AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.140
Data decisione, Autorità:
23.09.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00140
Lugano
23 settembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 10 maggio 1994 del
Comune
di __________
patr.
da: avv.ti __________ e __________
contro
la
risoluzione 20 aprile 1994 (n. 3332) del Consiglio di Stato che ha annullato
la decisione 15 giugno 1993 con cui il municipio di __________ ha negato alla
__________ il rilascio della licenza edilizia comunale per il potenziamento
della stazione di distribuzione di carburante al mapp. __________ di quel
comune;
viste le risposte:
-
26 maggio 1994 della __________;
-
25 maggio 1994 del Consiglio di
Stato, Bellinzona;
-
30 maggio 1994 del Dipartimento del
territorio, Divisione ambiente;
-
31 maggio 1994 del Dipartimento del
territorio, Sezione della pianificazione urbanistica;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) La __________ gestisce
una stazione di distribuzione di carburante al mapp. __________ di __________,
posto dal PR in zona residua, composta da 4 colonne di benzina, 7 pistole di
erogazione e 7 contatori indipendenti, serviti da 2 cisterne di 30 mc ciascuna.
Il 30 ottobre 1992 la predetta società ha inoltrato una domanda di costruzione
per il potenziamento della stazione di servizio al mapp. __________ di
__________. I progetti presentati e le informazioni fornite all'autorità
indicano la posa di un'ulteriore cisterna di 40 mc, volta a permettere la
vendita di gasolio, sopra la quale verrebbe realizzata - previa esecuzione di
un terrapieno attorno alla stessa - la nuova piazzuola di travaso, la
trasformazione dell'esistente piazzuola di travaso in area di servizio per la
distribuzione del gasolio, la costruzione di una nuova pensilina,
l'installazione di un impianto per il recupero dei vapori. Lo spostamento della
piazzuola di travaso permette inoltre di effettuare lo scarico dell'autobotte per
caduta libera, senza l'impiego di sistemi meccanici di pompaggio. Le colonne di
benzina ed i contatori scenderebbero a 3 rispettivamente a 5, serviti da 13
pistole di erogazione (12 per la benzina ed 1 per il gasolio).
b) Il dipartimento delle pubbliche costruzioni ha rilasciato
all'istante l'autorizzazione cantonale a costruire il 26 maggio 1993. Con
decisione 15 giugno 1993 il municipio di __________ le ha invece negato la
concessione della licenza edilizia comunale. In primo luogo perché ci si trovava
di fronte ad un ampliamento dell'attività esistente, in contrasto con l'art. 31
NAPR, che regolamenta l'edificazione nella zona residua mediante rinvio
all'art. 24 LPT. In secondo luogo perché il riempimento del terreno necessario
a realizzare la nuova piazzuola di travaso, di circa ml 3 di altezza, violava
l'altezza di ml 1,50 prevista all'art. 41 LE.
B. Adito dalla __________, con
risoluzione 20 aprile 1994 il Consiglio di Stato ha annullato la decisione 15
giugno 1993 del municipio di Stabio e retrocesso gli atti a quest'ultimo
affinché rilasciasse a favore della ricorrente la licenza edilizia comunale.
Affermata la competenza parallela del municipio a decidere in applicazione
dell'art. 24 LPT, applicabile a titolo di diritto comunale, il Governo ha
considerato che gli interventi previsti al mapp. __________ potessero ancora
essere ricompresi nel concetto di trasformazione parziale ai sensi del secondo
capoverso di quella disposizione e dell'art. 75 LALPT.
C. Con ricorso 10 maggio 1994
il comune di __________ si é aggravato avverso quella risoluzione governativa
davanti a questo Tribunale, al quale ha domandato di annullarla e di
ripristinare il diniego della licenza edilizia dallo stesso sancito. Il ricorrente
mette in evidenza la portata dell'intervento, che - a suo giudizio - altera in
misura apprezzabile l'identità della costruzione esistente, senza altresì
apparire necessario per la continuazione dell'utilizzazione attuale.
Il Consiglio di Stato, la divisione dell'ambiente del
dipartimento del territorio e la __________ hanno sollecitato la reiezione del
gravame. La sezione della pianificazione urbanistica del dipartimento del
territorio si é invece rimessa al giudizio del Tribunale.
D. In data 25 luglio 1994 ha
avuto luogo un'udienza, alla quale ha fatto seguito un sopralluogo, delle cui
risultanze si dirà, per quanto necessario, nel seguito. In quell'occasione il
comune e la __________ hanno concordato di tenere in sospeso la lite in vista
di trattative dirette. Con lettera 18 luglio 1996 il patrocinatore della
resistente ha tuttavia sollecitato al Tribunale l'emanazione del giudizio.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 49 cpv. 2 LE 1973, ancora applicabile alla fattispecie attraverso
l'art. 52 cpv. 1 LE 1991). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la
legittimazione del ricorrente certa (art. 49 cpv. 3 LE 1973). Il gravame é
pertanto ricevibile in ordine.
