AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
50.1998.10
Data decisione, Autorità:
13.11.2000, TRAM
Incarto n.
50.1998.00010
Lugano
13 novembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Alessandro Soldini, quest'ultimo in sostituzione del
giudice Raffaello Balerna, astenutosi;
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 novembre 1998 di
patrocinata da: avv. __________
contro
la decisione 16 ottobre 1998 (no. 11/93-38) del
Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata in
merito alla domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale che
la ricorrente ha inoltrato il 3 giugno 1993 nei confronti del comune di
__________ a seguito delle restrizioni sancite dal PR a carico del mapp.
__________ (istituzione di un vincolo AP);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
è proprietaria del mapp. __________ di __________, un fondo di complessivi
6'128 mq pervenutole in eredità dal padre __________ e così censito a RF:
a) prato mq 5'913
B) baracca mq 22
C) portico mq 15
D) abitazione mq 163
E) autorimessa mq 15
Il terreno, di forma curvilinea, si trova al
limite della zona residenziale della frazione di __________ in località
__________ ed è parzialmente occupato dalla discarica controllata di classe III
dell'ente per lo smaltimento dei rifiuti del sottoceneri (ESR, già CER). Le
costruzioni esistenti sono infatti concentrate nella parte superiore del fondo,
posta a settentrione e di natura pianeggiante, mentre la scarpata sottostante,
orientata verso S/W, è adibita a deponia, unitamente alla confinante part.
__________, una ex cava di inerti, ed al mapp. __________. Quest'ultimi, un
tempo appartenenti ad __________, sono attualmente di proprietà dell'ESR a
seguito di compravendita (mapp. __________) e di espropriazione (mapp.
__________), mentre la porzione meridionale del mapp. __________ è tuttora
oggetto di una procedura di esproprio formale su una superficie di mq 2'657
(l'area inizialmente interessata, di mq 3'934, è stata ridotta a due riprese
mediante accordo, dapprima a mq 3'028, indi a mq 2'657).
B. Il PR di
__________ entrato in vigore il 1° dicembre 1987 ha collocato la parte settentrionale
del fondo (mq 1660) in zona R2. Il settore meridionale (mq 4468) è stato invece
inserito in una zona AP destinata a parco pubblico, al pari di tutta la superficie
che accoglie la deponia. Due convenzioni stipulate tra il municipio di
__________ ed il CER prevedono in effetti che il sedime utilizzato quale
discarica, debitamente sistemato, sarà donato al comune trascorsi dieci anni
dalla chiusura dell'impianto o al momento in cui le emissioni saranno diventate
ambientalmente trascurabili. __________ ha impugnato il vincolo, ma i suoi
ricorsi sono stati respinti dal Consiglio di Stato, contestualmente all'approvazione
del PR, dal Tribunale della pianificazione del territorio (decisione 6 maggio
1993) e, infine, dal Tribunale federale (sentenza 10 novembre 1993).
La discarica ed i suoi confini, così come i
limiti dell'adiacente zona edificabile e la conseguente situazione
pianificatoria del mapp. __________ sono peraltro riportati chiaramente nel PD
(cfr. scheda di coordinamento 5.1. e piano 14 delle rappresentazioni grafiche).
C. Preso atto
della reiezione del gravame presentato dal padre innanzi al TPT, il 3 giugno
1993 __________ ha scritto al municipio di __________ postulando un indennizzo
di espropriazione materiale di fr. 200.- il mq a dipendenza della restrizione
di PR sancita sulla sua proprietà. Ricevuta la notifica, il Tribunale di
espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha dato avvio alla procedura
di stima e ordinato uno scambio di allegati.
Con memoria 13 luglio 1994 l'attrice ha
dunque ribadito di pretendere un'indennità di fr. 719'922.- (fr. 183.-/mq x
3'934 mq) oltre interessi per titolo di espropriazione materiale conseguente
all'istituzione del vincolo AP sul mapp. __________ di natura edificabile.
Nella sua risposta il municipio di
__________ si è invece opposto alla domanda, negando la propria legittimazione
passiva e sottolineando in specie che l'inclusione di parte del mapp.
__________ in zona AP era stata determinata dalla presenza della discarica,
così come dalla inidoneità alla costruzione del terreno siccome instabile per
ragioni orografiche e geologiche.
