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Numero d'incarto:
52.1995.493
Data decisione, Autorità:
27.11.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00493
DP 224/95
leo
Lugano
27 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 8 settembre 1995 di
rappr.
da: st.leg. __________
contro
la
decisione 22 agosto 1995 del Consiglio di Stato (n. 4269) che annulla la
licenza edilizia 10 maggio 1995 rilasciata dal municipio di __________
all'insorgente per la costruzione di uno stabile di appartamenti in località
__________ (part. n. __________ e __________ RFD);
viste le risposte:
-
13 settembre 1995 del Consiglio di
Stato;
-
27 settembre 1995 di __________,
__________, __________ e __________;
-
27 settembre 1995 del Dipartimento
del territorio;
-
13 ottobre 1995 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Dopo vicissitudini che non
occorre rievocare, il 9 febbraio 1995 la __________ ha chiesto al municipio di
__________ il permesso di costruire uno stabile di appartamenti sulle part. n.
__________ e __________ RFD (zona R7).
La costruzione, strutturata su 12 livelli in parte interrati,
è articolata sulla verticale del pendio che partendo da via __________ scende
verso il centro della città. I due livelli superiori sono suddivisi in
appartamenti duplex, allineati in posizione arretrata rispetto al filo della
facciata rivolta verso valle del gradone sottostante. L'arretramento varia da
un minimo di 8 m, in corrispondenza della mezzaria dell'edificio, ad un massimo
di 12 m, in corrispondenza del punto più esterno del tetto a forma semicircolare
che ricopre il balcone del VI piano.
Alla domanda si sono opposti i vicini qui resistenti,
contestando l'opera dal profilo degli arretramenti, delle altezze, degli
accessi e dei posteggi, a loro avviso previsti in numero eccessivo.
B. Raccolto il preavviso
favorevole dell'autorità cantonale, il 10 maggio 1995 il municipio di
__________ ha rilasciato la licenza richiesta, rigettando l'opposizione dei vicini.
Il provvedimento è stato tuttavia annullato dal Consiglio di
Stato, che con giudizio 22 agosto 1995 ha accolto il ricorso contro di esso
interposto dagli opponenti.
Dopo aver rilevato che i balconi previsti sulla facciata N in
corrispondenza delle cucine non rispettavano la linea di arretramento fissata
dal PR su quel versante, il Governo ha ritenuto che l'altezza della costruzione
superasse quella massima consentita. A suo avviso, l'altezza del gradone
costituito dall'attico andrebbe sommata a quella del gradone sottostante,
poiché il gradone superiore non rispetterebbe l'arretramento minimo di 12 m prescritto
dall'art. 40 cpv. 2 LE per conteggiare separatamente le rispettive altezze.
C. Contro il predetto giudizio
governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della
licenza accordatale dal municipio di __________.
L'insorgente nega anzitutto qualsiasi disattenzione della
linea di arretramento fissata dal PR sul lato N dell'edificio. A suo avviso, i
balconcini previsti davanti alle cucine, larghi meno di m 1,10 e lunghi meno di
un terzo della facciata, potrebbero legittimamente oltrepassare tale limite. Il
difetto sarebbe comunque minimo e facilmente emendabile.
La ricorrente rimprovera poi al Consiglio di Stato di aver
applicato in modo scorretto le disposizioni relative all'altezza delle costruzioni
a gradoni. L'arretramento di 12 m previsto tra il limite esterno della
copertura dei balconi del VI piano ed il limite esterno dei balconi della zona
notte dell'attico rispetterebbe la rientranza minima prescritta dall'art. 40
cpv. 2 LE per computare separatamente l'altezza dei singoli gradoni. In ogni
caso, soggiunge, la rientranza sarebbe di almeno 11 m. Anche questo difetto
sarebbe quindi facilmente emendabile.
D. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed i vicini
opponenti, che contestano succintamente le tesi della ricorrente.
Il municipio di __________ condivide invece l'impugnativa.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso è ricevibile in
ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 LE.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione
attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono invero
chiaramente date.
