AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1995.307
Data decisione, Autorità:
27.09.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00307
DP 93/95
cm
Lugano
27 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 31 marzo 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la risoluzione 15 marzo 1995 (n. 1494) con cui il
Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso degli insorgenti
avverso la licenza edilizia rilasciata in loro favore da parte del municipio
di __________ il 4 novembre 1994 per la riattazione dell'edificio al mapp.
__________ di quel comune;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________ e __________
sono proprietari del mapp. __________ di __________. Sul fondo, assegnato dal
PR alla zona Nv (nucleo di villaggio), insiste un edificio di tre piani fuori
terra, eretto nel 1948. Nello stesso sono ubicati un bar (pianterreno) e due appartamenti
(primo e secondo piano).
b) Il 31 agosto 1994 __________ e __________ hanno presentato
una domanda di costruzione per la riattazione dell'edificio anzidetto. La
relazione tecnica annessa alla domanda, ulteriormente completata in seguito,
indicava che sarebbe stato installato un nuovo impianto di riscaldamento
centrale, venivano inoltre rifatti totalmente gli impianti sanitario ed
elettrico, gli intonaci interni e le facciate, i pavimenti e due cucine,
sostituite le porte e le finestre, isolato il tetto. Sarebbero state
eventualmente rinforzate anche le solette. Il tutto per una spesa indicata
dagli istanti in fr. 350'000.--.
B. Raccolto l'avviso cantonale,
in data 4 novembre 1994 il municipio di __________ ha rilasciato a favore di
__________ e __________ la licenza edilizia, concedendo agli stessi una deroga
(non sollecitata) volta a liberarli dall'obbligo di formare i posteggi sancito all'art.
52 NAPR ed assoggettandoli in pari tempo al pagamento - da effettuarsi prima
dell'inizio dei lavori - del relativo contributo sostitutivo previsto dalla
stessa disposizione, di fr. 18'000.---, calcolato in ragione di 12 posteggi
mancanti a fr. 1'500.-- cadauno.
C. Con ricorso 23 novembre 1994
__________ e __________ sono insorti innanzi al Consiglio di Stato avverso la
decisione municipale predetta nella misura in cui poneva a loro carico il cennato
contributo sostitutivo per posteggi non realizzati. Essi hanno affermato che i
lavori al mapp. __________ non potevano essere qualificati di "riattazione
di una certa importanza", tale da implicare l'obbligo ad eseguire dei
posteggi in ossequio all'art. 52 NAPR rispettivamente l'assoggettamento al pagamento
di un contributo sostitutivo per la loro non realizzazione giusta la medesima
norma. Essi hanno inoltre censurato, in via subordinata, le modalità di calcolo
dei posteggi necessari per soddisfare i bisogni del pianterreno, occupato -
come detto - da un esercizio pubblico. A loro giudizio doveva essere
conteggiata la sola superficie (utile lorda) del bar destinata al pubblico, di
mq 48, ed esclusione dei locali annessi come cucina, servizi igienici, deposito,
corridoi ecc.. Il numero dei posteggi per i quali, semmai, poteva essere
sollecitato il pagamento del controverso contributo veniva con ciò ridotto ad 8
unità: 6 per il bar (in ragione di uno ogni 8 mq di SUL, come disposto dall'art.
52 NAPR) ed uno per ciascun appartamento, per totali fr. 12'000.--. Gli insorgenti
hanno infine censurato la subordinazione dell'inizio dei lavori al pagamento
preventivo del contributo in rassegna.