All'udienza di conciliazione del 23 marzo le
parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni avverse. Parimenti in
sede di conclusioni e in occasione del dibattimento finale, indetto il 23
aprile 1996 al termine dell'istruttoria di causa.
D. Esaurite le
formalità processuali, con sentenza 15 ottobre 1998 il Tribunale di espropriazione
ha respinto l'istanza di __________ ritenendo che la sua proprietà non era
stata colpita da espropriazione materiale in conseguenza dell'entrata in vigore
del PR di __________.
Ricordato che la procedura di espropriazione
formale avviata dal CER e quella di espropriazione materiale promossa contro
__________ sono ben distinte pur avendo entrambe per oggetto il mapp.
__________, il primo giudice ha stabilito innanzi tutto che l'istante poteva
convenire in causa il comune, autore del vincolo AP e beneficiario della
restrizione quale futuro proprietario dell'area interessata dalla discarica.
Evocata la definizione tradizionale di
espropriazione materiale scaturita dalla giurisprudenza del Tribunale federale,
ha poi negato che la superficie colpita dal vincolo - esclusa dal PGC e dalla
zona edificabile provvisoria dei piani allestiti ex art. 8 DEPT - fosse
suscettibile di uno sfruttamento edilizio, anche perché nel 1973 si presentava
già erosa, scoscesa e instabile. D'altro canto, __________ ha sempre affermato
di voler mantenere la proprietà dell'intero mapp. __________, ma non ha mai
sistemato la parte meridionale del fondo, né ha manifestato concretamente
l'intenzione di edificarla, operazione che in assenza dell'ampliamento della
discarica e del suo remoto colmataggio avrebbe potuto realizzare soltanto
previa esecuzione di un riempimento comunque vietato dalla normativa edilizia
comunale in vigore fino all'approvazione del PR. Lo strumento pianificatorio
del 1987 si è dunque limitato a constatare l'inidoneità di quella superficie ad
essere utilizzata a scopo edilizio. Nulla avrebbe imposto l'inclusione della
scarpata nella contigua zona R2, atteso che non apparteneva nemmeno al
territorio già largamente edificato e non era di certo necessaria per soddisfare
il bisogno di terreno edificabile dei prossimi 15 anni.
E. Avverso
questa pronunzia __________ è insorta mediante ricorso 16 novembre 1998 innanzi
al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio le richieste
avanzate in prima istanza.
Premesso che la configurazione originaria
del mapp. __________ è stata sconvolta - in parte anche abusivamente - dai
lavori eseguiti nella discarica, la ricorrente ha denunciato per cominciare la
manovra orchestrata dal CER/ESR e dal comune per sottrarle un terreno
edificabile ad un prezzo irrisorio. Indi ha chiesto, come in prima istanza, di
sospendere l'emanazione del giudizio in attesa dell'esito della procedura di
espropriazione formale, poiché se in quell'ambito le venisse riconosciuta un'indennità
compatibile con la natura edificabile del sedime avulso non vi sarebbe ragione
per pretendere dal comune un ulteriore risarcimento; caso contrario, in quel
procedimento si fisserebbe comunque il valore residuo del terreno, parametro necessario
per il calcolo dell'indennizzo di espropriazione materiale. L'insorgente ha
pure sollecitato l'assunzione delle prove testimoniali invano offerte al
Tribunale di espropriazione per dimostrare le condizioni effettive in cui si
trovava la superficie inclusa in zona AP prima dell'apertura della discarica e
quindi il suo carattere edificabile.
Nel merito, la proprietaria del mapp.
__________ ha ribadito la sussistenza di un caso di espropriazione materiale
conseguente al dezonamento della parte meridionale del fondo. A suo parere, in
assenza del vincolo il padre avrebbe potuto tranquillamente edificare almeno i
1'000 mq posti a ridosso del settore dotato di costruzioni ed incluso in zona
R2, trattandosi di terreno all'epoca stabile, pianeggiante e appartenente per
vocazione al comprensorio edificabile del comune. Gli accertamenti in virtù dei
quali il Tribunale di espropriazione è giunto a conclusioni diametralmente opposte
sarebbero errati ed arbitrari.
Quanto all'indennità da porre a carico del
comune, la ricorrente ha riaffermato che alla data determinante il valore
edilizio pieno della proprietà si aggirava certamente attorno ai 200.- fr. il
mq, ma non si è pronunciata sul suo valore residuo e quindi sull'ammontare del
risarcimento dovutole. Ha tuttavia precisato che gli interessi dovranno
decorrere dal 15 febbraio 1985, giorno in cui è stato impugnato il vincolo davanti
al Consiglio di Stato, e che per ragioni di equità il Tribunale di
espropriazione avrebbe dovuto mandarla esente dal pagamento di spese e ripetibili.
