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Numero d'incarto:
52.1995.359
Data decisione, Autorità:
25.07.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00359
DP 120/95
leo
Lugano
25 luglio 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 10
maggio 1995 di
contro
la risoluzione 26 aprile 1995 (n. 2358) con cui il
Consiglio di Stato ha respinto il ricorso 6 marzo 1995 dell'insorgente
avverso la deliberazione dell'assemblea patriziale di __________ di data 3 marzo
1995 di rimanere in lite con l'insorgente medesimo;
viste le risposte:
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Con sentenza 29 luglio 1993 questo Tribunale ha
annullato la deliberazione di data 28 novembre 1991 con cui l'assemblea patriziale
di __________ aveva autorizzato l'ufficio patriziale a stare in lite con
__________ in merito alla ricostruzione di una cascina ubicata a __________
sull'alpe di __________, a quanto sembra demolita parzialmente da parte del
predetto. Dopo aver spiegato che, per liquidare la lite sorta con il predetto
cittadino, il patriziato avrebbe dovuto battere la via civile (consid. 2.2.),
il Tribunale ha rilevato che quella trattanda non figurava nell'ordine del
giorno dell'assemblea, convocata per deliberare (unicamente) in merito alla ricostruzione
della cascina in discussione: donde la violazione dell'art. 18 LOC 1950, applicabile
attraverso il rinvio di cui all'art. 47 LOP 1962 (consid. 3.2.).
a) All'assemblea 2 dicembre 1994 __________ ha indi presentato
una mozione in forma orale sollecitante la (ri)sottoposizione di quell'oggetto
al Legislativo in occasione della prossima assemblea patriziale.
b) La prima assemblea ordinaria patriziale, che ha avuto
luogo il 3 marzo 1995, ha pertanto deliberato alla trattanda n. 3, con undici
voti favorevoli, un contrario e due astenuti, di rimanere in lite con il
predetto __________.
B. a) __________ é insorto con ricorso 6 marzo 1995
innanzi al Consiglio di Stato avverso la predetta deliberazione, al quale ha
domandato di annullarla. Egli ha sostenuto l'irregolarità della mozione di
__________, poiché presentata nella forma orale (doveva quindi trattarsi di
un'interpellanza), che nella convocazione dell'assemblea si parlava di cascina
anziché - come sarebbe stato corretto - di stalla, che la lite non era ancora
iniziata, per cui non si poteva votare di "rimanere in lite", infine
che il termine per ritornare a votare sull'oggetto era scaduto.
b) Con risoluzione 26 aprile 1995 il Consiglio di Stato ha respinto
il gravame. Esso ha rilevato che effettivamente la sollecitazione di __________
all'assemblea 2 dicembre 1994 non poteva essere considerata quale valida
mozione, non essendo stata presentata nella forma scritta, bensì - a questo
punto - quale semplice interpellanza. Questo fatto non pregiudicava tuttavia la
legittimità della deliberazione 3 marzo 1995, la quale aveva avuto luogo dietro
presentazione di un messaggio dell'ufficio patriziale di data 18 febbraio 1995
e del rapporto della commissione della gestione, del 22 febbraio successivo: entrambi
favorevoli a rimanere in lite (consid. 2-4). Il Consiglio di Stato ha poi
considerato che l'utilizzazione dei termini "cascina" anziché
"stalla" e "rimanere in lite" anziché "intraprendere
una lite" non pregiudicavano la validità della deliberazione in discussione
(consid. 5. e 6). Esso ha infine evidenziato che l'accertamento dell'eventuale
prescrizione della causa che il patriziato avrebbe dovuto promuovere contro il
ricorrente esulava dalle sue competenze (consid. 6).
C. __________ si é aggravato con ricorso 10 maggio 1995
contro la risoluzione suddetta davanti a questo Tribunale, al quale ha
domandato di annullarla, insieme alla deliberazione 3 marzo 1995 dell'assemblea
patriziale di stare in lite. Egli ribadisce le censure già svolte davanti al
Consiglio di Stato, tranne l'ultima. Evidenzia inoltre che l'oggetto sul quale
si é discusso e deliberato non era chiaro, che quasi tutti i partecipanti
all'assemblea erano parenti di __________ e che vi furono anche un contrario e
due astenuti. Contesta infine la tassa di giudizio di fr. 200.-- posta a suo
carico da parte del Governo.
Il Consiglio di Stato e l'ufficio patriziale hanno
sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
-
La competenza del Tribunale é data (art. 146 cpv. 1
LOP 1992, in vigore dal 1 gennaio 1995). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv.