- Altezza
2.1. L'art. 40 LE dispone che l'altezza degli edifici è
misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione
di gronda o del parapetto. Per edifici contigui, prosegue la norma in
questione, l'altezza è misurata per ogni singolo edificio. "Analogamente
si procede per le costruzioni in pendio, articolate sulla verticale, a
condizione che si verifichi tra i corpi situati a quote diverse una rientranza
di almeno 12 m". In caso contrario, le altezze dei singoli gradoni vanno
riportate sulla facciata più a valle e sommate come se si trattasse di un'unica
costruzione (RDAT 1991 I N. 37). Imponendo un arretramento minimo di 12 m fra
un gradone e l'altro quale condizione per evitare il cumulo delle altezze, la
norma in esame mira soprattutto ad impedire la costruzione di edifici
turriformi, lesivi del quadro del paesaggio (cfr. Zimmerlin, Baugesetz des Kt.
Aargau, II. ed., § 166 N. 4). Allo stesso scopo tende l'art. 43 cifra 1.5 NAPR
di __________, imponendo, quale ulteriore condizione, una lunghezza minima dei
gradoni pari ad una volta e mezza l'altezza del gradone sovrastante.
La rientranza fra gradone e gradone va per principio misurata
secondo le norme che regolano la distanza degli edifici dal confine,
rispettivamente da altri edifici (art. 39 LE). La distanza va quindi misurata
"dall'estremità dei corpi sporgenti, escluse le gronde ed i balconi che
hanno una sporgenza sino a m 1,10 e non occupano più di un terzo della
lunghezza della facciata" (art. 41 cpv. 1 RLE).
2.2. Nel caso concreto, l'arretramento del gradone superiore
(attico) va misurata a partire dal filo della facciata rivolta verso valle del
gradone inferiore. Determinante ai fini della verifica dell'adempimento della
condizione posta dall'art. 40 cpv. 2 LE è il punto in cui la facciata rivolta
verso valle del gradone inferiore maggiormente si avvicina all'estremità dei
corpi sporgenti della facciata del gradone superiore. Decisivo, in altri
termini, è il distacco della sporgenza massima del gradone superiore dalla
rientranza massima del gradone inferiore.
Per la facciata del gradone superiore fa stato la sporgenza
massima dei balconi situati al livello notte, che occupano più di un terzo
della lunghezza della facciata e sono più larghi di m 1,10 (cfr. art. 41 cpv. 1
RLE). Come i piani inoltrati dalla stessa ricorrente indicano, parimenti
determinante è la linea che congiunge il filo esterno delle chiusure laterali
della terrazza (cfr. art. 41 cpv. 3 RLE).
Per la facciata rivolta verso valle del gradone inferiore,
determinante è invece la rientranza prevista in corrispondenza della mezzaria
dello stabile. E' questo infatti il punto in cui la facciata del gradone inferiore
maggiormente si avvicina alla facciata del gradone superiore.
A torto pretende la ricorrente di misurare l'arretramento del
gradone superiore partendo dalla sporgenza massima della copertura dei balconi
del VI piano. Questo punto di riferimento entra semmai in considerazione per
misurare l'arretramento massimo del gradone superiore. Non fa invece
stato per determinare la rientranza minima di tale gradone, come
chiaramente impone l'art. 40 cpv. 2 LE esigendo una rientranza di almeno
12 m.
Orbene, misurata secondo i criteri dianzi esposti, la
rientranza minima del gradone superiore ammonta a soli 8 m. E' quindi largamente
inferiore all'arretramento minimo prescritto dalla norma succitata quale
condizione per non cumulare le altezze dei singoli gradoni.
Ne discende che, dovendosi sommare l'altezza del gradone inferiore
(m 23,60, cfr. infra 2.4.) a quella del gradone superiore (m 6,85), l'altezza
massima prescritta dalle norme di zona (m 22,70) risulta abbondantemente
superata.
