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Numero d'incarto:
52.1995.107
Data decisione, Autorità:
27.04.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00107
DP 65/95
cm
Lugano
27 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi,
presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 febbraio 1995 di
contro
la decisione 1. febbraio 1995, no. 630, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 22 settembre
1994 con cui il municipio di __________ ha deliberato alla ditta __________
le opere da elettricista nell'ambito dei lavori di risanamento del bacino di
accumulazione dell'acqua potabile di __________;
viste le risposte:
-
7 marzo 1995 del municipio di
__________;
-
15 marzo 1995 del Consorzio
__________ -__________;
-
20 marzo 1995 del Consiglio di
Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 14 luglio 1994 il
municipio di __________ ha messo a pubblico concorso le opere da elettricista
necessarie nell'ambito dei lavori di risanamento del bacino di accumulazione
dell'acqua potabile di __________;
che in tempo utile sono
state inoltrate le seguenti offerte:
che con risoluzione 22
settembre 1995 il municipio di __________ ha deliberato i lavori al Consorzio
__________/ __________;
che con giudizio 1.
febbraio 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo
l'impugnativa contro di esso interposta da __________;
che in sostanza il Governo
ha ritenuto che l'offerta del ricorrente fosse da scartare in quanto viziata da
errore al pari della seconda in graduatoria;
che contro il predetto
giudizio governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente
rimprovera al Consiglio di Stato di aver omesso di considerare che il divieto
di rettificare le offerte vige soltanto nell'ambito dei concorsi retti dalla
LApp e soltanto per i prezzi unitari: errori di calcolo sarebbero emendabili
anche dopo l'apertura delle offerte;
che all'accoglimento del
ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il consorzio aggiudicatario con
argomenti che verranno semmai ripresi più avanti;
Considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC e può essere deciso
sulla base degli atti, senza istruttoria;
che come ricorda il
Consiglio di Stato, riproducendo letteralmente la giurisprudenza di questo
Tribunale, "le offerte inoltrate nell'ambito di un pubblico concorso
devono per principio essere formulate in modo chiaro ed univoco, tale da
consentire all'ente pubblico di procedere immediatamente all'aggiudicazione. Offerte
incomplete o viziate da errori di calcolo (segnatamente nella determinazione
del prezzo complessivo per rapporto ai prezzi unitari) vanno scartate, perché
non possono essere accettate in quanto tali, ma devono essere rettificate o
completate: atto, questo, che disattende l'esigenza di assicurare la parità di
trattamento fra i concorrenti e viola il divieto tassativo di modificare le
offerte inoltrate una volta scaduti i termini fissati dal bando di concorso
(cfr. STA 15.3.93 in re P.; 14.12.74 in re V. e D.; Borghi, giurisprudenza
amministrativa ticinese N. 145);
che a torto l'insorgente
ritiene che la sua offerta potesse e dovesse essere rettificata d'ufficio in
quanto viziata da semplice errore di calcolo; per principio, la correzione
delle offerte inoltrate in un pubblico concorso non può essere ammessa perché
sovverte i ruoli delle parti nel pubblico concorso, concedendo ad un singolo
concorrente la possibilità di accettarla o di rifiutarla: privilegio che agli
altri concorrenti non è dato;
che irrilevante è il fatto
che la correzione sia di minima entità e che sia ammessa dalla prassi
dell'autorità cantonale nelle delibere rette dalla LApp; determinante è il
fatto che la risoluzione di delibera ad un concorrente la cui offerta contiene
un errore di calcolo, invece che configurare l'atto di accettazione di un'offerta,
verrebbe ad assumere il significato di una controproposta ed a far sì che il
perfezionamento del contratto d'appalto dipenda dalla volontà di un
concorrente;
che irrilevante è pure il
fatto che il bando di concorso non avvertisse i concorrenti che le offerte
viziate da errore sarebbero state escluse; l'omissione non è tale da inficiare
la validità dell'estromissione dell'offerta del ricorrente;
che per gli stessi motivi
andava pure esclusa l'offerta del secondo concorrente in graduatoria;
che, così stando le cose,
la risoluzione governativa impugnata merita di essere confermata siccome immune
da violazioni del diritto;
che la tassa di giustizia
e le ripetibili seguono la soccombenza;
visti
gli art. 113, 114, 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto
-
La tassa di giustizia di fr.
800.-- (ottocento) è a carico del ricorrente che rifonderà fr. 1'000.-- (mille)
alla resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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