F. Il
Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la
conseguente conferma della sentenza impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuto il
comune di __________, il quale ha avversato partitamente le tesi
dell'insorgente con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario,
in seguito.
G. Ai fini del
giudizio il Tribunale cantonale amministrativo ha richiamato dall'istanza
inferiore gli incarti relativi alle procedure espropriative passate e pendenti
attinenti al complesso fondiario __________. Delle risultanze emergenti da
questi atti si dirà, ove occorresse, nei considerandi di diritto.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva
della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50
cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70
Lespr.
Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e
per i motivi che saranno meglio precisati in appresso può essere deciso sulla
base degli atti e dei documenti richiamati senza procedere all'assunzione delle
prove testimoniali notificate dalla ricorrente, insuscettibili di procurare a
questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo
per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Istanza
di sospensione della procedura
La ricorrente chiede di tenere in sospeso
l'emanazione del giudizio in attesa dell'esito della procedura di
espropriazione formale tuttora aperta innanzi al Tribunale di espropriazione
(inc. TE 31/86). Diverse ragioni ostano tuttavia all'accoglimento di siffatta
domanda.
2.1. Con la sentenza impugnata il Tribunale
di espropriazione ha respinto l'istanza di __________ negando che il PR di
__________ del 1987 avesse ingenerato espropriazione materiale a danno della
parte del mapp. __________ inclusa in zona AP. In questa sede il tema oggetto
di controversia è la stesso e quindi non occorre ritardare ancora il giudizio
quo alla rivendicata sussistenza dell'espropriazione materiale, ritenuto come
la procedura sia stata avviata dalla ricorrente proprio per far accertare
questo evento ed in caso di accoglimento del gravame la causa verrebbe semplicemente
rinviata al Tribunale di espropriazione per la fissazione dell'indennità in
coordinazione con le altre cause (inc. TE 31/86 e 16/94) oggi ferme in attesa
dell'emanazione della presente pronunzia.
2.2. Una sospensione avrebbe avuto peraltro
senso solo se la superficie colpita dal vincolo corrispondeva a quella espropriata
dall'ESR in via formale. Dagli atti risulta chiaramente che la creazione della
zona AP è stata determinata dalla presenza della discarica, un'opera
d'interesse sovraccomunale che secondo i criteri allori invalsi in materia
pianificatoria avrebbe dovuto essere prevista addirittura in un piano d'utilizzazione
cantonale ex art. 6 h ss. LE 1973 (cfr. DTF 115 Ib 505, con il cambiamento di
rotta indicato in RDAT I-1996 N. 31 conseguente all'entrata in vigore della
LALPT, art. 31 in particolare). In corrispondenza del mapp. __________ i
pianificatori non si sono però limitatati a vincolare solo la superficie
destinata alla deponia ed attualmente oggetto di esproprio formale da parte
dell'ESR, ma sono andati oltre, gravando una porzione di terreno non direttamente
interessata dall'impianto. Per essere più precisi, il vincolo AP è andato a colpire
la parte meridionale del fondo su un'area di 4'468 mq, di cui solo 2'657 mq
sono stati infine espropriati per i bisogni della deponia. A fronte di queste
emergenze ed a prescindere per il momento dall'esame di tutte le conseguenze
che esse possono comportare in seno al procedimento che ci occupa, appare evidente
che la situazione di quei 1'811 mq attribuiti alla zona AP ma non espropriati
formalmente poteva essere ponderata solo nell'ambito del contenzioso di
espropriazione materiale promosso contro il comune. Donde la necessità di
prolare l'attuale decisione, poiché lo statuto di quella specifica fascia di
terreno non verrebbe in ogni modo apprezzato nel giudizio concernente l'espropriazione
formale del mapp. __________.
- Assunzione
prove
L'insorgente critica il Tribunale di
espropriazione per aver respinto la sua richiesta di interrogare quali testi
__________, __________, __________ e __________, i quali avrebbero potuto
riferire in sostanza circa le condizioni della part. __________ negli anni 70 e
le intenzioni del suo proprietario. I rimproveri della ricorrente, che in
pratica si duole di una violazione del diritto di essere sentito, sono infondati.