D. Previa istruttoria, con
risoluzione 15 marzo 1995 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il
gravame. Esso ha in primo luogo considerato che l'intervento edilizio
prospettato dagli insorgenti costituiva senz'altro una riattazione di una certa
importanza, che comportava pertanto l'obbligo per gli stessi di realizzare i
posteggi. Il Governo ha indi calcolato la SUL del pianterreno: sommando la
superficie del bar aperta al pubblico a quella di cucina, deposito, servizi
igienici e del corridoio per accedervi e tenendo inoltre conto delle superfici
dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale questa assommava a quasi
100 mq. Donde l'obbligo, per soddisfare quanto dispone l'art. 52 NAPR, di
realizzare già 12 posteggi per il solo esercizio pubblico. A quella cifra
andava poi sommato un posteggio per ciascun appartamento ubicato ai piani
superiori - quello al primo piano presentando una SUL di 113,5 mq, quello al
secondo una SUL di 124,5 mq - per complessivi 14 posteggi. Il Consiglio di
Stato non ha tuttavia operato una reformatio in peius, aumentando conseguentemente
di fr. 3'000.-- il contributo dovuto dagli insorgenti al comune. Esso ha invece
accolto la loro censura riferita alla subordinazione della validità della
licenza edilizia al pagamento del tributo in discussione, riportando la
esigibilità dello stesso alla data di concessione del permesso di abitabilità.
E. __________ e __________
hanno impugnato la risoluzione governativa in rassegna con gravame 31 marzo
1995 a questo Tribunale, al quale hanno domandato di annullarla insieme all'assoggettamento
al pagamento del contributo sostitutivo per posteggi non realizzati stabilito
dal municipio di __________ in sede di rilascio di licenza edilizia 4 novembre
1994. In via subordinata essi sollecitano la riduzione di detto tributo al
corrispettivo di 6 posti auto (4 per il pianterreno, calcolati secondo un
metodo di non facile intelligenza, e uno per ciascun appartamento), dal quale dovrebbero
poi essere dedotti ulteriori tre posti auto a dipendenza dell'utilizzazione del
piazzale antistante l'edificio quale posteggio per altrettanti veicoli. Gli
insorgenti, che chiedono a quest'ultimo riguardo l'esperimento di un
sopralluogo, riprendono e sviluppano le motivazioni già sostenute innanzi al
Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno
sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
considerato, in diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (21 cpv. 1 LE). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la
legittimazione degli insorgenti é certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso é
dunque ricevibile in ordine.
-
I ricorrenti chiedono in
primo luogo l'esperimento di un sopralluogo volto ad accertare la possibilità
per essi di utilizzare il piazzale al sub. e del mapp. __________ come
posteggio per tre veicoli. Ora, tuttavia, il sopralluogo esperito da parte del
giurista delegato dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha permesso
di accertare che la costruzione al mapp. __________ non beneficiava di posteggi
(cfr. al relativo verbale): i ricorrenti hanno quindi manifestato in quella
sede, per la prima volta, l'intenzione di formare due posteggi sul piazzale in
discussione (che i rappresentanti del municipio hanno oltretutto subito
contestato, poiché a loro giudizio in urto con le disposizioni di PR regolamentanti
le costruzioni nella zona del nucleo). La realizzazione di posteggi al mapp. __________
dipende pertanto dal preventivo rilascio a favore dei ricorrenti di una licenza
edilizia (secondo la procedura semplificata della notifica: cfr. art. 4 lett.
c, 5 e 6 cpv. 1 lett. a cifra 6 RLE). Il sollecitato sopralluogo non appare dunque
necessario per poter decidere il gravame in discussione: la creazione dei
posteggi sul piazzale al mapp. __________ non può infatti essere oggetto di
esame nel presente procedimento. Rimane comunque sempre riservato il diritto
dei ricorrenti di postulare in un secondo tempo la restituzione del contributo
pagato proporzionalmente ai posteggi realizzati sul piazzale in discussione
(cfr. RDAT II-1992 N. 38), semmai essi dovessero spuntare una licenza edilizia
in tal senso.
-
3.1. I ricorrenti
contestano in primo luogo che l'intervento edilizio che gli stessi hanno
eseguito costituisca una "riattazione di una certa importanza" tale
da implicare l'obbligo ad eseguire dei posteggi in ossequio all'art. 52 NAPR
rispettivamente l'assoggettamento al pagamento di un contributo sostitutivo per
la loro non realizzazione.
3.2. Giusta l'art. 52 NAPR di __________:
"Per ogni costruzione, per riattazione
o ampliamenti di una certa importanza, per cambiamenti di destinazione é
obbligatoria la formazione di posteggi o autorimesse dimensionate secondo le
norme VSS.
Nel caso di un ampliamento di
una certa entità per il calcolo dei posteggi, fa stato l'intera superficie
utile lorda della costruzione (parte esistente + aggiunta).
In particolare si richiedono:
-
1 posto auto per ogni appartamento, ritenuto un minimo di 1
posto auto per ogni 100 mq di superficie utile lorda (SUL) o frazione superiore
a 50 mq di SUL.
-
1 posto auto per ogni 30 mq di superficie utile lorda di negozi
e 40 mq di superficie utile lorda per uffici.
-
per aziende artigianali, industrie, laboratori, il numero dovrà
essere determinato caso per caso in proporzione al personale occupato
nell'azienda.
Di regola vale la norma di un posto auto per ogni addetto.
-
1 posto auto per ogni mq di superficie utile lorda di esercizi
pubblici quali ristoranti e bar.
-
1 posto auto per ogni 2,5, letti d'albergo
-
1 posto auto per ogni 5 posti a sedere per sale ad uso spettacoli,
teatri, cinema o di riunione.
-
nel caso di esercizi pubblici misti, che comprendono le categorie
di cui sopra, il computo del numero di posteggi e autorimesse, deve essere
fatto in senso cumulativo.
Nel caso di costruzioni non
esplicitamente indicate nel presente articolo, il municipio imporrà la
formazione dei posteggi conformemente a quanto previsto dalle norme VSS.
Deroghe alle norme sopramenzionate
possono essere concesse dal municipio qualora la formazione dei posteggi o
autorimesse sia tecnicamente impossibile.
In tal caso il municipio impone
un contributo pari al 25 % del costo reale del posteggio (terreno + costo di
costruzione) che dev'essere utilizzato per la creazione di posteggi pubblici in
vicinanza."
Contrariamente a quanto ha assunto il Consiglio di Stato, l'art.
52 NAPR assoggetta alla formazione di posteggi la semplice riattazione di un
edificio: non é invece necessario che debba trattarsi, in più, di una riattazione
"di una certa importanza". Questa restrizione all'applicabilità della
norma concerne infatti unicamente gli ampliamenti di edifici esistenti. Nella
fattispecie i lavori eseguiti al mapp. __________, descritti al consid. A b),
devono senz'altro essere qualificati di riattazione (oltretutto importante):
donde l'obbligo per i ricorrenti di eseguire i posteggi nel numero previsto dall'art.
52 NAPR rispettivamente di pagare un contributo sostitutivo per la loro non
realizzazione giusta quanto dispone la medesima norma.
3.3. Rifacendosi alla sentenza di questo Tribunale in re
comune di __________ del 23 febbraio 1991 (pubbl. in RDAT II-1992 N. 37), i
ricorrenti sostengono che la semplice riattazione di un edificio non possa
comportare, per il proprietario, i predetti obblighi. A torto, tuttavia. In
effetti in quella sede il Tribunale aveva sollevato il proprietario che
intendeva riattare il suo stabile dal pagamento dei contributi sostitutivi per
il semplice motivo che le NAPR del citato comune non prevedevano l'obbligo di
creare dei posteggi nel caso di semplice riattazione: quella restrizione difettava
dunque della necessaria base legale. Nemmeno la garanzia delle situazioni
acquisite, ancorata a livello cantonale all'art. 33 RLE 1974 (ora art. 39 RLE
1992), di cui vi é accenno (abbondanziale) nel predetto giudicato e giusta la
quale edifici od impianti esistenti in contrasto con il nuovo diritto possono essere
riparati e mantenuti, permette di mutare quella conclusione. In effetti
quell'istituto non esclude l'applicazione di nuove disposizioni restrittive ad
edifici esistenti, purché sia giustificata da un interesse pubblico importante
e venga inoltre ossequiato il principio della proporzionalità (DTF 117 Ib 247, consid.
3c; 113 Ia 122, consid. 2a). E' il caso dell'obbligo di realizzazione di posteggi
per stabili esistenti e che ne sono sprovvisti (cfr. E. Zimmerlin, Zur Problem der
zeitlichen Geltung im Baupolizei- und Bauplanungsrecht, pubbl. in ZSR 1969,
pag. 429 segg., 439; Scolari, Commentario della legge edilizia, ad art. 8 N. 15
e rinvii). Addirittura nella sentenza pubblicata in DTF 97 I 792 segg. (800
seg., consid. 5a) il Tribunale federale si é chinato sul problema - risolto poi
negativamente - a sapere se non fosse contrario al precetto di uguaglianza ed
al divieto di arbitrio di assoggettare ad una nuova normativa imponente la
costruzione di parcheggi i soli stabili nuovi o trasformati in modo
sostanziale, ad eccezione pertanto degli stabili esistenti. Nel solco di questi
principi taluni Cantoni hanno pertanto istituito la possibilità di obbligare i
proprietari di edifici esistenti al momento dell'entrata in vigore della
normativa sull'obbligo di creare i posteggi a realizzare i parcheggi mancanti
anche indipendentemente dal fatto che essi manifestino l'intenzione di eseguire
un qualche intervento edilizio sul fondo tramite la presentazione di una
domanda di costruzione (cfr. art. 16 cpv. 2 BAuG/BE; inoltre § 243 cpv. 2
PBG/ZH). L'obbligo di creare dei posteggi nel caso di riattazione di un
edificio sancito all'art. 52 NAPR di __________ é pertanto compatibile sia con
la garanzia della proprietà sia con la tutela delle situazioni acquisite. La
circostanza, sostenuta dai ricorrenti, secondo cui la riattazione non
provocherà un incremento di necessità di posteggi non ha, alla luce delle
considerazioni che precedono, alcuna pertinenza. Del pari é irrilevante ai fini
del presente giudizio il fatto, sempre messo in evidenza dagli insorgenti, che
per la riattazione in discussione essi sono stati esentati dall'obbligo sia di
formare il rifugio di protezione civile, sia di versare un contributo
sostitutivo in applicazione della legislazione sull'edilizia di protezione civile.
-
I ricorrenti contestano, in
via subordinata, il calcolo della SUL effettuato dal Consiglio di Stato per
determinare i posteggi necessari a dipendenza dell'esistenza del bar ubicato al
pianterreno. Essi ribadiscono che la sola superficie computabile si esaurisce
nel locale aperto al pubblico, di mq 48. A torto, tuttavia. Come ha rettamente
argomentato il Consiglio di Stato, anche i servizi igienici, la cucina, il
piccolo locale adibito a deposito (sempre ubicato al pianterreno) oltre al
corridoio per accedervi devono essere conteggiati ai sensi dell'art. 38 LE
(cfr. inoltre art. 40 RLE), dovendo parimenti essere considerati alla stregua
di superfici utilizzate per il lavoro, poiché integrati nel processo lavorativo
legato all'esercizio del bar (cfr. alle diffuse considerazioni svolte da questo
Tribunale in RDAT 1988 N. 41 consid. 4.5. ed inoltre in RDAT 1984 N. 45
relativamente all'or abrogato art. 11 LE 1973; inoltre STA inedite 1.4.1993 in
re F. e DC, consid. 2; 10.6.1994 in re L. e K. SA, consid. 5.1.1.). Anche
questa censura deve pertanto essere disattesa.
-
Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere integralmente respinto. La tassa di giudizio
deve essere posta a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm), i quali sono altresì
condannati a rifondere delle adeguate ripetibili al comune di __________ (art.
31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti gli art. 21, 38 LE, 4
RLE, 18, 28, 31 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso é respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
800.--, é posta a carico dei ricorrenti in solido, i quali sono altresì
condannati a rifondere identico importo per ripetibili al comune di __________.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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