
A) casa mq 503
B) autorimessa mq 241
c) piazzale mq 207
d) giardino mq 15
mq 966
Il fondo, che é posto all'intersezione tra via __________ e
via __________, dispone - tra l'altro - di 6 posteggi esterni ubicati sul
piazzale attorniante l'edificio ed inoltre, a pianterreno, di un'autorimessa
per due auto.
b) Ai fini della costruzione della galleria __________ lo
Stato ha promosso innanzi al Tribunale d'espropriazione della giurisdizione
sopracenerina una procedura di espropriazione concernente il fondo appena
menzionato.
Nelle tabelle d'espropriazione lo Stato ha sollecitato
l'espropriazione di due servitù (diritto di superficie sotterraneo per la costruzione
della galleria stradale accompagnato da una limitazione di costruzione) e
l'espropriazione parziale della cantina.
Lo Stato ha inoltre chiesto l'occupazione temporanea di mq
80, poi precisati ed estesi a mq 100, del piazzale, proponendo un risarcimento
di fr. 1.--/mq/mese, oltre alla sostituzione nelle vicinanze dei 6 posteggi
(esterni) temporaneamente soppressi.
c) Gli atti sono stati pubblicati nel periodo 26 febbraio-27
marzo 1990. All'udienza di conciliazione, che ha avuto luogo il 7 settembre
1990, le parti hanno concordato l'immissione in possesso al 1 aprile 1991. Lo
Stato si é impegnato a mettere a disposizione dell'espropriato 8 posteggi sul
mapp. __________ a partire da tale data.
B. Esperite tutte le necessarie
formalità processuali, il Tribunale d'espropriazione ha emesso il suo giudizio
sulle indennità con sentenza 31 maggio 1996.
Il Tribunale ha assegnato al proprietario un risarcimento di
fr. 4'332.-- per l'espropriazione delle servitù e preso atto degli accordi
circa l'indennizzo di fr. 17'400.-- per l'espropriazione parziale della cantina
e di fr. 5'200.-- per la sua locazione. Per quanto concerneva i parcheggi il
Tribunale ha ritenuto che la sostituzione offerta dallo Stato nelle vicinanze
(mapp. __________) potesse pienamente risarcire solo i 6 posteggi esterni. Per
i due parcheggi ospitati nell'autorimessa ubicata al pianterreno il Giudice di
prima istanza ha quindi assegnato a favore dell'espropriato un risarcimento di
fr. 60.--/mese /parcheggio, pari alla differenza di reddito tra un parcheggio interno
ed uno esterno, per complessivi fr. 1'920.--. Il Tribunale d'espropriazione ha
infine stabilito un indennizzo per occupazione temporanea del fondo di fr.
5.--/mq /mese, per complessivi fr. 8'000.-- (= fr. 5.--/mq/mese x 16 mesi x mq
100). Lo Stato é dunque stato condannato a versare all'espropriato fr.
36'852.-- oltre interessi al saggio annuo del 6,5% dal 1 aprile 1991.
C. Lo Stato ha impugnato il
menzionato giudicato con ricorso 12 luglio 1996 davanti a questo Tribunale. Il
ricorrente contesta l'assegnazione a favore dell'espropriato di un indennizzo
di
fr. 5.--/mq/mese per l'occupazione temporanea del piazzale, per complessivi fr.
8'000.--, affermando di aver già risarcito la soppressione transitoria dei
posteggi colà ubicati tramite la messa a disposizione di altrettanti parcheggi
al mapp. __________. Lo Stato chiede quindi la conferma dell'indennizzo per
occupazione temporanea che aveva offerto, di fr. 1.--/mq/mese, e pertanto che
l'indennizzo complessivo assegnato dal Tribunale d'espropriazione venga ridotto
a fr. 30'452.-- oltre interessi.
Tanto il Tribunale d'espropriazione quanto __________ hanno
sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Delle rispettive ragioni dirà più in dettaglio, per quanto
necessario, nel seguito.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data, il ricorso é tempestivo e la legittimazione del ricorrente certa (art.
50 Lespr, 43 PAmm). L'impugnativa é dunque ricevibile in ordine.
-
2.1. Giusta l'art. 9 Lespr
l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. Questa si compone -
segnatamente - dell'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett.
a Lespr), del minor valore della frazione residua in caso di espropriazione parziale
(art. 11 lett. b Lespr), del corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti
dall'espropriato e che sono, secondo il corso ordinario delle cose, una
conseguenza prevedibile dell'espropriazione (art. 11 lett. c Lespr).
2.2. L'indennità deve essere di regola corrisposta in denaro
(art. 10 cpv. 1 Lespr). L'ente espropriante può tuttavia sostituire in tutto o
in parte la prestazione in denaro con un'equivalente prestazione in natura
(art. 10 cpv. 2 Lespr). Una prestazione in natura può però essere imposta all'espropriato
solo se i suoi interessi o quelli di eventuali creditori ipotecari siano
sufficientemente tutelati (art. 10 cpv. 3 Lespr).