2.3. Secondo la ricorrente, il difetto potrebbe essere
facilmente corretto, assoggettando la licenza alla condizione di arretrare la
facciata E dell'attico sino alla distanza di 12 m dal filo della corrispondente
facciata del gradone superiore. L'emendamento è proponibile. La linea di
arretramento proposta dalla ricorrente con il piano prodotto in questa sede
rispetta invero ampiamente l'arretramento minimo dalla facciata a valle del
gradone inferiore. A torto il Consiglio di Stato ha ritenuto che le scale e gli
ascensori rendessero impossibile questa correzione. Già ora queste parti della
costruzione si situano ad almeno 12 m dal bordo esterno delle pensiline di
copertura dei balconi del gradone inferiore. Anzi, in questo punto
l'arretramento proposto dalla ricorrente è addirittura superiore al minimo
prescritto dall'art. 40 cpv. 2, poiché si situa in buona misura oltre la linea
sagomata parallela all'andamento del filo della facciata del gradone inferiore
(cfr. schizzo).
La correzione proposta deve tuttavia essere precisata su questi
tre punti:
-
l'arretramento
deve essere aumentato a 12 m anche in corrispondenza della piccola rientranza
riscontrabile a cavallo della mezzaria della facciata E del gradone inferiore,
-
i balconi
dell'attico non devono oltrepassare la linea di arretramento sopra riprodotta;
-
le facciate
N e S del gradone superiore vanno ridotte e contenute entro la linea predetta,
eliminando in particolare le strutture, che chiudono lateralmente la terrazza.
2.4. Come già anticipato, va inoltre rilevato che l'altezza
del gradone inferiore non è di m 22,70 come indicato dal piano sezione A-A, ma
di m 23,60. Questo parametro va infatti misurato sino al filo superiore del
parapetto, che si intravede nel piano sezione B-B/facciata piano attico.
Anche questo difetto può tuttavia essere corretto senza
eccessive difficoltà, subordinando la licenza alla condizione di ridurre da m
2,75 a m 2,60 (- 15 cm) l'altezza dei sei piani abitabili (totale - 90 cm) in
modo da rientrare nei limiti ammessi dalle norme di zona (m 22,70).
- Infondate sono infine le
censure che la ricorrente solleva in relazione alla linea di arretramento
prevista sul lato N dell'edificio. Essendo chiusi lateralmente, i balconi antistanti
le cucine sono infatti da considerare come corpi sporgenti (art. 41 cpv. 3 RLE)
che "chiamano distanze" (art. 41 cpv. 1 RLE) anche se non oltrepassano
il filo delle facciate laterali.
Il difetto, come già rilevato dal Consiglio di Stato, non
giustifica tuttavia l'annullamento della licenza, poiché può essere facilmente
eliminato sopprimendo i balconi.
- In esito alle
considerazioni sin qui esposte, il ricorso può quindi essere parzialmente
accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e ripristinando la
licenza alle condizioni illustrate ai precedenti considerandi.
La tassa di giustizia va ripartita fra la ricorrente e gli
opponenti. Le ripetibili si ritengono invece compensate.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 40, 41, RLE; 21 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65
PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 22 agosto 1995
del Consiglio di Stato (n. 4269) è annullata;
1.2. la licenza edilizia 10
maggio 1995 rilasciata dal municipio di __________ alla ricorrente è confermata
alle seguenti condizioni:
a) arretramento della
facciata E dell'attico oltre la linea tratteggiata di cui allo schizzo (balconi
del piano-notte compresi),
b) riduzione delle
facciate N e S ed eliminazione delle strutture di chiusura laterale della
terrazza dell'attico,
c) riduzione di 90 cm
dell'altezza del gradone inferiore mediante riduzione di 15 cm dell'altezza dei
6 piani abitabili (da 2,75 a 2,60),
d) eliminazione dei
balconi antistanti le cucine sulla facciata N.
-
La tassa di giustizia di fr.
1'200.-- è a carico della ricorrente in ragione di metà e dei resistenti in
solido per la parte rimanente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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