3.1. La natura ed i limiti del diritto di
essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale
cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte
dagli art. 29 Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto
di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia
emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione
delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e
di avanzare offerte di prova (DTF 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2).
La procedura espropriativa cantonale è retta
dal principio inquisitorio (art. 47 Lespr e 18 cpv. 1 PAmm in forza del rinvio
dato dall'art. 70 Lespr). In virtù di questo principio il Tribunale di
espropriazione deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di
determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie
confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza
essere peraltro vincolata dalle domande delle parti (art. 18 cpv. 1 PAmm). In
quest'ambito, al giudice delle espropriazioni spetta la facoltà di procedere al
cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte
dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo
chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224
consid. 2b; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione
anticipata delle prove esibite il Tribunale può quindi rifiutarsi di assumere
quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (DTF
112 Ia 107 consid. 2b; RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).
3.2. In esito all'apprezzamento anticipato
delle prove offerte il primo giudice ha rifiutato di esperire una perizia e di
assumere i quattro testi notificati dall'attrice, annotando a quest'ultimo proposito
che l'ing. __________ e l'avv. __________ erano stati sentiti in occasione
della procedura relativa all'esproprio del mapp. __________, che l'ing.
__________ aveva stilato un perizia già versata agli atti e che i signori
__________ e __________ non avrebbero potuto aggiungere alcunché di determinante
ai fini del giudizio. Esaminata la globalità delle tavole processuali questo
Tribunale ritiene che la decisione non presti il fianco a critiche di sorta,
atteso che la situazione della part. __________ agli inizi degli anni 70 ed in
altri periodi di sicuro interesse (1987 in particolare) emerge con estrema
chiarezza dalle svariate fotografie dell'epoca contenute nell'incarto. Considerato
il tempo trascorso, questi documenti - unitamente ai rilievi
aerofotogrammetrici eseguiti nel 1975 e nel 1985 - appaiono ben più affidabili
di una testimonianza basata sulla memoria della persona interpellata e
consentono effettivamente di farsi un'idea assai precisa circa lo stato in cui
si trovava in quegli anni la proprietà __________. Posto che la materia
dell'odierno contendere si concentra essenzialmente sul quesito a sapere se nel
1987 la parte meridionale del mapp. __________ possedeva una componente edilizia
venuta meno con l'entrata in vigore del PR e che le prove offerte non paiono suscettibili
di svelare l'esistenza di circostanze o di ulteriori elementi rilevanti per
tale decisione, anche questo Tribunale rinuncia a sentire i testi indicati
dalla ricorrente.
- Legittimazione
passiva del comune
4.1. Se la legge cantonale non dispone
altrimenti, le azioni volte ad ottenere un risarcimento ex art. 5 cpv. 2 LPT
vanno proposte nei confronti dell'ente autore della misura pianificatoria
ritenuta generatrice di espropriazione materiale; di norma, debitrice di
un'indennità per titolo di espropriazione materiale è infatti la collettività
che ha deciso la restrizione equivalente ad esproprio (RDAT II-1998 N. 34, 1990
N. 57). Discostandosi da questo principio, la legge di espropriazione ticinese
prevede che eventuali pretese per titolo di espropriazione materiale devono
essere fatte valere direttamente contro l'ente a favore del quale è stata sancita
la restrizione legale della proprietà (cfr. art. 39 cpv. 2 Lespr). Questa
regolamentazione è volta ad impedire che taluni enti vengano convenuti in causa
per aver istituito dei vincoli costitutivi di espropriazione materiale a
beneficio di altre collettività e tenta di ovviare alle problematiche di
regresso che si vengono inevitabilmente a creare nei cantoni ove i comuni
possono essere astretti al pagamento di un indennizzo per aver sancito gravi restrizioni
della proprietà a profitto di terzi (STA 17.2.2000 in re comune di __________).
4.2. In concreto, __________ ha convenuto in
causa il comune di __________ chiedendo che venisse condannato al pagamento di
un'indennità di espropriazione materiale in relazione all'entrata in vigore del
PR ed al conseguente inserimento di parte del mapp. __________ in zona AP.