1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 147 lett. a LOP 1992).
Il gravame é dunque ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che alla base dell'impugnata
deliberazione assembleare 3 marzo 1995 non vi fu una mozione. Ora, come aveva
già avuto modo di rilevare il Consiglio di Stato nel giudizio impugnato,
l'intervento di __________ al termine dell'assemblea patriziale 2 dicembre 1994
sollecitante la sottoposizione alla prossima assemblea della proposta di rimanere
in lite con il ricorrente non poteva costituire una (valida) mozione, poiché
non rispettava la forma scritta esatta dall'art. 31 cpv. 1 LOC 1950,
applicabile attraverso il rinvio di cui all'art. 47 LOP 1962. Né,
contrariamente a quanto assunto dal Consiglio di Stato, visto il suo contenuto
ed il seguito che gli é stato dato, quell'intervento poteva costituire oggetto
di un'interpellanza (retta dall'art. 30 LOC 1950, applicabile sempre attraverso
il rinvio di cui all'art. 47 LOP 1962). Ciò malgrado non vi é motivo per
annullare la deliberazione assembleare 3 marzo 1995. Decidendo di autorizzare
l'ufficio patriziale ad intraprendere una lite con il qui ricorrente
l'assemblea patriziale ha infatti semplicemente esercitato una sua competenza (art.
68 lett. h LOP 1992), previo rispetto della necessaria procedura per addivenire
a tanto, ossia presentazione di un messaggio da parte dell'ufficio patriziale e
di un rapporto da parte della commissione della gestione. Il fatto che quei
documenti facessero esplicitamente riferimento alla "mozione" di
__________ non permette di mutare quella conclusione: a maggior ragione se si tien
conto che nel frattempo la sezione degli enti locali, cui __________ si era
rivolto mediante istanza di intervento, previo esame del caso aveva invitato
l'ufficio patriziale a sottoporre quella trattanda all'assemblea "al più
presto", riservando espressamente nel caso di inazione la messa in atto
delle procedure di cui agli art. 130 segg. LOP 1992 (cfr. lettera 12 gennaio
1995 della predetta sezione all'ufficio patriziale). Ora é ben vero, come
obietta il ricorrente, che il messaggio, alquanto scarno nelle motivazioni,
avrebbe invece dovuto illustrare l'oggetto su cui deliberare in modo (più)
chiaro, come vuole la prassi (cfr. ai riferimenti fatti al consid. 3.2. del
giudicato di questo Tribunale 29 luglio 1993 interessante le parti, citato sub
A). A questa carenza può tuttavia supplire, nella fattispecie, la circostanza
che l'assemblea patriziale si era in realtà già pronunciata, tra l'altro, su
quell'oggetto nella seduta del 28 novembre 1991, quando aveva diffusamente
discusso in merito alla ricostruzione della cascina in esame (tema oltretutto,
quest'ultimo, trattato anche in altre assemblee): quella decisione, come é
stato ricordato (cfr. consid. A), era tuttavia stata annullata da parte del
Tribunale con sentenza 29 luglio 1993 per motivi di natura formale. La
problematica attorno alla quale verteva la controversa autorizzazione ad intraprendere
una lite con l'insorgente era dunque ben nota ai patrizi presenti all'assemblea,
i quali avrebbero del resto potuto ancora chiedere all'ufficio patriziale tutte
le delucidazioni che ritenevano opportune prima della votazione ed, in ultima
analisi, opporsi alle proposte loro sottoposte.
-
Devono per il rimanente essere respinte anche le altre
censure del ricorrente. Il fatto che gli atti parlino di "cascina"
anziché - come sostiene il ricorrente - di "stalla" e di
"rimanere in lite " anziché di "intraprendere una lite" non
permettono in alcun modo di scalfire la validità od anche solo la portata della
deliberazione assembleare impugnata. Del pari il fatto che la maggior parte dei
presenti e votanti fosse composta da parenti del "mozionante "
__________ oppure che vi furono un contrario e due astenuti. Pure legittima
appare la tassa di giudizio messa dal Governo a carico del ricorrente, poiché
soccombente (art. 28 PAmm).
-
Il ricorso deve infine essere respinto. La tassa di
giudizio deve essere posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi;
visti gli art. 30, 31 LOC 1950, 47 LOP 1962, 68, 146, 147
LOP 1992, 18, 28 PAmm,
dichiara e
pronuncia:
-
Il ricorso è respinto
-
La tassa di giudizio, di fr. 500.--, é posta a carico
del ricorrente
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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