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Numero d'incarto:
52.1995.364
Data decisione, Autorità:
15.06.2001, TRAM
Incarto n.
52.1995.00364
Lugano
15 giugno
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 maggio 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 26 aprile 1995 (n. 2306) con cui il
Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso 7 dicembre 1994 del
dipartimento del territorio, ha annullato la licenza edilizia rilasciata dal
municipio di __________ all'insorgente il 24 novembre 1994 concernente la ristrutturazione
interna del ristorante-pizzeria-bocciodromo al mapp. __________ di
___________;
viste le risposte:
-
22 maggio 1995 del
Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
-
29 maggio 1995 del
Dipartimento del territorio, Sezione della pianificazione urbanistica;
-
5 giugno 1995 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 24
novembre 1994, malgrado l'opposizione del dipartimento del territorio, il
municipio di __________ ha rilasciato all'insorgente una licenza edilizia
concernente la ristrutturazione interna, con formazione, in particolare, di 6
nuove camere e relativi servizi igienici nel sottotetto, del
ristorante-pizzeria-bocciodromo al mapp. __________ di quel comune, posto al di
fuori della zona edificabile;
che con decisione 26 aprile 1995 (n. 2306)
il Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso 7 dicembre 1994 del dipartimento
del territorio, ha annullato la licenza edilizia per disattenzione dell'art. 75
LALPT;
che con impugnativa 17 maggio 1995 _ è
insorto dinanzi a questo Tribunale, al quale ha domandato di annullare il
giudizio governativo;
che all'udienza tenutasi il 24 ottobre 1995,
preso atto che il municipio si apprestava a sottoporre al legislativo
l'adozione del piano particolareggiato PRP2, che includeva il mapp. __________
e che avrebbe legittimato il controverso intervento edilizio, il patrocinatore
dell'insorgente ha chiesto al Tribunale di sospendere la trattazione della
causa;
che il PRP2 è stato adottato dal consiglio
comunale di ____________ il 26 marzo 1996 ed approvato dal Governo il 22
gennaio 1997: la modifica d'ufficio dell'art. 6 NAPR disposta in quella sede,
la quale regolamentava l'edificazione al mapp. ___________, è successivamente
stata annullata da parte del Tribunale della pianificazione del territorio, che
ha ripristinato il tenore originale della disposizione, con sentenza 26 agosto
1997;
che il 5 marzo 1997 ___________ ha inoltrato
una nuova domanda di costruzione, la quale prevedeva un ampliamento dell'edificio
al mapp. _;
che, preso atto dell'opposizione
dipartimentale, con decisione 28 luglio 1997 il municipio di __________ ha
negato il rilascio della licenza edilizia;
che, adito da __________, con risoluzione 26
maggio 1998 il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato detta decisione e
rinviato gli atti al municipio affinché rilasciasse il permesso edilizio;
che con lettera 31 maggio 2001 il
patrocinatore _________ha pertanto chiesto al Tribunale di stralciare, in
quanto divenuto privo di oggetto, il ricorso 17 maggio 1995, protestando le
ripetibili;
che il Tribunale accede alla richiesta di
stralcio, in quanto ne sono adempiuti i requisiti, ma non assegna ripetibili al
ricorrente;
che difatti, da un lato, la richiesta di
ripetibili si pone in contrasto con la rinuncia alle stesse dichiarata
all'udienza 24 ottobre 1995;
che, dall'altro, procedendo - com'è d'uopo
in casi del genere - all'accertamento in via pregiudiziale e sommaria del
verosimile esito dell'impugnativa 17 maggio 1995 (RDAT 1984 n. 27, pag. 56;
II-1996 n. 11 consid. 4, pag. 40 in alto), il Tribunale non ha motivo per
distanziarsi dalla motivazione sviluppata dal Governo nel giudizio impugnato
per negare la licenza edilizia: la circostanza secondo cui il progetto appariva
conforma al PRP2 non permette di mutare tale conclusione, dal momento che
quello strumento è stato approvato ed è pertanto entrato in vigore solo il 22
gennaio 1997;
che il Tribunale non preleva una tassa di
giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 3, 18, 28, 31, 43, 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.
-
Non si
preleva tassa di giudizio. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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