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Numero d'incarto:
50.1999.11
Data decisione, Autorità:
05.12.2001, TRAM
Incarto n.
50.1999.00011
Lugano
5 dicembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 novembre 1999 del
Patriziato di __________
patr. da: avv. __________
Contro
la decisione 5 ottobre 1999, no. 20/92-60, del
Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;
ritenuto che il giudice delegato, dopo aver esaminato
la pratica indicata a margine, in base alla documentazione in possesso del
Tribunale ed alle risultanze delle discussioni intercorse nelle diverse udienze
sin qui convocate, ha sottoposto alle parti la seguente transazione:
"1.Sorgenti di
Le parti si danno
reciprocamente atto che le sorgenti di __________ sono escluse dall'esproprio,
per cui i piani di espropriazione dovranno essere modificati in tal senso.
- Sorgente rifugio
Questa sorgente con
esistente presa-serbatoio che serve il rifugio e annessi al costone della
__________ viene inserita tra quelle espropriate.
A definizione del
contenzioso sorto in merito a tale oggetto, le parti convengono la stipulazione
di una servitù di condotta e derivazione acqua nella quale saranno inclusi
questi elementi essenziali:
Al Patriziato di __________ è riconosciuto
il diritto di derivare acqua dall'impianto degli esproprianti in modo da
garantire l'approvvigionamento idrico del rifugio di __________.
Il diritto del Patriziato è riferito ad un
quantitativo max. di 5 l/min. di acqua da prelevare tramite la condotta
esistente che alimenta il rifugio. Questa tubazione verrà raccordata alla
camera di raccolta che gli enti esproprianti realizzeranno a loro spese in base
al progetto indicativo ivi allegato. I costi per raccordare la tubazione
esistente alla futura camera di raccolta saranno assunti dagli enti
esproprianti, così come gli oneri di manutenzione dell'impianto di derivazione.
La servitù sarà iscritta a carico del fondo
di novella intavolazione che sarà acquisito dai comuni esproprianti ed i cui
confini dovrebbero corrispondere a quelli risultanti dal piano N.
/ ivi annesso. Fondo beneficiario risulterà il mapp.
__________ di proprietà del Patriziato, nella sua conformazione post esproprio.
La servitù sarà accompagnata
dall'iscrizione di un onere fondiario a favore del Patriziato di __________ ad
a carico del fondo serviente per la manutenzione di impianti, prese e condotta
di derivazione (valore fr. 100'000.-).
Le spese di iscrizione a RF saranno assunte
dagli enti esproprianti.
- Accertamento della
resa delle sorgenti espropriate
L'accertamento della
resa sarà eseguito dal Tribunale di espropriazione nell'ambito della fissazione
dell'indennità di espropriazione, una volta esaurito il contenzioso pendente
innanzi al Tribunale cantonale amministrativo.
- Ripetibili di I
istanza
Le ripetibili di
prima istanza per la fase di opposizione vengono fissate in fr. 6'000.-.
In caso di accordo la procedura ricorsuale in essere
davanti al Tribunale cantonale amministrativo verrà stralciata dai ruoli senza
alcun aggravio di spese e tasse di giustizia, compensate le ripetibili.
Nell'evenienza contraria, il Tribunale statuirà sul ricorso senza ulteriori
formalità.
Le parti sono tenute a pronunciarsi in merito entro
15 giorni dall'intimazione della presente";
preso atto che con comunicazione 10 ottobre 2001, i
comuni di __________ e __________ 3 dicembre 2001, il patriziato di __________
hanno aderito alla proposta di cui sopra;
considerato pertanto che il procedimento è così
esaurito;
decreta:
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.
-
Non si
prelevano né tasse, né spese.
Non si
assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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