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Numero d'incarto:
52.1995.445
Data decisione, Autorità:
02.10.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00445
DP 174/95
cm
Lugano
2 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo
Petrini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 6 luglio 1995 di
(tutti
rappr. da: __________)
contro
la
decisione 23 giugno 1995 del Dipartimento delle istituzioni (Ufficio dei
permessi e dei passaporti) che assicura in via di massima alla società
__________ il rilascio di una patente d'esercizio pubblico per l'apertura di
un nuovo "bar" Cat. B.3) sul mappale no. __________ RFD, in via
__________ a __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decisione 23
giugno 1995, pubblicata sul FU n.__________, il Dipartimento delle istituzioni,
appurata l'assenza degli estremi per l'applicazione della clausola del bisogno
(art. 6 LEP), ha assicurato alla __________ il rilascio di una patente d'esercizio
pubblico per l'apertura di un nuovo "bar" Cat. B.3) in via __________
a __________, mappale no. __________ RFD;
che avverso la premessa risoluzione dipartimentale __________
e gli altri ricorrenti menzionati in epigrafe, tutti titolari di esercizi
pubblici situati nella zona, hanno interposto ricorso davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che in sostanza i ricorrenti chiedono l'applicazione della
clausola del bisogno;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Dipartimento
delle istituzioni e la __________, che, con argomenti di cui si dirà semmai più
avanti, postulano la conferma dell'autorizzazione censurata;
considerato, in
diritto
che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine ai sensi
del combinato disposto degli art. 60 LEP e 60 Pamm e può essere deciso sulla
base degli atti senza far capo ad una integrazione dell'istruttoria (art. 18
Pamm);
che in quanto titolari di esercizi pubblici dello stesso
genere di quello della resistente ai ricorrenti deve essere riconosciuto un
interesse legittimo a impugnare la querelata decisione;
che in sostanza gli insorgenti lamentano la violazione della
clausola del bisogno, istituto disciplinato dagli art. 6 e 7 LEP, introdotto
dal legislatore ticinese principalmente allo scopo di proteggere la categoria
degli esercenti dai pericoli di una concorrenza eccessiva (art. 31 ter Cost);
che il provvedimento di rilascio della patente é censurabile
per violazione della citata clausola solamente a determinate condizioni e
segnatamente:
a) se l'apertura del nuovo esercizio pubblico può determinare
un eccesso di concorrenza dannoso al pubblico interesse e può rappresentare una
seria minaccia per l'esistenza economica di esercizi pubblici dello stesso
genere;
b) subordinatamente, in caso di risposta affermativa al
quesito precedente, se non esiste, con riferimento alla situazione concreta, un
bisogno effettivo da soddisfare;
c) indipendentemente dalla risposta data ai precedenti
quesiti, se sussiste il pericolo di cagionare un apprezzabile aumento del
consumo di bevande alcoliche (art. 32 quater Cost);
che a detta degli insorgenti l'apertura di un nuovo locale
nella zona aumenterebbe "la concorrenza e quindi le difficoltà ormai
generalizzate degli esercizi pubblici in città, dovute al fatto che essi sono
aumentati in dismisura";
che nel loro allegato ricorsuale i ricorrenti sostanziano la
pretesa violazione della clausola del bisogno fondandosi unicamente sul fatto
che nella zona sono già operanti altri 13 esercizi pubblici;
che, onde accertare se l'apertura del controverso locale possa
effettivamente costituire un pericolo a per l'esistenza economica degli
esercizi pubblici della zona, l'autorità dipartimentale ha esperito un'indagine
presso 12 titolari di patenti, fra i quali anche i ricorrenti;
che ai fini della suddetta indagine é stato chiesto agli
interessati se l'apertura di un nuovo esercizio nella zona avrebbe arrecato
loro una concorrenza eccessiva ed inoltre se erano disposti a presentare i dati
contabili e le notifiche di tassazione riferiti all'attività del loro locale nel
corso degli ultimi quattro anni;
che, malgrado i solleciti del competente Ufficio, su 12
interpellati solo due hanno presentato le notifiche di tassazione mentre gli
altri, pur avendo risposto affermativamente ad ambedue le domande del
formulario, non hanno prodotto alcunché;
che dalle notifiche di tassazione dei due esercizi
summenzionati non traspare un'andamento regressivo della loro attività, semmai
il contrario, visto che il reddito derivante da attività aziendale da loro
notificato nel biennio 93/94 risulta decisamente superiore a quello del biennio
precedente;
che ciò premesso, non essendo concretamente individuabile, in
base agli atti, un eccesso di concorrenza derivante dall'apertura del locale in
discussione tale da costituire anche una minaccia per l'esistenza economica dei
ricorrenti, nonché degli altri locali dello stesso genere situati nella zona,
la richiesta autorizzazione di massima deve essere concessa senza che occorra
stabilire se l'attribuzione della patente risponda ad un bisogno effettivo;
che così stando le cose la censurata decisione
dipartimentale, immune da violazioni del diritto, non può che venir confermata;
che le spese, la tassa di giustizia e le ripetibili seguono
la soccombenza;
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6, 7, 60 LEP; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 800.-- sono a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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