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Numero d'incarto:
52.1995.390
Data decisione, Autorità:
01.06.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00390
DP 142/95
leo
Lugano
- giugno 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi,
presidente, Raffaello Balerna e Alessandro Soldini, quest'ultimo in
sostituzione del giudice Stefano Bernasconi, impedito
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 28
maggio 1995 di
contro
la decisione 17 maggio 1995 del Consiglio di Stato (n.
2723) che modifica la decisione 26 aprile 1995 con cui lo stesso Consiglio
respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 20
febbraio 1995 del Consiglio comunale di __________ che adotta il nuovo
regolamento per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti;
richiamato l'art. 48 PAmm,
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decisione 20 febbraio 1995 il Consiglio
comunale di __________ ha adottato il nuovo regolamento per il servizio di
raccolta ed eliminazione dei rifiuti (RSRER);
che contro questa risoluzione __________, cittadino
di __________ autoproclamatosi "defensor civitatis", è insorto davanti
al Consiglio di Stato, contestando le disposizioni che prevedono l'introduzione
della cosiddetta tassa sul sacco;
che con giudizio 26 aprile 1995 il Consiglio di Stato
ha evaso il ricorso a' sensi dei considerandi, ratificando sostanzialmente il
regolamento, ma ritenendo che la delega al municipio del compito di fissare la
data dell'entrata in vigore dello stesso fosse contraria al principio della
sicurezza giuridica;
che di conseguenza il Consiglio di Stato ha imposto
al municipio di "sottoporre al legislativo comunale una modifica dell'art.
42 RSRER che fissi in modo preciso il momento dell'entrata in vigore del
regolamento";
che, accortosi, posteriormente al succitato giudizio,
che l'art. 42 cpv. 2 RALOC permette espressamente al legislativo comunale di
delegare al municipio il compito di stabilire la data dell'entrata in vigore
dei regolamenti comunali, con decisione 17 maggio 1995, il Governo ha
modificato d'ufficio il giudizio in questione, disponendo che il ricorso di
__________ veniva respinto anziché genericamente "evaso ai sensi
dei considerandi";
che contro questa nuova decisione del Consiglio di Stato,
__________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'accoglimento "con la modifica di tipo formale dell'art. 42 e con gli
emendamenti transitori della città di __________ separatamente proposti dal
ricorrente all'Autorità cantonale di Vigilanza (Consiglio di Stato o per delega
in I. istanza al Dipartimento del territorio) parte integrante del presente
gravame";
che dei motivi addotti dall'insorgente a sostegno del
suo gravame si dirà se necessario più avanti;
considerato, in diritto
che giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può,
immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di
respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente
infondato;
che, notoriamente, il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo è dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm): il
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo non è quindi dato per clausola
generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo;
che le decisioni rese dal Consiglio di Stato quale
autorità deputata all'approvazione dei regolamenti comunali (art. 188 LOC) non
sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo, poiché il
Consiglio di Stato, in quest'ambito, statuisce quale autorità di vigilanza sui
comuni;
che torna quindi applicabile l'art. 207 LOC che
dichiara inappellabili le decisioni rese dal Consiglio di Stato in questa
veste, riservando il diritto di ricorso unicamente a chi è leso nei suoi legittimi
interessi;
che la decisione governativa non lede gli interessi
dell'insorgente poiché non modifica a suo danno la situazione giuridica
preesistente; il fatto che sia il municipio e non il consiglio comunale a
stabilire la data dell'entrata in vigore del RSRER non lo tocca in modo diverso
da qualsiasi altro cittadino;
che, così stando le cose, il ricorso va dichiarato
irricevibile;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 188, 207 LOC; 3,
18, 28, 48, 60, 61 PAmm,
dichiara e
pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giustizia di fr. 300.-- (trecento) è a
carico del ricorrente.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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