-
2.1. L'art. 31 cpv. 2 NAPR
di __________ stabilisce che l'edificazione nella zona residua é retta dagli
art. 22 e 24 LPT e 9 segg. DEPT. Giustamente il Consiglio di Stato ha di
conseguenza riconosciuto al municipio di __________ una competenza parallela (a
quella dell'autorità cantonale) ad applicare gli art. 24 LPT e 75 LALPT -
disposizione quest'ultima che ha sostituito l'art. 11 DEPT relativamente alle
trasformazioni parziali - a titolo di diritto comunale.
2.2. Giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT fuori dalle zone edificabili
possono essere rilasciate autorizzazioni eccezionali, deroganti al requisito di
conformità di zona stabilito all'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, per la costruzione
od il cambiamento di destinazione di edifici o impianti se la loro destinazione
esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e non vi si
oppongono interessi preponderanti (lett. b). Per l'art. 24 cpv. 2 LPT il
diritto cantonale può inoltre permettere la rinnovazione, la trasformazione parziale
o la ricostruzione di edifici ed impianti, in quanto compatibili con le
importanti esigenze della pianificazione territoriale. Il legislatore cantonale
ha fatto uso di questa facoltà attraverso l'adozione in un primo tempo degli
art. 9 segg. DEPT, attualmente sostituiti dagli art. 71 segg. LALPT. Per quanto
può interessare la soluzione della presente contestazione l'art. 75 LALPT
dispone che la trasformazione parziale, da attuare una volta tanto, può essere
eccezionalmente autorizzata se indispensabile per la continuazione
dell'utilizzazione attuale e se compatibile con le importanti esigenze della
pianificazione territoriale. Dal momento che gli interventi prospettati dalla
resistente modificano senz'altro volume ed aspetto della stazione, non si é invece
in presenza di una semplice rinnovazione (cfr. sul concetto DFGP/UPT, Commento
alla LPT, ad art. 24 N. 34 e relativo rinvio al commento all'art. 22 N. 14b).
- 3.1. In concreto é pacifico
che la licenza edilizia non potrebbe in alcun modo fondarsi sull'art. 24 cpv. 1
LPT. Essendo finalizzati a servire lo svolgimento di un'attività commerciale,
tale la vendita di carburante in una stazione di servizio, gli interventi
edilizi prospettati al mapp. __________ difettano del requisito dell'ubicazione
vincolata (cfr. sul concetto RDAT I-1995 N. 61 consid. 2.5.). Essi potrebbero
trovare posto solo nella zona edificabile. Trattasi pertanto di verificare se
questi interventi possono essere approvati in applicazione degli art. 24 cpv. 2
LPT e 75 LALPT.
3.2. Una trasformazione parziale ai sensi dell'art. 24 cpv. 2
LPT può consistere sia in un aumento della volumetria od in una trasformazione
interna sia in un cambiamento dell'utilizzazione. L'intervento é da considerare
parziale se, da un lato, non comporta notevoli mutamenti dell'aspetto esteriore
dell'edificio e della sua destinazione originaria (in altre parole quest'ultimo
deve conservare la sua identità) e, dall'altro, non ingenera effetti
considerevoli o sostanzialmente nuovi sull'utilizzazione del suolo, sull'urbanizzazione
e sull'ambiente (cfr. riassuntivamente, per tutte le enunciazioni che
precedono, la sentenza del Tribunale federale 14 ottobre 1992 in re U. pubbl.
in RDAT I-1993 N. 79 consid. 2 e rinvii; Scolari, Diritto amministrativo, parte
speciale, N. 926 e rinvii).
3.3. Come già é stato spiegato i progetti prevedono la posa
di un'ulteriore cisterna di 40 mc, volta a permettere la vendita di gasolio,
sopra la quale verrebbe realizzata - previa esecuzione di un terrapieno attorno
alla stessa - la nuova piazzuola di travaso, la trasformazione dell'esistente
piazzuola di travaso in area di servizio per la distribuzione del gasolio, la
costruzione di una nuova pensilina. Non si tratta dunque di interventi
contenuti, di secondaria importanza. La nuova pensilina, di ml 8x14 ed alta ml
5,40 viene infatti a sostituire quella esistente, che verrà eliminata e che
denuncia dimensioni ben inferiori (ml 7,5x10, per un'altezza di ml 3,80). La
nuova, ulteriore cisterna, di 40 mc, viene ad aggiungersi alle due esistenti di
30 mc ciascuna, aumentando in modo sostanziale la capacità di deposito dei carburanti
ed permettendo nel contempo di vendere il gasolio. La sua messa a dimora,
combinata con lo spostamento della piazzuola di travaso, comporta inoltre una
rilevante sistemazione del terreno, dovendosi riempire la scarpata a lato della
stazione di servizio per una lunghezza di circa 10 ml e per un'altezza di ml 3.
