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Numero d'incarto:
50.2001.23
Data decisione, Autorità:
22.08.2002, TRAM
Incarto n.
50.2001.00023
Lugano
22 agosto
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 novembre 2001 dello
__________,
rappr. da: __________
Contro
la decisione 29 ottobre 2001 (no. 70/01-223) del
Tribunale di espropriazione, che ha accordato a __________ e __________
un'indennità residua per occupazione temporanea e inconvenienti in relazione
alla procedura di esproprio del mapp. __________ di __________, interessato
dai lavori di ricostruzione del ponte sul fiume __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
__________ e __________, titolari del Garage __________, sono conduttori del
mapp. __________ di __________, un fondo inedificato di 1'401 mq che utilizzano
per il posteggio, il deposito e l'esposizione di auto d'occasione;
che nel
contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi relativi alla
ricostruzione del ponte sul fiume __________ avviata nel marzo del 1998, lo
Stato del Canton Ticino ha sollecitato l'occupazione temporanea di 380 mq del
mapp. __________ per la durata di un anno (dal 1.4.1999 al 31.3.2000), offrendo
un'indennità di fr. 0.50/mq/anno;
che il 12
maggio 1998 i locatari del terreno hanno sollecitato una modifica dei piani e
insinuato una pretesa risarcitoria di fr. 6.50/mq/anno per l'occupazione temporanea,
oltre a fr. 20'000.- per titolo di inconvenienti;
che
all'udienza di conciliazione del 14 luglio 1998 le parti hanno accettato una proposta
transattiva del Tribunale, ai sensi della quale lo Stato avrebbe corrisposto ai
fratelli __________ fr. 10'000.- a corpo per l'occupazione temporanea ed
eventuali inconvenienti;
che il 23
luglio 1998 il Tribunale di espropriazione ha dichiarato chiuso il procedimento
(inc. 14/98) per intervenuta transazione;
che in
realtà lo Stato ha invaso il mapp. __________ dal 6 novembre 1998 al 30 aprile
2001 (905 giorni) senza pagare alcun indennizzo;
che dopo
aver invano cercato di trovare una soluzione bonale con i rappresentanti del
cantone, mediante istanza 8 agosto 2001 i locatari del fondo hanno adito il Tribunale
di espropriazione sollecitando il versamento di un indennizzo di fr. 28'591.80;
questa somma è stata calcolata riportando su 905 giorni l'indennità di fr.
10'000.- convenuta a suo tempo: in concreto fr. 24'794.50 (fr. 10'000.- : 365 x
905) per occupazione ed inconvenienti, oltre a fr. 3'797.30 per interessi di
mora dal 4 agosto 1998;
che nel
frattempo lo Stato aveva invece riconosciuto e versato agli espropriati fr.
21'697.-, cifra stabilita partendo in sostanza dal presupposto che l'indennità
di fr. 10'000.- concordata nel 1998 era composta da fr. 2'470.- (fr.
6.50/mq/anno) per occupazione e, di riflesso, da fr. 7'530.- (fr. 20.91/die)
per inconvenienti; in relazione a quest'ultima posta di danno l'ente
espropriante si è quindi professato debitore di soli fr. 13'198.-, ricordando
che dal 23 novembre 1998 al 16 agosto 1999 il cantiere era rimasto fermo e non
aveva quindi potuto provocare i disagi lamentati dagli espropriati;
che dopo
aver sentito le parti, con sentenza 25 ottobre 2001 il Tribunale di espropriazione
ha accordato agli espropriati un'indennità residua di fr. 7'111.35; in pratica,
il primo giudice ha accolto pienamente le richieste dei conduttori della part.
__________, accreditando pure le modalità di calcolo del risarcimento da loro applicate;
che
mediante ricorso 9 novembre 2001 lo Stato ha impugnato questa pronunzia innanzi
al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo in sostanza le tesi sottoposte
all'istanza inferiore; a suo parere, gli espropriati hanno diritto ad
un'indennità per titolo di inconvenienti calcolata sulla scorta dei 7'530.- fr.
annui convenuti nel 1998 solo durante il periodo di effettiva attività del
cantiere (639 giorni), oltre interessi al 5% su fr. 10'000.- a partire dal 14
agosto 1998 (trascorsi cioè 20 giorni dal decreto di stralcio della procedura)
e al tasso usuale sul resto a contare dal 6 novembre 1998 (giorno
dell'effettiva immissione in possesso, anticipata rispetto alla data prevista
del 1° aprile 1999);
che il
Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento del ricorso, riconfermandosi
nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute; ad identica
conclusione sono pervenuti __________ e __________, i quali hanno avversato le
tesi del ricorrente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse -
in appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e
3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;
che il
gravame è pertanto ricevibile in ordine e considerata la natura della contestazione
posta a giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad
accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che la
vertenza ruota attorno all'indennità per inconvenienti reclamata dai fratelli
__________ in relazione all'occupazione del mapp. __________, durata 905 giorni
invece dell'anno previsto nelle tabelle d'espropriazione pubblicate nel 1998;
controverse sono pure le modalità di calcolo degli interessi dovuti agli espropriati
sul complesso dell'indennità espropriativa;
che
all'udienza di conciliazione del 14 luglio 1998 le parti hanno convenuto su proposta
del Tribunale un'indennità a corpo di fr. 10'000.- per "occupazione temporanea
e eventuali inconvenienti", senza specificare i singoli elementi
dell'indennizzo, né prevedere alcunché in caso di sopravvenienza di un maggior
danno;
che
l'accordo bonale stipulato per regolare problemi di risarcimento dopo l'inizio
della procedura d'espropriazione formale costituisce un contratto espropriativo
di diritto amministrativo retto dal diritto pubblico (Hess-Weibel, Das
Enteignungsrecht des Bundes, N. 1 ad art. 54, N. 1 e 3 ad art. 53; Thalmann,
Der Vertrag im Enteignungsverfahren, p. 112 ss.; Grisel, Traité de droit
administratif, p. 762/763; DTF 102 Ia 559, 101 Ib 286) ed ha forza di decisione
(art. 44 cpv. 2 Lespr; Hess-Weibel, op. cit., N. 10 ad art. 53; DTF 99 Ib 273);
che
siglando l'accordo del 14 luglio 1998 le parti hanno liquidato con una cifra
omnicomprensiva le conseguenze pecuniarie dell'espropriazione del mapp.
__________, ovvero - secondo le tabelle pubblicate all'epoca - dell'occupazione
di 380 mq del fondo per la durata di un anno; la portata ed i contenuti del
compromesso possono essere riferiti unicamente a quel ben preciso evento espropriativo;
che a
torto entrambi i contendenti ed il Tribunale di espropriazione pretendono dunque
di far capo a quel contratto secondo criteri di convenienza per definire
l'indennità dovuta agli espropriati a seguito della sottrazione di un diritto
non contemplato negli atti di espropriazione;
che
chiamato a pronunciarsi sulle pretese di indennità tardive presentate dagli espropriati
in difetto di un ulteriore accordo tra le parti, il Tribunale di espropriazione
non poteva dare per scontata la sussistenza del danno rivendicato e risarcirlo
in esito ad una calcolazione approntata su basi estrapolate artificiosamente
dalla cifra omnicomprensiva concordata in via transattiva anni addietro;
che il
primo giudice avrebbe dovuto per contro accertare quali pregiudizi aveva concretamente
cagionato dal 7 novembre 1999 l'occupazione posta in essere dallo Stato e
stimare accuratamente - per ogni singola posta di danno - l'indennità di spettanza
degli espropriati;
che
simile approccio si imponeva anche per la quantificazione dell'indennità rapportata
all'occupazione temporanea vera e propria (cfr. art. 49 Lespr), atteso che
negli incarti non v'è traccia di documenti dai quali si possa dedurre che il
canone di locazione del terreno ammontava effettivamente a fr. 6.50 il mq all'anno;
che poste
queste premesse questo Tribunale non può che annullare la decisione impugnata e
rinviare gli atti all'istanza inferiore per un nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2
PAmm);
che
nell'ambito della sua pronunzia il Tribunale di espropriazione dovrà computare
gli interessi a norma degli art. 54 e 52 Lespr;
che sulla
somma di fr. 10'000.- stipulata il 14 luglio 1998 con forza di decisione gli
espropriati avranno quindi diritto a interessi di mora del 5% a contare dal 4
agosto 1998 (art. 54 cpv. 1 Lespr); sul restante - ovvero sull'indennità che il
Tribunale di espropriazione avrà modo di fissare nuovamente - decorrerà invece
un interesse al tasso usuale CFS a partire dal 6 novembre 1998 (art. 52 cpv. 3
Lespr);
che sulla
scorta di quanto precede il ricorso è accolto; date le circostanze e l'esito
del contenzioso si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
visti gli art. 9, 11, 32, 50,
70 Lespr; 18, 28, 43, 46 e 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza:
1.1. a
decisione 29 ottobre 2001 (no. 70/01-223) del Tribunale di espropriazione è annullata;
1.2. gli
atti sono rinviati al Tribunale di espropriazione per nuovo giudizio.
-
Non si
prelevano spese, né tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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