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Numero d'incarto:
52.1995.402
Data decisione, Autorità:
28.08.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00402
DP 151/95
leo
Lugano
28 agosto 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 giugno
1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 24 maggio 1995 (no. 10/1995) del Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, che ordina agli insorgenti
la rimozione delle insegne luminose esposte abusivamente sullo stabile di
loro proprietà in via __________ a __________;
vista la risposta
20 giugno 1995 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati
gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 9 settembre 1988 l'allora
Dipartimento di polizia ha negato ai ricorrenti il permesso di esporre due
insegne luminose (cassoncini di cm 137x27) recanti la scritta __________, sui
lati interni del pilastro centrale che sorregge il portico dello stabile di
loro proprietà in via __________ a __________;
che il diniego si fondava essenzialmente sui
preavvisi sfavorevoli espressi dalla __________ rispettivamente dal Municipio
di __________ in applicazione dell'art. 36 delle NAPR del centro storico;
che adito su ricorso il Tribunale cantonale
amministrativo, non ravvisando nella censurata pronuncia una violazione del
diritto sotto il profilo dell'abuso di potere, ha confermato la decisione
dipartimentale con risoluzione 11 novembre 1988, non escludendo tuttavia la
possibilità di applicare sul pilastro altri tipi di insegne più rispettose
dell'estetica dell'immobile;
che nel corso del mese di giugno 1991 l'autorità
dipartimentale, accortasi che i ricorrenti avevano comunque proceduto abusivamente
all'esposizione delle due insegne, ha avviato una procedura contravvenzionale,
diffidandoli nel contempo a presentare un'istanza per la posa di insegne più
confacenti all'estetica dello stabile;
che i ricorrenti non hanno tuttavia dato seguito
all'ingiunzione dipartimentale, né d'altro canto quest'ultima ha fatto
proseguire la procedura contravvenzionale;
che in data 13 aprile 1995 l'autorità dipartimentale
ha nuovamente sollecitato i ricorrenti affinché inoltrassero la richiesta
istanza impartendo loro un termine di 30 giorni per procedervi, pena la
rimozione delle insegne abusive;
che, trascorso infruttuosamente il suddetto termine,
con decisione 24 maggio 1995 il Dipartimento delle istituzioni ha ordinato la
rimozione delle insegne esposte abusivamente;
che avverso la premessa pronuncia i ricorrenti
insorgono nuovamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulandone
l'annullamento;
che in sostanza gli insorgenti lamentano una
disparità di trattamento rispetto ad altri casi, a loro avviso analoghi, di
insegne luminose esposte su via __________;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il
Dipartimento che postula la conferma della risoluzione censurata all'appoggio
di argomentazioni di cui si dirà se del caso nei considerandi che seguono;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine
giusta l'art. 17 LIns e può essere deciso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm);
che l'ordine di ripristino di una situazione conforme
al diritto deve presupporre l'esistenza di una violazione materiale del diritto
applicabile, in casu della LIns, e deve inoltre rispettare il principio di
proporzionalità;
che nel caso in esame l'autorità dipartimentale ha
già avuto modo di stabilire con decisione 9 settembre 1988, successivamente
confermata da questo Tribunale con sentenza 11 novembre 1995 e pertanto
cresciuta in forza di giudicato, che le due insegne esposte abusivamente dai
ricorrenti sullo stabile di loro proprietà in via __________ a __________ non
potevano essere autorizzate in quanto contrastanti in modo insanabile con l'art.
4 LIns;
che invano i ricorrenti tentano ora di rimettere
ancora in discussione il suddetto giudizio, invocando la violazione del
principio della parità di trattamento; la censura è già stata sollevata senza
successo dinanzi a questo Tribunale in occasione della precedente impugnativa
avverso la decisione di dipartimentale di diniego dell'autorizzazione;
che infatti, la decisione denegante il rilascio dell'autorizzazione
per l'esposizione delle insegne, poi esposte abusivamente in contrasto con il
diritto materiale applicabile, non può di principio essere rimessa in
discussione nell'ambito della successiva procedura di ripristino di una
situazione conforme al diritto;
che il controverso provvedimento si palesa altresì
rispettoso del principio di adeguatezza;
che d'altro canto i ricorrenti non hanno nemmeno
censurato l'ordine di ripristino in quanto tale;
che così stando le cose, la decisione dipartimentale
impugnata, immune da violazioni del diritto, deve senz'altro essere confermata;
che spese e tassa di giudizio seguono la soccombenza;
visti gli art. .4, 17 LIns; 3, 18,
28, 60, 61 PAmm,
dichiara e
pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 600.-- sono a
carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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