Nuova é pure la trasformazione dell'esistente piazzuola di travaso in area di
servizio per la distribuzione del gasolio. Anche le colonne verrebbero
riorganizzate: da 4 colonne di benzina, servite da 7 pistole di erogazione e 7
contatori indipendenti, queste scenderebbero a 3, servite da 13 pistole di
erogazione (12 per la benzina ed 1 per il gasolio) e 5 contatori indipendenti.
Quegli interventi offrono dunque, nel loro complesso, l'immagine di una nuova
stazione di servizio: dell'esistente non rimane praticamente nulla, se si
eccettua la riutilizzazione delle due cisterne esistenti, che erano appena
state risanate nel 1987 per soddisfare le esigenze in materia di protezione
delle acque (cfr. al relativo incarto, consegnato dal municipio al giudice
delegato in occasione dell'udienza). Non ci si trova pertanto in presenza di
una trasformazione parziale ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 LPT, bensì di una
nuova costruzione, la quale può essere autorizzata alle restrittive condizioni
poste dell'art. 24 cpv. 1 LPT, che - come già é stato spiegato sub 3.1. - non
sono adempiute nella fattispecie. A questo punto non appare necessario al Tribunale
di dovere accertare se i controversi, suddetti ampliamenti sostanziali della
stazione soddisfano il requisito ulteriore posto dal diritto cantonale all'art.
75 LALPT, che ha ripreso quanto disponeva precedentemente l'art. 11 DEPT, e
cioè se appaiono indispensabili per la continuazione dell'utilizzazione attuale
della stessa: requisito che la resistente ha sostenuto sia dato (e c'é
senz'altro più di un motivo per farle credito) anche se non si é minimamente
premurata di dimostrarlo. Invano, da ultimo, il Consiglio di Stato nel giudizio
impugnato, così come la divisione dell'ambiente nelle osservazioni al ricorso,
mettono in evidenza la necessità di dover ottemperare ai disposti della
legislazione sulla protezione dell'ambiente e sulla protezione delle acque per
confortare il rilascio del permesso qui impugnato. In effetti, la necessità di
dotare la stazione di servizio di un impianto di recupero dei vapori di benzina
(il cui progetto, sia detto per inciso, non é però oggetto della presente
procedura, ma deve ancora essere presentato ed approvato in un secondo tempo;
cfr. al preavviso 8 gennaio 1993 della SEPA, integrato nell'autorizzazione
cantonale a costruire 26 maggio 1993) come anche la migliore compatibilità
ambientale della nuova piazzuola di travaso a gravità non necessitano
manifestamente della realizzazione di tutti gli interventi contemplati dalla
domanda di costruzione. Del pari, l'utilità per lo smaltimento delle acque di
poter disporre di una pensilina con maggiori dimensioni, la quale permetterebbe
di ridurre il volume di acqua di inviare per il trattamento all'impianto di
depurazione consortile, non basta di tutta evidenza per rendere il progetto
conforme con il diritto pianificatorio ed edilizio.
3.4. Sulla scorta di quanto precede il ricorso del comune
deve essere accolto. La risoluzione governativa impugnata deve di conseguenza
essere annullata ed il diniego della licenza edilizia 15 giugno 1993 sancito da
parte del municipio di __________ ripristinato.
- La tassa di giudizio deve
essere posta a carico della resistente, la quale viene inoltre condannata a
rifondere delle adeguate ripetibili al comune di __________, assistito da un
avvocato iscritto all'albo (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti gli art. 49 LE, 22, 24
LPT, 75 LALPT, 18, 28, 31, 46 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso é accolto.
§. E'
annullata la risoluzione 20 aprile 1994 (n. 3332) del Consiglio di Stato.
§§. E'
confermata la decisione 15 giugno 1993 con cui il municipio di Stato ha negato
alla __________ il rilascio della licenza edilizia comunale per il potenziamento
della stazione di distribuzione di carburante al mapp. __________ di
__________.
-
La tassa di giudizio, di fr.
800.--, é posta a carico della __________, la quale viene altresì condannata a
rifondere identico importo per il titolo di ripetibili al comune di __________.
-
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster