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Numero d'incarto:
52.1995.358
Data decisione, Autorità:
28.08.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00358
DP 119/95
leo
Lugano
28 agosto 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 9 maggio
1995 della ditta
contro
la decisione 3 maggio 1995 (n.2494) con la quale il
Consiglio di Stato ha respinto il ricorso degli insorgenti avverso la
decisione 19 settembre 1994 del Dipartimento del territorio che pronuncia la
radiazione della loro ditta dall'albo delle imprese di costruzione;
viste le risposte:
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 2 febbraio 1994 il Dipartimento del
territorio ha inflitto a __________, contitolare della ditta __________, una
multa di fr. 2'000.-- per non aver presentato entro il termine di legge (primo
trimestre dell'anno), prorogato al 30 aprile 1993, la documentazione
comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi AVS/AI/IPG, degli altri oneri
sociali previsti dai contratti collettivi di lavoro, dei contributi INSAI e
delle trattenute d'imposta alla fonte, relativi all'esercizio 1992, come
d'obbligo per ogni ditta iscritta all'albo delle imprese di costruzione (art. 3
RLEPIC);
che la ditta in rassegna é già stata oggetto di un
ammonimento e di una analoga procedura contravvenzionale, sfociata in una multa
di fr. 1'000.-- , per non aver presentato la documentazione concernente il
pagamento dei contributi di legge relativi all'anno 1991;
che con risoluzione 19 settembre 1994 l'autorità
dipartimentale, preso atto che anche per l'anno 1993 la ditta __________ non é
stata in grado di presentare in modo completo la richiesta documentazione, ha
pronunciato la radiazione della ditta dall'albo delle imprese in applicazione dell'art.
10 lett. c) LEPIC;
che con risoluzione 3 maggio 1995 il Consiglio di
Stato ha confermato il provvedimento respingendo l'impugnativa contro di esso
interposta dai fratelli __________;
che contro la premessa risoluzione i fratelli
__________ hanno interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo evidenziando
le gravose ripercussioni economiche che una siffatta misura trarrebbe seco per
la loro impresa e chiedendo la concessione di un'ultima proroga per presentare
la documentazione mancante;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il
Consiglio di Stato e il Dipartimento del territorio, quest'ultimo riconfermandosi
nelle osservazioni precedentemente presentate davanti all'autorità di prima
istanza;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine
giusta l'art. 13 cpv. 2 LEPIC;
che l'art. 4 LEPIC elenca una serie di obblighi cui
devono sottostare le ditte iscritte all'albo delle imprese; fra questi figura
il pagamento dei contributi alle istituzioni sociali previste dai contratti
collettivi di lavoro (art. 4 lett. e) LEPIC);
che il mancato rispetto di detti obblighi comporta, a
dipendenza della gravità dell'infrazione, l'adozione di misure disciplinari
quali l'ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.-- e la radiazione dall'albo (art.
4 in fine LEPIC);
che tali misure vengono pronunciate dal Dipartimento
su preavviso della Commissione (art. 10 LEPIC);
che nella gerarchia dei provvedimenti disciplinari
previsti dalla LEPIC la radiazione dall'albo configura la misura più grave: l'impresa
colpita infatti non é più abilitata ad eseguire lavori di costruzione (art. 8 cpv.
1 LEPIC a contrario), fatta eccezione per i lavori di modesta importanza e
particolarmente semplici (art. 8 cpv.2 LEPIC);
che nel caso che ci occupa uno degli elementi
determinanti che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione é senza dubbio
l'ammontare dei contributi arretrati, elemento che tuttavia non é desumibile
dagli atti;
che il rifiuto, motivato dall'obbligo del segreto
professionale, da parte della cassa cantonale di compensazione, rispettivamente
dell'INSAI, di fornire informazioni al dipartimento sulla situazione
dell'impresa dei ricorrenti, non colma la suddetta lacuna istruttoria;
che tali informazioni avrebbero infatti potuto essere
raccolte con la collaborazione dei diretti interessati;
che in siffatte evenienze, non essendo possibile
stabilire l'effettiva gravità oggettiva della fattispecie, anche l'esame in
punto al rispetto della proporzionalità, cioé la sussistenza di un rapporto
adeguato, coerente ed equamente misurato, fra sanzione irrogata e infrazione
commessa, risulta oltremodo difficoltoso;
che non da ultimo l'adozione di una siffatta misura,
viste le gravose conseguenze che trae seco, avrebbe dovuto essere preceduta
dall'invio di una comminatoria (cfr. STA 22 febbraio 1993 in re M.);
che per questi motivi il ricorso deve essere accolto,
annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti all'istanza inferiore,
affinché, accertato l'ammontare delle contribuzioni arretrate, statuisca
nuovamente sul gravame (art. 65 LPAmm);
che dato l'esito si prescinde dall'applicazione di
una tassa di giustizia;
visti gli art. 4, 8, 10, 13 LEPIC;
3 RLEPIC; 3, 18, 60, 61, 65, PAmm;
dichiara e
pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza :
1.1. la decisione 3 maggio 1995 del Consiglio di Stato (n. 2494) é
annullata;
1.2. gli atti vengono rinviati al Consiglio di Stato per nuova
decisione.
-
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia e non
si assegnano ripetibili.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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