2.3. Per giurisprudenza il danno subito dall'espropriato a
seguito di un'occupazione temporanea del suo fondo - e quindi l'indennizzo a
suo favore - deve essere stabilito sulla base dell'utilizzazione attuale del
fondo medesimo, a meno che il proprietario, adducendo una prossima diversa
utilizzazione, dimostri un presumibile miglior uso del fondo ai sensi dell'art.
12 cpv. 1 Lespr (Rep. 1965, pag. 177).
- Nel concreto caso lo Stato
ha adeguatamente risarcito in natura la soppressione temporanea dei posteggi al
mapp. __________, mettendo a disposizione dell'espropriato altrettanti
parcheggi al mapp. __________, posto nelle immediate adiacenze (art. 10 cpv. 2
e 3 Lespr). Lo Stato non deve pertanto più nulla, per questo titolo, a favore
dell'espropriato. L'assegnazione a beneficio di quest'ultimo di un ulteriore
risarcimento in denaro di fr. 5.--/mq/mese, ovvero della ragguardevole somma di
fr. 60.--/mq/anno, per l'occupazione del piazzale antistante l'edificio, ove
sono ubicati i posteggi in esame, conduce ad un doppio, indebito, indennizzo
per uno stesso danno e pertanto ad un indebito arricchimento dell'espropriato.
Ferme queste premesse il Giudice di prima istanza non poteva
che confermare l'offerta di indennizzo formulata dallo Stato, di fr.
1.--/mq/mese, ovvero di fr. 12.--/mq/anno, per l'occupazione temporanea del
piazzale: indennità che, entro questi limiti, conservava senz'altro un senso,
poiché - come obietta il resistente in sede di risposta - la messa a
disposizione di parcheggi su di una proprietà adiacente non equivale
economicamente alla disposizione di parcheggi sullo stesso fondo (anche se
l'espropriato non ha dimostrato di aver subito un ulteriore danno per questo
fatto) ed inoltre l'occupazione temporanea ha ostacolato l'accesso pedonale e
con velocipedi alla proprietà.
Invano il Tribunale delle espropriazione obietta che in un
caso analogo di espropriazione lungo via __________ (propr. __________) lo
Stato ha accettato simile doppio indennizzo. La circostanza secondo cui l'ente
espropriante non abbia ricorso in quel frangente contro il risarcimento
assegnato all'espropriato non pregiudica il suo diritto di procedervi nel
presente caso, per finalmente tutelare i suoi legittimi interessi pecuniari.
-
In applicazione dell'art.
52 cpv. 3 Lespr. il Giudice di prima istanza ha fatto decorrere sul
risarcimento riconosciuto a favore del resistente l'interesse al saggio usuale
del 6,5% a partire dal 1 aprile 1991, data dell'immissione in possesso. Dal
momento che, per prassi costante delle autorità amministrative e giudiziarie
cantonali, questo saggio viene fatto corrispondere all'omonimo saggio previsto
dagli art. 19bis cpv. 4 e 76 cpv. 5 LFespr, esso avrebbe dovuto essere
ritoccato due volte verso il basso, in ossequio alle circolari emesse dal
giudice delegato per le cause d'espropriazione del Tribunale federale: al 5,5%
a partire dal 1 aprile 1993 ed al 5% a partire dal 1 ottobre 1993. Dal momento
tuttavia che il ricorrente non lo ha chiesto e che il Tribunale amministrativo
é vincolato alle domande delle parti, il Tribunale amministrativo non può
procedere a questa rettifica.
-
In considerazione di quanto
precede il ricorso deve essere integralmente accolto. La tassa di giudizio deve
essere messa a carico del resistente, soccombente (art. 28 PAmm), il quale
viene altresì condannato a rifondere al ricorrente adeguate ripetibili (art. 31
PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9, 10,11, 12, 52, 54 Lespr, 28 e 31 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso é accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza 31 maggio 1996 del Tribunale
d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina é annullato e riformato come
segue:
"1. Per
l'espropriazione di due servitù (diritto di superficie sotterraneo per la costruzione
della galleria stradale accompagnato da una limitazione di costruzione),
l'espropriazione parziale della cantina, la locazione della cantina, l'occupazione
temporanea del fondo ed infine il risarcimento della differenza di valore per
la soppressione di due posteggi interni a carico del mapp. __________ di
__________, di proprietà di __________, e meglio come al piano d'espropriazione,
alla tabella d'espropriazione ed alle offerte di indennità, lo Stato del
Cantone Ticino é condannato a versare al predetto __________ un indennizzo di
fr. 30'452.-- oltre interessi al saggio annuo del 6,5% a partire dal 1 aprile
1991."
-
La tassa di giudizio, di fr.
300.--, é posta a carico di __________, il quale é inoltre condannato a versare
allo Stato identico importo per ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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