Sennonché, come anticipato al considerando 2, l'istituzione di quel vincolo non
era volta a soddisfare l'esigenza del piccolo comune di __________ di creare un
parco pubblico di ca. 60'000 mq, ma era legata con ogni evidenza alla necessità
di iscrivere nel piano regolatore la discarica del CER/ESR, un impianto di
interesse regionale da tempo presente sul territorio comunale. In realtà, nel
1987 beneficiario del provvedimento pianificatorio in oggetto era quindi il
consorzio di comuni titolare della deponia, cui dovrebbe spettare di riflesso
anche il ruolo di debitore di eventuali indennità di espropriazione materiale e
di parte convenuta nella relativa causa. Posta questa premessa, il fatto che
per convenzione la proprietà dei terreni occupati dalla deponia sarà trapassata
al comune trascorsi dieci anni dalla chiusura dell'impianto non appare
decisivo, poiché se è vero che in futuro anche __________ dovrebbe approfittare
dell'operazione acquisendo gratuitamente una vasta superficie ormai adibita a
verde, è altrettanto vero che il consorzio ha sempre garantito l'assunzione di
tutti gli oneri indotti dalla creazione e dalla gestione della discarica.
Ad ogni buon conto, il quesito a sapere se
il comune di __________ poteva essere validamente convenuto nella causa di
espropriazione materiale promossa da __________ va evaso positivamente
perlomeno con riferimento alla superficie del mapp. __________ colpita dal
vincolo AP ma esclusa dal comprensorio della discarica e dal novero dei terreni
espropriati in via formale dall'ESR. Un ulteriore approfondimento del tema non
è necessario, poiché la fattispecie non integra in ogni modo gli estremi
dell'espropriazione materiale per le ragioni che saranno illustrate nel
considerando seguente.
- Sussistenza
dell'espropriazione materiale
5.1. Giusta l'art. 26 cpv. 2 Cost., di
tenore sostanzialmente corrispondente all'art. 22 ter cpv. 3 VCost., in caso di
restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione è dovuta piena indennità.
Il medesimo principio è stato ripreso e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la
quale non contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione
d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo
istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale
e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50).
La legge rinvia dunque alla giurisprudenza
del Tribunale federale, che ha coniato il concetto di espropriazione materiale
nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re W.) e lo ha affinato negli anni seguenti,
fino a giungere alla formulazione attuale inaugurata con la celeberrima
sentenza B. (DTF 91 I 329). Secondo questa definizione, vi è espropriazione
materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa è vietato
o limitato in modo particolarmente grave, così che il proprietario è privato di
una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà; una limitazione
di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione materiale, se essa
colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in modo tale che - fosse
negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un sacrificio
eccessivamente gravoso e tale da violare il principio d'uguaglianza (teoria del
"Sonderopfer"). In ambo i casi premessa al riconoscimento di
qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di
sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (vedi da ultimo DTF 125 II 431
consid. 3a e giurisprudenza ivi richiamata). L'avverarsi di un'espropriazione
materiale è comunque da negare quando un divieto di costruzione parziale lascia
intatta la possibilità di usare convenientemente e in modo economicamente
ragionevole la parte non colpita del fondo: ad esempio quando un azzonamento
riguarda solo un quarto della particella o un vincolo di inedificabilità
colpisce solo un terzo dell'immobile (DTF 114 Ib 121 e riferimenti ivi citati;
RDAT II-1994 N. 63).
Sempre secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l'autorità di pianificazione che allestisce per la prima
volta un piano di utilizzazione conforme alle esigenze costituzionali ed ai
principi dedotti dalla LPT, pronuncia un rifiuto di attribuire un fondo alla
zona edificabile (e non un dezonamento, ovverosia una cosiddetta
"Auszonung") allorquando non include una determinata particella in
tale zona e ciò anche se questo terreno era edificabile secondo il vecchio
diritto (DTF 122 II 326 consid. 4, 121 II 417 consid. 3e). La mancata
attribuzione di un fondo alla zona edificabile ("Nichteinzonung") può
dar luogo al riconoscimento di un indennizzo per titolo di espropriazione
materiale solo in casi eccezionali, segnatamente se il proprietario, in base a
criteri e circostanze oggettive, poteva ritenere al momento determinante
(entrata in vigore del PR) che un'edificazione del suo fondo conforme al
diritto della pianificazione del territorio avrebbe potuto verosimilmente
avvenire in un prossimo futuro. Tale è il caso, stando agli esempi citati
dall'Alta Corte federale, quando il terreno è, cumulativamente, ubicato entro
il PGC adottato conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque,
pronto per l'edificazione o dotato perlomeno delle infrastrutture di urbanizzazione
primaria ed il suo proprietario ha già sostenuto spese considerevoli per
l'urbanizzazione particolare e per la costruzione. Oppure quando il fondo è
situato in un comprensorio già largamente edificato ai sensi dell'art. 15 lett.
a LPT e s'impone la sua utilizzazione come terreno prevedibilmente necessario all'edificazione
in un avvenire prossimo. Il diritto ad un indennizzo per espropriazione materiale
può fondarsi d'altra parte sul principio della buona fede (DTF 121 II 417
consid. 4b e rinvii).
