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Numero d'incarto:
52.1995.400
Data decisione, Autorità:
11.09.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00400
DP 149/95
leo
Lugano
11 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto
dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Monica
Del Tredici, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 giugno 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la decisione 23 maggio 1995 del Consiglio di Stato (n. 2881) che respinge l'impugnativa
presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 22 febbraio 1995, con cui
il Municipio di __________ le ha negato il rilascio del permesso in sanatoria
per un capannone edificato abusivamente sulla part. no. __________RFD ed ha
ordinato la demolizione del manufatto;
viste le risposte:
-
28 giugno 1995 del Consiglio di
Stato;
-
30 giugno 1995 del Dipartimento del
territorio;
-
5 luglio 1995 del Municipio di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
la __________ é proprietaria della part. no. __________RFD di __________ (zona
artigianale / industriale), sulla quale sorge un conglomerato di capannoni che
occupano il 66% della superficie edificabile;
che
all'inizio del 1993 la ricorrente ha edificato senza permesso un nuovo capannone,
occupando ulteriori 348 mq della superficie edificabile;
che
con decisione 22 febbraio 1995 il Municipio di __________ ha respinto la domanda
in sanatoria ed ordinato la demolizione del nuovo fabbricato;
che
con giudizio 23 maggio 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respigendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla ricorrente;
che
contro il predetto giudizio governativo la soccombente insorge ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, asserendo in sostanza:
. che il Consiglio di Stato, avendo omesso
di indire il sopralluogo espressamente richiesto, avrebbe violato il suo
diritto di essere sentita;
. che l'ordine di demolizione é una misura sproporzionata,
in quanto il manufatto lede in misura minima l'interesse pubblico e non
pregiudica in nessun modo quello dei proprietari dei fondi vicini;
che
l'insorgente chiede pertanto l'annullamento dell'ordine di demolizione, postulando,
in l'applicazione dell'art. 44 LE, il rilascio della licenza edilizia in
sanatoria e la condanna ad una sanzione pecuniaria;
che
all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il Municipio
di __________, senza formulare particolari osservazioni;
considerato, in
diritto
che
il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta gli art. 21 e 45 LE;
che
il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria: il
sopralluogo postulato dall'insorgente non appare infatti idoneo a procurare a
questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio, le
caratteristiche e l'ubicazione del manufatto emergendo chiaramente dagli atti;
che
per il medesimo motivo deve essere respinta la censura della ricorrente secondo
cui il Consiglio di Stato, non avendo esperito il sopralluogo, avrebbe violato
il suo diritto di essere sentita;
che
il Municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite senza permesso
e in contrasto insanabile con l'ordinamento edilizio materialmente applicabile,
tranne nei casi in cui le differenze siano minime e senza importanza per
l'interesse pubblico (art. 43 LE);
che
qualora tale misura risulti sproporzionata, il Municipio la sostituisce con una
sanzione pecuniaria (art. 44 LE);
che
in concreto si tratta di stabilire se il capannone abusivo é stato edificato in
grave contrasto con l'ordinamento edilizio materialmente applicabile e se
l'ordine di demolizione rispetta il principio della proporzionalità;
che
conformemente all'art. 39 NAPR di __________ l'indice di occupazione massimo
nella zona artigianale industriale é del 50%;
che
con la realizzazione del capannone abusivo l'intero complesso, che prima dell'intervento
occupava il 66 % della superficie edificabile, ora ne occupa il 78,5%;
che
pertanto é evidente che la costruzione é stata eseguita in contrasto con il
diritto edilizio materiale;
che
l'aggravio del preesistente sorpasso dell'indice di occupazione non può essere
ritenuto irrilevante se si considera che con il nuovo manufatto il complesso
supera in misura superiore al 50% l'indice di occupazione massimo;
che
anche il proprietario di un opera abusiva realizzata in malafede può censurare
l'adeguatezza del provvedimento della demolizione; egli deve tuttavia
sopportare che l'autorità attribuisca un peso accresciuto all'interesse
pubblico tendente al ripristino di una situazione conforme al diritto e questo
per evitare di incoraggiare abusi (DTF 108 Ia cons. 4b);
che
la mala fede della ricorrente appare evidente: non poteva infatti ignorare che
il municipio non avrebbe mai autorizzato ulteriori ampliamenti di un'opera
esistente in contrasto con l'ordinamento edilizio vigente;
che
il peso che l'autorità attribuisce all'interesse pubblico tendente al
ripristino di una situazione conforme al diritto prevale nettamente sugli interessi
privati dell'insorgente al mantenimento della costruzione abusiva;
che
in tali circostanze non si può imputare all'autorità comunale di aver violato
il principio della proporzionalità ordinando la demolizione di un'opera
costruita in male fede, senza valido titolo autorizzativo e in grave contrasto
con il diritto materiale applicabile;
che
la richiesta della ricorrente, volta alla sostituzione dell'ordine di
demolizione con la sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 44 LE, deve essere
disattesa;
che,
poiché la demolizione non appare sproporzionata, l'autorità non può limitare il
proprio intervento alla sanzione pecuniaria, quale che sia l'ammontare, ma deve
esigere il ripristino di una situazione conforme al diritto (cfr. art. 44 LE);
che
in conclusione é incontestabile la legittimità dell'ordine di demolizione
impartito all'insorgente, in quanto esso appare come l'unica misura atta a
correggere la situazione d'illegalità creata dalla ricorrente;
che
il ricorso deve quindi essere respinto, addebitando all'insorgente spese e
tassa di giustizia.
visti gli art. 21, 43, 44, 45 LE; 39 NAPR di Iragna;
3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e
pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
-
La
tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico della
ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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