5.2. Il momento determinante per stabilire
se la fattispecie si configura alla stregua di un'espropriazione materiale è
quello in cui diviene vincolante il provvedimento pianificatorio che comporta
la restrizione della proprietà. La legislazione cantonale (cfr. art. 39 cpv. 1
LALPT) prevede che il piano regolatore entra in vigore con l'approvazione del
Consiglio di Stato; l'approvazione è condizione di validità ed ha effetto
costitutivo. In casu la sussistenza di un'eventuale espropriazione materiale
deve quindi essere apprezzata secondo le circostanze di fatto e di diritto esistenti
nel mese di dicembre del 1987. A quell'epoca erano in vigore la legge federale
sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT) e, a livello
cantonale, il decreto esecutivo del Consiglio di Stato sull'ordinamento
provvisorio in materia di pianificazione del territorio del 29 gennaio 1980
(DEPT), sostituito dalla LALPT solo nel novembre del 1990.
5.3. Il PR di __________ approvato dal
Governo il 1° dicembre 1987 è il primo piano di utilizzazione conforme ai
principi pianificatori sanciti dalla Costituzione e dalla LPT di cui si è
dotato il comune, che in precedenza, quale diritto comunale autonomo, disponeva
unicamente di norme transitorie in materia edilizia adottate nel 1971 allo
scopo di non compromettere l'immagine del territorio in attesa della pubblicazione
del PR. Ne consegue che la parziale inclusione della proprietà __________/
__________ nella zona AP non costituisce un dezonamento come insiste nel sostenere
la ricorrente, ma un rifiuto di assegnazione alla zona edificabile che di
principio non genera espropriazione materiale e obbligo di risarcimento.
Occorre tuttavia esaminare se la fattispecie dedotta in giudizio non rientra
nel novero dei casi eccezionali comunque soggetti ad indennizzazione secondo la
giurisprudenza federale dianzi evocata.
5.4. Come ha evidenziato a giusto titolo il
Tribunale di espropriazione in esito ad un accurato esame della vasta
documentazione raccolta in fase istruttoria, nel 1987 la parte del mapp.
__________ poi colpita dal vincolo AP non era compresa nel perimetro del PGC
provvisorio che il municipio di __________ aveva approvato il 24 novembre 1972
in applicazione dell'art. 15 OPA. Ed era pure esclusa dalla zona edificabile
provvisoria prevista dal piano delle zone edificabili e zone di pianificazione
del comune di __________ che il Dipartimento dell'ambiente aveva emanato il 22
maggio 1980 in base all'art. 8 DEPT. Piano che l'autorità cantonale aveva
allestito rifacendosi in gran parte al PGC e che l'allora proprietario del
mapp. __________ , __________ non aveva ritenuto di dover impugnare davanti al
Consiglio di Stato (cfr. risoluzione CdS 29 ottobre 1981, no. 6204, p. 1 e 18).
5.5. Le immagini scattate nel 1985
(gigantografia aerofotogrammetrica inc. TE 31/86) e nel 1987 (foto aeree doc. I
inc. TE 31/86) dimostrano ampiamente che al momento determinante il settore
meridionale della part. 906 non si trovava neppure in un territorio già
largamente edificato ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT (cfr., sulla nozione,
DTF 122 II 455 consid. 6a). All'epoca, la maggior parte di quella fascia di terreno
parallela alla strada di quartiere di cui al mapp. __________ era d'altronde
scoscesa a causa delle profonde escavazioni subite in passato che, stando agli
accertamenti esperiti anche in altre sedi (vedi sentenza TPT del 6 maggio 1993,
confermata dal TF), avevano reso pericolosamente instabile, e quindi
inedificabile, pure la zona pianeggiante del fondo posta a ridosso della
scarpata stessa. Situazione, questa, presente nella sua essenza prima ancora
della creazione della discarica (cfr. l'eloquente documentazione fotografica
allegata al progetto dell'impianto realizzato il 20.6. 1973 dall'ETH di Zurigo,
inc. TE 15/79), a dimostrazione del fatto che la configurazione dei luoghi era
stata influenzata dalle pregresse attività di scavo a fini estrattivi
esercitate dal loro proprietario __________. A riguardo, basta rinviare alle
esaustive e pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale si
sottolinea peraltro giustamente che nel suo progetto di PR il comune aveva
largamente sovradimensionato le zone edificabili obbligando il Consiglio di
Stato a ridurne in modo drastico l'estensione per adeguarle alle effettive
esigenze della popolazione. In assenza del vincolo, la superficie di cui
trattasi non sarebbe stata comunque assegnata alla zona edificabile: esclusa
dal territorio edificato in larga misura così come dalle zone edificabili
provvisorie e dal perimetro del PGC, non necessaria per soddisfare il bisogno
di terreno edificabile dei successivi 15 anni, erta e laddove pianeggiante
instabile, non avrebbe mai potuto trovare collocamento all'interno della zona
R2 del PR 1987 di __________.
Se ne deve dedurre, insieme al Tribunale di
espropriazione, che nel dicembre del 1987 l'inclusione parziale del mapp.
__________ in zona AP non ha mortificato alcuna prospettiva di edificazione in
un prossimo futuro della frazione colpita dal vincolo e, quindi, non ha
intaccato il diritto di proprietà di __________ in modo da ingenerare
espropriazione materiale.
Siffatta conclusione non rientra di certo nel
quadro di una manovra mirante a defraudare la ricorrente di terreno pregiato,
così come paventato in ingresso di impugnativa. A ben guardare, l'attuale
proprietaria del mapp. __________ dovrebbe piuttosto apprezzare l'accortezza
con quale ha operato il padre, che dopo aver sventrato la collina per
sfruttarne lungamente le risorse a fini commerciali, ha venduto al CER il buco
restante per 40.- fr. il mq, ha partecipato dietro compenso alla gestione della
discarica e, infine, le ha lasciato una particella in parte edificabile valorizzata
dalla contiguità con l'immenso parco nel frattempo creato dall'ente pubblico.
- Spese e
ripetibili
6.1. Nei procedimenti contenziosi di
espropriazione materiale le spese e le eventuali ripetibili vengono ripartite
come in una normale procedura amministrativa, ovvero a dipendenza dell'esito
del processo e del grado di soccombenza delle parti, conformemente al principio
in tal senso dedotto dagli art. 28 e 31 PAmm. Solo se l'esistenza
dell'espropriazione materiale è pacifica ed incontestata il proprietario avrà
diritto ad ottenere la stima dell'indennità a spese dell'ente espropriante
giusta l'art. 73 Lespr (RDAT I-1994 N. 48, 1987 N. 72, 1983 N. 82).
6.2. Nell'evenienza concreta erano dunque
applicabili le regole che informano la ripartizione di spese e ripetibili in
materia amministrativa. In effetti, preso atto delle contrapposte posizioni assunte
dalle parti in tema di ricorrenza dell'espropriazione materiale, il Tribunale
di espropriazione si è pronunciato unicamente su questa pregiudiziale senza
nemmeno abbordare questioni di natura estimatoria. Assodato che spese e
ripetibili andavano suddivise giusta gli art. 28 e 31 PAmm, il primo giudice
non poteva che addebitarle all'attrice, risultata totalmente soccombente nella
causa che essa stessa aveva avviato assumendosi i rischi e le conseguenze di
tale iniziativa.
Anche su questo punto la querelata decisione
resiste con certezza alle critiche di iniquità della ricorrente.
- Stante
quanto precede, il ricorso dev'essere respinto con la conseguente conferma del
giudizio impugnato.
La tassa di giudizio e le ripetibili seguono
la soccombenza dell'insorgente (art. 28 e 31 PAmm per il rinvio dato dall'art.
50 cpv. 3 Lespr).
Per questi motivi,
visti gli art.
26, 29, 75 Cost.; 3, 5, 35, 36 LPT; 31, 39 LALPT; 39, 50, 70 Lespr; 18, 28, 31,
43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa
di giudizio di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente, con l'ulteriore obbligo
di versare al comune di __________ identico importo per titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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